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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 16/10/2025, n. 1745 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1745 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA II SEZIONE CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO REPUBBLICA ITALIANA Il Tribunale di Foggia, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice MA Valeriani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5963/2019 R.G.
TRA
in persona del Sindaco p.t., elettivamente domiciliato presso lo studio Parte_1 dell'avv. Fausi Khalifh Iannucci, che lo appresenta e difende, giusta mandato in atti;
opponente
CONTRO
(C.F.: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Monica Fazio, che la rappresenta e difende, giusta mandato in atti;
opposta
CONCLUSIONI
Le parti, in ottemperanza a quanto previsto nel decreto ex art. 127 ter c.p.c. del 2.10.2025, hanno depositato note di trattazione scritta precisando le proprie conclusioni, che qui si intendono inte- gralmente riportate. La presente causa è stata, quindi, trattata con le modalità della c.d. trattazione scritta e si procede alla decisione con deposito telematico della sentenza contestuale, in sostituzione della discussione orale prevista dall'art. 281 sexies c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di di- ritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posi- zioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
I.- Con atto di citazione ritualmente notificato, il ha proposto opposizio- Parte_1 ne al decreto ingiuntivo n. 1061/2019 emesso dal Tribunale di Foggia in data 25.5.2019, con cui gli
è stato ingiunto di pagare, in favore di quale cessionaria dei crediti di Controparte_1
1 la somma di € 5.149,14, a titolo di mancato pagamento delle fatture n. Controparte_2
2018900444 del 16.5.2018 (€ 3.000) e n. 201701429 del 30.9.2017 (€ 2.149,14), nonché la somma di € 144,00, a titolo di spese notarili, ed € 120,00, a titolo di risarcimento del danno ai sensi dell'art. 10 L. n. 180/2011, come modificata dal D.Lgs. n. 192/2012, il tutto oltre interessi e spese.
Il opponente, in particolare, ha esposto di aver integralmente pagato, in data Pt_1
19.2.2019, l'importo di € 3.000 di cui alla fattura n. 2018900444, in favore di Controparte_1
con riferimento al residuo importo di € 2.149,14, l'Ente ha rilevato che, in data 12.2.2018, è
[...] stato dichiarato lo stato di dissesto del Comune e che l'opposta ha proposto istanza di ammissione alla massa passiva per la predetta somma in data 6.4.2018, con conseguente inammissibilità della pretesa creditoria in parte qua, atteso che dalla dichiarazione di dissesto e fino all'approvazione del rendiconto non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell'Ente per debiti che rientrano nella commissione straordinaria di liquidazione.
Ha, quindi, concluso chiedendo al Tribunale di:
“1) revocare, dichiarare nullo e comunque privo di effetti giuridici il decreto ingiuntivo di cui trat- tasi;
2) accertare e dichiarare che alla ricorrente non è dovuto nulla per nessun titolo o ragione;
3) accertare e dichiarare che la ha agito temerariamente e in spregio CP_1 Controparte_1 al dettato di cui all'art. 96 c.p.c. e per tali ragioni condannare la ricorrente al risarcimento dei danni da liquidarsi anche in via equitativa e secondo giustizia;
4) il tutto con vittoria di spese, competenze e onorari del giudizio”.
Con comparsa di costituzione e risposta dell'11.12.2019, si è costituita in giudizio
[...]
impugnando e contestando le deduzioni di controparte. Controparte_1
L'opposta, in particolare, dopo aver dato atto dell'intervenuto pagamento della fattura n.
2018900444, ha evidenziato che residua il credito portato dalla fattura n. 201701429 del 30.9.2017 di € 2.149,14, che è comunque dovuto nonostante la dichiarazione di dissesto finanziario dell'Ente comunale, essendo preclusa la sola azione esecutiva, ma non anche l'emanazione della pronuncia di condanna emessa all'esito di un giudizio di cognizione ordinaria.
L'opposta ha quindi rassegnato le seguenti conclusioni:
1) “confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo n. 1061 emesso dal Giudice Unico del Tri- bunale di Foggia in data 25/05/19;
2) rigettare l'opposizione e tutte le ulteriori domande ex adverso proposte per improcedibilità, inammissibilità e comunque infondatezza in fatto ed in diritto;
3) con ogni conseguenza di legge anche in ordine alle spese del procedimento di opposizione.
