Cass. civ., sez. III, sentenza 12/01/1999, n. 260
CASS
Sentenza 12 gennaio 1999

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Gli effetti interruttivi della prescrizione si verificano esclusivamente a favore del soggetto che ha compiuto atti di interruzione, onde essi sono riferibili ad un soggetto diverso soltanto se il primo abbia agito nell'interesse di quest'ultimo, nella dichiarata qualità di suo legittimo rappresentante e mandatario (nella specie la S.C. ha escluso che atti interruttivi della prescrizione posti in essere da uno dei diversi creditori potessero produrre effetti a favore di altri, ove i primi non avessero ricevuto mandato)

Commentario1

  • 1Risarcimento danni, codice delle assicurazioni, problemi di diritto intertemporaleAccesso limitato
    Michele Liguori · https://www.altalex.com/ · 3 aprile 2007

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 12/01/1999, n. 260
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 260
Data del deposito : 12 gennaio 1999

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