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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 19/11/2025, n. 2301 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 2301 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6246/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE
Prima - Famiglia CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati: dott. RD AS presidente dott. Marco Valecchi giudice dott. CA NO giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 6246/2024 promossa da:
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. MARIA Parte_1 C.F._1
TERESA CIOTTI
RICORRENTE
(C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. CRISTINA CP_1 C.F._2
VENDITTI
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DELL'UFFICIO DI PROCURA
OGGETTO: separazione giudiziale.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 12.11.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
I coniugi sopra indicati in data 10.03.2024 hanno contratto matrimonio concordatario nel Comune di
ER (atto annotato al n. 10, parte II, serie C, Ufficio 1). Dall'unione non sono nati figli.
In data 30.12.2024 ha chiesto la pronuncia di separazione personale dei coniugi, senza Parte_1 articolare ulteriori domande, non essendo nati figli dall'unione coniugale ed essendo la resistente economicamente indipendente. Con comparsa depositata il 31.7.2025 si è costituita la quale ha aderito alla domanda CP_1 del ricorrente.
Nelle note depositate per l'udienza del 12.11.2025 entrambi i difensori hanno chiesto la pronuncia di separazione con compensazione delle spese di lite e con rinuncia ai termini di rito;
il Giudice delegato ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Tanto premesso, questo Collegio ritiene che debbano essere accolte le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151, comma 1, c.c.
Invero, la separazione materiale tra i coniugi, protrattasi per tutta la durata del presente giudizio, e la comune volontà in ordine alla pronuncia di separazione sono elementi che consentono di ritenere accertata l'impossibilità di ricostruire il consorzio familiare.
Null'altro provvedimento deve essere adottato, tenuto conto che le parti sono indipendenti economicamente e che non hanno avuto figli.
Le spese di lite vengono integralmente compensate, atteso l'esito conciliativo del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi e i Parte_1 CP_1 quali hanno contratto matrimonio concordatario in data 10.03.2024 nel comune di ER;
- omologa le condizioni di separazione concordate e ciò a tutti gli effetti di legge;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) D.P.R. 3/11/2000 n. 396 all'ufficiale dello stato civile del comune di ER (atto annotato al n. 10, parte II, serie C, Ufficio 1);
- compensa tra le parti le spese del giudizio.
Velletri, così deciso nella Camera di Consiglio del 17/11/2025.
Il giudice estensore Il presidente
CA NO RD AS
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE
Prima - Famiglia CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati: dott. RD AS presidente dott. Marco Valecchi giudice dott. CA NO giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 6246/2024 promossa da:
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. MARIA Parte_1 C.F._1
TERESA CIOTTI
RICORRENTE
(C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. CRISTINA CP_1 C.F._2
VENDITTI
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DELL'UFFICIO DI PROCURA
OGGETTO: separazione giudiziale.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 12.11.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
I coniugi sopra indicati in data 10.03.2024 hanno contratto matrimonio concordatario nel Comune di
ER (atto annotato al n. 10, parte II, serie C, Ufficio 1). Dall'unione non sono nati figli.
In data 30.12.2024 ha chiesto la pronuncia di separazione personale dei coniugi, senza Parte_1 articolare ulteriori domande, non essendo nati figli dall'unione coniugale ed essendo la resistente economicamente indipendente. Con comparsa depositata il 31.7.2025 si è costituita la quale ha aderito alla domanda CP_1 del ricorrente.
Nelle note depositate per l'udienza del 12.11.2025 entrambi i difensori hanno chiesto la pronuncia di separazione con compensazione delle spese di lite e con rinuncia ai termini di rito;
il Giudice delegato ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Tanto premesso, questo Collegio ritiene che debbano essere accolte le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151, comma 1, c.c.
Invero, la separazione materiale tra i coniugi, protrattasi per tutta la durata del presente giudizio, e la comune volontà in ordine alla pronuncia di separazione sono elementi che consentono di ritenere accertata l'impossibilità di ricostruire il consorzio familiare.
Null'altro provvedimento deve essere adottato, tenuto conto che le parti sono indipendenti economicamente e che non hanno avuto figli.
Le spese di lite vengono integralmente compensate, atteso l'esito conciliativo del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi e i Parte_1 CP_1 quali hanno contratto matrimonio concordatario in data 10.03.2024 nel comune di ER;
- omologa le condizioni di separazione concordate e ciò a tutti gli effetti di legge;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) D.P.R. 3/11/2000 n. 396 all'ufficiale dello stato civile del comune di ER (atto annotato al n. 10, parte II, serie C, Ufficio 1);
- compensa tra le parti le spese del giudizio.
Velletri, così deciso nella Camera di Consiglio del 17/11/2025.
Il giudice estensore Il presidente
CA NO RD AS