CA
Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 10/07/2025, n. 1042 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1042 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai magistrati:
Antonella Vittoria Balsamo Presidente
Antonino Fichera Consigliere
Enrico Rao Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nel giudizio civile di appello iscritto al n. 1417/2022 R.G. promosso da
(p.i.: , già Parte_1 P.IVA_1 [...]
in persona del legale rappr. pro tempore, rappresentata e difesa, per CP_1
procura in atti, dall'avv. Giuseppe Lantieri;
appellante contro
(cf: , in persona del sindaco pro Controparte_2 P.IVA_2
tempore, rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'avv. Vincenzo Gugliotta;
appellato
All'udienza collegiale del 7 marzo 2025 i difensori delle parti hanno precisato le rispettive conclusioni come in atti, qui da intendersi riportate e trascritte e il collegio ha posto la causa in decisione, assegnando i termini ex art. 190 per il deposito di conclusionali e repliche. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 14 luglio 2016, (poi fusa Controparte_1
per incorporazione in ha citato, innanzi al Tribunale Parte_1
di Siracusa, il al fine di ritenere e dichiarare l'inesigibilità Controparte_2
dell'importo di euro 67.079,00 richiestogli dall'ente convenuto, con “invito al pagamento” prot. n. 2016/56.088, a titolo di canone COSAP per l'occupazione, nell'anno 2016, in assenza di provvedimento concessorio, di spazi ed aree comunali di complessivi mq 1.040, adibiti ad area di cantiere dei lavori di ristrutturazione effettuati dall'attrice dell'immobile noto come ex Palazzo delle Poste.
Premesso di avere in corso altro contenzioso innanzi allo stesso tribunale aretuseo in relazione alle pretese di pagamento, da parte del del canone Cosap, per CP_2
gli stessi titoli, in relazione agli anni 2008/2013, 2014 e 2015 (giudizi RG n.
980/2015, n. 5213/2015, n. 6120/2015), indi, l'attrice, a fondamento della domanda, ha dedotto: i) l'inesigibilità del canone, in mancanza di alcun provvedimento di concessione dell'uso temporaneo dell'area; ii) in ogni caso, l'errata determinazione della tariffa da applicare, che deve essere semmai quella prevista per i ponteggi e le impalcature per l'attività edilizia;
iii) l'omessa considerazione che una parte del suolo pubblico antistante all'area dell'ex palazzo delle Poste, per cui è pretesa, è stata in realtà occupata da un bus appartenente alla polizia municipale di . CP_2
Nella resistenza del convenuto ente, il tribunale, con sentenza n. 1391/2022, pubblicata il 14.7.2022, ha rigettato la domanda, condannando l'attrice al pagamento delle spese processuali.
Premesso che la domanda ha ad oggetto l'accertamento negativo della pretesa creditoria dell'ente, in relazione ad un mero invito al pagamento, privo di efficacia esecutiva;
altresì che l'attrice non ha contestato (salvo che nella conclusionale, ossia tardivamente) di aver occupato il suolo comunale, per l'anno 2016, nella misura indicata nell'avviso di pagamento e, comunque, precisato che l'occupazione del suolo vi è stata anche nei periodi di sospensione dei lavori;
indi il primo giudice, con riferimento alle dedotte doglianze di parte attrice, ha rappresentato: i) il canone in discussione, alternativo alla Tosap, di cui non condivide la natura tributaria, ma i presupposti dati dall'occupazione, costituisce un'entrata patrimoniale che può trovare la propria fonte in un atto di concessione, ovvero essere, come nel caso di specie, conseguente ad un'occupazione senza titolo del suolo comunale per opere che ne limitano la piena utilizzabilità; ciò in conformità alle previsioni di cui agli artt. 63 d.lgs. n.446/1997 e art.41 del regolamento comunale per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 80 del 30 aprile 2007 e modificato con deliberazione del consiglio comunale n. 80/09, il quale stabilisce che per le occupazioni abusive deve essere corrisposta al Comune una somma pari all'all'ammontare del canone calcolato secondo la tariffa stabilita per lo stesso tipo di occupazione regolarmente concessa per il periodo minimo di occupazione, maggiorata del 25 %;
ii) non può trovare applicazione la minore tariffa prevista per i ponteggi e le impalcature per i lavori edilizi, avendo il Comune di prodotto in giudizio CP_2
(all.5) la richiesta di concessione di suolo pubblico inoltrata dalla società opponente, nella quale si richiede un'autorizzazione in sanatoria “per avere realizzato una recinzione atta a delimitare un'area di cantiere, nella quale insiste anche un container adibito a servizi per le maestranze, necessaria per i lavori di cui sopra”;
a ciò si aggiunga che dalla planimetria allegata emerge una estensione notevole della superficie recintata e comprende anche il posizionamento di una gru (cfr. all. 14 e
19);
iii) la documentazione allegata dal ed i testi escussi hanno comprovato CP_2
che il bus della polizia municipale è collocato in altra area, appartenente al demanio marittimo.
Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello la Parte_1
con atto di citazione notificato il 14.10.2022, cui ha resistito il
[...] CP_2
.
[...]
Posta in decisione, nonché maturati i termini per il deposito di conclusionali e repliche, la causa è infine pervenuta alla decisione del collegio. MOTIVI DELLA DECISIONE
1.) Con un primo motivo di impugnazione, l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza impugnata per non aver tenuto conto che, in mancanza di valido titolo concessorio dell'utilizzo dell'area pubblica, non era consentito al CP_2
l'utilizzo della procedura di riscossione semplificata del credito a mezzo di
[...]
invito al pagamento, che presuppone l'esistenza di un valido titolo dal quale ricavare gli importi non controversi da riscuotere.
Con altro, articolato, motivo, l'appellante censura la sentenza per avere omesso di considerare l'erronea determinazione del “giusto corrispettivo” dell'uso del suolo pubblico, da parte del avuto riguardo: 1) alla mancanza di prova circa la CP_2
durata dell'occupazione per l'intero anno 2016; 2) all'illegittimità delle delibere della Giunta Municipale, di determinazione della Cosap, nn. 104/2010 e 201/2010, in quanto adottate da organo incompetente, essendo la relativa competenza attribuita al Consiglio Comunale;
3) all'erronea individuazione della corretta voce di tariffa applicabile, non dovendosi fare riferimento a quella di “cantiere” bensì a quella riferita all'installazione di ponteggi e impalcature.
Con altro motivo, deduce che, dall'inerzia del creditore nella determinazione del canone dovuto e comunque dalla sua erronea determinazione, discende che, sulle somme eventualmente dovute, non possono essere calcolati interessi, non essendo mai il credito divenuto liquido ed esigibile, come invece sarebbe stato fatto
“nell'avviso di accertamento impugnato”
2.) L'appello in esame ripropone pedissequamente i motivi di impugnazione già scrutinati da questa Corte di appello con l'allegata sentenza n. 599/2025, pubblicata il 27.4.2025, concernente l'opposizione ex art. 615 c.p.c. proposta dall'odierna appellante avverso l'avviso di accertamento emesso Parte_1
dal avente ad oggetto Cosap 2017, per i medesimi titoli oggetto Controparte_2
della presente causa. Le motivazioni di detta sentenza il collegio intende recepire, ai sensi dell'art. 118 c.1 disp. att. c.p.c., condividendole interamente. Va, anche nel caso in esame, infatti, anzitutto evidenziata l'inammissibilità della gran parte dei motivi di appello proposti, siccome volti ad introdurre questioni nuove, in quanto mai sollevate con l'atto introduttivo e nel corso del giudizio di primo grado, ciò, in particolare, avuto riguardo all'illegittimo utilizzo della procedura di riscossione semplificata del credito a mezzo di invito al pagamento, all'illegittimità delle delibere della Giunta Municipale nn. 104/2010 e 201/2010 di determinazione della Cosap e alla non debenza di interessi sulle somme a debito.
Peraltro, con riferimento alla questione concernente la durata della occupazione per l'intero anno 2016, il tribunale si è espresso, rilevando che l'attrice non ha contestato (salvo che nella conclusionale, ossia tardivamente) di aver occupato il suolo comunale, per l'anno 2016, nella misura indicata nell'avviso di pagamento e, precisando, altresì, che l'occupazione del suolo vi è stata anche nei periodi di sospensione dei lavori. E su tali punti motivazionali l'appellante non ha mosso alcuna argomentata critica, come pur s'imponeva.
3.) L'unico motivo di gravame che va invece esaminato nel merito concerne la voce di tariffa da applicare in relazione all'utilizzo dell'area pubblica occupata dall'appellante. Al riguardo è sufficiente richiamare le analitiche e argomentate motivazioni espresse sul punto dalla citata sentenza di questa Corte n. 599/2025.
“Come detto, il ha applicato la voce prevista dal regolamento Controparte_2
COSAP per il caso che il suolo pubblico occupato sia destinato ad ospitare un cantiere edile (€ 67,30/mq. annui) mentre ha Pt_1 Parte_1
sostenuto che si dovrebbe applicare la voce prevista per l'installazione di ponteggi ed impalcature per attività edilizia (max € 26,70/mq. annui).
