Sentenza 12 gennaio 1999
Massime • 1
Gli effetti interruttivi della prescrizione si verificano esclusivamente a favore del soggetto che ha compiuto atti di interruzione, onde essi sono riferibili ad un soggetto diverso soltanto se il primo abbia agito nell'interesse di quest'ultimo, nella dichiarata qualità di suo legittimo rappresentante e mandatario (nella specie la S.C. ha escluso che atti interruttivi della prescrizione posti in essere da uno dei diversi creditori potessero produrre effetti a favore di altri, ove i primi non avessero ricevuto mandato)
Commentario • 1
- 1. Risarcimento danni, codice delle assicurazioni, problemi di diritto intertemporaleAccesso limitatoMichele Liguori · https://www.altalex.com/ · 3 aprile 2007
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 12/01/1999, n. 260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 260 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Enzo MERIGGIOLA - Presidente -
Dott. Giovanni Silvio COCO - Consigliere -
Dott. Ugo FARA - Consigliere -
Dott. Mario FINOCCHIARO - Consigliere Rel. -
Dott. Donato CALABRESE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso (n. 12778/96) proposto da:
MA AR RE, MA LE, DE MO LU, elettivamente domiciliato in Roma, via del Babuino n. 124, presso l'avv. Bozza, difesi dall'avv. Stefano Faldella, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
ER GI;
AV TA,
- intimati -
e sul ricorso (n. 29/97 R.G.) proposto da:
ER GI, elettivamente domiciliato in Roma, via Goiran n. 23, presso l'avv. Giancarlo Contento, difeso dall'avv. GI Contino, giusta delega in atti;
contro
MA AR RE, MA LE, DE MO LU,
- intimati -
avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna n. 1138/95 del 21 aprile - 7 ottobre 1995 (R.G. n. 1093/92). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 6 ottobre 1998 dal Relatore Cons. Mario Finocchiaro;
Udito l'avv. S. Faldella, per i ricorrenti principali;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Domenico Iannelli, che ha concluso chiedendo, previa riunione dei ricorsi, il rigetto del primo motivo, l'accoglimento del secondo, del terzo e del quarto motivo del ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale.
SVOLGIMENTO DE PROCESSO
Il 15 novembre 1968 veniva a morte FA LL: assumendo di essere legataria di un credito per lire 54 milioni, che il defunto vantava, in forza di un mutuo, nei confronti di MA GI (deceduto il 10 ottobre 1969), con atto 26 giugno 1970 la Pia Società San Francesco VE per le missioni estere conveniva in giudizio avanti il tribunale di Parma MA IM, AU, AR RE e LE, nella loro qualità eredi di MA GI, per sentirli condannare al pagamento della detta somma oltre gli interessi, in ragione delle rispettive quote ereditarie.
Costituitisi in giudizio i convenuti resistevano alla domanda attrice, eccependone l'infondatezza, atteso - da una parte - che la scrittura 10 novembre 1968, recante il legato invocato dalla Pia Società di San Francesco VE, non era autentica (per cui proponevano querela di falso), dall'altra, che il debito del proprio dante causa nei confronti di FA LL era estinto per avvenuto pagamento, come da quietanza liberatoria in data 18 agosto 1968 a firma dello stesso FA.
Accertata, con consulenza tecnica, la falsità della scrittura privata di legato, intervenivano nel processo FA MO e AR, fratelli e eredi del defunto FA LL per la quota di metà dell'asse ereditario chiedendo che ove fosse rigettata la domanda attrice i MA fossero condannati, pro quota alla restituzione della somma dovuta dal loro dante causa, proponendo, contestualmente, querela di falso contro la quietanza liberatoria a firma del proprio dante causa FA LL.
Interveniva in giudizio, altresì, AB LD - fratello ed eredi di AB CE, moglie di FA LL, deceduta dopo il marito - proponendo anch'egli querela di falso contro la quietanza a firma FA LL e chiedendo la condanna dei MA al pagamento della sua quota (pari al 50%) con relativi interessi, del credito di lire 54 milioni vantato dal defunto FA nei confronti dei MA. A seguito della morte di AB LD il processo era proseguito dai suoi figli ed eredi AB EM, GI e AN. Svoltasi l'istruttoria del caso il tribunale adito con sentenza 18 luglio 1977, dichiarata la falsità della scrittura di legato, rigettava la domanda della attrice nei confronti degli eredi MA nonché inammissibili, per difetto attuale di interesse, gli interventi dei FA e dei AB.
