Sentenza 12 aprile 2007
Massime • 1
Il sequestro per equivalente del profitto del reato, funzionale al provvedimento di confisca, trova applicazione anche in riferimento al delitto di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 12/04/2007, n. 23425 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23425 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. COSENTINO Giuseppe M. - Presidente - del 12/04/2007
Dott. CASUCCI Giuliano - Consigliere - SENTENZA
Dott. BERNABAI Renato - Consigliere - N. 555
Dott. CARDELLA Fausto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ZAPPIA Pietro - Consigliere - N. 046948/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) OL CE LO, N. IL 22/01/1943;
avverso ORDINANZA del 20/10/2006 TRIB. LIBERTÀ di PALERMO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. ZAPPIA PIETRO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. Iacoviello ES Mauro, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il difensore avv. Pantuso Salvino, il quale ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con decreto del 9.10.2006 il GIP del Tribunale di Palermo disponeva nei confronti di RA ES PA il sequestro preventivo avente ad oggetto;
1) lo stabilimento industriale sito in Termini Imerese, rientrante nella proprietà o disponibilità della Analisi Cliniche Gesuela RA s.r.l.; 2) il fabbricato sito in Termini Imerese indicato in catasto alla part. 814, sub. 1, fog. 37, sino alla concorrenza della somma di Euro 969.410,25 (L. 1.877.039.000), in relazione ai delitti di cui: a) agli artt. 110 e 640 bis c.p. per essersi, nella qualità di amministratore di fatto della società Analisi Cliniche Gesuela RA s.r.l. e della società Mediterranea Costruzioni s.c.a.r.l., procurato nell'ambito della procedura finalizzata ad ottenere finanziamenti pubblici per attività imprenditoriali previsti dalla L. n. 488 del 1992, mediante artifici e raggiri, l'ingiusto profitto della liquidazione di un contributo statale a favore della predetta società di analisi cliniche per un importo di L. 1.877.039.000, pari ad Euro 969.410,25, con relativo danno per il Ministero per l'Industria; b) all'art. 110 c.p. e D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 2, comma 3, per avere, nella qualità di gestore della società Analisi Cliniche Gesuela RA s.r.l., al fine di evadere le imposte sul reddito, presentato all'ufficio competente per la dichiarazione dei redditi delle dichiarazioni infedeli operando indebite deduzioni di costi;
c) agli artt. 110 e 483 c.p. in relazione al D.P.R. n. 445 del 2000, art. 47, per avere falsamente dichiarato a pubblico ufficiale, in due distinti atti destinati a provare la verità dei fatti attestati, delle circostanze non veritiere.
A seguito di richiesta di riesame il Tribunale di Palermo, in esito all'udienza del 20.10.2006, confermava il provvedimento suddetto. Avverso tale ordinanza l'indagato RA ES PA propone, per mezzo del difensore, ricorso per Cassazione lamentando la violazione di legge sotto diversi profili.
Ed invero con un unico articolato motivo di gravame il ricorrente censura l'ordinanza impugnata con una serie di argomentazioni che possono così sinteticamente evidenziarsi.
In primo luogo lamenta il ricorrente l'irrituale deposito frazionato dell'ordinanza de qua con violazione dell'art. 325 c.p.p., art. 324 c.p.p., comma 7, e art. 125 c.p.p. In particolare la difesa, premesso che l'ordinanza emessa dal Tribunale del riesame deve essere in ogni caso motivata ai sensi dell'art. 125 c.p.p., ha evidenziato che nel caso di specie il Tribunale suddetto aveva provveduto al deposito del dispositivo dell'ordinanza il 26.10.2006 ed al deposito della motivazione il 30.10.2006; e pertanto, dovendosi aver riguardo alla data ultima del deposito dell'ordinanza, doveva ritenersi ormai decorso il termine di legge entro cui avrebbe dovuto intervenire la decisione sulla richiesta di riesame, con la conseguenza che la misura preventiva adottata dal GIP il 9.10.2006 aveva perso efficacia.