Tralasciando di considerare che si tratta di motivo di appello già esaminato – e rigettato – da questa Corte, per le annualità immediatamente precedenti a quella per cui è causa, con le sentenze n. 352/2023 e n.1880/2023, la prima delle quali passata in giudicato, sì come allegato con le note conclusive dall'appellato senza alcuna contestazione sul punto da parte dell'appellante, il primo giudice ha rigettato il motivo di opposizione sulla base della seguente motivazione: “è la stessa società attrice a qualificare l'area da essa occupata, quale “area di cantiere” nella domanda rivolta all'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente per il rilascio in sanatoria di concessione demaniale marittima del 11 marzo 2008; nella nota del 20 marzo 2014 trasmessa dalla al Comune di , dove la società CP_1 CP_2
opponente rappresenta l'impossibilità di utilizzare in alcuni periodi il suolo pubblico dell'area di cantiere;
nella nota prot. gen. n. 78188/2014. Inoltre, anche le CP_1
planimetrie e le foto prodotte in giudizio dimostrano sufficientemente che l'area di proprietà comunale, abusivamente recintata da ingloba, fin dall'inizio CP_1
dell'occupazione, nell'anno 2007, non solo il ponteggio ma anche le attrezzature necessarie ai lavori (ad. es. betoniere, materiali da costruzione e Gru). Detta area, originariamente estesa mq. 1040, è ben più ampia di quella necessaria alla realizzazione di ponteggi. Quindi, non solo da quanto dichiarato dalla ma CP_1
anche dalla destinazione impressa dalla stessa società all'area de qua emerge, in modo inequivocabile, che l'area da essa occupata è, anche per le sue dimensioni di realizzazione, un'area di cantiere”.
Con il motivo di appello in esame, ha criticato la Parte_1
sentenza impugnata, nella parte sopra riportata, evidenziando che la richiesta di concessione in sanatoria a cui ha fatto riferimento il primo giudice era indirizzata non già al , bensì alla Regione Siciliana quale proprietaria CP_2 CP_2
dell'area demaniale marittima attigua di cui veniva chiesta la concessione, ed aggiungendo che il Tribunale non aveva saputo leggere la planimetria in atti
(“Invero, il primo Giudice, nell'elencare “la stessa documentazione proveniente da parte attrice”, non si è neppure reso conto di consultare la richiesta di concessione in sanatoria, completa di planimetria dell'area, indirizzata dalla società opponente non già al , ma alla Regione Siciliana, proprietaria di quella Controparte_2
diversa e vasta area recintata, ove erano effettivamente allocati il container adibito
a servizi e la gru! Il primo Giudice, quindi, può dirsi che non abbia neppure compreso quale fosse l'area oggetto della controversia: l'area concessa dal
[...]
, infatti, non è l'ampio spazio di proprietà della Regione, ma quella che CP_2 si esaurisce nei marciapiedi perimetrali all'edificio e in una piccola striscia di viabilità agli stessi parallela, come ben evidenziato proprio in quella planimetria citata nella sentenza impugnata, a patto che, ovviamente, non la si consulti capovolta. Correttamente consultando la documentazione e le planimetrie dei luoghi
è evidentissimo che mentre l'area del cantiere edile era stata attrezzata all'interno del demanio regionale, oggetto di diversa concessione con il diverso ente pubblico proprietario, sull'area comunale erano stati installati esclusivamente i ponteggi e le impalcature mentre una recinzione mobile garantiva distanza e separazione tra i ponteggi stessi (posti sui marciapiedi) e i pedoni e le autovetture che continuavano
a transitare sulla pubblica via.”).
Ritiene la Corte che le critiche rivolte alla sentenza impugnata siano immeritate.
Infatti, se certamente l'appellante ha ragione nell'evidenziare che la domanda di concessione in sanatoria a cui ha fatto riferimento il primo giudice era rivolta alla
Regione Siciliana atteso che aveva ad oggetto l'area demaniale marittima attigua a quella comunale, è però anche vero che la planimetria allegata dà conto dell'intero stato dei luoghi, incluso il versante dell'ex Palazzo delle Poste prospiciente il suolo pubblico comunale, ed è proprio in questo versante, tra Palazzo delle Poste e Piazza delle Poste che, nella planimetria, si rinviene l'indicazione della presenza della gru.
Per meglio comprendere la valenza del documento a cui il Tribunale e
l'appellante hanno fatto riferimento va riportato quanto segue.