Gravata tale pronuncia dai soccombenti AB EM, GI e AN nonché da FA MO e AR (tutti nelle loro indicate qualità di aventi causa da FA LL) la Corte di appello di Bologna, con sentenza non definitiva 27 ottobre 1978 in parziale riforma della decisione dei primi giudici dichiarava ammissibili gli interventi disponendo, con separate ordinanze, la prosecuzione del processo per il compimento delle attività concernenti le querele di falso proposte contro la quietanza liberatoria 18 agosto 1968 a firma di FA LL, quindi, con ordinanza 24 settembre 1979 - accertata la rituale proposizione della querela di falso e la rilevanza del documento impugnato - sospendeva il giudizio innanzi a sè, sino alla definizione della causa di falso, avanti al tribunale di Parma. Passata in giudicato la sentenza 24 settembre 1985 della Corte di appello di Bologna - che aveva rigettato l'appello proposto contro la sentenza 10 aprile 1984 del tribunale di Parma, dichiarativa della falsità della sottoscrizione apparentemente apposta da FA LL sulla quietanza 18 agosto 1968 - con ricorso 3 febbraio 1987 ER GI, nella dichiarata qualità di coerede di FA LL, in quanto figlio della deceduta FA NN, LL unilaterale di FA MO, AR e LL, riassumeva il giudizio ma la Corte di appello di Bologna con sentenza 27 novembre 1987, passata in cosa giudicata, dichiarava l'estinzione del processo (eccepita dai litisconsorti MA) per mancata riassunzione del processo nel termine di sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza 24 settembre 1985. Successivamente, con decreto 17 febbraio 1988, il presidente del tribunale di Parma ingiungeva a MA IM, AU, AR RE e LE - ciascuno per la quota di un quarto - il pagamento della somma di lire 9 milioni oltre interessi e indennità di svalutazione dall'1 gennaio 1969 al saldo in favore di ER GI, nella sua qualità di erede della madre FA NN e dello zio FA AR (infatti, come esposto nel ricorso per ingiunzione, il complessivo credito di lire 54 milioni vantato nei confronti degli eredi di MA GI da FA LL era pervenuto, a seguito della morte del creditore, quanto ad un terzo a FA AR [zio e dante causa del ricorrente] e per un decimo a FA NN [madre e dante causa dello stesso ricorrente]).
Avverso tale decreto proponevano opposizione i germani MA eccependo la prescrizione di ogni diritto del ER attesa l'estinzione del processo già pendente innanzi alla Corte di appello di Bologna, l'inammissibilità di una condanna al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 1224, ultimo comma, c.c. in un decreto ingiuntivo, in mancanza di qualsiasi prova del danno, la prescrizione del credito azionato dal ER per la quota già di spettanza di FA NN (cioè per lire 5.400.000) anche atteso che quest'ultima - non parte del processo prima innanzi al tribunale di Parma e poi innanzi alla Corte di appello di Bologna e conclusosi con pronuncia, passata in cosa giudicata, di estinzione - non aveva mai interrotto la prescrizione.
Costituitosi in giudizio il ER resisteva alla proposta opposizione, deducendone l'infondatezza e chiedendone il rigetto. A seguito della morte di MA IM e AU il processo era interrotto e riassunto dalle germane MA LE e AR RE, nonché da AV TA, quale erede di MA IM e da DE MO LU.
Svoltasi l'istruttoria del caso il tribunale, con sentenza 28 maggio 1992, revocato il decreto ingiuntivo opposto condannava gli opponenti MA al pagamento in favore del ER della somma di lire 9 milioni, oltre rivalutazione monetaria o interessi legali dall'1 gennaio 1969 al saldo.
Gravata tale pronuncia dai soccombenti AV TA, DE MO LU, MA AR RE e MA LE, la Corte di appello di Bologna, con sentenza 21 aprile - 7 ottobre 1995 in parziale accoglimento del proposto appello rigettava la domanda di interessi legali sulla somma di lire 9 milioni dall'1 gennaio 1969 al 2 febbraio 1982 e quella di maggior danno ex art. 1224 c.c. sulla medesima somma per il periodo tra l'1° gennaio 1969 ed il 4 giugno 1970 per intervenuta prescrizione.