2 In via subordinata: condannare il in persona del Sindaco pro tempore, a titolo di inadempienza Parte_1 contrattuale, al pagamento della fattura n. 201701429 del 30/09/17 per l'importo di € 2149,14 oltre interessi di mora da calcolarsi, dalla scadenza della singola fattura al saldo, ai sensi degli artt. 4 e
5 del D. Lgs. n. 231 del 9/10/02 secondo quanto indicato dal D.Lgs. n. 192 del 9/11/12 nonché gli interessi anatocistici, dal giorno della domanda, sugli interessi scaduti e dovuti da almeno 6 mesi, da calcolarsi in base al tasso previsto dall'art.1284 Codice Civile, così come novellato dall'art.17, comma 1, D.L. 12/09/14 n. 132, ossia al saggio previsto dal D.Lgs n. 231/02 secondo quanto indi- cato dal D.Lgs. n. 192 del 9/11/12.
Con ogni conseguenza di legge anche in ordine alle spese di lite”.
II.- Concessi i termini ex art. 183, 6 co., c.p.c. e rigettate le richieste istruttorie, la causa, do- po una serie di rinvii, è pervenuta all'udienza del 16.10.2025, svoltasi in modalità cartolare, all'esito della quale, lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti, viene decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. mediante deposito telematico della sentenza.
III.- Deve in premessa richiamarsi la nota regola distributiva dell'onere probatorio nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, nel quale è il convenuto opposto ad assumere le vesti di attore in senso sostanziale. L'opposto deve, quindi, fornire la prova dei fatti costitutivi della propria creditoria azionata in via monitoria, mentre l'opponente – convenuto in senso sostanziale – ha l'onere di contestare il diritto fatto valere allegando i fatti estintivi o modificativi di tale diritto o l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda (Cass. civ. n. 5071/2009).
A tale regola va associata, in relazione alla fattispecie di causa, quella, altrettanto pacifica in giurisprudenza, secondo cui il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento, integrale o inesatto che sia, della controparte prospettata come inadempiente;
di contro, è il debitore convenuto a essere gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, dovendo dimostrare l'avvenuto ed esatto adempimento (Cass. SS.UU.,
n. 13533/2001).
Va ulteriormente evidenziato che, per orientamento costante della giurisprudenza di legittimità, la Pubblica Amministrazione non può assumere impegni o concludere contratti se non in forma scritta, richiesta ad substantiam, in assenza della quale tali atti sono nulli e, pertanto, improduttivi di effetti giuridici e insuscettibili di sanatoria (cfr. Cass. n. 20340/2010 e Cass. n.
9491/2021 tra le ultime), essendo la forma scritta strumento di garanzia del regolare svolgimento
3 dell'attività amministrativa.
In virtù del principio della ragione più liquida, questo Giudice ritiene di poter decidere la controversia come segue, concentrando la motivazione sulla mancanza della prova dell'esistenza di un valido contratto, redatto in forma scritta, tra l'Ente comunale e la con Controparte_2 conseguente assorbimento delle ulteriori questioni.
Nella fattispecie, parte opposta, nella qualità di cessionaria del credito, ha agito in via monitoria chiedendo la condanna del opponente al pagamento delle fatture emesse da Pt_1
creditrice cedente, sennonché – pacifica l'inidoneità della fattura commerciale a Controparte_2 dimostrare l'esistenza del rapporto, stante la sua formazione unilaterale (cfr., Cass., n. 299/2016) – manca, in atti, l'accordo, in relazione ai crediti ceduti da la cui produzione era Controparte_2 indispensabile alla società opposta per assolvere all'onere probatorio sulla medesima incombente.
Costituisce, infatti, principio generale, fondamentale della materia delle obbligazioni, che la
Pubblica Amministrazione non possa assumere impegni o concludere contratti se non in forma scritta, richiesta ad substantiam, in assenza della quale tali atti sono nulli e, pertanto, improduttivi di effetti giuridici e insuscettibili di sanatoria (Cass. civ. n. 20340/2010).
La regola della forma scritta ad substantiam è strumento di garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa, sia nell'interesse del cittadino, sia nell'interesse della stessa Pubblica Amministrazione, rispondendo all'esigenza di identificare con precisione l'obbligazione assunta ed il contenuto negoziale dell'atto e, specularmente, di rendere possibile l'espletamento dell'indispensabile funzione di controllo da parte dell'autorità tutoria, nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e buon andamento sanciti dalla Carta costituzionale (art. 97).