Sotto altro profilo la difesa censura il provvedimento in questione rilevando che la motivazione appariva viziata in quanto elusiva rispetto a taluni punti affrontati con la richiesta di riesame, e contraddittoria relativamente alla competenza a conoscere nel merito del Tribunale del riesame. In particolare rileva la difesa la intempestività, siccome già evidenziato nei motivi di ricorso rimasti sul punto senza riscontro, del provvedimento di sequestro impugnato, emesso a circa sei anni di distanza dal commesso reato ed a circa tre anni dall'acquisizione della notizia di reato;
e pertanto l'ordinanza in parola violava il disposto dell'art. 292 c.p.p., lett. c), non avendo i giudici del riesame evidenziato le specifiche esigenze cautelari che giustificavano in concreto la misura disposta. Ancora sotto un ulteriore profilo rileva la difesa che i giudici del riesame, avendo evidenziato trattarsi di "sequestro strumentale alla confisca per equivalente", ai sensi dell'art. 321 c.p.p., comma 2, avevano ritenuto irrilevante le verifica della sussistenza del periculum in mora, addentrandosi poi in una analisi che - superando i normali parametri di azione consentiti in sede di giudicato cautelare - aveva affrontato il merito delle contestazioni mosse all'odierno ricorrente, adagiandosi totalmente sul paradigma accusatorio e presupponendo circostanze che avrebbero dovuto costituire oggetto di eventuale approfondimento probatorio, in tal modo andando oltre i limiti della propria competenza.
Quanto alla impossibilità di sequestrare il bene, costituente profitto del reato, trattandosi di denaro per il quale era improponibile un recupero specifico, osserva la difesa che erroneamente tale circostanza era stata posta dai giudici del riesame a giustificazione della misura adottata atteso che, in realtà, la fungibilità del bene era da ritenere elemento ostativo alla applicazione indiscriminata del vincolo cautelare in questione. Rileva inoltre la difesa che erroneamente i giudici del riesame avevano operato il suddetto sequestro per equivalente, atteso che tale misura, essendo prevista dall'art. 322 ter c.p., comma 2, era applicabile solo con riferimento al delitto di cui all'art. 321 c.p., e non a quello previsto dall'art. 640 bis c.p., cui si riferiva solo il primo comma del predetto art. 322 ter c.p.. La difesa ribadisce inoltre l'enorme sproporzione fra il credito garantito ed il patrimonio assoggettato a vincolo cautelare, per come risultante dalla relazione tecnica in atti, evidenziando altresì come la situazione finanziaria dell'azienda diventerebbe assolutamente insostenibile qualora venisse meno il rapporto fiduciario con gli Istituti di credito e con tutti i soggetti (alcuni di grande prestigio quale il CNR) con cui l'azienda aveva avviato rapporti commerciali;
e pertanto sotto tale profilo l'impugnata ordinanza appariva senz'altro censurabile non rispondendo in maniera esaustiva alle questioni poste dall'istante in ordine alla assenza dei gravi indizi di reità, delle esigenze cautelari e dei requisiti di proporzionalità ed adeguatezza.
Infine la difesa rileva la erroneità dell'impugnata ordinanza in ordine alla qualificazione del fatto contestato al capo A) della rubrica come violazione degli artt. 110, 640 e 640 bis c.p. non potendosi ravvisare nel caso di specie alcuno degli elementi costitutivi del reato di truffa, e cioè ne' l'ingiusto profitto non risultando che il contributo ottenuto avesse accresciuto in maniera sensibile il patrimonio sociale o personale del ricorrente, ne' la deminutio patrimonii da parte del Ministero posto che lo stanziamento dei fondi era in ogni caso preordinato alla creazione di un moderno polo tecnico - scientifico, poi effettivamente realizzato;
e non ha mancato in proposito la difesa di evidenziare altresì che nella fattispecie non vi era stata alcuna distrazione nell'utilizzazione dei fondi conseguiti ed utilizzati per i fini istituzionali, ne' alcuna discriminazione con conseguente danno per terzi partecipanti atteso che al bando di gara non avevano preso parte altri concorrenti.
Con memoria aggiunta ai sensi dell'art. 311 c.p.p. la difesa ha rilevato che con provvedimento in data 20.3.2007 il GUP del Tribunale di Palermo aveva disposto il rinvio a giudizio di tutti gli imputati per il giorno 3.3.2008, data estremamente prossima alla prescrizione del reato di truffa contestato. E pertanto la prospettiva processale così delineatasi imponeva la cessazione della cautela imposta, in quanto privata di qualsivoglia funzionalità ed efficacia rispetto agli esiti del giudizio.
Il ricorso è manifestamente infondato.