Dolendosi gli appellanti che i primi giudici avessero ritenuto non prescritto il credito capitale azionato dal ricorrente (quanto a lire 5.600.000) quale erede di FA TA, in applicazione dell'art.2941 n. 8 c.c., la Corte di appello di Bologna osservava che in realtà i fratelli di FA NN, MO e AR, con separate comparse in data 10 gennaio 1974 e 2 dicembre 1976, erano intervenuti nel processo pendente tra la Pia Società San Francesco VE e gli eredi di MA GI, sottacendo l'esistenza della LL NN e chiedendo la condanna dei MA al pagamento di quanto loro spettante a titolo di successione del fratello LL e, pertanto, avevano azionato anche il credito della LL, così ponendo in essere un valido atto interruttivo della prescrizione.
Quanto all'ulteriore motivo di censura, con il quale - in particolare - si deduceva da parte degli appellanti che il tribunale erroneamente non aveva ritenuto prescritti, nella loro globalità, gli accessori del credito (interessi legali e maggior danno ex art.1224 c.c.) i giudici di secondo grado - andando di contrario avviso rispetto a quanto affermato dai primi giudici - hanno affermato, in primis, che tali domande erano da qualificarsi "autonome" (e non accessorie) rispetto a quella relativa al capitale, statuendo, altresì - come accennato sopra - che il ER essendo "pacificamente applicabile nella fattispecie la causa di sospensione di cui all'art. 2941 n. 8 c.c." non aveva titolo ne' agli interessi legali sulla somma di lire 9 milioni per il periodo tra l'1 gennaio 1969 e il 2 febbraio 1982, ne' al maggior danno con riferimento al periodo dall'1 gennaio 1969 al 4 giugno 1980, per intervenuta prescrizione.
Per la cassazione di tale pronuncia hanno proposto ricorso principale MA AR RE, MA LE e DE MO LU, affidato a 4 motivi e illustrato da memoria, cui resiste, con controricorso e ricorso incidentale affidato a un unico motivo, ER GI.
Con ordinanza 16 febbraio 1998 la Corte disponeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti di AV TA cui provvedevano esclusivamente i ricorrenti principali.
AV AL, in relazione al ricorso principale non ha svolto attività difensiva, in questa sede.
MOTIVI DELA DECISIONE
1. I vari ricorsi avverso la stessa sentenza devono essere riuniti, ai sensi dell'art. 335 c.p.c.
2. Come riferito in parte espositiva, il tribunale di Parma con sentenza 28 maggio 1992 ha condannato AV TA, DEMO LU, MA AR RE e MA LE al pagamento, ciascuno per la quota di sua spettanza, della somma di lire 9 milioni in linea capitale, oltre rivalutazione monetaria o interessi dall'1 gennaio 1969 al saldo in favore di ER GI (ad estinzione di un mutuo concesso l'1 gennaio 1967 da FA LL, dante causa del ER, a MA GI, a sua volta dante causa di MA AR RE, MA LE, AV AL e DE MO LU).
In parziale riforma di tale pronunzia la Corte di appello di Bologna, con la sentenza in questa sede gravata ha rigettato la domanda di interessi legali sulla somma di lire 9 milioni per il periodo dal 12 gennaio 1969 al 2 febbraio 1982 nonché quella di maggior danno ex art. 1224 c.c. sulla medesima somma per il periodo tra l'1 gennaio 1969 e il 4 giugno 1970, confermando nel resto la statuizione dei primi giudici.
3. Con il primo motivo i ricorrenti denunziando "violazione dell'art. 2909 c.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. e degli artt. 112 e 329 c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c." censurano la sentenza gravata nella parte in cui questa ha rigettato il secondo motivo di appello avverso la sentenza del tribunale di Parma e, in particolare, il motivo con il quale era stata dedotta la prescrizione, in linea capitale, quanto a lire 5.600.000, del credito azionato da ER GI quale erede della propria madre FA NN.
I giudici di appello - in particolare - hanno ritenuto che il credito azionato non fosse prescritto - limitatamente all'importo di lire 5.600.000 - sul rilievo, assorbente, che nel giudizio in corso tra l'Opera Pia Società San Francesco VE e gli eredi MA, con atti di intervento del 10 gennaio 1974 e del 2 dicembre 1976 FA MO e AR avevano chiesto la condanna dei convenuti al pagamento, in loro favore, della quota loro spettante sulla somma concessa a mutuo dal loro congiunto FA LL, sottacendo della esistenza della LL NN. Così agendo e chiedendo quanto loro spettante a titolo di successione del fratello LL - ha osservato la Corte di appello di Bologna - LO MO e AR "hanno chiaramente azionato anche il credito della LL ciascuno per la metà" e "tale atto è da considerarsi valido atto interruttivo della prescrizione del relativo diritto".