L'esposto principio vale, tuttavia, con la precisazione che per il rispetto della forma scritta non è necessaria l'unicità del testo documentale, potendo venire integrata anche per mezzo di atti non contestuali, purché espressivi di “una diretta modalità di esternazione della volontà di contrarre (proposta e accettazione), non essendo sufficiente che da atti scritti risultino comportamenti attuativi di un accordo solo verbale;
per tali motivi, le fatture prodotte in giudizio dall'Amministrazione convenuta non possono rappresentare la forma scritta dell'accordo e non sono suscettibili, dunque, di rappresentare neppure un comportamento processuale, implicitamente ammissivo del diritto sorto dall'atto negoziale non esibito, essendo impossibile una contrattazione per «facta concludentia»” (Cass. civ. n. 5263/2015).
Più di recente le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, superando definitivamente il contrasto esistente sulla necessità di un unico documento per ritenere soddisfatto il requisito della
4 forma scritta, hanno sancito il seguente principio di diritto: “per la valida stipulazione dei contratti della P.A., anche diversi da quelli conclusi a trattativa privata con ditte commerciali, il requisito della forma scritta "ad substantiam" non richiede necessariamente la redazione di un unico documento, sottoscritto contestualmente dalle parti, poiché l'art. 17 del r.d. n. 2440 del 1923 contempla ulteriori ipotesi in cui il vincolo contrattuale si forma mediante l'incontro di dichiarazioni scritte, manifestate separatamente, che per l'amministrazione possono assumere anche la forma dell'atto amministrativo” (Cass. civ. SS.UU. n. 9775/2022).
In virtù, quindi, del portato normativo dell'art. 17 r.d. n. 2440 del 1923 relativo ai contratti conclusi a trattativa privata con ditte commerciali – generalizzato dal citato arresto delle Sezioni
Unite del 2022 – la forma scritta ad substantiam è garantita anche in assenza di un unico documento sottoscritto dalle parti, purché la volontà contrattuale di entrambe risulti in atti aventi forma scritta.
Fatte tali opportune premesse in punto di diritto, deve rilevarsi che, nel caso di specie, parte opposta non ha allegato alcun tipo di documentazione idonea a provare la stipula di un contratto in forma scritta con essendosi limitata a produrre in giudizio i due contratti di Controparte_2 cessione e le fatture azionate, nonché l'estratto autentico notarile.
Del tutto irrilevante, infine, risulta essere la produzione da parte dell'opposta, nel corso della fase monitoria, delle Determinazioni del settore servizi finanziari n. 23 del 25.5.2017 e n. 61 del
6.12.2017 (depositate a seguito di specifica richiesta da parte del Giudice del monitorio di produzione del contratto di fornitura stipulato tra il cedente e la Pubblica Amministrazione).
Secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, da questo Tribunale condiviso, la mancanza originaria di forma scritta dei contratti conclusi dallo Stato e dagli Enti locali non è passibile di sanatoria, neppure a fronte del deposito della delibera di impegno di spesa (cfr. Cass. civ. n. 9491/2021).
Si ribadisce, infatti, che, per i negozi giuridici per i quali la legge prescrive la forma scritta ad substantiam, la prova della loro esistenza e dei diritti che ne formano l'oggetto richiede necessariamente la produzione in giudizio della relativa scrittura, che non può essere sostituita dal comportamento processuale delle parti, che abbiano concordemente ammesso l'esistenza del diritto che si pretende costituito con l'atto non esibito. Ciò neanche nel caso che venga prodotto un documento confessorio attestante la pregressa stipulazione in forma scritta del contratto (cfr. Cass. civ. n. 16562/2018).
In sostanza, non essendo stato prodotto alcun documento utile da cui poter ricavare la manifestazione della volontà di entrambe le parti di concludere il contratto azionato, la domanda di adempimento contrattuale in relazione ai crediti ceduti (e, quindi, alle somme richieste non solo a
5 titolo di sorte capitale, ma anche a titolo di interessi, data la loro natura accessoria rispetto all'obbligazione principale), è destituita di fondamento.
L'opposizione va accolta e, per l'effetto, il decreto ingiuntivo va integralmente revocato.
III.- Alla luce delle considerazioni che precedono e stante il rilievo officioso della mancanza di forma scritta del contratto di fornitura, posto a base della pretesa monitoria, si ritengono sussi- stenti gravi ed eccezionali ragioni per compensare integralmente le spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Foggia, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pro- nunciando sull'opposizione proposta, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. ACCOGLIE l'opposizione e per l'effetto, REVOCA il decreto ingiuntivo n. 1061/2019 emesso dal Tribunale di Foggia in data 25.5.2019;
2. COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite.
Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
Foggia, 16.10.2025
Il Giudice – MA Valeriani
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO REPUBBLICA ITALIANA Il Tribunale di Foggia, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice MA Valeriani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5963/2019 R.G.
