CA
Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 07/11/2025, n. 996 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 996 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
Proc. n. 97/2021 RGAC
CORTE D'APPELLO
DI GI CA
Sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Reggio Calabria sezione civile, composta dai signori magistrati:
dott. NATALINO SAPONE Presidente
dott.ssa VIVIANA CUSOLITO Consigliera
dott.ssa IVANA ACACIA Consigliera relatrice ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al R.G.A.C. n. 97/2021 vertente
TRA
, , C.F. Parte_1 Parte_2
, rappresentato e difeso dall'Avv. Livio Baglieri (c.f. ) C.F._1 C.F._2
- pec: Email_1
-appellante-
CONTRO
(P.I. ), in persona del legale rapp. p.t. rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_1 dall'avv. Elisabetta Rita Gualtieri (c.f. ) - pec: C.F._3
Email_2
-appellata-
(P.I. ), in persona del legale rapp. p.t., Controparte_2 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Stefania Cantù, (c.f. ), pec: C.F._4
Email_3
-appellata- NONCHE' CONTRO
; Controparte_3
-appellato contumace-
OGGETTO: lesione personale;
appello avverso la sentenza n. 3/2021 emessa dal Tribunale di
LM il 04.01.2021 e pubblicata il 05.01.2021 nell'ambito del procedimento recante N.R.G.
498/2018.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Con atto di citazione in primo grado regolarmente notificato, in proprio e n.q di Parte_3
unico erede di e chiamava in giudizio dinanzi il Tribunale di Parte_2 Persona_1
LM la nonché la e al fine di ottenere Controparte_4 Controparte_5 Controparte_3
il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali sub specie di danni biologici, esistenziali e morali, sia iure proprio che iure hereditatis, subiti a seguito dell'incidente stradale occorso alla madre in data 25.10.2012 a cui seguiva, a distanza di anni, il decesso della stessa. Parte_2
In merito alla dinamica del sinistro deduceva che viaggiava quale trasportata, Parte_2 nell'autoveicolo Ford Fiesta Tg CT 650438 di proprietà di e condotto dallo stesso, Persona_1 quando, percorrendo l'autostrada A3 SA-RC, giunti in prossimità della galleria denominata San
Filippo, venivano colpiti nella parte posteriore-centrale dall'autovettura Parte_4
targata CF943CY, di proprietà e condotta da Controparte_3
A fronte dell'urto, subìva gravi lesioni e veniva condotta, a mezzo ambulanza Parte_2 del 118, presso il PS dell'ospedale di Polistena ove le veniva refertato “trauma toracico con fratture costali scomposte e frattura capitello radiale”.
Riferiva che in data 15.11.2012 la SI.ra veniva dimessa Parte_2 dei sanitari> con la diagnosi di “Insufficienza respiratoria. Trauma toracico con fratture costali multiple. Frattura capitello radiale dx” e nella stessa data veniva trasportata presso il P.s. del
Policlinico “A. EM” di Roma dove veniva successivamente dimessa in data 10.12.12 per essere ricoverata presso l'U.O.C. di Pneumologia Riabilitativa del P.O. “San LE della Pisana” di Roma con diagnosi di “Malattia cardiopolmonare. IRC in VMNI e OLT. Diabete mellito tipo II. Ipertensione arteriosa. Obesità. Gozzo immerso. Incidentaloma surrenalico. Iperparatiroidismo primitivo.
Pregresse fratture costali multiple”. In tale struttura veniva effettuato trattamento riabilitativo e prescritta ossigeno-terapia domiciliare.
Riferiva ancora che in seguito al sinistro riportava lesioni all'arcata dentaria e perdita delle protesi;
quindi dopo le dimissioni si sottoponeva a numerose visite ed indagini strumentali che confermavano la diagnosi e prescrizione di ossigeno-terapia che praticava fino alla data del 04/01/2016, allorquando veniva ricoverata presso il Policlinico EM di Roma per insufficienza respiratoria acuta, infarto del miocardio ed edema polmonare acuto;
presso il nosocomio da ultimo indicato la sig.ra rimaneva in coma fino alla data del 03.07.2016, data in cui sopraggiungeva Parte_2
il decesso.
Rappresentava dunque che il politrauma riportato nell'incidente stradale del 25.10.2012 aveva determinato nella vittima l'insorgenza dell'insufficienza respiratoria acuta e che, tale condizione patologica, era stata determinante e causa esclusiva del successivo infarto del miocardio ed edema polmonare che, come già specificato, avevano portato la SI.ra ad essere Parte_2 agonizzante ed in coma per altri sei mesi, fino all'avvenuto decesso.
L'attore dava atto che la aveva riconosciuto a titolo di risarcimento l'importo di € CP_1
38.365,00 che aveva trattenuto a titolo di acconto.
Quindi avanzava alle parti in solido richiesta risarcitoria per i danni subìti, lamentando danni da perdita del rapporto parentale iure proprio e iure hereditatis nella qualità di erede del padre deceduto nel 2017; danno tanatologico o in subordine biologico da lesione iure hereditatis; danno morale terminale iure hereditatis; danno da perdita della capacità lavorativa specifica iure hereditatis n.q. di erede del padre e il danno patrimoniale per spese mediche e funerarie e così in particolare chiedeva: in favore dell'attore, quale erede del SI. marito convivente con la vittima, la Parte_2 complessiva somma di €. 328.500,00 cosi determinata: €. 25.000,00 oltre €.3.500,00 (spese funerarie) per danno patrimoniale, €.300.000,00 per danno non patrimoniale (come da tabelle di
Milano già rivalutato al dì del sinistro e aumentato di un quarto per la rottura del rapporto parentale) oltre alla somma che sarà accertata in sede di causa a mezzo della richiesta ctu per i danni biologici iure proprio del SI. Parte_2 in favore dell'attore, nella spiegata qualità di figlio della vittima, la complessiva somma di €.
315.000,00 cosi determinata: €. 25.000,00 per danno patrimoniale, €.290.000,00 per danno non patrimoniale (morale come da tabelle di Milano già rivalutato al dì del sinistro e aumentato di un quarto per la rottura del rapporto parentale) oltre alla somma che sarà accertata in sede di causa
a mezzo della richiesta ctu per i danni biologici iure proprio;
in via gradata, in favore dell'attore, quale unico erede della SI.ra il pagamento della somma di €uro Parte_2
249.790,88, quale differenza ancora dovuta per i danni così come risultati dalla relazione di CTP, ovvero tra quanto percepito e quanto risulterà provato in corso di causa, o nelle misure maggiori
o minori che l'On. Giudicante Vorrà stabilire secondo Giustizia, il tutto con gli interessi legali dal fatto e rivalutazione del credito alla data della decisione.
Con comparsa di costituzione e risposta in primo grado dell'11.08.2018 si costituiva in giudizio la
, compagnia del mezzo su cui la de cuius viaggiava la quale, preliminarmente, Controparte_4
contestava l'inammissibilità della domanda introduttiva avendo l'attore presentato doppia domanda risarcitoria, sia diretta che indiretta, e pertanto chiedendo l'estromissione del giudizio. Contestava la ricostruzione dei fatti operata da parte attrice, sostenendo l'insussistenza di un nesso causale tra il sinistro stradale e il decesso della signora.
Dava atto altresì che il risarcimento era stato totalmente liquidato nella misura di € 70.500,00 a fronte di accordo transattivo.