Ed invero, per quel che riguarda la questione relativa al deposito frazionato dell'ordinanza impugnata, osserva il Collegio che la disposizione di cui all'art. 309 c.p.p., comma 10, richiamata dall'art. 324 c.p.p., comma 7, secondo la quale l'ordinanza che dispone la misura coercitiva perde immediatamente efficacia se la decisione sulla richiesta di riesame non interviene entro il termine prescritto, deve essere intesa nel senso che è necessario e sufficiente, perché non si produca l'automatico effetto caducatorio, che entro il decimo giorno dalla ricezione degli atti il Tribunale abbia deliberato in merito alla richiesta medesima ed abbia, inoltre, provveduto al deposito del dispositivo: mediante tale deposito, infatti, si rende certo, per gli interessati, che la decisione, con quel determinato irreversibile contenuto, è intervenuta nel termine, e si rende altresì possibile l'adozione degli eventuali successivi provvedimenti. La motivazione dell'ordinanza di riesame, viceversa, in applicazione della norma generale sul procedimento camerale di cui all'art. 128 c.p.p., può essere depositata, senza influenza alcuna sulla efficacia della misura, nel termine ordinatorio, la cui osservanza è tuttavia doverosa per il giudice ai sensi dell'art. 124 c.p.p. anche se la violazione non comporta alcuna nullità, dei cinque giorni successivi alla deliberazione predetta (Cass. SS.UU. 17.4.1996, rv. 205256; cass. 14.10.1997, rv. 209465; Cass. sez. 1^, 14.10.1999, rv. 214702). E sul punto le Sezioni Unite di questa Corte hanno altresì ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della disposizione suddetta, interpretata nel senso che è sufficiente ad evitare l'effetto caducatorio ivi previsto il deposito tempestivo del solo dispositivo dell'ordinanza di riesame, non ravvisando alcun contrasto con artt. 3 e 24 Cost., e art. 13 Cost., comma 2 (Cass. SS.UU., 25.3.1998, rv. 210609).
Per quel che riguarda gli ulteriori motivi di ricorso, ritiene il Collegio di dover prendere le mosse dalla natura del sequestro in questione, allargando la trattazione a tutti i punti del proposto gravame.
Ha rilevato invero il ricorrente che erroneamente i giudici del riesame avevano operato il suddetto sequestro per equivalente, atteso che tale misura, essendo prevista dall'art. 322 ter c.p., comma 2, era applicabile solo al delitto di cui all'art. 321 c.p., e non a quello previsto dall'art. 640 bis c.p., cui si riferiva solo il citato art. 322 ter c.p., comma 1. Il rilievo è manifestamente infondato potendo nel caso di specie ben trovare applicazione la disposizione di cui all'art. 322 ter c.p., comma 2; ed invero sul punto ritiene il Collegio di dover senz'altro aderire all'orientamento di questa Corte circa l'applicabilità della norma in questione al delitto previsto dall'art. 640 bis c.p., orientamento espresso in maniera assolutamente precisa e puntuale con la sentenza n. 9395 del 12.1.2005 della Prima Sezione. "Stabilisce tale norma - si legge nella suddetta pronuncia -, inserita dalla L. 29 settembre 2000, n. 300 per rendere più efficace la lotta contro la corruzione, che nel caso di condanna o di applicazione di pena su richiesta per il delitto previsto dall'art.321 c.p. è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a quello di detto profitto e, comunque, non inferiore a quello del denaro o delle altre utilità date o promesse al pubblico ufficiale, o all'incaricato, di pubblico servizio o agli altri soggetti indicati nell'art. 322 bis c.p., comma 2. L'art. 640 quater c.p., anch'esso inserito dalla L. n. 300 del 2000, stabilisce che le disposizioni contenute nell'art. 322 ter c.p., si devono osservare, in quanto applicabili, anche nei procedimenti relativi ad altri delitti tra cui quello di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche previsto dall'art. 640 bis c.p.. La ragione per cui l'art. 322 ter c.p., comma 2, non potrebbe nel caso di specie operare è individuata nel ricorso nel fatto che in tale disposizione l'equivalente del profitto è parametrato a estremi di raffronto (laddove si specifica che il valore dei beni confiscati non può essere comunque inferiore a quello del denaro o delle altre utilità date o promesse) che ineriscono specificamente ed esclusivamente ai delitti di cui agli artt. 321 e 322 bis c.p. in detto comma espressamente indicati.