TRA
in persona del Sindaco p.t., elettivamente domiciliato presso lo studio Parte_1 dell'avv. Fausi Khalifh Iannucci, che lo appresenta e difende, giusta mandato in atti;
opponente
CONTRO
(C.F.: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Monica Fazio, che la rappresenta e difende, giusta mandato in atti;
opposta
CONCLUSIONI
Le parti, in ottemperanza a quanto previsto nel decreto ex art. 127 ter c.p.c. del 2.10.2025, hanno depositato note di trattazione scritta precisando le proprie conclusioni, che qui si intendono inte- gralmente riportate. La presente causa è stata, quindi, trattata con le modalità della c.d. trattazione scritta e si procede alla decisione con deposito telematico della sentenza contestuale, in sostituzione della discussione orale prevista dall'art. 281 sexies c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di di- ritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posi- zioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
I.- Con atto di citazione ritualmente notificato, il ha proposto opposizio- Parte_1 ne al decreto ingiuntivo n. 1061/2019 emesso dal Tribunale di Foggia in data 25.5.2019, con cui gli
è stato ingiunto di pagare, in favore di quale cessionaria dei crediti di Controparte_1
1 la somma di € 5.149,14, a titolo di mancato pagamento delle fatture n. Controparte_2
2018900444 del 16.5.2018 (€ 3.000) e n. 201701429 del 30.9.2017 (€ 2.149,14), nonché la somma di € 144,00, a titolo di spese notarili, ed € 120,00, a titolo di risarcimento del danno ai sensi dell'art. 10 L. n. 180/2011, come modificata dal D.Lgs. n. 192/2012, il tutto oltre interessi e spese.
Il opponente, in particolare, ha esposto di aver integralmente pagato, in data Pt_1
19.2.2019, l'importo di € 3.000 di cui alla fattura n. 2018900444, in favore di Controparte_1
con riferimento al residuo importo di € 2.149,14, l'Ente ha rilevato che, in data 12.2.2018, è
[...] stato dichiarato lo stato di dissesto del Comune e che l'opposta ha proposto istanza di ammissione alla massa passiva per la predetta somma in data 6.4.2018, con conseguente inammissibilità della pretesa creditoria in parte qua, atteso che dalla dichiarazione di dissesto e fino all'approvazione del rendiconto non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell'Ente per debiti che rientrano nella commissione straordinaria di liquidazione.
Ha, quindi, concluso chiedendo al Tribunale di:
“1) revocare, dichiarare nullo e comunque privo di effetti giuridici il decreto ingiuntivo di cui trat- tasi;
2) accertare e dichiarare che alla ricorrente non è dovuto nulla per nessun titolo o ragione;
3) accertare e dichiarare che la ha agito temerariamente e in spregio CP_1 Controparte_1 al dettato di cui all'art. 96 c.p.c. e per tali ragioni condannare la ricorrente al risarcimento dei danni da liquidarsi anche in via equitativa e secondo giustizia;
4) il tutto con vittoria di spese, competenze e onorari del giudizio”.
Con comparsa di costituzione e risposta dell'11.12.2019, si è costituita in giudizio
[...]
impugnando e contestando le deduzioni di controparte. Controparte_1
L'opposta, in particolare, dopo aver dato atto dell'intervenuto pagamento della fattura n.
2018900444, ha evidenziato che residua il credito portato dalla fattura n. 201701429 del 30.9.2017 di € 2.149,14, che è comunque dovuto nonostante la dichiarazione di dissesto finanziario dell'Ente comunale, essendo preclusa la sola azione esecutiva, ma non anche l'emanazione della pronuncia di condanna emessa all'esito di un giudizio di cognizione ordinaria.
L'opposta ha quindi rassegnato le seguenti conclusioni:
1) “confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo n. 1061 emesso dal Giudice Unico del Tri- bunale di Foggia in data 25/05/19;
2) rigettare l'opposizione e tutte le ulteriori domande ex adverso proposte per improcedibilità, inammissibilità e comunque infondatezza in fatto ed in diritto;
3) con ogni conseguenza di legge anche in ordine alle spese del procedimento di opposizione.