4. Oppone parte controricorrente che il motivo è inammissibile, da un lato, per l'assoluta genericità, dall'altro perché propone per la prima volta in sede di legittimità profili di indagine nuovi, mai fatti valere prima.
5. Ritiene, per contro, la Corte che il motivo in esame da un lato è ammissibile, dall'altro, è fondato e meritevole di accoglimento. 5. 1. Quanto al primo profilo [ammissibilità della censura de qua], pur se i richiami normativi contenuti nella intestazione del motivo non paiono perfettamente pertinenti, al contenuto effettivo del motivo stesso, la circostanza è irrilevante, al fine del decidere. Non può, al riguardo, infatti, non ribadirsi, ulteriormente, che l'indicazione ai sensi dell'art. 366 n. 4 c.p.c. delle norme che si assumono violate non si pone come requisito autonomo ed imprescindibile ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione, ma come elemento richiesto al fine di chiarire il contenuto delle censure formulate e di identificare i limiti dell'impugnazione, sicché la mancata od erronea indicazione delle disposizioni di legge non comporta l'inammissibilità del gravame ove gli argomenti addotti dal ricorrente, valutati nel loro complesso, consentano di individuare le norme o i principi di diritto che si assumono violati e rendano possibile la delimitazione del quid disputandum (tra le tantissime, ad esempio, Cass. 12 novembre 1997 n. 11168). Sempre al riguardo - inoltre - deve escludersi che la deduzione sia generica, atteso che con la stessa viene censurato - per violazione di legge - un ben preciso (ed individuato) passaggio logico della sentenza impugnata, nonché un capo di quest'ultima (relativo, appunto all'esame di uno dei motivi di appello).
Deve negarsi - infine - che la deduzione in questione attui - come adombra parte controricorrente - una censura con la quale si sono introdotti nuovi profili di indagine mai fatti valere prima, tenuto presente che con la stessa si censura - in sostanza - l'erroneo [a giudizio del ricorrente] rigetto di un motivo di appello. 5. 2. In ordine al merito della doglianza si osserva che a norma dell'art. 2943 c.c. la prescrizione è interrotta dalla notificazione dell'atto con il quale si inizia un giudizio, o - come si assume si sia verificato nella specie - dalla proposizione di una domanda nel corso di un giudizio.
È palese - comunque - che in tanto uno degli atti indicati dal ricordato art. 2943 c.c. è idoneo a interrompere la prescrizione in quanto lo stesso provenga da soggetto legittimato (come del resto si ricava dalla stessa intitolazione della norma "interruzione [della prescrizione] da parte del titolare").
Quanto precede, del resto, deve evidenziarsi, è conforme ad un insegnamento giurisprudenziale di questa Corte assolutamente risalente, costante nell'affermare che gli effetti interruttivi della prescrizione si verificano esclusivamente a favore del soggetto che ha compiuto l'atto di interruzione, onde essi sono riferibili ad un soggetto diverso soltanto se il primo abbia agito nell'interesse di quest'ultimo, nella dichiarata qualità di suo legittimo rappresentante o mandatario. (In questo senso, ad esempio, Cass. 5 febbraio 1982 n. 651. Non diversamente, Cass. 7 dicembre 1985 n. 6165. Sempre nella stessa ottica, recentemente, Cass. 3 ottobre 1997 n. 9679, nonché Cass. 26 luglio 1996 n. 6774). Applicando i citati principi di diritto (per superare i quali nessun nuovo argomento ha addotto la sentenza in questa sede gravata) al caso di specie si osserva che per effetto della morte dell'originario creditore [FA LL] il credito da questi vantato nei confronti di MA GI (e dei suoi aventi causa) si era trasferito, pro quota, in capo ai suoi eredi.
Ne segue, pertanto, che atti interruttivi della prescrizione, eventualmente posti in essere da uno dei diversi creditori non potevano produrre effetti di sorta, a favore di altri, ove i primi non avessero avuto mandato - da parte dei non agenti - a tutelare i loro diritti.
