Sentenza 19 gennaio 2005
Massime • 1
La confisca obbligatoria prevista dall'art. 322 ter cod.pen. anche "per equivalente", ossia anche nei confronti di beni dei quali il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente al prezzo o al profitto del reato, non necessita di alcuna dimostrazione sul nesso di pertinenzialità tra delitto e cose da confiscare, essendo sufficiente la perpetrazione del reato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 19/01/2005, n. 7250 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7250 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. AMBROSINI Giangiulio - Presidente - del 19/01/2005
Dott. MILO Nicola - Consigliere - SENTENZA
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - N. 77
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROSSI Agnello - Consigliere - N. 22782/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Taranto nel procedimento nei confronti di:
IU OR EN NOCCO, n. a Santeramo in Colle (BA) l'11 febbraio 1939;
avverso l'ordinanza del Tribunale di Taranto in data 22 aprile 2004;
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giorgio Colla;
udito il Procuratore Generale nella persona del Sostituto Dott. Luigi Ciampoli, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore, avv. Francesco Sisto.
FATTO E DIRITTO
Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Taranto, in accoglimento della istanza di riesame proposta dall'indagato, ha annullato il provvedimento del G.i.p. dello stesso Tribunale, in data 6 aprile 2004, con il quale era stato disposto il sequestro preventivo, a scopo di confisca, di tutti i conti correnti bancari e/o postali, conti deposito e libretti di deposito, intestati a IU CO, indagato, nella sua qualità di Direttore generale della ASL Ta/1, in ordine ai reati di cui agli artt. 416, 319 e 321 c.p. commessi, secondo l'assunto accusatorio, in riferimento ad appalti di lavori e servizi assegnati dall'Ente in questione, nel periodo dal 1997 al 2001, in cui il CO aveva rivestito la carica anzidetta. Alla base del provvedimento di annullamento, il Tribunale poneva l'osservazione secondo cui non era stata data alcuna prova del nesso di pertinenzialità tra i proventi degli ipotizzati illeciti penali e le somma depositate nei conti di pertinenza del CO sopra indicati, nesso non accertato dal G.i.p. Nè si sarebbe potuto obiettare che l'art. 322 ter c.p. prevede che, comunque, ove non sia possibile la confisca, la misura cautelare reale potrebbe essere adottata anche nei confronti di altri "beni di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente al prezzo o profitto del reato", perché tale norma - a parere del Collegio - si dovrebbe interpretare nel senso che l'ablazione "per equivalente" potrebbe riservarsi alla sola ipotesi in cui la misura sia impedita da un fatto sopravvenuto che abbia comportato la perdita o il trasferimento non più recuperabile dei predetti beni. Osservava ancora che nei casi in cui il legislatore ha voluto escludere la sussistenza di un nesso di pertinenzialità tra la cosa e il reato, ha indicato criteri alternativi, come nell'ipotesi di confisca prevista dall'art. 12 sexies della l. n. 356/92 (possesso di beni sproporzionato al reddito e mancata giustificazione plausibile). Rilevava, infine, il Collegio che, in ogni caso, il G.i.p. non aveva neppure indicato l'ammontare delle somme ricevute dal CO illecitamente;
valutazione che non si sarebbe potuta eseguire in sede di riesame a integrazione del provvedimento impugnato, implicando, l'indagine, specifici accertamenti patrimoniali non ancora effettuati, come emergente, per lo meno, dagli atti trasmessi al Collegio.
Avverso il provvedimento del Tribunale propone ricorso per Cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Taranto deducendo l'inosservanza delle norme degli artt. 322 ter c.p. e 321 cpv. c.p.p. Si duole, fondamentalmente, della interpretazione restrittiva fornita dal Collegio del disposto dell'art. 322 ter, la quale, per l'ipotesi di cose fungibili, quali il denaro, condurrebbe a una sostanziale inapplicabilità della norma, in quanto si dovrebbe fornire la prova, non solo del fatto che le specifiche somme di denaro contante (banconote) o i titoli ricevuti derivanti dagli illeciti penali sarebbero confluite nei conti dell'indagato, ma inoltre che ne sarebbero usciti, vera probatio diabolica, contraria allo spirito della legge. Osserva ancora che non vi sarebbe stata alcuna difficoltà nell'individuare le somme provento della corruzione e rigettare la richiesta di riesame, fissando il limite degli importi da sottoporre a sequestro, a nulla rilevando la mancata indicazione delle somme prezzo o profitto dei reati, in quanto il Tribunale avrebbe potuto procedere alla necessaria integrazione probatoria, fissando il limite del sequestro sulla scorta delle somme indicate nelle imputazioni.
Il ricorso è fondato.
La norma dell'art. 322 ter c.p., come è noto, è stata introdotta con l'art. 3, comma primo, l. 29 settembre 2000, n. 300, che ha dato esecuzione in Italia agli obblighi assunti in sede internazionale e, con riferimento al caso di specie, agli obblighi contratti con la Convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle comunità europee o degli stati membri dell'unione europea, fatta a Bruxelles il 26 maggio 1997, e della convenzione O.C.S.E sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali, con annesso, fatta a Parigi il 17 dicembre 1997.