L'ex Palazzo delle Poste, nel versante Nord, Nord-Ovest, è prospiciente un'area del demanio marittimo regionale, mentre nel versante Sud verso Piazza della Posta
e lungo la maggior parte del prospetto su Riva della Posta e via del Forte Casanova,
è prospiciente ad aree comunali.
Con concessione rilasciata in data 28.6.2007 il , accogliendo Controparte_2
in parte la domanda depositata dalla ditta, concedeva alla Controparte_1
l'utilizzo del suolo pubblico “con finalità di lavori di ristrutturazione e trasformazione dell'edificio ex Palazzo delle Poste”, per una superficie di mq. 2.200
a fronte dei 3.000 richiesti, “per recintare il cantiere” tutto intorno al palazzo in questione destinato a sorgere, segnatamente, lungo le vie Riva della Posta, della
Darsena, Riva Nazzario Sauro e del Forte Casanova.
In pratica con detta concessione il , all'evidenza sbagliando, Controparte_2
concedeva l'uso non soltanto del suolo pubblico comunale ma anche dell'area demaniale marittima che non gli apparteneva.
Avvedutosi dell'errore il revocava, con provvedimento del 25.3.2008 CP_2
(giusta preavviso del 12.3.2008), la concessione, e Controparte_1
presentava, soltanto alla Regione Siciliana, richiesta di concessione in sanatoria in data 11.3.2008 avente ad oggetto l'area demaniale marittima a cui allegava la planimetria menzionata dal Tribunale.
Tanto premesso, sebbene la richiesta di concessione in sanatoria sia rivolta alla
Regione Siciliana, la planimetria dello stato dei luoghi esistente nel marzo 2008 descrive l'intera area di cantiere, non soltanto cioè quella che ricade sul demanio marittimo, e la linea tratteggiata che circonda l'intero palazzo oggetto dell'intervento di ristrutturazione edilizia e rappresenta il confine della superficie recintata ricomprende, all'evidenza, anche l'area comunale, non a caso in guisa sostanzialmente coincidente con i rilievi eseguiti in occasione della redazione della
Relazione Tecnica da parte dei tecnici comunali assistiti dalla Polizia Municipale in data 22.5.2014 di cui alle planimetrie in atti, a dimostrazione del mantenimento dell'occupazione dell'area in questione anche nell'annualità a cui si riferisce il canone oggetto dell'avviso di pagamento opposto.
Alla luce di quanto esposto va senz'altro confermato il giudizio espresso dal
Tribunale in ordine alla sussistenza dei presupposti di fatto per l'applicazione della voce di tariffa COSAP applicata dal atteso che, all'evidenza, Controparte_2
l'area comunale occupata eccede ampiamente quella ortogonale ai ponteggi installati, dovendosi soltanto aggiungere che la voce della tariffa indicata dall'appellante mai potrebbe essere applicata in un caso, quale quello a mani, in cui non soltanto è stato installato un ponteggio sull'area demaniale ma lo stesso è stato anche recintato, così impedendo al pubblico di fruire comunque dell'area sottostante transitando sotto il ponteggio.”.
Per le anzidette ragioni l'appello va respinto.
Le spese del rado seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo, in ragione del valore della controversia (€.67.029) e dell'attività difensiva espletata
(esclusa la voce istruttoria/trattazione).
Anche nel giudizio in esame ricorrono, poi, i presupposti per l'applicazione - invocata da parte appellata - del disposto di cui all'art. 96, terzo comma, c.p.c., così come già ritenuto negli analoghi giudizi decisi con sentenza n. 599/2025 e con sentenza resa in data 18.12.2024 nel proc. n. 1106/2023 R.G. di questa Corte di appello, considerate “la inammissibilità della gran parte dei motivi di gravame, e la palese infondatezza dell'appello” e l'ulteriore circostanza che anche il presente appello è stato proposto dopo che era stata pubblicata la sentenza n. 352 del
27/2/2023, reiettiva di motivi di gravame in massima parte sovrapponibili a quelli oggi articolati.
La società appellante va pertanto condannata, a titolo di responsabilità aggravata, ai sensi del terzo comma dell'art. 96 c.p.c., di una somma equitativamente determinata, in misura pari alle spese del grado.
Ricorrono infine i presupposti di legge per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando: rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellato delle spese del grado, che liquida in €.9.991,00, oltre rimborso 15 % spese generali, iva e c.p.a. come per legge, nonché al pagamento dell'ulteriore somma di €.9.991,00, ai sensi dell'art. 96, terzo comma, c.p.c.; dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all'art.13 comma 1 quater del D.P.R. 30.5.2002 n.115 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del 18 giugno 2025.