Si costituiva il giudizio con comparsa di costituzione e risposta del 30.05.2018 la Controparte_5 che chiedeva il rigetto della domanda, lamentando la carenza di legittimazione attiva dell'attore, non avendo lo stesso fornito alcuna prova in relazione alla sua qualità di erede nonché la legittimazione passiva della stessa società assicuratrice in merito alla richiesta risarcitoria iure hereditatis, avendo parte attrice promosso l'azione ex art. 141 cod. ass. e dovendo pertanto rispondere per gli stessi esclusivamente la Chiedeva il rigetto della domanda attore perché infondata in Controparte_4
fatto e diritto.
, regolarmente citato, rimaneva contumace. Controparte_3
La causa veniva istruita a mezzo di consulenza tecnica d'ufficio.
All'udienza del 29.09.2020 il Tribunale di LM tratteneva la causa a sentenza, concedendo alle parti il termine di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali ed eventuali repliche e in data 04.01.2021 emetteva la sentenza n. 3/2021 a mezzo della quale rigettava la domanda attorea e condannava l'attore al pagamento delle spese di lite che liquidava in € 16.431,00 in favore di ciascuno dei convenuti costituiti.
Il giudice di primo grado, in particolare, negava l'esistenza del nesso causale tra la morte della sig.ra di anni 67 anni (nel 2012), obesa, diabetica, con problemi cardiaci e respiratori pregressi, Parte_2
e il sinistro stradale, riconoscendo esclusivamente un danno biologico da lesione nella misura del
22% trasmesso iure hereditario all'attore e già interamente soddisfatto dall'accordo transattivo stipulato con la cui parimenti si attribuiva efficacia estintiva dell'obbligazione con Controparte_4
la compagnia del mezzo su cui la vittima era trasportata.
Con atto di citazione in appello notificato il 15.02.2021 ed iscritto a ruolo il 23.02.2021 l'appellante,
n.q. di unico erede di e , impugnava la sentenza n. 3/2021 del Persona_1 Parte_2
Tribunale di LM emessa il 04.01.2021, pubblicata il 05.01.2021 e notificata, ai fini della decorrenza del termine breve, il 18.01.2021.
Con un primo articolato motivo di appello, parte appellante lamentava l'incongruenza della Ctu e della sentenza con cui veniva definito il giudizio di primo grado frutto di un travisamento delle risultanze documentali. Contestava il mancato riconoscimento del nesso eziologico tra il sinistro e la morte;
evidenziava che, contrariamente a quanto sostenuto in sentenza, la morte della madre non era dipesa da infarto del miocardio addebitato ai problemi cardiaci della paziente ma da un quadro clinico più complesso ovvero coma anossico, insufficienza respiratoria, polmonite, anuria, sepsi;
contestava il riconoscimento operato dalla consulenza d'ufficio, cui il giudice di prime cure aveva aderito, di una pregressa insufficienza respiratoria da parte della sig.ra e di una sua pregressa Relaxatio Parte_2 diaframmatica con parziale atelettasia, evidenziando che soltanto a seguito dell'incidente stradale la signora aveva dovuto sottoporsi a ventilazione meccanica e ossigenoterapia.
Contestava la impropria valorizzazione da parte del ctu delle dichiarazioni fornite dalla ai Parte_2
medici in ordine alla propria storia clinica al fine del riconoscimento di una pregressa insufficienza respiratoria di cui mancava però alcuna prova documentale.
Chiedeva, dunque, la condanna delle controparti al risarcimento dei danni lamentati per come richiesti in primo grado;
in via subordinata chiedeva la condanna delle controparti al risarcimento dei postumi invalidanti da lesione nella misura del 60%, come individuati dal proprio ctp dott.ssa nella Per_2
perizia allegata.
Con comparsa di costituzione e risposta in appello depositata il 29.04.2021 si costituiva la
[...] chiedendo in via preliminare, la declaratoria d'inammissibilità dell'appello ai Controparte_4 sensi dell'art. 342 c.p.c., l'estromissione dal giudizio e la violazione di cui all'art. 345 c.p.c in relazione alla richiesta di risarcimento del danno catastrofale operata in appello.
Nel merito osservava che non era stata impugnata la parte della sentenza relativa alla efficacia nei rapporti con la dell'accordo transattivo intervenuto con conseguente passaggio in giudicato CP_6
della sentenza in parte qua.
Contestava, infine, la ricostruzione dei fatti e dei danni operata dall'appellante e insisteva per il rigetto dell'appello o, in via subordinata, per la riduzione del quantum risarcitorio richiesto.
Chiedeva, infine, la condanna dell'appellante ex art 96 c.p.c. per lite temeraria oltre alle spese e competenze del giudizio di secondo grado.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 07.09.2021 si costituiva in giudizio la
[...] che, preliminarmente, deduceva l'inammissibilità e/o improcedibilità dell'appello ex art. CP_5
342 c.p.c. e la carenza di legittimazione attiva dell'appellante, non avendo dato adeguata prova di essere l'unico erede dei coniugi e la carenza di legittimazione passiva della Persona_3 CP_5
in relazione alle domande di risarcimento iure hereditatis ai sensi dell'art. 141 cod. ass.
Evidenziava che l'appello era stato proposto esclusivamente da nella qualità di erede Persona_1
della madre e del padre e che conseguentemente andavano ritenute non proposte le domande risarcitorie formulate iure proprio. Nel merito chiedeva il rigetto dell'appello e, in via subordinata, la liquidazione equa del danno, nei limiti dei massimali e delle condizioni di polizza. Il tutto con vittoria e competenze di giudizio.
L'appellato , regolarmente citato, rimaneva contumace anche nel grado di Controparte_3
appello.
Con ordinanza del 23.05.2023 la Corte dichiarava la contumacia di e, disattese Controparte_3
le richieste istruttorie reiterate da parte appellante, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni.
Con successiva ordinanza del 05.06.2025, la causa veniva assegnata a sentenza con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2.Preliminarmente va dichiarata la contumacia dell'appellato , regolarmente Controparte_3
citato.
In primo luogo ritiene la Corte che vada disattesa l'eccezione di inammissibilità del gravame ex art. 342 c.p.c. proposta dalle parti appellate. Risulta difatti che parte appellante abbia circoscritto in modo sufficientemente chiaro ed esauriente il quantum appellatum, delimitando il giudizio di gravame a specifici punti di censura e formulando motivate ragioni di dissenso rispetto al percorso motivazionale adottato dal primo giudice, sicché, a prescindere dalla delibazione della sua fondatezza, è da osservarsi che nell'appello originante l'odierna procedura in ogni caso si rinviene una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuta e contrasta le ragioni addotte dal primo giudice (sul punto Cass. civ. n. 26151/23), non potendosi quindi accedere alla richiesta declaratoria di reiezione in rito dell'impugnazione proposta.
3. Sempre in via preliminare, e nei rapporti con la società deve ritenersi il Controparte_4 passaggio in giudicato della sentenza di primo grado nella parte in cui si dà atto dell'esistenza di un accordo transattivo per € 70.500,00 con la compagnia del mezzo su cui la de cuius viaggiava, a tacitazione di ogni pretesa, non essendo stato il relativo capo della sentenza né esplicitamente né implicitamente impugnato.
