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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 29/10/2025, n. 976 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 976 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
NRG 972/2023 ivi riunito proc. RG 983/23 e RG 981/2023
TRIBUNALE DI FROSINONE Sezione Lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale RO, in funzione di Giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Rossella Giusi Pastore, ha pronunciato all'udienza del 29 Ottobre 2025, la seguente
Sentenza
nella causa civile di primo grado iscritta al Rg. n. 972/2023, posta in deliberazione tra:
, e Parte_1 Parte_2
, Parte_3 con l'avv. Riccardo Lutrario, giusta procura in atti;
- Parte Opponente E
in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t., con l'avv. Nicola di Tomassi, giusta procura in atti;
- Parte Opposta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, Parte_1 ha convenuto in giudizio dinnanzi al Tribunale di
[...]
RO la , chiedendo l'annullamento e/o la Controparte_1 revoca del decreto ingiuntivo n. 77/2023 del 14.2.2023. In particolare, con decreto ingiuntivo n. 77/2023 del 14.2.2023, emesso dal Giudice del Lavoro del Tribunale di RO, è stato ingiunto alla odierna parte opponente di corrispondere all' la somma di Euro 6395,00. Controparte_1
Contr Con il ricorso monitorio, l' ha chiesto la condanna della odierna parte opponente alla restituzione dell'importo indebitamente appreso a titolo di prestazioni rese in occasione dello screening mammografico e remunerate due volte in quanto pagate sia come progetto incentivante o come attività libero professionale che come monte ore mensile o come straordinario per l'anno 2018 nella misura di euro 6395,00.
Contr A fondamento della domanda, l' ha dedotto che la delibera n. 785 dell'8.7.2015 prevedeva tali programmi di prevenzione, con riferimento allo screening mammografico prevedono l'erogazione di prestazioni in regime istituzionale, ossia durante l'orario di lavoro ed in regime di libera professione svolta al di fuori dell'orario di servizio, prevedendo il compenso di euro 5,00 per ciascun esame.
Contr L ha poi evidenziato per le attività svolte al di fuori dell'orario di lavoro il dipendente era tenuto a utilizzare il tasto 008 libero professione-progetto incentivante.
Contr Ciò premesso, l ha evidenziato che all'esito di controlli, l'Ufficio a ciò predisposto verificava lo svolgimento di attività lavorativa resa in maniera non conforme alla disciplina contrattuale in quanto la maggior parte dei tecnici non ha utilizzato la timbratura con codice 008, con la conseguenza che non si individuano nelle timbrature le ore di progetto incentivante di screening per cui l'orario in più è stato sommato al monte ore mensile, e liquidato come straordinario;
a volte il codice 008 è stato usato solo in entrata o in uscita, con la conseguenza che tutto l'orario di lavoro dedicato al progetto in alcuni casi sebbene non abbia generato straordinario, è stata svolta durante l'orario istituzionale ma pagata a progetto incentivante. Contr In buona sostanza, l ha concluso che il tecnico Parte_1 nell'anno 2018 ha percepito in più la somma di euro 6395,00 per un numero di 1279 mammografie, pagate due volte, sia come monte ore istituzionale o straordinario, sia come progetto Contr incentivante, per cui l' ha richiesto la restituzione di tale importo.
ha in primo luogo contro dedotto che nella Parte_1 Contr delibera richiamata dall' n. 785/dell'8.7.2015 non vi è alcun riferimento all'obbligo dei tecnici di timbrare con il tasto “008” per poter effettuare gli esami mammografici, né gli Uffici amministrativi hanno dato alcuna indicazioni al riguardo.
Il sig. ha poi dedotto che solo dal 1.3.2021 è stato poi Parte_1 istituito il Portale dei Dipendenti, informatizzato, ove sono stati precisati i codici di timbratura da utilizzare per le varie prestazioni.
Parte opponente ha infine evidenziato che gli esami mammografici venivano gestiti per quanto riguarda la loro prenotazione e la loro attribuzione ai vari dipendenti dal Centro Coordinamento Screening predisposto dall'Azienda opposta e che in svariate occasioni gli esami mammografici dovevano svolgersi in orario istituzionale, nel corso del quale il dipendente era tenuto quindi a fronteggiare sia il lavoro ordinario che quello relativo allo screening oggetto di causa.
Sulla base di tali premesse, ha chiesto la Parte_1 revoca del decreto ingiuntivo n. 77/23.
Si è costituita in giudizio l chiedendo il rigetto Controparte_1 del ricorso in quanto infondato in fatto e diritto.
Con successivo ricorso, rubricato R.g. n. 981/2023 ha convenuto in giudizio dinnanzi al Parte_2
Tribunale di RO la chiedendo Controparte_1
l'annullamento e/o la revoca del decreto ingiuntivo n. 79/2023 Contr del 14.2.2023 per la somma di euro 3195,00 richiesto dalla opposta a titolo di restituzione dell'importo indebitamente appreso a titolo di prestazioni rese in occasione dello screening mammografico e remunerate due volte in quanto pagate sia come progetto incentivante o come attività libero professionale che come monte ore mensile o come straordinario per l'anno 2018.
Contr L si è costituita in giudizio e ha chiesto il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e diritto.
Infine, con successivo ricorso, rubricato R.g. n. 983/2023
[...] ha convenuto in giudizio dinnanzi al Tribunale di Pt_3
RO la chiedendo l'annullamento e/o la Controparte_1 revoca del decreto ingiuntivo n. 75/2023 del 14.2.2023 per la Contr somma di euro 6330,00 richiesto dalla opposta a titolo di restituzione dell'importo indebitamente appreso a titolo di prestazioni rese in occasione dello screening mammografico e remunerate due volte in quanto pagate sia come progetto incentivante o come attività libero professionale che come monte ore mensile o come straordinario per l'anno 2018.
Contr L si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto dell'Opposizione con conferma dei decreti ingiuntivi opposti.