La disciplina della confisca introdotta dalla norma in questione da contezza di una nuova consapevolezza, emersa anche in sede internazionale, circa la necessità di predisposizione di strumenti particolarmente efficaci, innovativi rispetto al passato, capaci di potenziare la lotta contro la criminalità organizzata e la criminalità del profitto, in molti casi coincidenti;
in un ottica che è caratterizzata dallo speciale obbiettivo di accrescere il contrasto alla corruzione, che ha assunto forme sempre più strutturate e sofisticate, a livello nazionale e internazionale, con conseguente grave indebolimento dei pubblici poteri. Già in altri settori dell'ordinamento giuridico italiano, si era assistito a una evoluzione dello strumento della confisca, la cui originaria natura di misura di sicurezza si è andata via via trasformando, sino a spingersi, in alcuni casi, ad assumere i connotati e la natura di misura di prevenzione contro il delitto. Tale evoluzione si è sviluppata lungo due direttrici. Con un primo intervento, il legislatore ha individuato una linea di tendenza caratterizzata dalla scissione del rapporto confisca - reato, nel senso che, dalla previsione di un necessario nesso tra la consumazione di un reato e la possibilità di applicare la confisca, si è passati alla previsione della possibilità di adozione del provvedimento ablatorio a prescindere dalla consumazione di un reato. La norma che ha previsto tale evenienza è quella citata nella ordinanza impugnata, cioè l'art. 12 sexies, commi primo e secondo, della l. 7 luglio 1991 n. 356. In un'ottica diversa si è mosso altro orientamento legislativo che ha consentito la scissione tra reato e confisca nel differente senso che non si è più richiesto il rapporto di pertinenzialità tra reato e provvedimento ablatorio dei proventi illeciti: fermo restando, cioè, il presupposto della consumazione di un reato, non si è più reso indispensabile alcun rapporto tra il reato e i beni da confiscare, potendo essere detti beni diversi dal provento (profitto o prezzo) del reato stesso. Si tratta delle confisca "per equivalente", che ha visto la prima applicazione normativa - per quel che consta - in tema di usura, come previsto dall'art. 644, comma quarto, c.p., in cui si legge che "è sempre ordinata la confisca dei beni che costituiscono prezzo o profitto del reato, ovvero di somme di denaro, beni o utilità di cui il reo ha la disponibilità anche per interposta persona, per un importo pari al valore degli interessi, o degli altri vantaggi o compensi usurari". In sintesi, mentre nel caso dell'art. 12 sexies la confisca prescinde dalla realizzazione di un reato, nel secondo non ne prescinde: nella confisca "per equivalente" in conseguenza del reato di usura non viene confiscato (necessariamente) il denaro proveniente dal delitto, ma una somma che equivale a quella, cioè il tantundem e non lo stesso denaro costituente il prezzo o il profitto dell'usura. In questa seconda ipotesi, dunque, per la confisca non è necessaria alcuna dimostrazione del nesso di pertinenzialità tra res e reato.
Nel caso dell'art. 322 ter c.p. sussiste la medesima situazione da ultimo descritta, essendo possibile la confisca "per equivalente", che, come nel caso del reato di usura, non necessita di alcuna dimostrazione del nesso di pertinenzialità fra delitto e cose da confiscare, anche se è necessaria la perpetrazione del reato di corruzione.
Ciò vuol dire che, in ogni caso di confisca "per equivalente", viene meno la necessità che venga dimostrato il nesso di pertinenzialità tra reato e somme confiscate, e viene a cadere il postulato che è alla base della ordinanza impugnata. La realtà, infatti, è tutt'altra, come del resto comprovato dal fatto che per sostenere la necessità del rapporto di pertinenzialità il Tribunale di Taranto cita sentenze anteriori al 2000 (Cass., sez. 1^, 13 maggio 1996, n. 1362, Coico;
Cass., sez. 2^, 20 giugno 1995, n. 3017 Pediconi), senza prendere atto minimamente della nuova realtà della obbligatorietà della confisca che può riguardare anche somme non provenienti dal reato, pur se la confisca deve essere disposta con la sentenza passata in giudicato o con la sentenza pronunciata ex art. 444 c.p.p.. A dire il vero, l'ordinanza impugnata cita anche, a proposito del sequestro "per equivalente" Cass., sez. 5^, 3 luglio 2002 n. 32797, Silletti, che condiziona l'ablazione "per equivalente" alla sola ipotesi in cui la misura sia impedita da un fatto sopravvenuto che abbia comportato la perdita o il trasferimento non più recuperabile dei predetti beni, per cui sarebbe necessario prima indagare se il bene sia entrato nel patrimonio dell'indagato e tentare il recupero di esso, potendosi ricorrere al sequestro "per equivalente" solo in caso di impossibilità di recupero.