CP_ Nondimeno si osserva che la citazione anche in appello della in giudizio, è stata determinata essenzialmente dal tipo di azione intentata in primo grado ovvero l'azione diretta ex art. 141 cod. ass. unitamente all'azione indiretta nei confronti della compagnia del responsabile civile;
ciò consente di escludere la ricorrenza degli estremi di una responsabilità aggravata dell'appellante, in difetto dell'elemento soggettivo necessario ai fini della condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
3. Venendo all'esame dei rapporti con la osserva l'odierno collegio giudicante che, come CP_5 dedotto dalla compagnia assicurativa, parte appellante ha introdotto il giudizio di secondo grado esclusivamente nella qualità di erede dei genitori, sicchè deve ritenersi, per ciò solo, che non possano trovare accoglimento tutte le richieste di risarcimento iure proprio avanzate dal sig. . Parte_3
4.Sotto il profilo della legittimazione attiva e con riferimento alle domande risarcitorie avanzate iure hereditatis dall'attore/odierno appellante, nessun dubbio sussiste, ad avviso della Corte, in ordine alla qualità di erede del avendo lo stesso in primo grado prodotto documentazione (doc. 29 Per_1
atto di citazione) idonea a suffragare tale sua posizione di erede e tenuto conto del fatto che secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass. SS. UU. n. 24657/2007) "I crediti del de cuius, a differenza dei debiti, non si ripartiscono tra i coeredi in modo automatico in ragione delle rispettive quote, ma entrano a far parte della comunione ereditaria,…conseguentemente ciascuno dei partecipanti alla comunione ereditaria può agire singolarmente per far valere l'intero credito comune, o la sola parte proporzionale alla quota ereditaria, senza necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti gli altri coeredi, ferma la possibilità che il convenuto debitore chieda l'intervento di questi ultimi in presenza dell'interesse all'accertamento nei confronti di tutti della sussistenza o meno del credito.”
5. Di nessun pregio appare, altresì, l'eccezione riproposta in appello dalla relativa al proprio CP_5 difetto di legittimazione passiva, considerato che l'attore/appellante ha agito non solo ai sensi dell'art. 141 d.lgs. n. 209/05 ma anche ai sensi dell'art. 144 del medesimo decreto e che secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 24840.25) “Il terzo trasportato può cumulativamente proporre, nel caso di una pluralità di veicoli coinvolti nel sinistro, sia l'azione diretta prevista dall'art. 141 d.lg. n. 209/2005, sia l'azione generale di danno di cui all'art. 144 d.lg. n. 209/2005, avendo il legislatore previsto una tutela rafforzata per il terzo trasportato che trova fonte direttamente nella legge, a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti coinvolti, salvo il limite del sinistro cagionato da caso fortuito.”
6.Nel merito, tuttavia, l'appello non risulta fondato e non può trovare accoglimento.
Ritiene l'odierno collegio giudicante, alla luce di una attenta lettura delle risultanze istruttorie, di concordare con la valutazione espressa dal giudice di prime cure in ordine all'assenza di un nesso eziologico tra il sinistro del 25.10.2012 e l'evento morte di Parte_2
Se è vero che la morte della sig.ra avvenne come dichiarato nel referto redatto al Parte_2
momento della morte non solo per infarto del miocardio ma in virtù di un quadro clinico più complesso ovvero per coma anossico insufficienza respiratoria e polmonite, sepsi, deve nondimeno ritenersi come già evidenziato dal primo giudice che tale quadro clinico sia la risultante della complessa condizione clinica della paziente preesistente all'incidente stradale del 2012.
Come evidenziato dallo stesso appellante per effetto del sinistro occorso la riportava Parte_2 trauma toracico con fratture costali e del capitello radiale. In data 15.11.12 veniva dimessa con la diagnosi di “Insufficienza respiratoria. Trauma toracico con fratture costali multiple. Frattura capitello radiale dx”
Tali lesioni come riconosciuto dallo stesso appellante, insistevano su un soggetto che presentava un quadro clinico già particolarmente complesso, essendo affetta come si legge nella scheda della paziente redatta al Policlinico EM, dove la paziente giungeva dopo le dimissioni volontarie dall'ospedale di Polistena, da diabete mellito, ipertensione arteriosa, obesità, problemi tiroidei
(emitiroidectomia dx 1970) e cardiologici (tachicardia ventricolare, torsione di punta su QT).
A tale quadro clinico deve ritenersi si aggiungessero anche problematiche respiratorie.
Si osserva infatti che nell'anamnesi medica del EM si fa esplicito riferimento a precedenti ricoveri della per insufficienza respiratoria acuta con conseguente ricovero in Parte_2
rianimazione.
Il nega tale patologia preesistente della madre sostenendo che la stessa sia stata basata sul Per_1
narrato della paziente e in quanto tale priva di alcun valore probatorio.
Invero, ritiene l'odierno collegio giudicante che proprio l'anamnesi medica in discorso rappresenti la prova dell'insistenza nella Cosentino di problematiche respiratorie pregresse.
Nel referto in esame del 22.11.12 si fa esplicito riferimento a precedenti ricoveri della paziente presso la medesima struttura, il che induce a ritenere che tale anamnesi medica così dettagliata e precisa, quanto a dati tecnici e a date, non sia il frutto del riferito della paziente, come vorrebbe sostenere il ma sia la risultante della consultazione della documentazione medica in Per_1
possesso del nosocomio.
E infatti nel referto in questione si legge che in data 14.08.11 la signora veniva ricoverata in rianimazione per insufficienza respiratoria acuta per polmonite bilaterale per la quale veniva eseguita IOT e che in data 15.08.2011 veniva eseguita TC torace che evidenziava multipli addensamenti a destra, in corrispondenza dei campi polmonari inferiori e del lobo medio con segno di broncogramma aereo. Ulteriore addensamento parenchimale si rileva in sede scissurale
a sinistra . Risalita dell'emidiaframma destro. Cannula endotracheale;
.. ripetuti accessi in pronto soccorso dal 2001 per contusioni e traumi di cui molti interessanti l'emitorace sinistro con fratture costali.
Da questa anamnesi dettagliata e precisa sul piano tecnico, frutto evidentemente della lettura di referti precedenti in possesso della struttura (è, infatti, spuntata la casella relativa a precedenti ricoveri), come indirettamente conferma la consulenza pneumologica del 21.11.12 in cui il medico scrive”pz con storia di versamenti pleurici pregressi”; deve chiaramente evincersi la presenza di una situazione polmonare già complicata della paziente che, secondo il ctu dott. presentava Per_4 una pregressa relaxatio diaframmatica già al momento del sinistro stradale.
Ciò è ulteriormente corroborato da quanto riferito dalla stessa paziente al momento del primo ricovero e riportato nel diario clinico, in data 25-10-2012, dove il consulente chirurgo alle ore
18:50 scrive: “pz (paziente - n.d.r.) con pregressa relaxatio diaframmatica destra diagnosticata,
a dire della pz, al EM di Roma anni fa”.
La conferma di questa ricostruzione si ha nel diario clinico di medicina interna (p.27 doc. 3 atto di citazione) in cui il medico pneumologo nel descrivere il decorso ospedaliero scriveva: riscontro di emirelaxatio diaframmatica dx e lesione nodulare del diaframma nel corso di un precedente ricovero.
In ragione di ciò appaiono all'odierna Corte perfettamente condivisibile le conclusioni del consulente dott. che a p.13 così si esprimeva: “Avendo avuto l'incarico di accertare Per_4
l'eventuale sussistenza del nesso di causalità tra le lesioni riportate nel sinistro in esame e il decesso della SI.ra , si può affermare che tale nesso non risulta sussistente Parte_2 in quanto l'evento “morte” si sarebbe verificato anche in assenza dell'evento “lesioni da sinistro del 25-10-2012” proprio in virtù della irrilevante incidenza delle lesioni riportate nel sinistro sul determinismo dell'infarto del miocardio e del successivo decorso clinico fino al decesso, la cui eziopatologia appare attendibilmente riconducibile alla storia clinica della de cuius, caratterizzata dalla presenza dei fattori di rischio citati.”
Tale conclusione è corroborata ulteriormente dalla circostanza che dimessa dal Policlinico EM la paziente veniva ricoverata presso il S. LE il 10.12.12 dal quale veniva dimessa a seguito di un significativo miglioramento delle proprie condizioni cliniche.