Firmato digitalmente da:
Il consigliere estensore Il presidente
Enrico Rao Antonella Vittoria Balsamo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai magistrati:
Antonella Vittoria Balsamo Presidente
Antonino Fichera Consigliere
Enrico Rao Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nel giudizio civile di appello iscritto al n. 1417/2022 R.G. promosso da
(p.i.: , già Parte_1 P.IVA_1 [...]
in persona del legale rappr. pro tempore, rappresentata e difesa, per CP_1
procura in atti, dall'avv. Giuseppe Lantieri;
appellante contro
(cf: , in persona del sindaco pro Controparte_2 P.IVA_2
tempore, rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'avv. Vincenzo Gugliotta;
appellato
All'udienza collegiale del 7 marzo 2025 i difensori delle parti hanno precisato le rispettive conclusioni come in atti, qui da intendersi riportate e trascritte e il collegio ha posto la causa in decisione, assegnando i termini ex art. 190 per il deposito di conclusionali e repliche. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 14 luglio 2016, (poi fusa Controparte_1
per incorporazione in ha citato, innanzi al Tribunale Parte_1
di Siracusa, il al fine di ritenere e dichiarare l'inesigibilità Controparte_2
dell'importo di euro 67.079,00 richiestogli dall'ente convenuto, con “invito al pagamento” prot. n. 2016/56.088, a titolo di canone COSAP per l'occupazione, nell'anno 2016, in assenza di provvedimento concessorio, di spazi ed aree comunali di complessivi mq 1.040, adibiti ad area di cantiere dei lavori di ristrutturazione effettuati dall'attrice dell'immobile noto come ex Palazzo delle Poste.
Premesso di avere in corso altro contenzioso innanzi allo stesso tribunale aretuseo in relazione alle pretese di pagamento, da parte del del canone Cosap, per CP_2
gli stessi titoli, in relazione agli anni 2008/2013, 2014 e 2015 (giudizi RG n.
980/2015, n. 5213/2015, n. 6120/2015), indi, l'attrice, a fondamento della domanda, ha dedotto: i) l'inesigibilità del canone, in mancanza di alcun provvedimento di concessione dell'uso temporaneo dell'area; ii) in ogni caso, l'errata determinazione della tariffa da applicare, che deve essere semmai quella prevista per i ponteggi e le impalcature per l'attività edilizia;
iii) l'omessa considerazione che una parte del suolo pubblico antistante all'area dell'ex palazzo delle Poste, per cui è pretesa, è stata in realtà occupata da un bus appartenente alla polizia municipale di . CP_2
Nella resistenza del convenuto ente, il tribunale, con sentenza n. 1391/2022, pubblicata il 14.7.2022, ha rigettato la domanda, condannando l'attrice al pagamento delle spese processuali.
Premesso che la domanda ha ad oggetto l'accertamento negativo della pretesa creditoria dell'ente, in relazione ad un mero invito al pagamento, privo di efficacia esecutiva;
altresì che l'attrice non ha contestato (salvo che nella conclusionale, ossia tardivamente) di aver occupato il suolo comunale, per l'anno 2016, nella misura indicata nell'avviso di pagamento e, comunque, precisato che l'occupazione del suolo vi è stata anche nei periodi di sospensione dei lavori;
indi il primo giudice, con riferimento alle dedotte doglianze di parte attrice, ha rappresentato: i) il canone in discussione, alternativo alla Tosap, di cui non condivide la natura tributaria, ma i presupposti dati dall'occupazione, costituisce un'entrata patrimoniale che può trovare la propria fonte in un atto di concessione, ovvero essere, come nel caso di specie, conseguente ad un'occupazione senza titolo del suolo comunale per opere che ne limitano la piena utilizzabilità; ciò in conformità alle previsioni di cui agli artt. 63 d.lgs. n.446/1997 e art.41 del regolamento comunale per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 80 del 30 aprile 2007 e modificato con deliberazione del consiglio comunale n. 80/09, il quale stabilisce che per le occupazioni abusive deve essere corrisposta al Comune una somma pari all'all'ammontare del canone calcolato secondo la tariffa stabilita per lo stesso tipo di occupazione regolarmente concessa per il periodo minimo di occupazione, maggiorata del 25 %;
ii) non può trovare applicazione la minore tariffa prevista per i ponteggi e le impalcature per i lavori edilizi, avendo il Comune di prodotto in giudizio CP_2
(all.5) la richiesta di concessione di suolo pubblico inoltrata dalla società opponente, nella quale si richiede un'autorizzazione in sanatoria “per avere realizzato una recinzione atta a delimitare un'area di cantiere, nella quale insiste anche un container adibito a servizi per le maestranze, necessaria per i lavori di cui sopra”;
a ciò si aggiunga che dalla planimetria allegata emerge una estensione notevole della superficie recintata e comprende anche il posizionamento di una gru (cfr. all. 14 e
19);
iii) la documentazione allegata dal ed i testi escussi hanno comprovato CP_2
che il bus della polizia municipale è collocato in altra area, appartenente al demanio marittimo.
Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello la Parte_1
con atto di citazione notificato il 14.10.2022, cui ha resistito il
[...] CP_2
.
[...]
Posta in decisione, nonché maturati i termini per il deposito di conclusionali e repliche, la causa è infine pervenuta alla decisione del collegio. MOTIVI DELLA DECISIONE
1.) Con un primo motivo di impugnazione, l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza impugnata per non aver tenuto conto che, in mancanza di valido titolo concessorio dell'utilizzo dell'area pubblica, non era consentito al CP_2
l'utilizzo della procedura di riscossione semplificata del credito a mezzo di
[...]
invito al pagamento, che presuppone l'esistenza di un valido titolo dal quale ricavare gli importi non controversi da riscuotere.
Con altro, articolato, motivo, l'appellante censura la sentenza per avere omesso di considerare l'erronea determinazione del “giusto corrispettivo” dell'uso del suolo pubblico, da parte del avuto riguardo: 1) alla mancanza di prova circa la CP_2
durata dell'occupazione per l'intero anno 2016; 2) all'illegittimità delle delibere della Giunta Municipale, di determinazione della Cosap, nn. 104/2010 e 201/2010, in quanto adottate da organo incompetente, essendo la relativa competenza attribuita al Consiglio Comunale;
3) all'erronea individuazione della corretta voce di tariffa applicabile, non dovendosi fare riferimento a quella di “cantiere” bensì a quella riferita all'installazione di ponteggi e impalcature.
Con altro motivo, deduce che, dall'inerzia del creditore nella determinazione del canone dovuto e comunque dalla sua erronea determinazione, discende che, sulle somme eventualmente dovute, non possono essere calcolati interessi, non essendo mai il credito divenuto liquido ed esigibile, come invece sarebbe stato fatto
“nell'avviso di accertamento impugnato”
2.) L'appello in esame ripropone pedissequamente i motivi di impugnazione già scrutinati da questa Corte di appello con l'allegata sentenza n. 599/2025, pubblicata il 27.4.2025, concernente l'opposizione ex art. 615 c.p.c. proposta dall'odierna appellante avverso l'avviso di accertamento emesso Parte_1
dal avente ad oggetto Cosap 2017, per i medesimi titoli oggetto Controparte_2
della presente causa. Le motivazioni di detta sentenza il collegio intende recepire, ai sensi dell'art. 118 c.1 disp. att. c.p.c., condividendole interamente. Va, anche nel caso in esame, infatti, anzitutto evidenziata l'inammissibilità della gran parte dei motivi di appello proposti, siccome volti ad introdurre questioni nuove, in quanto mai sollevate con l'atto introduttivo e nel corso del giudizio di primo grado, ciò, in particolare, avuto riguardo all'illegittimo utilizzo della procedura di riscossione semplificata del credito a mezzo di invito al pagamento, all'illegittimità delle delibere della Giunta Municipale nn. 104/2010 e 201/2010 di determinazione della Cosap e alla non debenza di interessi sulle somme a debito.
Peraltro, con riferimento alla questione concernente la durata della occupazione per l'intero anno 2016, il tribunale si è espresso, rilevando che l'attrice non ha contestato (salvo che nella conclusionale, ossia tardivamente) di aver occupato il suolo comunale, per l'anno 2016, nella misura indicata nell'avviso di pagamento e, precisando, altresì, che l'occupazione del suolo vi è stata anche nei periodi di sospensione dei lavori. E su tali punti motivazionali l'appellante non ha mosso alcuna argomentata critica, come pur s'imponeva.
3.) L'unico motivo di gravame che va invece esaminato nel merito concerne la voce di tariffa da applicare in relazione all'utilizzo dell'area pubblica occupata dall'appellante. Al riguardo è sufficiente richiamare le analitiche e argomentate motivazioni espresse sul punto dalla citata sentenza di questa Corte n. 599/2025.
“Come detto, il ha applicato la voce prevista dal regolamento Controparte_2
COSAP per il caso che il suolo pubblico occupato sia destinato ad ospitare un cantiere edile (€ 67,30/mq. annui) mentre ha Pt_1 Parte_1
sostenuto che si dovrebbe applicare la voce prevista per l'installazione di ponteggi ed impalcature per attività edilizia (max € 26,70/mq. annui).