La tesi, accolta da una pronuncia di questa Sezione cui nel ricorso viene fatto richiamo (sentenza 28/5/03 n. 26046, P.M. in proc. Silletti, rv. 226.137), non pare al Collegio condivisibile perché in contrasto con la ratio della norma - in quanto, escludendo il profilo più importante e ampio riguardante il profitto del reato, svuoterebbe di rilevanza pratica l'estensione al delitto di cui all'art. 640 bis c.p., che pure il legislatore ha voluto per un più efficace contrasto al fenomeno criminoso della indebita percezione di fondi, del nuovo istituto della confisca per equivalente - e perché non giustificata sotto il profilo tecnico/giuridico. Il fatto che l'art. 322 ter c.p., comma 2, contenga, ai fini della determinazione dei beni confiscabili, anche un riferimento a un termine di raffronto, il denaro o altra utilità dati o promessi per realizzare la corruzione, estraneo alla fattispecie di cui all'art.640 bis c.p. non impedisce invero per nulla l'applicazione a tale delitto della parte della norma funzionale al suo principale obbiettivo, che è quello di rendere suscettibili di confisca beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a quello del profitto del reato commesso, ben potendo questo scopo essere autonomamente ottenuto a prescindere dalla operatività della disposizione secondo cui tale valore non deve comunque essere inferiore a quello individuabile solo mediante il suddetto termine di raffronto.
Deve dunque affermarsi che non vi è ragione di escludere l'applicabilità della disposizione che consente la confisca dell'equivalente del profitto del reato anche in relazione al delitto di truffa aggravata perii conseguimento di erogazioni pubbliche". Ritenuto pertanto che la disciplina di cui all'art. 322 ter c.p., comma 2, si applica al soggetto che si sia reso responsabile del reato di cui all'art. 640 bis c.p., ne deriva che il sequestro in parola rientra nella previsione di cui all'art. 321 c.p.p., comma 2. Orbene, il sequestro strumentale alla confisca previsto da quest'ultima norma costituisce figura specifica ed autonoma rispetto al sequestro preventivo regolato dal citato articolo, comma 1; la particolarità della prima misura consiste nel fatto che per la legittimità di esso non occorre necessariamente la presenza dei presupposti di applicabilità previsti per il sequestro preventivo "tipico" (pericolo che la libera disponibilità della cosa possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato ovvero agevolare la commissione di altri reati) ma basta il presupposto della configurabilità, sulla base degli elementi acquisiti, di un reato, e della confiscabilità, ossia la condizione che si tratti di cose di cui è consentita la confisca a tenore del codice penale o delle leggi speciali.
Ciò consente di superare agevolmente i rilievi mossi dalla difesa con il proposto ricorso, alla stregua delle seguenti considerazioni. In ordine alla configurabilità del reato rileva il Collegio che tale indagine è stata correttamente compiuta dai giudici del riesame, nel rispetto dei principi affermatisi con riferimento alla materia in esame, secondo cui la verifica del c.d. fumus del reato non può estendersi sino a far coincidere l'esame con un vero e proprio giudizio di colpevolezza, essendo sufficiente il controllo, sulla base peraltro degli elementi di fatto acquisiti, della possibile sussumibilità della fattispecie concreta in quella legale ipotizzata.
Per quel che riguarda il tempo trascorso rispetto alla commissione del reato ed alla acquisizione della notizia di reato, rileva il Collegio come tale elemento, che ha una rilevanza cospicua in tema di misura cautelari personali, si appalesa nel caso di specie del tutto irrilevante ove si osservi che dai presupposti di tale confisca esula completamente qualsivoglia prognosi di pericolosità connessa alla libera disponibilità delle cose medesime, e che potrebbe modificarsi nel tempo, essendo il sequestro preventivo di cui al secondo comma dell'art. 321 c.p.p. legato al dato obiettivo della obbligatorietà
della confisca della cosa.