Nel referto redatto al momento delle dimissioni, pur prescrivendo ventilazione meccanica non invasiva due ore pomeriggio e tutta la notte veniva registrato un miglioramento degli scambi gassosi e un miglioramento della dispnea secondo la scala Borg (p. 13 doc. 5 atto di citazione).
Si osservi in proposito che la Corte non intende negare l'esistenza di postumi invalidanti nella paziente;
piuttosto come già affermato dal giudice di primo grado deve ritenersi che le lesioni abbiano comportato un peggioramento del quadro clinico della paziente che, come evidenzia lo stesso appellante, a seguito dell'incidente e fino alla morte venne sottoposta a ventilazione meccanica;
si vuole soltanto negare che tali postumi invalidanti siano stati la causa del graduale peggioramento clinico della paziente che poi la condusse alla morte, quest'ultima peraltro avvenuta soltanto nel 2016 ovvero a distante di più di due anni dal sinistro senza che mai tra il gennaio del 2013 (epoca delle dimissioni dal S. LE) e il momento del ricovero presso il
Policlinico EM di Roma nel gennaio del 2016 ci siano stati altri ricoveri.
Piuttosto, concordando con le valutazioni già espresse dal giudice di primo grado, tali postumi invalidanti vanno quantificati, avvalendosi della consulenza eseguita in sede di ATP dal dott.
(proc. n. 1185.15) che ha tenuto conto del complesso dei pregiudizi subiti dalla sig.ra Per_5
- compresa la insufficienza respiratoria in paziente con una funzione respiratoria già Parte_2 compromessa, quantificandoli nel 22% a titolo di invalidità permanente oltre all'invalidità temporanea conseguente al sinistro.
Va, infine, rilevato che il sig. non ha proposto appello sul capo della sentenza relativo alla Per_1
quantificazione delle somme da liquidare per i postumi invalidanti determinata dal giudice di prime cure in euro 36.504,50, sul presupposto della qualificazione del pregiudizio non patrimoniale subito in termini di danno da premorienza e, pertanto, operando delle decurtazioni rispetto all'importo astrattamente risarcibile sul presupposto dell'intervenuta morte a distanza di quattro anni dal sinistro ovvero all'età di 71 anni. Si è infatti limitato a richiedere il riconoscimento di postumi invalidanti pari al 60% in luogo del 22% riconosciuto dal giudice di primo grado.
In sede di comparse conclusionali invece, per la prima volta, chiedeva al giudice di liquidare una somma corrispondente all'invalidità permanente e temporanea (30 giorni al 100%, 30 al 50% e 10 al 25%) individuata dal ctu senza operare decurtazioni. Per_5
Invero ritiene la Corte di concordare con la qualificazione operata dal giudice di prime cure del pregiudizio in termini di danno da premorienza, considerato che secondo la giurisprudenza di legittimità (da ultimo Cass. 30461.24) nel caso in cui la vittima di un danno alla salute sia deceduta, prima della conclusione del giudizio, per causa non ricollegabile alla menomazione risentita in conseguenza dell'illecito, non possa trovare applicazione il criterio risarcitorio normalmente utilizzato per la liquidazione del danno alla persona, nell'ipotesi in cui il danneggiato sia ancora in vita (ossia le tabelle di calcolo adottate dal Tribunale di Milano), poiché esso si basa sull'astratta previsione di vita media del soggetto (danno futuro). Qualora la vittima di un danno alla salute sia deceduta, prima della conclusione del giudizio, per causa non ricollegabile alla menomazione risentita in conseguenza dell'illecito, l'ammontare del risarcimento spettante agli eredi del defunto iure successionis va parametrato alla durata effettiva della vita del danneggiato e non a quella statisticamente probabile, sicché tale danno va liquidato in base al criterio della proporzionalità, cioè assumendo come punto di partenza il risarcimento spettante, a parità di età e di percentuale di invalidità permanente, alla persona offesa che sia rimasta in vita fino al termine del giudizio, diminuendo quella somma in proporzione agli anni di vita residua effettivamente vissuti.
Tale importo viene liquidato dal giudice di prime cure in via equitativa applicando le tabelle del
Tribunale di Milano 2018 per danno da premorienza in euro 36.504,50.
Invero, pur evidenziando la tardività di simili contestazioni da parte del sig. si osserva che Per_1 anche ove il giudice di prime cure avesse applicato le tabelle del Tribunale di Milano per le invalidità permanenti, tenendo conto dell'età del danneggiato al momento del sinistro anni 67, si sarebbe pervenuti all'importo di euro 74555,00 che proporzionalmente ridotto – trattandosi come detto di danno da premorienza - in considerazione dell'aspettativa di vita media delle donne nel
2016 in 85 anni (rectius 85,1 anni), dell'effettiva età della al momento della morte (71 Parte_2
anni), degli interessi e della rivalutazione monetaria maturati al 02.03.2017 (data del pagamento
CP_ da parte della di € 70.500,00) avrebbe condotto ad un importo di euro 69.203,50 (di cui euro
62275,00 di capitale, euro 2737,70 di spese mediche, oltre interessi e rivalutazione) inferiore a quanto già percepito in esecuzione dell'accordo transattivo concluso con
[...]
. Controparte_4
In definitiva nulla spetta all'appellante da parte della CP_5
La sentenza di primo grado deve, pertanto, essere confermata.
7.Nei rapporti con la considerato che la sia citazione in appello appare Controparte_4 necessaria, in considerazione della proposizione dell'azione ex art. 141 cod. ass e in difetto della impugnazione del capo della sentenza relativo all'intervenuto accordo transattivo con la stessa, le spese vanno compensate tra le parti.
Nei rapporti con la le spese seguono la soccombenza e sono calcolate ai sensi del DM CP_5
55/2014, come aggiornato al DM 147/2022 in relazione al valore dichiarato della causa di appello
(€ 650.000,00 meno gli euro 70.500,00 già corrisposti in primo grado). Valori Minimi.
Nulla nei rapporti con contumace. Controparte_3
Le stesse devono così liquidarsi:
- € 13078,00 per il presente grado (fase di studio della controversia € 2853,00; fase introduttiva del giudizio € 1659,00); fase istruttoria e/o trattazione € 3822,00; fase decisionale € 4744,00).
Somme che dovranno maggiorarsi di IVA, CPA e spese forfettarie come per legge.
Ai sensi dell'art. 13 c.1 quater del D.P.R. n. 115/02, come modificato dall'art.1 comma 17 della
L. 228/2012, deve darsi atto di aver totalmente respinto l'impugnazione.
PQM
La Corte di Appello di Reggio Calabria definitivamente pronunciando sull'appello in epigrafe proposto avverso la sentenza n. 3/2021 del Tribunale di LM emessa il 04.01.2021 e pubblicata il 05.01.2021, nel procedimento n.97/2021 R.G.A.C. così provvede:
- Rigetta integralmente l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- compensa le spese di lite con la Controparte_4
- rigetta la domanda ex art 96 c.p.c. della Controparte_4
- Condanna l'appellante (C.F. n.q. di erede di Parte_3 C.F._5 Persona_1 e alle spese di lite di codesto grado di giudizio in favore della che Parte_2 CP_5 si liquidano in € 13078,00 oltre IVA, CPA e spese forfettarie come per legge.
- Nulla nei rapporti con la parte contumace.
Ai termini dell'art.13 del T.U. n. 115 del 30.05.2002, si attesta di aver emesso una sentenza di integrale rigetto dell'impugnazione.
Reggio Calabria, così deciso nella Camera di Consiglio del 31.10.25.
La Consigliera relatrice
Dott.ssa Ivana Acacia
Il Presidente
Dott. Natalino Sapone.