2 In via subordinata: condannare il in persona del Sindaco pro tempore, a titolo di inadempienza Parte_1 contrattuale, al pagamento della fattura n. 201701429 del 30/09/17 per l'importo di € 2149,14 oltre interessi di mora da calcolarsi, dalla scadenza della singola fattura al saldo, ai sensi degli artt. 4 e
5 del D. Lgs. n. 231 del 9/10/02 secondo quanto indicato dal D.Lgs. n. 192 del 9/11/12 nonché gli interessi anatocistici, dal giorno della domanda, sugli interessi scaduti e dovuti da almeno 6 mesi, da calcolarsi in base al tasso previsto dall'art.1284 Codice Civile, così come novellato dall'art.17, comma 1, D.L. 12/09/14 n. 132, ossia al saggio previsto dal D.Lgs n. 231/02 secondo quanto indi- cato dal D.Lgs. n. 192 del 9/11/12.
Con ogni conseguenza di legge anche in ordine alle spese di lite”.
II.- Concessi i termini ex art. 183, 6 co., c.p.c. e rigettate le richieste istruttorie, la causa, do- po una serie di rinvii, è pervenuta all'udienza del 16.10.2025, svoltasi in modalità cartolare, all'esito della quale, lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti, viene decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. mediante deposito telematico della sentenza.
III.- Deve in premessa richiamarsi la nota regola distributiva dell'onere probatorio nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, nel quale è il convenuto opposto ad assumere le vesti di attore in senso sostanziale. L'opposto deve, quindi, fornire la prova dei fatti costitutivi della propria creditoria azionata in via monitoria, mentre l'opponente – convenuto in senso sostanziale – ha l'onere di contestare il diritto fatto valere allegando i fatti estintivi o modificativi di tale diritto o l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda (Cass. civ. n. 5071/2009).
A tale regola va associata, in relazione alla fattispecie di causa, quella, altrettanto pacifica in giurisprudenza, secondo cui il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento, integrale o inesatto che sia, della controparte prospettata come inadempiente;
di contro, è il debitore convenuto a essere gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, dovendo dimostrare l'avvenuto ed esatto adempimento (Cass. SS.UU.,
n. 13533/2001).
Va ulteriormente evidenziato che, per orientamento costante della giurisprudenza di legittimità, la Pubblica Amministrazione non può assumere impegni o concludere contratti se non in forma scritta, richiesta ad substantiam, in assenza della quale tali atti sono nulli e, pertanto, improduttivi di effetti giuridici e insuscettibili di sanatoria (cfr. Cass. n. 20340/2010 e Cass. n.
9491/2021 tra le ultime), essendo la forma scritta strumento di garanzia del regolare svolgimento
3 dell'attività amministrativa.
In virtù del principio della ragione più liquida, questo Giudice ritiene di poter decidere la controversia come segue, concentrando la motivazione sulla mancanza della prova dell'esistenza di un valido contratto, redatto in forma scritta, tra l'Ente comunale e la con Controparte_2 conseguente assorbimento delle ulteriori questioni.
Nella fattispecie, parte opposta, nella qualità di cessionaria del credito, ha agito in via monitoria chiedendo la condanna del opponente al pagamento delle fatture emesse da Pt_1
creditrice cedente, sennonché – pacifica l'inidoneità della fattura commerciale a Controparte_2 dimostrare l'esistenza del rapporto, stante la sua formazione unilaterale (cfr., Cass., n. 299/2016) – manca, in atti, l'accordo, in relazione ai crediti ceduti da la cui produzione era Controparte_2 indispensabile alla società opposta per assolvere all'onere probatorio sulla medesima incombente.
Costituisce, infatti, principio generale, fondamentale della materia delle obbligazioni, che la
Pubblica Amministrazione non possa assumere impegni o concludere contratti se non in forma scritta, richiesta ad substantiam, in assenza della quale tali atti sono nulli e, pertanto, improduttivi di effetti giuridici e insuscettibili di sanatoria (Cass. civ. n. 20340/2010).
La regola della forma scritta ad substantiam è strumento di garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa, sia nell'interesse del cittadino, sia nell'interesse della stessa Pubblica Amministrazione, rispondendo all'esigenza di identificare con precisione l'obbligazione assunta ed il contenuto negoziale dell'atto e, specularmente, di rendere possibile l'espletamento dell'indispensabile funzione di controllo da parte dell'autorità tutoria, nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e buon andamento sanciti dalla Carta costituzionale (art. 97).