E parimenti inconferente si appalesa il rilievo concernente la mancata individuazione da parte dei giudici del riesame delle specifiche esigenze cautelari che giustificavano in concreto la misura disposta e la mancata dimostrazione del periculum in mora, atteso che i beni soggetti a confisca obbligatoria, proprio perché confiscabili, sono oggettivamente di per sè pericolosi, ed il periculum in mora, siccome già evidenziato da questa Corte (SS.UU. 17.12.2003, n. 920) coincide con la confiscabilità del bene. Nè può ritenersi l'impossibilità di sequestrare il bene, costituente profitto del reato, sotto il profilo che si tratterebbe di denaro, la cui estrema fungibilità sarebbe da ritenere elemento ostativo alla applicazione indiscriminata del vincolo cautelare in questione. Ed invero, per come a più riprese evidenziato da questa Corte, il concetto di profitto o provento di reato legittimante la confisca e, quindi, nelle indagini preliminari il suddetto sequestro ai sensi dell'art. 321 c.p.p., comma 2, deve intendersi come comprensivo non soltanto dei beni che l'autore del reato apprende alla sua disponibilità per effetto diretto ed immediato dell'illecito, ma altresì ogni altra utilità che lo stesso realizza come conseguenza anche indiretta o mediata della sua attività criminosa;
e quindi la trasformazione che il denaro, profitto del reato, abbia subito in beni di altra natura, non è di ostacolo al sequestro preventivo il quale ben può avere ad oggetto un bene di investimento. E sul punto il Collegio ritiene di dover ribadire, siccome già evidenziato, il proprio dissenso rispetto alla sentenza n. 26046 del 28.3.2003 che, argomentando dal presupposto, non condiviso dal Collegio, della applicabilità dell'art. 322 ter c.p., comma 2, esclusivamente al delitto di cui all'art. 321 c.p., giunge alla conclusione della impossibilità di procedere al sequestro per equivalente con riferimento al reato di cui all'art. 240 bis c.p.. In ordine al rilievo concernente l'enorme sproporzione tra il credito garantito ed il patrimonio assoggettato a vincolo cautelare, siccome risultante dalla relazione tecnica in atti, osserva il Collegio che trattasi di elemento in fatto, come tale demandato esclusivamente ai giudici di merito e sottratto alla valutazione di questa Corte di legittimità; d'altronde correttamente il Tribunale del riesame ha rilevato come, ritenuta la sussistenza delle ragioni sottese al provvedimento di confisca, ogni considerazione in ordine alla più fedele corrispondenza del valore dei beni da sottoporre a provvedimento ablativo in vista della confisca obbligatoria andava rinviata al momento dell'eventuale accertamento della responsabilità penale dell'indagato.
Come pure sottratto a tale valutazione deve ritenersi l'ulteriore elemento concernente la insostenibilità della situazione patrimoniale dell'azienda qualora venisse meno il rapporto fiduciario con gli istituti di credito e con gli altri soggetti con cui l'azienda aveva avviato rapporti commerciali, trattandosi di argomentazione in fatto, oltre che metagiuridica, che non può avere ingresso nel presente giudizio di legittimità.
Per quel che riguarda infine l'ultimo rilievo concernente la non ipotizzabilità del reato di truffa, non ricorrendo ne' l'ingiusto profitto da parte dell'interessato la deminutio patrimonii da parte del Ministero, osserva il Collegio come il rilievo si appalesi manifestamente infondato ove si osservi che l'aver conseguito un contributo statale pari ad Euro 969.410,25 costituisce un indubbio profitto conseguente alla disponibilità di tale somma ed al palese accrescimento di ricchezza economica dell'agente, a prescindere dall'asserito esborso, a titolo di prestiti ed investimenti, effettuato dal ricorrente ad integrazione dei fondi conseguiti, trattandosi comunque di attività successiva alla commissione del reato.
Nè può ritenersi l'insussistenza del danno a carico del Ministero (all'epoca Ministero dell'Industria) sotto il profilo che lo stanziamento dei fondi era in ogni caso predeterminato alla creazione di un moderno polo tecnico - scientifico, poi effettivamente realizzato: ed invero il danno si produce con il fatto stesso di ottenere l'illegittima erogazione del contributo non dovuto, essendo irrilevante la effettiva destinazione delle somme alle opere indicate e l'assenza di concorrenti in relazione alla chiesta erogazione, posto che il soggetto passivo del reato va individuato innanzi tutto nell'ente pubblico e non nei possibili ulteriori concorrenti. Pertanto anche sotto questo profilo il ricorso proposto denota la sua manifesta infondatezza.
In ordine al contenuto della memoria aggiunta ex art. 311 c.p.p., rileva il Collegio che la prospettiva di una futura ipotizzabile prescrizione del delitto di truffa si appalesa del tutto ultronea rispetto alle motivazioni che possono essere prese in considerazione, in questa sede di legittimità, ai fini del mantenimento - o, in ipotesi, dell'eventuale annullamento - del provvedimento di sequestro.
Il ricorso deve di conseguenza essere dichiarato inammissibile, e tale declaratoria comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, potendosi ravvisare profili di colpa, anche la condanna al versamento della somma di euro mille alla Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 12 aprile 2007.
Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2007