CORTE D'APPELLO
DI GI CA
Sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Reggio Calabria sezione civile, composta dai signori magistrati:
dott. NATALINO SAPONE Presidente
dott.ssa VIVIANA CUSOLITO Consigliera
dott.ssa IVANA ACACIA Consigliera relatrice ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al R.G.A.C. n. 97/2021 vertente
TRA
, , C.F. Parte_1 Parte_2
, rappresentato e difeso dall'Avv. Livio Baglieri (c.f. ) C.F._1 C.F._2
- pec: Email_1
-appellante-
CONTRO
(P.I. ), in persona del legale rapp. p.t. rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_1 dall'avv. Elisabetta Rita Gualtieri (c.f. ) - pec: C.F._3
Email_2
-appellata-
(P.I. ), in persona del legale rapp. p.t., Controparte_2 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Stefania Cantù, (c.f. ), pec: C.F._4
Email_3
-appellata- NONCHE' CONTRO
; Controparte_3
-appellato contumace-
OGGETTO: lesione personale;
appello avverso la sentenza n. 3/2021 emessa dal Tribunale di
LM il 04.01.2021 e pubblicata il 05.01.2021 nell'ambito del procedimento recante N.R.G.
498/2018.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Con atto di citazione in primo grado regolarmente notificato, in proprio e n.q di Parte_3
unico erede di e chiamava in giudizio dinanzi il Tribunale di Parte_2 Persona_1
LM la nonché la e al fine di ottenere Controparte_4 Controparte_5 Controparte_3
il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali sub specie di danni biologici, esistenziali e morali, sia iure proprio che iure hereditatis, subiti a seguito dell'incidente stradale occorso alla madre in data 25.10.2012 a cui seguiva, a distanza di anni, il decesso della stessa. Parte_2
In merito alla dinamica del sinistro deduceva che viaggiava quale trasportata, Parte_2 nell'autoveicolo Ford Fiesta Tg CT 650438 di proprietà di e condotto dallo stesso, Persona_1 quando, percorrendo l'autostrada A3 SA-RC, giunti in prossimità della galleria denominata San
Filippo, venivano colpiti nella parte posteriore-centrale dall'autovettura Parte_4
targata CF943CY, di proprietà e condotta da Controparte_3
A fronte dell'urto, subìva gravi lesioni e veniva condotta, a mezzo ambulanza Parte_2 del 118, presso il PS dell'ospedale di Polistena ove le veniva refertato “trauma toracico con fratture costali scomposte e frattura capitello radiale”.
Riferiva che in data 15.11.2012 la SI.ra veniva dimessa Parte_2 dei sanitari> con la diagnosi di “Insufficienza respiratoria. Trauma toracico con fratture costali multiple. Frattura capitello radiale dx” e nella stessa data veniva trasportata presso il P.s. del
Policlinico “A. EM” di Roma dove veniva successivamente dimessa in data 10.12.12 per essere ricoverata presso l'U.O.C. di Pneumologia Riabilitativa del P.O. “San LE della Pisana” di Roma con diagnosi di “Malattia cardiopolmonare. IRC in VMNI e OLT. Diabete mellito tipo II. Ipertensione arteriosa. Obesità. Gozzo immerso. Incidentaloma surrenalico. Iperparatiroidismo primitivo.
Pregresse fratture costali multiple”. In tale struttura veniva effettuato trattamento riabilitativo e prescritta ossigeno-terapia domiciliare.
Riferiva ancora che in seguito al sinistro riportava lesioni all'arcata dentaria e perdita delle protesi;
quindi dopo le dimissioni si sottoponeva a numerose visite ed indagini strumentali che confermavano la diagnosi e prescrizione di ossigeno-terapia che praticava fino alla data del 04/01/2016, allorquando veniva ricoverata presso il Policlinico EM di Roma per insufficienza respiratoria acuta, infarto del miocardio ed edema polmonare acuto;
presso il nosocomio da ultimo indicato la sig.ra rimaneva in coma fino alla data del 03.07.2016, data in cui sopraggiungeva Parte_2
il decesso.
Rappresentava dunque che il politrauma riportato nell'incidente stradale del 25.10.2012 aveva determinato nella vittima l'insorgenza dell'insufficienza respiratoria acuta e che, tale condizione patologica, era stata determinante e causa esclusiva del successivo infarto del miocardio ed edema polmonare che, come già specificato, avevano portato la SI.ra ad essere Parte_2 agonizzante ed in coma per altri sei mesi, fino all'avvenuto decesso.
L'attore dava atto che la aveva riconosciuto a titolo di risarcimento l'importo di € CP_1
38.365,00 che aveva trattenuto a titolo di acconto.
Quindi avanzava alle parti in solido richiesta risarcitoria per i danni subìti, lamentando danni da perdita del rapporto parentale iure proprio e iure hereditatis nella qualità di erede del padre deceduto nel 2017; danno tanatologico o in subordine biologico da lesione iure hereditatis; danno morale terminale iure hereditatis; danno da perdita della capacità lavorativa specifica iure hereditatis n.q. di erede del padre e il danno patrimoniale per spese mediche e funerarie e così in particolare chiedeva: in favore dell'attore, quale erede del SI. marito convivente con la vittima, la Parte_2 complessiva somma di €. 328.500,00 cosi determinata: €. 25.000,00 oltre €.3.500,00 (spese funerarie) per danno patrimoniale, €.300.000,00 per danno non patrimoniale (come da tabelle di
Milano già rivalutato al dì del sinistro e aumentato di un quarto per la rottura del rapporto parentale) oltre alla somma che sarà accertata in sede di causa a mezzo della richiesta ctu per i danni biologici iure proprio del SI. Parte_2 in favore dell'attore, nella spiegata qualità di figlio della vittima, la complessiva somma di €.
315.000,00 cosi determinata: €. 25.000,00 per danno patrimoniale, €.290.000,00 per danno non patrimoniale (morale come da tabelle di Milano già rivalutato al dì del sinistro e aumentato di un quarto per la rottura del rapporto parentale) oltre alla somma che sarà accertata in sede di causa
a mezzo della richiesta ctu per i danni biologici iure proprio;
in via gradata, in favore dell'attore, quale unico erede della SI.ra il pagamento della somma di €uro Parte_2
249.790,88, quale differenza ancora dovuta per i danni così come risultati dalla relazione di CTP, ovvero tra quanto percepito e quanto risulterà provato in corso di causa, o nelle misure maggiori
o minori che l'On. Giudicante Vorrà stabilire secondo Giustizia, il tutto con gli interessi legali dal fatto e rivalutazione del credito alla data della decisione.
Con comparsa di costituzione e risposta in primo grado dell'11.08.2018 si costituiva in giudizio la
, compagnia del mezzo su cui la de cuius viaggiava la quale, preliminarmente, Controparte_4
contestava l'inammissibilità della domanda introduttiva avendo l'attore presentato doppia domanda risarcitoria, sia diretta che indiretta, e pertanto chiedendo l'estromissione del giudizio. Contestava la ricostruzione dei fatti operata da parte attrice, sostenendo l'insussistenza di un nesso causale tra il sinistro stradale e il decesso della signora.
Dava atto altresì che il risarcimento era stato totalmente liquidato nella misura di € 70.500,00 a fronte di accordo transattivo.
Si costituiva il giudizio con comparsa di costituzione e risposta del 30.05.2018 la Controparte_5 che chiedeva il rigetto della domanda, lamentando la carenza di legittimazione attiva dell'attore, non avendo lo stesso fornito alcuna prova in relazione alla sua qualità di erede nonché la legittimazione passiva della stessa società assicuratrice in merito alla richiesta risarcitoria iure hereditatis, avendo parte attrice promosso l'azione ex art. 141 cod. ass. e dovendo pertanto rispondere per gli stessi esclusivamente la Chiedeva il rigetto della domanda attore perché infondata in Controparte_4
fatto e diritto.