Nè, al riguardo, può invocarsi che FA MO e AR abbiano agito quali falsi procuratores della LL NN, tenuto presente - da una parte - che non risulta che gli stessi abbiano speso il nome della congiunta (cioè che abbiano dichiarato di agire in nome e per conto di questa), dall'altra, che, comunque, la eventuale ratifica di un atto interruttivo della prescrizione posto in essere dal falsus procurator non ha effetto retroattivo, ai sensi dell'art.1399, comma 2 c.c. (Cass.16 aprile 1991 n. 4046).
6. Con il secondo motivo parte ricorrente lamenta "violazione e falsa applicazione dell'art. 2941 n. 8 c.c. in relazione all'art.360 n. 5 c.p.c. per omessa e/o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia".
Gli attuali ricorrenti, in particolare, avevano denunciato, con il terzo motivo di appello, che i primi giudici erroneamente avevano ritenuto non prescritto il credito capitale azionato dal ER, quale erede della madre NN FA - pari a lire 5.600.000 - ritenendo applicabile la causa di sospensione prevista dall'art.2941 n. 8 c.c., senza che ne sussistessero, in realtà, le condizioni del caso.
Nel rigettare tale motivo di appello la Corte di Bologna ha così motivato il proprio dissenso, rispetto alle articolate censure mosse dagli appellanti (quanto all'assenza, in linea di fatto, nel caso di specie, delle condizioni di fatto per poter fare ricorso alla causa di sospensione della prescrizione prevista dall'art. 2941, n. 8 c.c.): "in relazione al periodo antecedente all'intervento in causa degli zii AR e MO è stato validamente richiamato da parte del tribunale la causa di sospensione di cui all'art. 2941 n. 8 c.c. pacificamente applicabile nella fattispecie"; "in relazione alla quota dell'eredità della madre che, si ricorda, è stata azionata per il 50% dal fratello MO e per l'ulteriore 50% dal fratello AR con le rispettive comparse di intervento, può senz'altro richiamarsi l'art. 2941 n. 8 c.c.".
7. Al pari della precedente, la censura è fondata.
In ossequio al principio di cui all'art. 111, comma 1, Cost., ogni sentenza - e, quindi, anche quella emessa in grado d'appello - deve contenere, tra l'altro, la "concisa esposizione" "dei motivi in fatto e in diritto della decisione" (art. 132, n. 4 c.p.c.). Ciò importa che le parti - ed il giudice sopraordinato, investito della cognizione della impugnazione proposta avverso la sentenza - devono essere poste in grado di seguire l'iter logico che ha guidato il giudicante nel pervenire ad una certa conclusione (piuttosto che ad un altra).
Ne segue, pertanto, che sono censurabili in cassazione le sentenze (pronunziate in grado di appello o in un unico grado) qualora - tra l'altro - sia "omessa" o "insufficiente" la motivazione addotta su "un punto decisivo della controversia" (art. 360 n. 5, c.p.c.). Nella specie certamente i giudici di appello sono incorsi nella dedotta violazione.
Le espressioni utilizzate al fine del rigetto del terzo motivo di appello, infatti, sopra riferite ("è stat(a) validamente richiamat(a) da parte del tribunale la causa di sospensione di cui all'art. 2941 n. 8 pacificamente applicabile nella fattispecie";
"in relazione alla quota .. può senz'altro richiamarsi l'art. 2941 n. 8 c.c.") non solo sono estremamente generiche [e non permettono,
al limite, neppure di comprendere quale fosse il vizio della sentenza di primo grado denunciato dagli appellanti], ma non rendono in alcun modo ragione del motivo per cui la censura, ampiamente sviluppata dell'atto di appello, non è stata ritenuta degna di accoglimento.
Le espressioni in parola - in buona sostanza - si risolvono in una motivazione apparente e da ritenere pertanto, ai fini che ora interessano, totalmente omessa.
8. Con il terzo motivo i ricorrenti lamentando "violazione ulteriore dell'art. 2909 c.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. e degli artt. 112 e 339 c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c.". Deducono, in particolare, i ricorrenti che il tribunale aveva ritenuto accoglibile la domanda di risarcimento del danno ex art.1224, ultimo comma, c.c. con la precisazione che la stessa assorbiva gli interessi legali ove superiori alla svalutazione, lasciando, in pratica, alla scelta del creditore il richiedere la svalutazione o gli interessi.