All'udienza del 6.7.2023, il Giudice, stante la connessione oggettiva e parzialmente soggettiva, ha disposto la riunione dei procedimenti Rg.n. 981/23 e RG 981/2023 al procedimento di iscrizione più remota Rg. n. 972/2023.
Ammessa la prova testimoniale richiesta dalle parti, concesso termine per note difensive, la causa è stata discussa nel corso dell'udienza del 29 Ottobre 2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta e decisa con separata sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va pertanto accolto per i motivi di seguito indicati. E' bene precisare che il credito posto a fondamento della fase monitoria deriva dallo svolgimento di prestazioni aggiuntive espletate dalla parte opponente nell'anno 2018 nell'ambito di un progetto per l'incentivazione dello screening mammografico attivato dall' opponente con delibera n. 785/2015 (all.to CP_2 fasc. monitorio).
Contr In particolare, l con i ricorsi monitorii ha chiesto la condanna delle odierne parti opponenti alla restituzione degli importi oggetto dei decreti ingiuntivi opposti indebitamente percepita in quanto l'attività dello screening mammografico è stata remunerata due volte, sia come monte ore mensile e/o come straordinario e sia come progetto incentivante.
Il ricorso in opposizione delle parti opponenti è fondato sull'assunto che le somme ingiunte non devono affatto essere restituite in quanto gli atti deliberativi invocati non prevedevano il dovere dei dipendenti di timbrare con il tasto n. 008 e che gli esami mammografici venivano gestiti per quanto riguarda la loro prenotazione e la loro attribuzione ai vari dipendenti dal Centro Coordinamento Screening dell'Azienda, per cui nessuna responsabilità potrebbe mai imputarsi ai tecnici radiologici opponenti.
Così inquadrato le rispettive difese, deve osservarsi che emerge dagli atti di causa che in particolare, che con la delibera n.785 dell'8.7.2015 la aveva attivato un progetto Controparte_1 incentivante riconosciuto al personale tecnico di radiologia (TSRM) impegnato nell'attività di I livello screening mammografico ed al personale medico radiologo addetto alla refertazione, sulla base delle previsioni di cui all'art.115 del C.C.N.L. Area Sanità del 19.12.2019. Per tali attività l CP_2 avrebbe corrisposto un importo di €.5,00 per ogni mammografia effettuata dal TSRM e di €.4,00 per ogni lettura effettuata dal Dirigente medico radiologo, da liquidarsi previo formale controllo (report attività) del referente dello screening mammografico ed al raggiungimento degli obiettivi indicati nella citata delibera. Successivamente, con delibera n. 2378 del 27.12.2017, è stata stabilita la retribuzione da corrispondere ai ai Parte_4
TSRM ed al personale di comparto tutta l'attività di II livello screening mammografico svolta al di fuori dell'orario di servizio, secondo l'istituto denominato “acquisto prestazioni” regolamentato dalla , per una performance oraria Parte_5 di almeno due prestazioni di secondo livello ogni ora.
Orbene, ritiene il Giudicante che è pacifico in quanto non contestato che gli opponenti abbiano effettivamente effettuato le prestazioni di mammografie oggetto di causa.
Dall'istruttoria testimoniale è poi emerso che effettivamente non erano state date indicazioni ai tecnici radiologi in ordine alla necessità di timbrare con il tasto dedicato “008”.
In particolare, assume valore dirimente la deposizione resa dal teste comune alle parti , che si occupava Tes_1 proprio del servizio dello screening mammografico, la quale ha riferito di conoscere i ricorrenti “in quanto hanno collaborato in qualità di tecnici radiologi per screening mammografico, che io ho organizzato. … Posso dire che il direttore amministrativo non ritenne e non ci diede indicazioni al riguardo in ordine alla necessità di dover timbrare con il tasto n. 8 i periodi lavorativi in cui venivano effettuati gli screening mammografici. Confermo che , direttore del dipartimento prevenzione, Testimone_2 non diede indicazioni di timbrare con tasto 8, preciso che tale indicazione non venne proprio data dal direttore generale. Solo successivamente, ma non ricordo quando, e verbalmente vennero date indicazioni sulla necessità di timbrare con il tasto 8. Ricordo che il progetto era già iniziato da un po' di tempo. Preciso che l'importante era che questi screening mammografici venissero svolti al fuori dell'orario ordinario di lavoro. Preciso che ero io che mi occupavo della programmazione degli esami mammografici mediante invio di apposita lettera d'invito con indicazione dell'appuntamento. C'era la possibilità di modificare l'appuntamento o di prenotare direttamente l'appuntamento chiamando al numero verde dedicato allo screening. Preciso sul cap. b) del ricorso che nell'attività di screening non era Contr coinvolto il centro unico di prenotazione della Preciso che per l'effettuazione dell'esame mammografico occorrono circa 15-20 minuti. Non so se questi screening mammografici venissero programmati anche nei giorni di riposo dei tecnici. Non è mia competenza verificare quando lavorano i tecnici, poiché non posso accedere ai tabulati delle presenze. Preciso che era previsto che gli esami mammografici venissero effettuati in minima parte durante l'orario istituzionale e la gran parte fuori dall'orario e a
“prestazione”, nel senso che i tecnici ricevevano 5 euro a prestazione e i medici a 4 euro a lettura.”