, regolarmente citato, rimaneva contumace. Controparte_3
La causa veniva istruita a mezzo di consulenza tecnica d'ufficio.
All'udienza del 29.09.2020 il Tribunale di LM tratteneva la causa a sentenza, concedendo alle parti il termine di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali ed eventuali repliche e in data 04.01.2021 emetteva la sentenza n. 3/2021 a mezzo della quale rigettava la domanda attorea e condannava l'attore al pagamento delle spese di lite che liquidava in € 16.431,00 in favore di ciascuno dei convenuti costituiti.
Il giudice di primo grado, in particolare, negava l'esistenza del nesso causale tra la morte della sig.ra di anni 67 anni (nel 2012), obesa, diabetica, con problemi cardiaci e respiratori pregressi, Parte_2
e il sinistro stradale, riconoscendo esclusivamente un danno biologico da lesione nella misura del
22% trasmesso iure hereditario all'attore e già interamente soddisfatto dall'accordo transattivo stipulato con la cui parimenti si attribuiva efficacia estintiva dell'obbligazione con Controparte_4
la compagnia del mezzo su cui la vittima era trasportata.
Con atto di citazione in appello notificato il 15.02.2021 ed iscritto a ruolo il 23.02.2021 l'appellante,
n.q. di unico erede di e , impugnava la sentenza n. 3/2021 del Persona_1 Parte_2
Tribunale di LM emessa il 04.01.2021, pubblicata il 05.01.2021 e notificata, ai fini della decorrenza del termine breve, il 18.01.2021.
Con un primo articolato motivo di appello, parte appellante lamentava l'incongruenza della Ctu e della sentenza con cui veniva definito il giudizio di primo grado frutto di un travisamento delle risultanze documentali. Contestava il mancato riconoscimento del nesso eziologico tra il sinistro e la morte;
evidenziava che, contrariamente a quanto sostenuto in sentenza, la morte della madre non era dipesa da infarto del miocardio addebitato ai problemi cardiaci della paziente ma da un quadro clinico più complesso ovvero coma anossico, insufficienza respiratoria, polmonite, anuria, sepsi;
contestava il riconoscimento operato dalla consulenza d'ufficio, cui il giudice di prime cure aveva aderito, di una pregressa insufficienza respiratoria da parte della sig.ra e di una sua pregressa Relaxatio Parte_2 diaframmatica con parziale atelettasia, evidenziando che soltanto a seguito dell'incidente stradale la signora aveva dovuto sottoporsi a ventilazione meccanica e ossigenoterapia.
Contestava la impropria valorizzazione da parte del ctu delle dichiarazioni fornite dalla ai Parte_2
medici in ordine alla propria storia clinica al fine del riconoscimento di una pregressa insufficienza respiratoria di cui mancava però alcuna prova documentale.
Chiedeva, dunque, la condanna delle controparti al risarcimento dei danni lamentati per come richiesti in primo grado;
in via subordinata chiedeva la condanna delle controparti al risarcimento dei postumi invalidanti da lesione nella misura del 60%, come individuati dal proprio ctp dott.ssa nella Per_2
perizia allegata.
Con comparsa di costituzione e risposta in appello depositata il 29.04.2021 si costituiva la
[...] chiedendo in via preliminare, la declaratoria d'inammissibilità dell'appello ai Controparte_4 sensi dell'art. 342 c.p.c., l'estromissione dal giudizio e la violazione di cui all'art. 345 c.p.c in relazione alla richiesta di risarcimento del danno catastrofale operata in appello.
Nel merito osservava che non era stata impugnata la parte della sentenza relativa alla efficacia nei rapporti con la dell'accordo transattivo intervenuto con conseguente passaggio in giudicato CP_6
della sentenza in parte qua.
Contestava, infine, la ricostruzione dei fatti e dei danni operata dall'appellante e insisteva per il rigetto dell'appello o, in via subordinata, per la riduzione del quantum risarcitorio richiesto.
Chiedeva, infine, la condanna dell'appellante ex art 96 c.p.c. per lite temeraria oltre alle spese e competenze del giudizio di secondo grado.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 07.09.2021 si costituiva in giudizio la
[...] che, preliminarmente, deduceva l'inammissibilità e/o improcedibilità dell'appello ex art. CP_5
342 c.p.c. e la carenza di legittimazione attiva dell'appellante, non avendo dato adeguata prova di essere l'unico erede dei coniugi e la carenza di legittimazione passiva della Persona_3 CP_5
in relazione alle domande di risarcimento iure hereditatis ai sensi dell'art. 141 cod. ass.
Evidenziava che l'appello era stato proposto esclusivamente da nella qualità di erede Persona_1
della madre e del padre e che conseguentemente andavano ritenute non proposte le domande risarcitorie formulate iure proprio. Nel merito chiedeva il rigetto dell'appello e, in via subordinata, la liquidazione equa del danno, nei limiti dei massimali e delle condizioni di polizza. Il tutto con vittoria e competenze di giudizio.
L'appellato , regolarmente citato, rimaneva contumace anche nel grado di Controparte_3
appello.
Con ordinanza del 23.05.2023 la Corte dichiarava la contumacia di e, disattese Controparte_3
le richieste istruttorie reiterate da parte appellante, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni.
Con successiva ordinanza del 05.06.2025, la causa veniva assegnata a sentenza con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2.Preliminarmente va dichiarata la contumacia dell'appellato , regolarmente Controparte_3
citato.
In primo luogo ritiene la Corte che vada disattesa l'eccezione di inammissibilità del gravame ex art. 342 c.p.c. proposta dalle parti appellate. Risulta difatti che parte appellante abbia circoscritto in modo sufficientemente chiaro ed esauriente il quantum appellatum, delimitando il giudizio di gravame a specifici punti di censura e formulando motivate ragioni di dissenso rispetto al percorso motivazionale adottato dal primo giudice, sicché, a prescindere dalla delibazione della sua fondatezza, è da osservarsi che nell'appello originante l'odierna procedura in ogni caso si rinviene una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuta e contrasta le ragioni addotte dal primo giudice (sul punto Cass. civ. n. 26151/23), non potendosi quindi accedere alla richiesta declaratoria di reiezione in rito dell'impugnazione proposta.
3. Sempre in via preliminare, e nei rapporti con la società deve ritenersi il Controparte_4 passaggio in giudicato della sentenza di primo grado nella parte in cui si dà atto dell'esistenza di un accordo transattivo per € 70.500,00 con la compagnia del mezzo su cui la de cuius viaggiava, a tacitazione di ogni pretesa, non essendo stato il relativo capo della sentenza né esplicitamente né implicitamente impugnato.