Tralasciando di considerare che si tratta di motivo di appello già esaminato – e rigettato – da questa Corte, per le annualità immediatamente precedenti a quella per cui è causa, con le sentenze n. 352/2023 e n.1880/2023, la prima delle quali passata in giudicato, sì come allegato con le note conclusive dall'appellato senza alcuna contestazione sul punto da parte dell'appellante, il primo giudice ha rigettato il motivo di opposizione sulla base della seguente motivazione: “è la stessa società attrice a qualificare l'area da essa occupata, quale “area di cantiere” nella domanda rivolta all'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente per il rilascio in sanatoria di concessione demaniale marittima del 11 marzo 2008; nella nota del 20 marzo 2014 trasmessa dalla al Comune di , dove la società CP_1 CP_2
opponente rappresenta l'impossibilità di utilizzare in alcuni periodi il suolo pubblico dell'area di cantiere;
nella nota prot. gen. n. 78188/2014. Inoltre, anche le CP_1
planimetrie e le foto prodotte in giudizio dimostrano sufficientemente che l'area di proprietà comunale, abusivamente recintata da ingloba, fin dall'inizio CP_1
dell'occupazione, nell'anno 2007, non solo il ponteggio ma anche le attrezzature necessarie ai lavori (ad. es. betoniere, materiali da costruzione e Gru). Detta area, originariamente estesa mq. 1040, è ben più ampia di quella necessaria alla realizzazione di ponteggi. Quindi, non solo da quanto dichiarato dalla ma CP_1
anche dalla destinazione impressa dalla stessa società all'area de qua emerge, in modo inequivocabile, che l'area da essa occupata è, anche per le sue dimensioni di realizzazione, un'area di cantiere”.
Con il motivo di appello in esame, ha criticato la Parte_1
sentenza impugnata, nella parte sopra riportata, evidenziando che la richiesta di concessione in sanatoria a cui ha fatto riferimento il primo giudice era indirizzata non già al , bensì alla Regione Siciliana quale proprietaria CP_2 CP_2
dell'area demaniale marittima attigua di cui veniva chiesta la concessione, ed aggiungendo che il Tribunale non aveva saputo leggere la planimetria in atti
(“Invero, il primo Giudice, nell'elencare “la stessa documentazione proveniente da parte attrice”, non si è neppure reso conto di consultare la richiesta di concessione in sanatoria, completa di planimetria dell'area, indirizzata dalla società opponente non già al , ma alla Regione Siciliana, proprietaria di quella Controparte_2
diversa e vasta area recintata, ove erano effettivamente allocati il container adibito
a servizi e la gru! Il primo Giudice, quindi, può dirsi che non abbia neppure compreso quale fosse l'area oggetto della controversia: l'area concessa dal
[...]
, infatti, non è l'ampio spazio di proprietà della Regione, ma quella che CP_2 si esaurisce nei marciapiedi perimetrali all'edificio e in una piccola striscia di viabilità agli stessi parallela, come ben evidenziato proprio in quella planimetria citata nella sentenza impugnata, a patto che, ovviamente, non la si consulti capovolta. Correttamente consultando la documentazione e le planimetrie dei luoghi
è evidentissimo che mentre l'area del cantiere edile era stata attrezzata all'interno del demanio regionale, oggetto di diversa concessione con il diverso ente pubblico proprietario, sull'area comunale erano stati installati esclusivamente i ponteggi e le impalcature mentre una recinzione mobile garantiva distanza e separazione tra i ponteggi stessi (posti sui marciapiedi) e i pedoni e le autovetture che continuavano
a transitare sulla pubblica via.”).
Ritiene la Corte che le critiche rivolte alla sentenza impugnata siano immeritate.
Infatti, se certamente l'appellante ha ragione nell'evidenziare che la domanda di concessione in sanatoria a cui ha fatto riferimento il primo giudice era rivolta alla
Regione Siciliana atteso che aveva ad oggetto l'area demaniale marittima attigua a quella comunale, è però anche vero che la planimetria allegata dà conto dell'intero stato dei luoghi, incluso il versante dell'ex Palazzo delle Poste prospiciente il suolo pubblico comunale, ed è proprio in questo versante, tra Palazzo delle Poste e Piazza delle Poste che, nella planimetria, si rinviene l'indicazione della presenza della gru.
Per meglio comprendere la valenza del documento a cui il Tribunale e
l'appellante hanno fatto riferimento va riportato quanto segue.
L'ex Palazzo delle Poste, nel versante Nord, Nord-Ovest, è prospiciente un'area del demanio marittimo regionale, mentre nel versante Sud verso Piazza della Posta
e lungo la maggior parte del prospetto su Riva della Posta e via del Forte Casanova,
è prospiciente ad aree comunali.