La deposizione è stata integralmente confermata dal teste di parte ricorrente direttore del Testimone_2 Contr Dipartimento di Prevenzione della il quale ha riferito che
“Nella mia veste di capo dipartimento sovraintendo a tutte le attività di prevenzione, compresa quella di screening mammografico, che è di competenza della dott. , attribuita Tes_1 alla responsabilità della stessa. Io in sostanza coordino tutte le attività ma non svolgo un'attività di gestione diretta. Preciso che la delibera non specificava la necessità di timbrare con il tasto dedicato, perché prevedeva il pagamento a prestazione. Preciso che la timbratura all'inizio veniva considerata superflua, perché si sa il tempo necessario per fare una mammografia, oppure per quanto riguarda i medici, la lettura di una mammografia. Ricordo che ci fu una riunione, ma non so precisare quando, in cui io dissi che era necessario e opportuno timbrare con il tasto dedicato n. 8, non so dire se gli opponenti erano presenti. Preciso che in precedenza avevo invece detto che era sufficiente la corrispondenza prestazione/tempo, anche perché si trattava di pagamenti a prestazioni. Mi sembra, ma non ne sono sicura, che gli appuntamenti mammografici venivano convocati direttamente dalla struttura dello screening. Posso dire che il tempo stimato per l'effettuazione di un esame mammografico è di 4 mammografia all'ora, anzi devo dire che i tecnici radiologi sono stati bravi e riuscivano a fare 5 mammografie all'ora. Veniva erogato 5 euro a prestazioni. A volte venivano prenotate più prestazioni perché si teneva conto che la risposta delle pazienti non era mai al completo, ma potevano capitare anche le giornate che le risposte erano maggiori.”
Assolutamente conforme è la deposizione resa dal teste di riferimento Dott. che ha ricoperto il ruolo di Testimone_3 referente del progetto di screening mammografico, ha riferito quanto segue: “…La delibera non aveva indicato esattamente come i tecnici dovevamo timbrare nel caso di esami eseguiti fuori dell'orario di servizio…Il tecnico i trasmetteva un resoconto degli esami mammografici eseguiti, io poi verificavo il numero degli esami e inviavo tutto alla dott.ssa , la quale Tes_1 poi doveva dare il nulla osta per il pagamento… Fino a che sono stato in servizio io, ovvero dicembre 2017, non ci furono riunioni in merito alle timbrature per il progetto Incentivante e nessuno ci disse come timbrare l'attività incentivante…Nel periodo in cui sono stato referente ad Alatri, non ho mai dato indicazioni al sig.
né agli altri tecnici, di timbrare in un certo modo, Parte_1 utilizzando un certo codice, anche perché in Delibera nulla era previsto in tal senso…Non so dire se i tecnici dovevano o meno timbrare per le attività di cui al Progetto Incentivante, la logica direbbe di no perché questi esami venivano fatti fuori dall'orario di servizio…Questi esami venivano pagati non sulla base del criterio orario ma come acquisto prestazione, sulla base del numero degli esami effettuati…”.
Anche il Dott. , medico radiologo dirigente di 1° Persona_1 livello presso il presidio ospedaliero di ha confermato CP_1 di non aver mai timbrato con un tasto dedicato quando si occupava dello screening mammografico, escludendo che c'erano state riunioni rivolte ai tecnici e medici aventi ad oggetto le direttive da utilizzare per le timbrature inerenti le attività dello screening mammografico. Il teste ha inoltre precisato Per_1 che “Neppure la dott. tellina ci aveva dato indicazioni su come timbrare le attività di screening…I tecnici dovevano svolgere lo screening incentivante al di fuori dell'orario istituzionale, ma a volte si creava confusione perché magari i tecnici non avevo terminato gli esami istituzionali. Il coordinamento organizzava i turni dei tecnici per effettuare gli esami mammografici in screening e spesso venivano pianificati in coda o in testa al turno istituzionale. C'era una certa confusione sia a livello organizzativo sia come timbratura da eseguire, nessuno aveva dato indicazioni precise anche perché si tratta di organizzazione frammentata, anche perché bisognava rispondere anche all'utenza ordinaria presente. Io ho attestato il numero di esami mammografici dello screening dei tecnici effettuati in tutto il distretto per un anno. Tale attestazione veniva verificata dalla dott. in qualità di responsabile. Le Tes_1 mammografie di screening effettuate dai tecnici e da me attestate e poi vagliate dalla dott. potevano di fatto essere state Tes_1 svolte anche in orario istituzionale perché magari era in servizio e doveva terminare il suo orario ma per ragioni più varie aveva subito un ritardo o perché qualche paziente aveva qualche esigenza particolare”.
Ad avviso del Giudicante, le deposizioni esaminate sono da ritenersi pienamente attendibili e decisivi alla luce della loro chiarezza, precisione e concordanza, in quanto provenienti proprio da soggetti che hanno avuto conoscenza diretta dei fatti narrati, in quanto gli stessi hanno rivestito nel dedotto periodo temporale la qualità di responsabili del progetto di screening in argomento e di superiori gerarchici dell'odierno opponente.
Tutti i testi indicati hanno confermato che non erano state date indicazione ai tecnici radiologici e ai medici impegnati nel progetto incentivante in ordine alla timbratura con tasti dedicati.
Contr L'unico teste che ha confermato la tesi difensiva dell è la dott.ssa che ha fatto riferimento ad una Persona_2 presunta nota del 2012 e ha riferito del tutto genericamente che fino al 2017 tutti timbravano con il tasto “008”, specificando di aver dato indicazione anche alla dott.ssa in ordine alla Tes_1 necessità di timbrare con il tasto dedicato. Sul punto tuttavia la dott.ssa , teste comune ad entrambe le parti, ha Tes_1 sconfessato quanto riferito dalla dott.ssa , specificando Per_2 espressamente che nessuno aveva dato indicazione alcuna in ordine alla timbratura da parte dei tecnici radiologici.
L'altro teste di parte convenuta ha poi confermato Testimone_4 che lo screening si effettuava sia in orario istituzionale che al di fuori e che quello svolto al di fuori dell'orario di servizio consisteva in sostanza di un numero extra di esami da svolgere remunerato con l'istituto dell'acquisto prestazioni aggiuntive. Il teste ha poi del tutto genericamente riferito che “confermo di aver personalmente e anche per il tramite del Coordinatore tecnico comunicato al ricorrente Persona_2 Pt_6
con l'esatto codice nell'anno 2018”, senza specificare
[...] in che mese dell'anno 2018 sarebbe stato indicato al dott. di Pt_3 utilizzare il codice dedicato. Peraltro, assume rilevanza che la dott.ssa ha avuto l'incarico di coordinatrice solo il Per_2
17.10.2018, come da lei stessa riferito, mentre il periodo oggetto di causa è tutto il 2018.