CP_ Nondimeno si osserva che la citazione anche in appello della in giudizio, è stata determinata essenzialmente dal tipo di azione intentata in primo grado ovvero l'azione diretta ex art. 141 cod. ass. unitamente all'azione indiretta nei confronti della compagnia del responsabile civile;
ciò consente di escludere la ricorrenza degli estremi di una responsabilità aggravata dell'appellante, in difetto dell'elemento soggettivo necessario ai fini della condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
3. Venendo all'esame dei rapporti con la osserva l'odierno collegio giudicante che, come CP_5 dedotto dalla compagnia assicurativa, parte appellante ha introdotto il giudizio di secondo grado esclusivamente nella qualità di erede dei genitori, sicchè deve ritenersi, per ciò solo, che non possano trovare accoglimento tutte le richieste di risarcimento iure proprio avanzate dal sig. . Parte_3
4.Sotto il profilo della legittimazione attiva e con riferimento alle domande risarcitorie avanzate iure hereditatis dall'attore/odierno appellante, nessun dubbio sussiste, ad avviso della Corte, in ordine alla qualità di erede del avendo lo stesso in primo grado prodotto documentazione (doc. 29 Per_1
atto di citazione) idonea a suffragare tale sua posizione di erede e tenuto conto del fatto che secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass. SS. UU. n. 24657/2007) "I crediti del de cuius, a differenza dei debiti, non si ripartiscono tra i coeredi in modo automatico in ragione delle rispettive quote, ma entrano a far parte della comunione ereditaria,…conseguentemente ciascuno dei partecipanti alla comunione ereditaria può agire singolarmente per far valere l'intero credito comune, o la sola parte proporzionale alla quota ereditaria, senza necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti gli altri coeredi, ferma la possibilità che il convenuto debitore chieda l'intervento di questi ultimi in presenza dell'interesse all'accertamento nei confronti di tutti della sussistenza o meno del credito.”
5. Di nessun pregio appare, altresì, l'eccezione riproposta in appello dalla relativa al proprio CP_5 difetto di legittimazione passiva, considerato che l'attore/appellante ha agito non solo ai sensi dell'art. 141 d.lgs. n. 209/05 ma anche ai sensi dell'art. 144 del medesimo decreto e che secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 24840.25) “Il terzo trasportato può cumulativamente proporre, nel caso di una pluralità di veicoli coinvolti nel sinistro, sia l'azione diretta prevista dall'art. 141 d.lg. n. 209/2005, sia l'azione generale di danno di cui all'art. 144 d.lg. n. 209/2005, avendo il legislatore previsto una tutela rafforzata per il terzo trasportato che trova fonte direttamente nella legge, a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti coinvolti, salvo il limite del sinistro cagionato da caso fortuito.”
6.Nel merito, tuttavia, l'appello non risulta fondato e non può trovare accoglimento.
Ritiene l'odierno collegio giudicante, alla luce di una attenta lettura delle risultanze istruttorie, di concordare con la valutazione espressa dal giudice di prime cure in ordine all'assenza di un nesso eziologico tra il sinistro del 25.10.2012 e l'evento morte di Parte_2
Se è vero che la morte della sig.ra avvenne come dichiarato nel referto redatto al Parte_2
momento della morte non solo per infarto del miocardio ma in virtù di un quadro clinico più complesso ovvero per coma anossico insufficienza respiratoria e polmonite, sepsi, deve nondimeno ritenersi come già evidenziato dal primo giudice che tale quadro clinico sia la risultante della complessa condizione clinica della paziente preesistente all'incidente stradale del 2012.
Come evidenziato dallo stesso appellante per effetto del sinistro occorso la riportava Parte_2 trauma toracico con fratture costali e del capitello radiale. In data 15.11.12 veniva dimessa con la diagnosi di “Insufficienza respiratoria. Trauma toracico con fratture costali multiple. Frattura capitello radiale dx”
Tali lesioni come riconosciuto dallo stesso appellante, insistevano su un soggetto che presentava un quadro clinico già particolarmente complesso, essendo affetta come si legge nella scheda della paziente redatta al Policlinico EM, dove la paziente giungeva dopo le dimissioni volontarie dall'ospedale di Polistena, da diabete mellito, ipertensione arteriosa, obesità, problemi tiroidei
(emitiroidectomia dx 1970) e cardiologici (tachicardia ventricolare, torsione di punta su QT).
A tale quadro clinico deve ritenersi si aggiungessero anche problematiche respiratorie.
Si osserva infatti che nell'anamnesi medica del EM si fa esplicito riferimento a precedenti ricoveri della per insufficienza respiratoria acuta con conseguente ricovero in Parte_2
rianimazione.
Il nega tale patologia preesistente della madre sostenendo che la stessa sia stata basata sul Per_1
narrato della paziente e in quanto tale priva di alcun valore probatorio.
Invero, ritiene l'odierno collegio giudicante che proprio l'anamnesi medica in discorso rappresenti la prova dell'insistenza nella Cosentino di problematiche respiratorie pregresse.
Nel referto in esame del 22.11.12 si fa esplicito riferimento a precedenti ricoveri della paziente presso la medesima struttura, il che induce a ritenere che tale anamnesi medica così dettagliata e precisa, quanto a dati tecnici e a date, non sia il frutto del riferito della paziente, come vorrebbe sostenere il ma sia la risultante della consultazione della documentazione medica in Per_1
possesso del nosocomio.
E infatti nel referto in questione si legge che in data 14.08.11 la signora veniva ricoverata in rianimazione per insufficienza respiratoria acuta per polmonite bilaterale per la quale veniva eseguita IOT e che in data 15.08.2011 veniva eseguita TC torace che evidenziava multipli addensamenti a destra, in corrispondenza dei campi polmonari inferiori e del lobo medio con segno di broncogramma aereo. Ulteriore addensamento parenchimale si rileva in sede scissurale
a sinistra . Risalita dell'emidiaframma destro. Cannula endotracheale;
.. ripetuti accessi in pronto soccorso dal 2001 per contusioni e traumi di cui molti interessanti l'emitorace sinistro con fratture costali.
Da questa anamnesi dettagliata e precisa sul piano tecnico, frutto evidentemente della lettura di referti precedenti in possesso della struttura (è, infatti, spuntata la casella relativa a precedenti ricoveri), come indirettamente conferma la consulenza pneumologica del 21.11.12 in cui il medico scrive”pz con storia di versamenti pleurici pregressi”; deve chiaramente evincersi la presenza di una situazione polmonare già complicata della paziente che, secondo il ctu dott. presentava Per_4 una pregressa relaxatio diaframmatica già al momento del sinistro stradale.
Ciò è ulteriormente corroborato da quanto riferito dalla stessa paziente al momento del primo ricovero e riportato nel diario clinico, in data 25-10-2012, dove il consulente chirurgo alle ore
18:50 scrive: “pz (paziente - n.d.r.) con pregressa relaxatio diaframmatica destra diagnosticata,
a dire della pz, al EM di Roma anni fa”.
La conferma di questa ricostruzione si ha nel diario clinico di medicina interna (p.27 doc. 3 atto di citazione) in cui il medico pneumologo nel descrivere il decorso ospedaliero scriveva: riscontro di emirelaxatio diaframmatica dx e lesione nodulare del diaframma nel corso di un precedente ricovero.
In ragione di ciò appaiono all'odierna Corte perfettamente condivisibile le conclusioni del consulente dott. che a p.13 così si esprimeva: “Avendo avuto l'incarico di accertare Per_4
l'eventuale sussistenza del nesso di causalità tra le lesioni riportate nel sinistro in esame e il decesso della SI.ra , si può affermare che tale nesso non risulta sussistente Parte_2 in quanto l'evento “morte” si sarebbe verificato anche in assenza dell'evento “lesioni da sinistro del 25-10-2012” proprio in virtù della irrilevante incidenza delle lesioni riportate nel sinistro sul determinismo dell'infarto del miocardio e del successivo decorso clinico fino al decesso, la cui eziopatologia appare attendibilmente riconducibile alla storia clinica della de cuius, caratterizzata dalla presenza dei fattori di rischio citati.”
Tale conclusione è corroborata ulteriormente dalla circostanza che dimessa dal Policlinico EM la paziente veniva ricoverata presso il S. LE il 10.12.12 dal quale veniva dimessa a seguito di un significativo miglioramento delle proprie condizioni cliniche.
