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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 24/09/2025, n. 1823 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1823 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
La giudice designata, Azzurra de Salvia, all'esito della Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 1734/2025 R.G.L.
TRA
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Gloria Beatrice Cantatore e Tommaso D'Amico Parte_1
- RICORRENTE -
Contro
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso dall'avv.ta Francesca Banchetti
- RESISTENTE -
OGGETTO: mancato pagamento decreto di omologa
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18.02.2025, parte ricorrente ha adito l'Intestato Tribunale esponendo che, con decreto di omologa del 10.07.2024 (emesso all'esito del giudizio ex art. 445 bis c.p.c. iscritto CP_ al n. R.G.L. 3306/2023), notificato all' in data 05.09.2024, gli è stato riconosciuto il diritto a beneficiare dell'assegno ordinario di invalidità a decorrere dalla data della domanda amministrativa del CP_ 16.10.2020; di aver inoltrato all' in data 30.01.2025, sollecito ai fini della liquidazione della predetta prestazione in quanto decorso il termine di 120 giorni dalla notifica del decreto di omologa;
di non aver ricevuto l'emolumento dovuto. Vinte le spese di lite, con distrazione.
Costituitosi in giudizio, l' ha così dedotto: “A) L'istituto ha già provveduto a dare esecuzione al CP_1 decreto di omologa relativo al giudizio RG. 3306/2023 in data 20/02/2025; B) L'avvenuta liquidazione
è stata altresì comunicata a mezzo Pec al procuratore della ricorrente Avv. Cantatore il 21/02/2025
(all. 1 e 2)”.
L' ha poi chiesto la pronuncia di cessazione della materia del contendere. CP_1
La causa viene decisa con la presente sentenza contestuale.
* * * pagina 1 di 2 Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Secondo la Corte di Cassazione, infatti, il Giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto d'ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio, se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, a ciò non ostando la perdurante esistenza di una situazione di conflittualità in ordine alle spese, dovendo il giudice provvedere sulle stesse secondo il principio della soccombenza virtuale (cfr. Cass. civ., III, 11.1.2006,
n. 271).
Avendo parte ricorrente aderito alla richiesta di cessazione della materia del contendere, formulata CP_ dall' in memoria, è evidente come sia venuto meno l'interesse della stessa ad una pronuncia nel merito sul diritto fatto valere in giudizio.
Quanto alle spese di giudizio, appare opportuno evidenziare la tempistica dei fatti: decreto di omologa del 10.07.2024, notificato in data 05.09.2024; inoltro sollecito ai fini della liquidazione del 30.01.2025;
TE08 emesso il 20.02.2025; ricorso depositato il 18.02.2025 e notificato il 4.03.2025; pagamento degli arretrati in data 7.3.2025.
Deve dunque farsi applicazione del criterio residuale della soccombenza virtuale con condanna CP_ integrale dell' atteso che quest'ultimo, solo dopo la notifica del ricorso introduttivo ha adempiuto alla liquidazione della prestazione dovuta.
La liquidazione avviene ai sensi del D.M. n. 147/2022 (cause di previdenza, valori minimi, scaglione compreso tra € 5.200,00 ed € 26.000,00).
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella presente controversia, ogni ulteriore istanza o eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite, liquidate, complessivamente e per l'intero, in CP_1
€.2.697,00, oltre IVA, CAP e spese generali, con distrazione.
Foggia, 24.09.2025.
LA GIUDICE DEL LAVORO
(Azzurra de Salvia)
pagina 2 di 2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
La giudice designata, Azzurra de Salvia, all'esito della Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 1734/2025 R.G.L.
TRA
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Gloria Beatrice Cantatore e Tommaso D'Amico Parte_1
- RICORRENTE -
Contro
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso dall'avv.ta Francesca Banchetti
- RESISTENTE -
OGGETTO: mancato pagamento decreto di omologa
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18.02.2025, parte ricorrente ha adito l'Intestato Tribunale esponendo che, con decreto di omologa del 10.07.2024 (emesso all'esito del giudizio ex art. 445 bis c.p.c. iscritto CP_ al n. R.G.L. 3306/2023), notificato all' in data 05.09.2024, gli è stato riconosciuto il diritto a beneficiare dell'assegno ordinario di invalidità a decorrere dalla data della domanda amministrativa del CP_ 16.10.2020; di aver inoltrato all' in data 30.01.2025, sollecito ai fini della liquidazione della predetta prestazione in quanto decorso il termine di 120 giorni dalla notifica del decreto di omologa;
di non aver ricevuto l'emolumento dovuto. Vinte le spese di lite, con distrazione.
Costituitosi in giudizio, l' ha così dedotto: “A) L'istituto ha già provveduto a dare esecuzione al CP_1 decreto di omologa relativo al giudizio RG. 3306/2023 in data 20/02/2025; B) L'avvenuta liquidazione
è stata altresì comunicata a mezzo Pec al procuratore della ricorrente Avv. Cantatore il 21/02/2025
(all. 1 e 2)”.
L' ha poi chiesto la pronuncia di cessazione della materia del contendere. CP_1
La causa viene decisa con la presente sentenza contestuale.
* * * pagina 1 di 2 Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Secondo la Corte di Cassazione, infatti, il Giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto d'ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio, se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, a ciò non ostando la perdurante esistenza di una situazione di conflittualità in ordine alle spese, dovendo il giudice provvedere sulle stesse secondo il principio della soccombenza virtuale (cfr. Cass. civ., III, 11.1.2006,
n. 271).
Avendo parte ricorrente aderito alla richiesta di cessazione della materia del contendere, formulata CP_ dall' in memoria, è evidente come sia venuto meno l'interesse della stessa ad una pronuncia nel merito sul diritto fatto valere in giudizio.
Quanto alle spese di giudizio, appare opportuno evidenziare la tempistica dei fatti: decreto di omologa del 10.07.2024, notificato in data 05.09.2024; inoltro sollecito ai fini della liquidazione del 30.01.2025;
TE08 emesso il 20.02.2025; ricorso depositato il 18.02.2025 e notificato il 4.03.2025; pagamento degli arretrati in data 7.3.2025.
Deve dunque farsi applicazione del criterio residuale della soccombenza virtuale con condanna CP_ integrale dell' atteso che quest'ultimo, solo dopo la notifica del ricorso introduttivo ha adempiuto alla liquidazione della prestazione dovuta.
La liquidazione avviene ai sensi del D.M. n. 147/2022 (cause di previdenza, valori minimi, scaglione compreso tra € 5.200,00 ed € 26.000,00).
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella presente controversia, ogni ulteriore istanza o eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite, liquidate, complessivamente e per l'intero, in CP_1
€.2.697,00, oltre IVA, CAP e spese generali, con distrazione.
Foggia, 24.09.2025.
LA GIUDICE DEL LAVORO
(Azzurra de Salvia)
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