Il teste ha poi riferito che “Adr. Parte ricorrente. La Tes_4 dott.ssa non ha mai risposto alle mie richieste di Tes_1 informazioni. Io ho sempre ritenuto che fosse necessario timbrare con quei codici in ragione di una vecchia comunicazione del 2012 e che ciò era necessario per poter provvedere al pagamento delle spettanze. Per le prestazioni effettuate nell'orario istituzionale, sia per le attività effettuate al di fuori, era il programma a gestire l'intera attività, nel senso che veniva chiamate le pazienti, e a fine attività, veniva redatto un report per gli esami effettuati. Nel 2018 il programma era il
Il programma controllava solo l'orario di Pt_7 esecuzione dell'esame la verifica tra le timbrature del dipendente e gli esami svolti sarebbe poi dovuta essere effettuata successivamente. Io non avevo questo compito”, senza tuttavia riferire che era stata data precisa indicazione agli opponenti circa la necessità di timbrare con il tasto dedicato. Peraltro, osserva il Giudicante che risulta anche documentalmente che nella delibera istitutiva del progetto incentivante de quo né in alcun atto formale successivo ad essa successivo vi fosse la cogente disposizione per i dipendenti di timbrare con il “tasto 8”.
E' altresì emerso dalla prova testimoniale che gli esami mammografici poi eseguiti dai dipendenti attuatori del progetto, tra cui vi era gli odierni opponenti, venivano gestiti per quanto riguarda la loro prenotazione e la loro attribuzione ai vari dipendenti dal Centro Coordinamento Screening predisposto dall'Azienda opposta (cfr. teste dott.ri , . Tes_1 Tes_3
E' infine emerso che i numerosi esami mammografici assegnati ai tecnici e ai medici radiologi erano da svolgersi anche in orario istituzionale, nel corso del quale il dipendente era tenuto a fronteggiare sia il lavoro “ordinario” che quello relativo allo screening mammografico oggetto di esame (cfr teste dott.
). Per_1
Orbene, sulla base di tali considerazioni, ad avviso del Contr Giudicante, l opposta non ha assolto il proprio onere probatorio, non avendo allegato o provato in rimo luogo che l'orario straordinario eventualmente svolto dagli opponenti fosse dipeso, in via esclusiva, dall'attività di screening svolta dai dipendenti. Tale allegazione e prova è assolutamente necessaria per poter ritenere sussistente la pretesa duplicazione.
Contr In particolare, sui report allegati alla memoria sono indicati i turni, gli orari e il numero di prestazioni sotto la voce “Nr. Mammografie”.
Tuttavia, rilevato che è emerso dall'istruttoria che nel programma di screening mammografico era prevista l'erogazione di prestazioni sia in regime istituzionale, ossia durante l'orario di lavoro, sia al di fuori dell'orario istituzionale come progetto incentivante, ad avviso del Giudicante la circostanza che una prestazione di mammografia eseguita dal tecnico di radiologia sia stata svolta e registrata come attività istituzionale e non con il codice del progetto incentivante non è di per sé indicativa della irregolarità della timbratura né del doppio pagamento come attività istituzionale e come progetto incentivante.
Contr In secondo luogo, l non ha provato che le mammografie indicate dovessero essere svolte solo al di fuori dell'orario istituzionale, né che era stata data precisa indicazione ai tecnici radiologici di timbrare con il tasto dedicato “008”.
Né risulta che tali elementi siano stati evidenziati nei conteggi contenuti nella memoria di costituzione.
Contr Inoltre, l pur allegando che le medesime prestazioni sono state pagate due volte, sia come orario istituzionale sia come progetto incentivante, non ha tuttavia contestato e richiesto la restituzione di quanto corrisposto per lavoro istituzionale ma ha chiesto la restituzione per quello reso in esecuzione del progetto incentivante, invece pacificamente effettuato come attestato dalla Contr stessa
Infine, alcuna evidenza dell'intervenuto pagamento di tali ore è stata allegata e provata dalla la quale ha solo Controparte_1 allegato genericamente, senza fornire prova alcuna della asserita
“duplicazione” dei compensi per le “prestazioni rese in occasione dello screening mammografico e remunerate due volte in quanto pagate sia come progetto incentivante che come monte ore mensile o come straordinario o come attività libero professionale, per l'anno 2018”, senza indicare analiticamente giorno per giorno quanto sarebbe stato retribuito come orario istituzionale, come straordinario o come attività libero professionale in costanza di mancata timbratura con il tasto dedicato.
Non può dunque ritenersi provata la asserita duplicazione dei compensi ricevuta dagli opponenti nel progetto incentivante in esame. Sulla base delle esposte considerazioni, quindi, l'opposizione va accolta e i decreti ingiuntivi opposti devono essere revocati.
Le spese di lite sono poste a carico della parte opposta, in base al principio della soccombenza, e sono liquidate come da dispositivo, tenendo in considerazione il valore della causa e la complessità bassa delle questioni giuridiche sottese al presente giudizio.
P.Q.M.
così definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
, e Parte_1 Parte_2 nei confronti dell' Parte_3 Controparte_1 nella causa iscritta al n. 972/2023 R.G.A.C.:
a) Revoca i decreti ingiuntivi n. 77/2023, n. 75/2023 e n. 79/2023;
b) Condanna la parte opposta al pagamento delle spese di lite, in favore della parte opponente, che si liquidano in euro 2417,76, oltre Iva, Cpa e spese generali, in misura del 15%, come per legge, da distrarsi.