La lettura integrale di tale sentenza consente, peraltro, di affermare che, nella fattispecie, si verteva in una ipotesi totalmente diversa e non comparabile con quella oggetto del presente giudizio. In quel caso, infatti, si chiedeva un sequestro preventivo, ex art. 640 quater e 322 bis, di un automobile e di un appartamento in relazione a un reato di truffa in cui mancava l'esistenza "di un bene che risult(asse) essere il prezzo o forse meglio il profitto della truffa", di modo che il Collegio affermava la massima (v. motivazione) secondo cui "Non sembra che tale disposizione (di cui all'art. 322 ter n.d.e.) possa essere intesa nel senso che l'impossibilità della confisca si estenda all'ipotesi della assoluta mancanza di un bene/profitto o prezzo, si da consentire comunque l'apprensione di un qualsiasi bene nella disponibilità dell'imputato, in sostituzione e come tantumdem di quello mancante perché mai esistito". Nel caso di cui al presente procedimento un tale bene (compenso corruttivo) esiste, o per lo meno è ipotizzato esistente come si confa a un provvedimento di sequestro preventivo in cui è necessario, ma anche sufficiente, che sussista il fumus commissi delicti.
Nel caso, poi, è chiaro che ci si trova nell'ambito del primo comma dell'art. 322 ter c.p. perché dai capi di imputazione è chiaro che il CO è la persona che - secondo l'accusa - ha percepito le tangenti corruttive, cioè il profitto del reato inteso come il guadagno o il vantaggio di natura economica che deriva dall'illecito, anche se il legislatore ha avuto l'accortezza di inserire nella norma anche il concetto di prezzo del reato, proprio per evitare il sorgere di discussioni, nella pratica effettivamente sorte prima del 2000, se il compenso corruttivo rappresenti il prezzo o il profitto del reato di corruzione.
È appena sufficiente accennare, infine, che il fatto che la confisca debba essere disposta con la condanna o con la sentenza di applicazione pena su richiesta delle parti - salvo che i beni appartengano a persona estranea al reato - non preclude l'adozione di un sequestro preventivo "per equivalente" ai sensi dell'art. 321, secondo comma, c.p., di modo che il sequestro potrà essere richiesto al G.i.p. nella fase delle indagini preliminari o al giudice del dibattimento: in tali ipotesi si avrà una determinazione provvisoria dei beni da confiscare, alla quale il giudice si dovrà conformare nella ipotesi di cui all'art. 322 ter, ultimo comma.
Dimostrato che, ai fini della confisca, il compenso corruttivo può non coincidere con l'effettivo profitto della corruzione è chiaro che, nella ipotesi in cui sia perseguito il reato di corruzione, e il profitto consista nel denaro, non è più attuale tutta quella copiosa giurisprudenza, peraltro condivisibile, la quale afferma che non può procedersi al sequestro di saldi di conti correnti o di depositi bancari se non si dimostri che il profitto del reato sia confluito in quel conto v. per es., SEZ. 3, SENT. 0 1343 DEL 03/05/1996 (CC. 20/03/1996), Centofanti, RV. 205466, in tema di frode fiscale, in cui si afferma che non può procedersi al sequestro se non sia provato che il credito del fisco sia confluito in quel conto, proprio perché potendosi disporre il sequestro "per equivalente" tale necessità viene meno, nei casi previsti dalla legge. Va a questo punto osservato che sarebbe stato preciso onere prima del P.m. e poi del G.i.p. determinare, in via provvisoria, la misura delle somme da sottoporre a sequestro in relazione agli accertamenti espletati sino alla richiesta del sequestro. Ciò non risulta sia stato fatto nel caso di specie, ma non è esatta la tesi del Tribunale di Catanzaro, sostenuta in via alternativa, o meglio subordinata, secondo cui non sarebbe stato nei poteri del Collegio integrare tale dato mancante della richiesta. Se è vero che il Tribunale del riesame non può e non deve compiere accertamenti, è anche vero che può integrare il provvedimento impugnato sulla scorta dei documenti in suo possesso, pervenutigli a seguito del giudizio del riesame. Tra questi vi è sicuramente il provvedimento di sequestro preventivo che contiene capi di imputazione, i quali (specie in relazione alla contestazione sub 2) offrono elementi di una certa specificità ai fini della individuazione dei limiti delle somme da sottoporre a sequestro. Sotto tale profilo manca una motivazione, che il Tribunale ha omesso, in ordine alla possibilità di determinazione di tali limiti e di integrare il provvedimento ablatorio con la indicazione delle somme da sottoporre a sequestro. Affermato che il Collegio avrebbe potuto e dovuto provvedere a tale ricostruzione e a integrare in tali sensi il provvedimento impugnato, l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio, affinché il Tribunale specifichi gli importi da sottoporre a sequestro preventivo quanto meno indicandone il limiti massimo, ovvero dica per quali ragioni una tale operazione sarebbe impossibile, esclusa, ovviamente, quella ritenuta non fondata da questa Corte (impossibilità del Tribunale di procedere a una integrazione in tal senso). Per tutte queste ragioni, l'ordinanza impugnata va annullata con rinvio al Tribunale di Taranto per nuovo esame.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Taranto per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 19 gennaio 2005.
Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2005