L'esposto principio vale, tuttavia, con la precisazione che per il rispetto della forma scritta non è necessaria l'unicità del testo documentale, potendo venire integrata anche per mezzo di atti non contestuali, purché espressivi di “una diretta modalità di esternazione della volontà di contrarre (proposta e accettazione), non essendo sufficiente che da atti scritti risultino comportamenti attuativi di un accordo solo verbale;
per tali motivi, le fatture prodotte in giudizio dall'Amministrazione convenuta non possono rappresentare la forma scritta dell'accordo e non sono suscettibili, dunque, di rappresentare neppure un comportamento processuale, implicitamente ammissivo del diritto sorto dall'atto negoziale non esibito, essendo impossibile una contrattazione per «facta concludentia»” (Cass. civ. n. 5263/2015).
Più di recente le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, superando definitivamente il contrasto esistente sulla necessità di un unico documento per ritenere soddisfatto il requisito della
4 forma scritta, hanno sancito il seguente principio di diritto: “per la valida stipulazione dei contratti della P.A., anche diversi da quelli conclusi a trattativa privata con ditte commerciali, il requisito della forma scritta "ad substantiam" non richiede necessariamente la redazione di un unico documento, sottoscritto contestualmente dalle parti, poiché l'art. 17 del r.d. n. 2440 del 1923 contempla ulteriori ipotesi in cui il vincolo contrattuale si forma mediante l'incontro di dichiarazioni scritte, manifestate separatamente, che per l'amministrazione possono assumere anche la forma dell'atto amministrativo” (Cass. civ. SS.UU. n. 9775/2022).
In virtù, quindi, del portato normativo dell'art. 17 r.d. n. 2440 del 1923 relativo ai contratti conclusi a trattativa privata con ditte commerciali – generalizzato dal citato arresto delle Sezioni
Unite del 2022 – la forma scritta ad substantiam è garantita anche in assenza di un unico documento sottoscritto dalle parti, purché la volontà contrattuale di entrambe risulti in atti aventi forma scritta.
Fatte tali opportune premesse in punto di diritto, deve rilevarsi che, nel caso di specie, parte opposta non ha allegato alcun tipo di documentazione idonea a provare la stipula di un contratto in forma scritta con essendosi limitata a produrre in giudizio i due contratti di Controparte_2 cessione e le fatture azionate, nonché l'estratto autentico notarile.
Del tutto irrilevante, infine, risulta essere la produzione da parte dell'opposta, nel corso della fase monitoria, delle Determinazioni del settore servizi finanziari n. 23 del 25.5.2017 e n. 61 del
6.12.2017 (depositate a seguito di specifica richiesta da parte del Giudice del monitorio di produzione del contratto di fornitura stipulato tra il cedente e la Pubblica Amministrazione).
Secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, da questo Tribunale condiviso, la mancanza originaria di forma scritta dei contratti conclusi dallo Stato e dagli Enti locali non è passibile di sanatoria, neppure a fronte del deposito della delibera di impegno di spesa (cfr. Cass. civ. n. 9491/2021).
Si ribadisce, infatti, che, per i negozi giuridici per i quali la legge prescrive la forma scritta ad substantiam, la prova della loro esistenza e dei diritti che ne formano l'oggetto richiede necessariamente la produzione in giudizio della relativa scrittura, che non può essere sostituita dal comportamento processuale delle parti, che abbiano concordemente ammesso l'esistenza del diritto che si pretende costituito con l'atto non esibito. Ciò neanche nel caso che venga prodotto un documento confessorio attestante la pregressa stipulazione in forma scritta del contratto (cfr. Cass. civ. n. 16562/2018).
In sostanza, non essendo stato prodotto alcun documento utile da cui poter ricavare la manifestazione della volontà di entrambe le parti di concludere il contratto azionato, la domanda di adempimento contrattuale in relazione ai crediti ceduti (e, quindi, alle somme richieste non solo a
5 titolo di sorte capitale, ma anche a titolo di interessi, data la loro natura accessoria rispetto all'obbligazione principale), è destituita di fondamento.
L'opposizione va accolta e, per l'effetto, il decreto ingiuntivo va integralmente revocato.
III.- Alla luce delle considerazioni che precedono e stante il rilievo officioso della mancanza di forma scritta del contratto di fornitura, posto a base della pretesa monitoria, si ritengono sussi- stenti gravi ed eccezionali ragioni per compensare integralmente le spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Foggia, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pro- nunciando sull'opposizione proposta, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. ACCOGLIE l'opposizione e per l'effetto, REVOCA il decreto ingiuntivo n. 1061/2019 emesso dal Tribunale di Foggia in data 25.5.2019;
2. COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite.
Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
Foggia, 16.10.2025
Il Giudice – MA Valeriani
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