RO, 29 Ottobre 2024
Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Rossella Giusi Pastore
TRIBUNALE DI FROSINONE Sezione Lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale RO, in funzione di Giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Rossella Giusi Pastore, ha pronunciato all'udienza del 29 Ottobre 2025, la seguente
Sentenza
nella causa civile di primo grado iscritta al Rg. n. 972/2023, posta in deliberazione tra:
, e Parte_1 Parte_2
, Parte_3 con l'avv. Riccardo Lutrario, giusta procura in atti;
- Parte Opponente E
in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t., con l'avv. Nicola di Tomassi, giusta procura in atti;
- Parte Opposta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, Parte_1 ha convenuto in giudizio dinnanzi al Tribunale di
[...]
RO la , chiedendo l'annullamento e/o la Controparte_1 revoca del decreto ingiuntivo n. 77/2023 del 14.2.2023. In particolare, con decreto ingiuntivo n. 77/2023 del 14.2.2023, emesso dal Giudice del Lavoro del Tribunale di RO, è stato ingiunto alla odierna parte opponente di corrispondere all' la somma di Euro 6395,00. Controparte_1
Contr Con il ricorso monitorio, l' ha chiesto la condanna della odierna parte opponente alla restituzione dell'importo indebitamente appreso a titolo di prestazioni rese in occasione dello screening mammografico e remunerate due volte in quanto pagate sia come progetto incentivante o come attività libero professionale che come monte ore mensile o come straordinario per l'anno 2018 nella misura di euro 6395,00.
Contr A fondamento della domanda, l' ha dedotto che la delibera n. 785 dell'8.7.2015 prevedeva tali programmi di prevenzione, con riferimento allo screening mammografico prevedono l'erogazione di prestazioni in regime istituzionale, ossia durante l'orario di lavoro ed in regime di libera professione svolta al di fuori dell'orario di servizio, prevedendo il compenso di euro 5,00 per ciascun esame.
Contr L ha poi evidenziato per le attività svolte al di fuori dell'orario di lavoro il dipendente era tenuto a utilizzare il tasto 008 libero professione-progetto incentivante.
Contr Ciò premesso, l ha evidenziato che all'esito di controlli, l'Ufficio a ciò predisposto verificava lo svolgimento di attività lavorativa resa in maniera non conforme alla disciplina contrattuale in quanto la maggior parte dei tecnici non ha utilizzato la timbratura con codice 008, con la conseguenza che non si individuano nelle timbrature le ore di progetto incentivante di screening per cui l'orario in più è stato sommato al monte ore mensile, e liquidato come straordinario;
a volte il codice 008 è stato usato solo in entrata o in uscita, con la conseguenza che tutto l'orario di lavoro dedicato al progetto in alcuni casi sebbene non abbia generato straordinario, è stata svolta durante l'orario istituzionale ma pagata a progetto incentivante. Contr In buona sostanza, l ha concluso che il tecnico Parte_1 nell'anno 2018 ha percepito in più la somma di euro 6395,00 per un numero di 1279 mammografie, pagate due volte, sia come monte ore istituzionale o straordinario, sia come progetto Contr incentivante, per cui l' ha richiesto la restituzione di tale importo.
ha in primo luogo contro dedotto che nella Parte_1 Contr delibera richiamata dall' n. 785/dell'8.7.2015 non vi è alcun riferimento all'obbligo dei tecnici di timbrare con il tasto “008” per poter effettuare gli esami mammografici, né gli Uffici amministrativi hanno dato alcuna indicazioni al riguardo.
Il sig. ha poi dedotto che solo dal 1.3.2021 è stato poi Parte_1 istituito il Portale dei Dipendenti, informatizzato, ove sono stati precisati i codici di timbratura da utilizzare per le varie prestazioni.
Parte opponente ha infine evidenziato che gli esami mammografici venivano gestiti per quanto riguarda la loro prenotazione e la loro attribuzione ai vari dipendenti dal Centro Coordinamento Screening predisposto dall'Azienda opposta e che in svariate occasioni gli esami mammografici dovevano svolgersi in orario istituzionale, nel corso del quale il dipendente era tenuto quindi a fronteggiare sia il lavoro ordinario che quello relativo allo screening oggetto di causa.
Sulla base di tali premesse, ha chiesto la Parte_1 revoca del decreto ingiuntivo n. 77/23.
Si è costituita in giudizio l chiedendo il rigetto Controparte_1 del ricorso in quanto infondato in fatto e diritto.
Con successivo ricorso, rubricato R.g. n. 981/2023 ha convenuto in giudizio dinnanzi al Parte_2
Tribunale di RO la chiedendo Controparte_1
l'annullamento e/o la revoca del decreto ingiuntivo n. 79/2023 Contr del 14.2.2023 per la somma di euro 3195,00 richiesto dalla opposta a titolo di restituzione dell'importo indebitamente appreso a titolo di prestazioni rese in occasione dello screening mammografico e remunerate due volte in quanto pagate sia come progetto incentivante o come attività libero professionale che come monte ore mensile o come straordinario per l'anno 2018.
Contr L si è costituita in giudizio e ha chiesto il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e diritto.
Infine, con successivo ricorso, rubricato R.g. n. 983/2023
[...] ha convenuto in giudizio dinnanzi al Tribunale di Pt_3
RO la chiedendo l'annullamento e/o la Controparte_1 revoca del decreto ingiuntivo n. 75/2023 del 14.2.2023 per la Contr somma di euro 6330,00 richiesto dalla opposta a titolo di restituzione dell'importo indebitamente appreso a titolo di prestazioni rese in occasione dello screening mammografico e remunerate due volte in quanto pagate sia come progetto incentivante o come attività libero professionale che come monte ore mensile o come straordinario per l'anno 2018.
Contr L si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto dell'Opposizione con conferma dei decreti ingiuntivi opposti.