Con concessione rilasciata in data 28.6.2007 il , accogliendo Controparte_2
in parte la domanda depositata dalla ditta, concedeva alla Controparte_1
l'utilizzo del suolo pubblico “con finalità di lavori di ristrutturazione e trasformazione dell'edificio ex Palazzo delle Poste”, per una superficie di mq. 2.200
a fronte dei 3.000 richiesti, “per recintare il cantiere” tutto intorno al palazzo in questione destinato a sorgere, segnatamente, lungo le vie Riva della Posta, della
Darsena, Riva Nazzario Sauro e del Forte Casanova.
In pratica con detta concessione il , all'evidenza sbagliando, Controparte_2
concedeva l'uso non soltanto del suolo pubblico comunale ma anche dell'area demaniale marittima che non gli apparteneva.
Avvedutosi dell'errore il revocava, con provvedimento del 25.3.2008 CP_2
(giusta preavviso del 12.3.2008), la concessione, e Controparte_1
presentava, soltanto alla Regione Siciliana, richiesta di concessione in sanatoria in data 11.3.2008 avente ad oggetto l'area demaniale marittima a cui allegava la planimetria menzionata dal Tribunale.
Tanto premesso, sebbene la richiesta di concessione in sanatoria sia rivolta alla
Regione Siciliana, la planimetria dello stato dei luoghi esistente nel marzo 2008 descrive l'intera area di cantiere, non soltanto cioè quella che ricade sul demanio marittimo, e la linea tratteggiata che circonda l'intero palazzo oggetto dell'intervento di ristrutturazione edilizia e rappresenta il confine della superficie recintata ricomprende, all'evidenza, anche l'area comunale, non a caso in guisa sostanzialmente coincidente con i rilievi eseguiti in occasione della redazione della
Relazione Tecnica da parte dei tecnici comunali assistiti dalla Polizia Municipale in data 22.5.2014 di cui alle planimetrie in atti, a dimostrazione del mantenimento dell'occupazione dell'area in questione anche nell'annualità a cui si riferisce il canone oggetto dell'avviso di pagamento opposto.
Alla luce di quanto esposto va senz'altro confermato il giudizio espresso dal
Tribunale in ordine alla sussistenza dei presupposti di fatto per l'applicazione della voce di tariffa COSAP applicata dal atteso che, all'evidenza, Controparte_2
l'area comunale occupata eccede ampiamente quella ortogonale ai ponteggi installati, dovendosi soltanto aggiungere che la voce della tariffa indicata dall'appellante mai potrebbe essere applicata in un caso, quale quello a mani, in cui non soltanto è stato installato un ponteggio sull'area demaniale ma lo stesso è stato anche recintato, così impedendo al pubblico di fruire comunque dell'area sottostante transitando sotto il ponteggio.”.
Per le anzidette ragioni l'appello va respinto.
Le spese del rado seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo, in ragione del valore della controversia (€.67.029) e dell'attività difensiva espletata
(esclusa la voce istruttoria/trattazione).
Anche nel giudizio in esame ricorrono, poi, i presupposti per l'applicazione - invocata da parte appellata - del disposto di cui all'art. 96, terzo comma, c.p.c., così come già ritenuto negli analoghi giudizi decisi con sentenza n. 599/2025 e con sentenza resa in data 18.12.2024 nel proc. n. 1106/2023 R.G. di questa Corte di appello, considerate “la inammissibilità della gran parte dei motivi di gravame, e la palese infondatezza dell'appello” e l'ulteriore circostanza che anche il presente appello è stato proposto dopo che era stata pubblicata la sentenza n. 352 del
27/2/2023, reiettiva di motivi di gravame in massima parte sovrapponibili a quelli oggi articolati.
La società appellante va pertanto condannata, a titolo di responsabilità aggravata, ai sensi del terzo comma dell'art. 96 c.p.c., di una somma equitativamente determinata, in misura pari alle spese del grado.
Ricorrono infine i presupposti di legge per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando: rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellato delle spese del grado, che liquida in €.9.991,00, oltre rimborso 15 % spese generali, iva e c.p.a. come per legge, nonché al pagamento dell'ulteriore somma di €.9.991,00, ai sensi dell'art. 96, terzo comma, c.p.c.; dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all'art.13 comma 1 quater del D.P.R. 30.5.2002 n.115 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del 18 giugno 2025.
Firmato digitalmente da:
Il consigliere estensore Il presidente
Enrico Rao Antonella Vittoria Balsamo