Censurata tale statuizione ("svalutazione" o "interessi") unicamente dai soccombenti, in assenza di qualsiasi censura da parte del ER, la Corte di appello di Bologna, dopo avere qualificato come autonome le domande di interessi e di risarcimento del danno ex art. 1224 c.c., statuendo che la prima si prescrive in cinque anni e la seconda in dieci .. ha condannato gli appellanti al pagamento sia degli interessi sia del risarcimento del danno.
9. Anche tale motivo di ricorso è fondato e meritevole di accoglimento.
Premesso, in diritto, che sussiste il vizio di ultra o extrapetizione quando il giudice, interferendo nel potere dispositivo delle parti, alteri qualcuno degli elementi obiettivi di identificazione dell'azione (petitum o causa petendi), attribuendo o negando a taluna delle parti un bene diverso da quello richiesto e non compreso nemmeno virtualmente o implicitamente nella domanda, o sostituendo l'azione espressamente o formalmente proposta con una diversa, fondata su fatti diversi o su una diversa causa petendi, con la conseguente introduzione nel processo di un nuovo o diverso titolo, accanto a quello posto dalla parte a fondamento della domanda, e di un nuovo tema di indagine (Cass. 18 aprile 1996 n. 3670) si osserva che nella specie:
- i primi giudici avevano condannato i HE e i loro consorti di lite al pagamento, in favore di ER GI, della somma di lire 9 milioni oltre "rivalutazione monetaria o interessi legali dall'1 gennaio 1969 al saldo";
- tale statuizione è stata impugnata, in grado di appello, dai soccombenti HE, ma non (neppure in via incidentale) dal creditore ER;
- ciononostante i giudici di appello hanno riformato la sentenza dei primi giudici anche in parte de qua ponendo, a carico dei debitori non più (come disposto dal tribunale) i soli interessi, in alternativa alla rivalutazione monetaria, ma sia gli interessi che la rivalutazione monetaria.
È di palmare evidenza - pertanto - la violazione, da parte dei giudici di secondo grado degli artt. 2909 c.c. (essendo passata in giudicato la statuizione del tribunale circa il diritto del creditore ER ad ottenere, evidentemente a propria scelta, o gli interessi o la rivalutazione monetaria del proprio credito) nonché dell'art. 112 c.p.c (avendo la Corte di appello di Bologna attribuito al ER un bene della vita non richiesto). 10. Per effetto dell'accoglimento del terzo motivo, rimane assorbito il quarto motivo, con il quali i ricorrenti principali lamentano "violazione dell'art. 1224, c.c. ultimo comma, e dell'art. 2697 c.c. in relazione sia all'art. 360 n. 3 che all'art. 360 n. 5", atteso che la Corte di appello di Bologna non ha speso neppure una parola in ordine al motivo di appello con il quale era stato dedotto che il ER non aveva provato, e neppure chiesto di provare l'esistenza di un maggior danno ai sensi dell'art. 1224 c.c. 11. Quanto al ricorso incidentale (articolato in un unico motivo e con il quale il ER denuncia la sentenza gravata nella parte in cui la stessa ha rigettato la domanda di interessi legali sulla somma di lire 9 milioni dall'1 gennaio 1969 al 2 febbraio 1982 e quella del maggior danno ex art. 1224 c.c. sulla medesima somma di lire 9 milioni dall'1 gennaio 1969 al 4 giugno 1970 per intervenuta prescrizione) lo stesso è inammissibile.
Questa Corte, infatti, con ordinanza 16 febbraio 1998 ha ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti di AV TA ed a tanto hanno provveduto esclusivamente i ricorrenti principali (provvedendo alla notifica alla AV di copia del loro ricorso), ma non il ER con conseguente inammissibilità del ricorso incidentale, ai sensi dell'art. 331, comma 2 c.p.c. (tenuto presente che non si mai instaurato il contraddittorio nei confronti della AV, quanto al ricorso incidentale del ER).
12. In conclusione, dichiarato inammissibile il ricorso incidentale, in accoglimento del ricorso principale la sentenza gravata deve essere cassata e la causa va rimessa anche quanto alle spese di questa fase di legittimità alla stessa Corte di appello di Bologna, altra sezione.
P.Q.M.
La Corte, riunisce i ricorsi;
dichiara inammissibile il ricorso incidentale;
accoglie il ricorso principale;
cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese di questa fase, alla stessa la Corte di appello di Bologna, altra sezione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della III sezione civile della Corte di cassazione il giorno 6 ottobre 1998. Depositato in Cancelleria il 12 gennaio 1999.