All'udienza del 6.7.2023, il Giudice, stante la connessione oggettiva e parzialmente soggettiva, ha disposto la riunione dei procedimenti Rg.n. 981/23 e RG 981/2023 al procedimento di iscrizione più remota Rg. n. 972/2023.
Ammessa la prova testimoniale richiesta dalle parti, concesso termine per note difensive, la causa è stata discussa nel corso dell'udienza del 29 Ottobre 2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta e decisa con separata sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va pertanto accolto per i motivi di seguito indicati. E' bene precisare che il credito posto a fondamento della fase monitoria deriva dallo svolgimento di prestazioni aggiuntive espletate dalla parte opponente nell'anno 2018 nell'ambito di un progetto per l'incentivazione dello screening mammografico attivato dall' opponente con delibera n. 785/2015 (all.to CP_2 fasc. monitorio).
Contr In particolare, l con i ricorsi monitorii ha chiesto la condanna delle odierne parti opponenti alla restituzione degli importi oggetto dei decreti ingiuntivi opposti indebitamente percepita in quanto l'attività dello screening mammografico è stata remunerata due volte, sia come monte ore mensile e/o come straordinario e sia come progetto incentivante.
Il ricorso in opposizione delle parti opponenti è fondato sull'assunto che le somme ingiunte non devono affatto essere restituite in quanto gli atti deliberativi invocati non prevedevano il dovere dei dipendenti di timbrare con il tasto n. 008 e che gli esami mammografici venivano gestiti per quanto riguarda la loro prenotazione e la loro attribuzione ai vari dipendenti dal Centro Coordinamento Screening dell'Azienda, per cui nessuna responsabilità potrebbe mai imputarsi ai tecnici radiologici opponenti.
Così inquadrato le rispettive difese, deve osservarsi che emerge dagli atti di causa che in particolare, che con la delibera n.785 dell'8.7.2015 la aveva attivato un progetto Controparte_1 incentivante riconosciuto al personale tecnico di radiologia (TSRM) impegnato nell'attività di I livello screening mammografico ed al personale medico radiologo addetto alla refertazione, sulla base delle previsioni di cui all'art.115 del C.C.N.L. Area Sanità del 19.12.2019. Per tali attività l CP_2 avrebbe corrisposto un importo di €.5,00 per ogni mammografia effettuata dal TSRM e di €.4,00 per ogni lettura effettuata dal Dirigente medico radiologo, da liquidarsi previo formale controllo (report attività) del referente dello screening mammografico ed al raggiungimento degli obiettivi indicati nella citata delibera. Successivamente, con delibera n. 2378 del 27.12.2017, è stata stabilita la retribuzione da corrispondere ai ai Parte_4
TSRM ed al personale di comparto tutta l'attività di II livello screening mammografico svolta al di fuori dell'orario di servizio, secondo l'istituto denominato “acquisto prestazioni” regolamentato dalla , per una performance oraria Parte_5 di almeno due prestazioni di secondo livello ogni ora.
Orbene, ritiene il Giudicante che è pacifico in quanto non contestato che gli opponenti abbiano effettivamente effettuato le prestazioni di mammografie oggetto di causa.
Dall'istruttoria testimoniale è poi emerso che effettivamente non erano state date indicazioni ai tecnici radiologi in ordine alla necessità di timbrare con il tasto dedicato “008”.
In particolare, assume valore dirimente la deposizione resa dal teste comune alle parti , che si occupava Tes_1 proprio del servizio dello screening mammografico, la quale ha riferito di conoscere i ricorrenti “in quanto hanno collaborato in qualità di tecnici radiologi per screening mammografico, che io ho organizzato. … Posso dire che il direttore amministrativo non ritenne e non ci diede indicazioni al riguardo in ordine alla necessità di dover timbrare con il tasto n. 8 i periodi lavorativi in cui venivano effettuati gli screening mammografici. Confermo che , direttore del dipartimento prevenzione, Testimone_2 non diede indicazioni di timbrare con tasto 8, preciso che tale indicazione non venne proprio data dal direttore generale. Solo successivamente, ma non ricordo quando, e verbalmente vennero date indicazioni sulla necessità di timbrare con il tasto 8. Ricordo che il progetto era già iniziato da un po' di tempo. Preciso che l'importante era che questi screening mammografici venissero svolti al fuori dell'orario ordinario di lavoro. Preciso che ero io che mi occupavo della programmazione degli esami mammografici mediante invio di apposita lettera d'invito con indicazione dell'appuntamento. C'era la possibilità di modificare l'appuntamento o di prenotare direttamente l'appuntamento chiamando al numero verde dedicato allo screening. Preciso sul cap. b) del ricorso che nell'attività di screening non era Contr coinvolto il centro unico di prenotazione della Preciso che per l'effettuazione dell'esame mammografico occorrono circa 15-20 minuti. Non so se questi screening mammografici venissero programmati anche nei giorni di riposo dei tecnici. Non è mia competenza verificare quando lavorano i tecnici, poiché non posso accedere ai tabulati delle presenze. Preciso che era previsto che gli esami mammografici venissero effettuati in minima parte durante l'orario istituzionale e la gran parte fuori dall'orario e a
“prestazione”, nel senso che i tecnici ricevevano 5 euro a prestazione e i medici a 4 euro a lettura.”