Nel referto redatto al momento delle dimissioni, pur prescrivendo ventilazione meccanica non invasiva due ore pomeriggio e tutta la notte veniva registrato un miglioramento degli scambi gassosi e un miglioramento della dispnea secondo la scala Borg (p. 13 doc. 5 atto di citazione).
Si osservi in proposito che la Corte non intende negare l'esistenza di postumi invalidanti nella paziente;
piuttosto come già affermato dal giudice di primo grado deve ritenersi che le lesioni abbiano comportato un peggioramento del quadro clinico della paziente che, come evidenzia lo stesso appellante, a seguito dell'incidente e fino alla morte venne sottoposta a ventilazione meccanica;
si vuole soltanto negare che tali postumi invalidanti siano stati la causa del graduale peggioramento clinico della paziente che poi la condusse alla morte, quest'ultima peraltro avvenuta soltanto nel 2016 ovvero a distante di più di due anni dal sinistro senza che mai tra il gennaio del 2013 (epoca delle dimissioni dal S. LE) e il momento del ricovero presso il
Policlinico EM di Roma nel gennaio del 2016 ci siano stati altri ricoveri.
Piuttosto, concordando con le valutazioni già espresse dal giudice di primo grado, tali postumi invalidanti vanno quantificati, avvalendosi della consulenza eseguita in sede di ATP dal dott.
(proc. n. 1185.15) che ha tenuto conto del complesso dei pregiudizi subiti dalla sig.ra Per_5
- compresa la insufficienza respiratoria in paziente con una funzione respiratoria già Parte_2 compromessa, quantificandoli nel 22% a titolo di invalidità permanente oltre all'invalidità temporanea conseguente al sinistro.
Va, infine, rilevato che il sig. non ha proposto appello sul capo della sentenza relativo alla Per_1
quantificazione delle somme da liquidare per i postumi invalidanti determinata dal giudice di prime cure in euro 36.504,50, sul presupposto della qualificazione del pregiudizio non patrimoniale subito in termini di danno da premorienza e, pertanto, operando delle decurtazioni rispetto all'importo astrattamente risarcibile sul presupposto dell'intervenuta morte a distanza di quattro anni dal sinistro ovvero all'età di 71 anni. Si è infatti limitato a richiedere il riconoscimento di postumi invalidanti pari al 60% in luogo del 22% riconosciuto dal giudice di primo grado.
In sede di comparse conclusionali invece, per la prima volta, chiedeva al giudice di liquidare una somma corrispondente all'invalidità permanente e temporanea (30 giorni al 100%, 30 al 50% e 10 al 25%) individuata dal ctu senza operare decurtazioni. Per_5
Invero ritiene la Corte di concordare con la qualificazione operata dal giudice di prime cure del pregiudizio in termini di danno da premorienza, considerato che secondo la giurisprudenza di legittimità (da ultimo Cass. 30461.24) nel caso in cui la vittima di un danno alla salute sia deceduta, prima della conclusione del giudizio, per causa non ricollegabile alla menomazione risentita in conseguenza dell'illecito, non possa trovare applicazione il criterio risarcitorio normalmente utilizzato per la liquidazione del danno alla persona, nell'ipotesi in cui il danneggiato sia ancora in vita (ossia le tabelle di calcolo adottate dal Tribunale di Milano), poiché esso si basa sull'astratta previsione di vita media del soggetto (danno futuro). Qualora la vittima di un danno alla salute sia deceduta, prima della conclusione del giudizio, per causa non ricollegabile alla menomazione risentita in conseguenza dell'illecito, l'ammontare del risarcimento spettante agli eredi del defunto iure successionis va parametrato alla durata effettiva della vita del danneggiato e non a quella statisticamente probabile, sicché tale danno va liquidato in base al criterio della proporzionalità, cioè assumendo come punto di partenza il risarcimento spettante, a parità di età e di percentuale di invalidità permanente, alla persona offesa che sia rimasta in vita fino al termine del giudizio, diminuendo quella somma in proporzione agli anni di vita residua effettivamente vissuti.
Tale importo viene liquidato dal giudice di prime cure in via equitativa applicando le tabelle del
Tribunale di Milano 2018 per danno da premorienza in euro 36.504,50.
Invero, pur evidenziando la tardività di simili contestazioni da parte del sig. si osserva che Per_1 anche ove il giudice di prime cure avesse applicato le tabelle del Tribunale di Milano per le invalidità permanenti, tenendo conto dell'età del danneggiato al momento del sinistro anni 67, si sarebbe pervenuti all'importo di euro 74555,00 che proporzionalmente ridotto – trattandosi come detto di danno da premorienza - in considerazione dell'aspettativa di vita media delle donne nel
2016 in 85 anni (rectius 85,1 anni), dell'effettiva età della al momento della morte (71 Parte_2
anni), degli interessi e della rivalutazione monetaria maturati al 02.03.2017 (data del pagamento
CP_ da parte della di € 70.500,00) avrebbe condotto ad un importo di euro 69.203,50 (di cui euro
62275,00 di capitale, euro 2737,70 di spese mediche, oltre interessi e rivalutazione) inferiore a quanto già percepito in esecuzione dell'accordo transattivo concluso con
[...]
. Controparte_4
In definitiva nulla spetta all'appellante da parte della CP_5
La sentenza di primo grado deve, pertanto, essere confermata.
7.Nei rapporti con la considerato che la sia citazione in appello appare Controparte_4 necessaria, in considerazione della proposizione dell'azione ex art. 141 cod. ass e in difetto della impugnazione del capo della sentenza relativo all'intervenuto accordo transattivo con la stessa, le spese vanno compensate tra le parti.
Nei rapporti con la le spese seguono la soccombenza e sono calcolate ai sensi del DM CP_5
55/2014, come aggiornato al DM 147/2022 in relazione al valore dichiarato della causa di appello
(€ 650.000,00 meno gli euro 70.500,00 già corrisposti in primo grado). Valori Minimi.
Nulla nei rapporti con contumace. Controparte_3
Le stesse devono così liquidarsi:
- € 13078,00 per il presente grado (fase di studio della controversia € 2853,00; fase introduttiva del giudizio € 1659,00); fase istruttoria e/o trattazione € 3822,00; fase decisionale € 4744,00).
Somme che dovranno maggiorarsi di IVA, CPA e spese forfettarie come per legge.
Ai sensi dell'art. 13 c.1 quater del D.P.R. n. 115/02, come modificato dall'art.1 comma 17 della
L. 228/2012, deve darsi atto di aver totalmente respinto l'impugnazione.
PQM
La Corte di Appello di Reggio Calabria definitivamente pronunciando sull'appello in epigrafe proposto avverso la sentenza n. 3/2021 del Tribunale di LM emessa il 04.01.2021 e pubblicata il 05.01.2021, nel procedimento n.97/2021 R.G.A.C. così provvede:
- Rigetta integralmente l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- compensa le spese di lite con la Controparte_4
- rigetta la domanda ex art 96 c.p.c. della Controparte_4
- Condanna l'appellante (C.F. n.q. di erede di Parte_3 C.F._5 Persona_1 e alle spese di lite di codesto grado di giudizio in favore della che Parte_2 CP_5 si liquidano in € 13078,00 oltre IVA, CPA e spese forfettarie come per legge.
- Nulla nei rapporti con la parte contumace.
Ai termini dell'art.13 del T.U. n. 115 del 30.05.2002, si attesta di aver emesso una sentenza di integrale rigetto dell'impugnazione.
Reggio Calabria, così deciso nella Camera di Consiglio del 31.10.25.
La Consigliera relatrice
Dott.ssa Ivana Acacia
Il Presidente
Dott. Natalino Sapone.