La deposizione è stata integralmente confermata dal teste di parte ricorrente direttore del Testimone_2 Contr Dipartimento di Prevenzione della il quale ha riferito che
“Nella mia veste di capo dipartimento sovraintendo a tutte le attività di prevenzione, compresa quella di screening mammografico, che è di competenza della dott. , attribuita Tes_1 alla responsabilità della stessa. Io in sostanza coordino tutte le attività ma non svolgo un'attività di gestione diretta. Preciso che la delibera non specificava la necessità di timbrare con il tasto dedicato, perché prevedeva il pagamento a prestazione. Preciso che la timbratura all'inizio veniva considerata superflua, perché si sa il tempo necessario per fare una mammografia, oppure per quanto riguarda i medici, la lettura di una mammografia. Ricordo che ci fu una riunione, ma non so precisare quando, in cui io dissi che era necessario e opportuno timbrare con il tasto dedicato n. 8, non so dire se gli opponenti erano presenti. Preciso che in precedenza avevo invece detto che era sufficiente la corrispondenza prestazione/tempo, anche perché si trattava di pagamenti a prestazioni. Mi sembra, ma non ne sono sicura, che gli appuntamenti mammografici venivano convocati direttamente dalla struttura dello screening. Posso dire che il tempo stimato per l'effettuazione di un esame mammografico è di 4 mammografia all'ora, anzi devo dire che i tecnici radiologi sono stati bravi e riuscivano a fare 5 mammografie all'ora. Veniva erogato 5 euro a prestazioni. A volte venivano prenotate più prestazioni perché si teneva conto che la risposta delle pazienti non era mai al completo, ma potevano capitare anche le giornate che le risposte erano maggiori.”
Assolutamente conforme è la deposizione resa dal teste di riferimento Dott. che ha ricoperto il ruolo di Testimone_3 referente del progetto di screening mammografico, ha riferito quanto segue: “…La delibera non aveva indicato esattamente come i tecnici dovevamo timbrare nel caso di esami eseguiti fuori dell'orario di servizio…Il tecnico i trasmetteva un resoconto degli esami mammografici eseguiti, io poi verificavo il numero degli esami e inviavo tutto alla dott.ssa , la quale Tes_1 poi doveva dare il nulla osta per il pagamento… Fino a che sono stato in servizio io, ovvero dicembre 2017, non ci furono riunioni in merito alle timbrature per il progetto Incentivante e nessuno ci disse come timbrare l'attività incentivante…Nel periodo in cui sono stato referente ad Alatri, non ho mai dato indicazioni al sig.
né agli altri tecnici, di timbrare in un certo modo, Parte_1 utilizzando un certo codice, anche perché in Delibera nulla era previsto in tal senso…Non so dire se i tecnici dovevano o meno timbrare per le attività di cui al Progetto Incentivante, la logica direbbe di no perché questi esami venivano fatti fuori dall'orario di servizio…Questi esami venivano pagati non sulla base del criterio orario ma come acquisto prestazione, sulla base del numero degli esami effettuati…”.
Anche il Dott. , medico radiologo dirigente di 1° Persona_1 livello presso il presidio ospedaliero di ha confermato CP_1 di non aver mai timbrato con un tasto dedicato quando si occupava dello screening mammografico, escludendo che c'erano state riunioni rivolte ai tecnici e medici aventi ad oggetto le direttive da utilizzare per le timbrature inerenti le attività dello screening mammografico. Il teste ha inoltre precisato Per_1 che “Neppure la dott. tellina ci aveva dato indicazioni su come timbrare le attività di screening…I tecnici dovevano svolgere lo screening incentivante al di fuori dell'orario istituzionale, ma a volte si creava confusione perché magari i tecnici non avevo terminato gli esami istituzionali. Il coordinamento organizzava i turni dei tecnici per effettuare gli esami mammografici in screening e spesso venivano pianificati in coda o in testa al turno istituzionale. C'era una certa confusione sia a livello organizzativo sia come timbratura da eseguire, nessuno aveva dato indicazioni precise anche perché si tratta di organizzazione frammentata, anche perché bisognava rispondere anche all'utenza ordinaria presente. Io ho attestato il numero di esami mammografici dello screening dei tecnici effettuati in tutto il distretto per un anno. Tale attestazione veniva verificata dalla dott. in qualità di responsabile. Le Tes_1 mammografie di screening effettuate dai tecnici e da me attestate e poi vagliate dalla dott. potevano di fatto essere state Tes_1 svolte anche in orario istituzionale perché magari era in servizio e doveva terminare il suo orario ma per ragioni più varie aveva subito un ritardo o perché qualche paziente aveva qualche esigenza particolare”.
Ad avviso del Giudicante, le deposizioni esaminate sono da ritenersi pienamente attendibili e decisivi alla luce della loro chiarezza, precisione e concordanza, in quanto provenienti proprio da soggetti che hanno avuto conoscenza diretta dei fatti narrati, in quanto gli stessi hanno rivestito nel dedotto periodo temporale la qualità di responsabili del progetto di screening in argomento e di superiori gerarchici dell'odierno opponente.
Tutti i testi indicati hanno confermato che non erano state date indicazione ai tecnici radiologici e ai medici impegnati nel progetto incentivante in ordine alla timbratura con tasti dedicati.
Contr L'unico teste che ha confermato la tesi difensiva dell è la dott.ssa che ha fatto riferimento ad una Persona_2 presunta nota del 2012 e ha riferito del tutto genericamente che fino al 2017 tutti timbravano con il tasto “008”, specificando di aver dato indicazione anche alla dott.ssa in ordine alla Tes_1 necessità di timbrare con il tasto dedicato. Sul punto tuttavia la dott.ssa , teste comune ad entrambe le parti, ha Tes_1 sconfessato quanto riferito dalla dott.ssa , specificando Per_2 espressamente che nessuno aveva dato indicazione alcuna in ordine alla timbratura da parte dei tecnici radiologici.
L'altro teste di parte convenuta ha poi confermato Testimone_4 che lo screening si effettuava sia in orario istituzionale che al di fuori e che quello svolto al di fuori dell'orario di servizio consisteva in sostanza di un numero extra di esami da svolgere remunerato con l'istituto dell'acquisto prestazioni aggiuntive. Il teste ha poi del tutto genericamente riferito che “confermo di aver personalmente e anche per il tramite del Coordinatore tecnico comunicato al ricorrente Persona_2 Pt_6
con l'esatto codice nell'anno 2018”, senza specificare
[...] in che mese dell'anno 2018 sarebbe stato indicato al dott. di Pt_3 utilizzare il codice dedicato. Peraltro, assume rilevanza che la dott.ssa ha avuto l'incarico di coordinatrice solo il Per_2
17.10.2018, come da lei stessa riferito, mentre il periodo oggetto di causa è tutto il 2018.
Il teste ha poi riferito che “Adr. Parte ricorrente. La Tes_4 dott.ssa non ha mai risposto alle mie richieste di Tes_1 informazioni. Io ho sempre ritenuto che fosse necessario timbrare con quei codici in ragione di una vecchia comunicazione del 2012 e che ciò era necessario per poter provvedere al pagamento delle spettanze. Per le prestazioni effettuate nell'orario istituzionale, sia per le attività effettuate al di fuori, era il programma a gestire l'intera attività, nel senso che veniva chiamate le pazienti, e a fine attività, veniva redatto un report per gli esami effettuati. Nel 2018 il programma era il
Il programma controllava solo l'orario di Pt_7 esecuzione dell'esame la verifica tra le timbrature del dipendente e gli esami svolti sarebbe poi dovuta essere effettuata successivamente. Io non avevo questo compito”, senza tuttavia riferire che era stata data precisa indicazione agli opponenti circa la necessità di timbrare con il tasto dedicato. Peraltro, osserva il Giudicante che risulta anche documentalmente che nella delibera istitutiva del progetto incentivante de quo né in alcun atto formale successivo ad essa successivo vi fosse la cogente disposizione per i dipendenti di timbrare con il “tasto 8”.
E' altresì emerso dalla prova testimoniale che gli esami mammografici poi eseguiti dai dipendenti attuatori del progetto, tra cui vi era gli odierni opponenti, venivano gestiti per quanto riguarda la loro prenotazione e la loro attribuzione ai vari dipendenti dal Centro Coordinamento Screening predisposto dall'Azienda opposta (cfr. teste dott.ri , . Tes_1 Tes_3
E' infine emerso che i numerosi esami mammografici assegnati ai tecnici e ai medici radiologi erano da svolgersi anche in orario istituzionale, nel corso del quale il dipendente era tenuto a fronteggiare sia il lavoro “ordinario” che quello relativo allo screening mammografico oggetto di esame (cfr teste dott.
). Per_1
Orbene, sulla base di tali considerazioni, ad avviso del Contr Giudicante, l opposta non ha assolto il proprio onere probatorio, non avendo allegato o provato in rimo luogo che l'orario straordinario eventualmente svolto dagli opponenti fosse dipeso, in via esclusiva, dall'attività di screening svolta dai dipendenti. Tale allegazione e prova è assolutamente necessaria per poter ritenere sussistente la pretesa duplicazione.
Contr In particolare, sui report allegati alla memoria sono indicati i turni, gli orari e il numero di prestazioni sotto la voce “Nr. Mammografie”.
Tuttavia, rilevato che è emerso dall'istruttoria che nel programma di screening mammografico era prevista l'erogazione di prestazioni sia in regime istituzionale, ossia durante l'orario di lavoro, sia al di fuori dell'orario istituzionale come progetto incentivante, ad avviso del Giudicante la circostanza che una prestazione di mammografia eseguita dal tecnico di radiologia sia stata svolta e registrata come attività istituzionale e non con il codice del progetto incentivante non è di per sé indicativa della irregolarità della timbratura né del doppio pagamento come attività istituzionale e come progetto incentivante.
Contr In secondo luogo, l non ha provato che le mammografie indicate dovessero essere svolte solo al di fuori dell'orario istituzionale, né che era stata data precisa indicazione ai tecnici radiologici di timbrare con il tasto dedicato “008”.
Né risulta che tali elementi siano stati evidenziati nei conteggi contenuti nella memoria di costituzione.
Contr Inoltre, l pur allegando che le medesime prestazioni sono state pagate due volte, sia come orario istituzionale sia come progetto incentivante, non ha tuttavia contestato e richiesto la restituzione di quanto corrisposto per lavoro istituzionale ma ha chiesto la restituzione per quello reso in esecuzione del progetto incentivante, invece pacificamente effettuato come attestato dalla Contr stessa
Infine, alcuna evidenza dell'intervenuto pagamento di tali ore è stata allegata e provata dalla la quale ha solo Controparte_1 allegato genericamente, senza fornire prova alcuna della asserita
“duplicazione” dei compensi per le “prestazioni rese in occasione dello screening mammografico e remunerate due volte in quanto pagate sia come progetto incentivante che come monte ore mensile o come straordinario o come attività libero professionale, per l'anno 2018”, senza indicare analiticamente giorno per giorno quanto sarebbe stato retribuito come orario istituzionale, come straordinario o come attività libero professionale in costanza di mancata timbratura con il tasto dedicato.
Non può dunque ritenersi provata la asserita duplicazione dei compensi ricevuta dagli opponenti nel progetto incentivante in esame. Sulla base delle esposte considerazioni, quindi, l'opposizione va accolta e i decreti ingiuntivi opposti devono essere revocati.
Le spese di lite sono poste a carico della parte opposta, in base al principio della soccombenza, e sono liquidate come da dispositivo, tenendo in considerazione il valore della causa e la complessità bassa delle questioni giuridiche sottese al presente giudizio.
P.Q.M.
così definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
, e Parte_1 Parte_2 nei confronti dell' Parte_3 Controparte_1 nella causa iscritta al n. 972/2023 R.G.A.C.:
a) Revoca i decreti ingiuntivi n. 77/2023, n. 75/2023 e n. 79/2023;
b) Condanna la parte opposta al pagamento delle spese di lite, in favore della parte opponente, che si liquidano in euro 2417,76, oltre Iva, Cpa e spese generali, in misura del 15%, come per legge, da distrarsi.
RO, 29 Ottobre 2024
Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Rossella Giusi Pastore