Sentenza 6 marzo 2012
Massime • 1
La confisca facoltativa di cui all'art. 240, comma primo, cod. pen. è legittima quando sia dimostrata la relazione di asservimento tra cosa e reato, nel senso che la prima deve essere oggettivamente collegata al secondo non da un rapporto di mera occasionalità, ma da uno stretto nesso strumentale, che riveli l'effettiva probabilità del ripetersi di un'attività punibile. (Fattispecie in tema di confisca di autovettura, impiegata per liberi spostamenti e per l'agevole trasporto di droga destinata allo spaccio).
Commentario • 1
- 1. L'istituto della confisca nel Testo Unico sugli stupefacentiAndrea Baiguera Altieri · https://www.filodiritto.com/ · 18 ottobre 2021
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 06/03/2012, n. 11603 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11603 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SQUASSONI Claudia - Presidente - del 06/03/2012
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - SENTENZA
Dott. MULLIRI Guicla - Consigliere - N. 619
Dott. RAMACCI Luca - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROSI Elisabetta - Consigliere - N. 35596/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IS RM, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza emessa il 5 aprile 2011 GUP del tribunale di Trento;
udita nella pubblica udienza del 6 marzo 2012 la relazione fatta dal Consigliere Amedeo Franco;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. SPINACI Sante che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza in epigrafe emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., il Gup del tribunale di Trento applicò a IS RM
la pena concordata tra le parti di anni uno e mesi otto di reclusione ed Euro 8.000,00 di multa per il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73. Il giudice dispose poi la confisca ai sensi dell'art.240 cod. pen. del telefono cellulare e della autovettura (Fiat 500)
utilizzata dal IS, osservando che essa non era stata utilizzata solo occasionalmente ma aveva avuto un ruolo continuativo ed indispensabile nella attività di spaccio.
L'imputato propone ricorso per cassazione - limitatamente alla statuizione di confisca della autovettura - deducendo violazione ed erronea applicazione dell'art. 240 cod. pen. in quanto l'auto non aveva subito modificazioni strutturali ma era stata utilizzata, solo in alcune occasioni, come normale mezzo di trasporto. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Secondo la giurisprudenza di questa Suprema Corte, la confisca facoltativa di cui all'art. 240 c.p., comma 1 è legittima quando sia dimostrata la relazione di asservimento tra cosa e reato, nel senso che la prima deve essere oggettivamente collegata al secondo non da un rapporto di mera occasionalità, ma da uno stretto nesso strumentale, il quale riveli effettivamente la probabilità del ripetersi di un'attività punibile. Nel caso di autovettura usata per il trasporto di sostanza stupefacente destinata allo spaccio non è sufficiente, pertanto, il semplice impiego di tale uso, ma è necessario un collegamento stabile con l'attività criminosa, che esprima con essa un rapporto funzionale (Sez. 6, 1.3.2007, n. 24756, Muro Martinez Losa, m. 236973; conf. Sez. 4, 20.9.2005, n. 43937, Curraj, m. 232732; Sez. 6, 7.7.2003, n. 34088, Lomartire, m. 226687;
Sez. 4, 9.2.2000, n. 9937, Iliadis, m. 217376). Nella specie il giudice del merito ha correttamente applicato questi principi di diritto ed ha fornito congrua, specifica ed adeguata motivazione sulle ragioni per le quali ha disposto la confisca dell'autovettura Fiat 500 del IS, avendo accertato in punto di fatto che tra la stessa e la illecita attività di spaccio vi era una stretta e specifica relazione, che si risolveva in un collegamento stabile ed in un rapporto funzionale;
che l'auto aveva avuto un ruolo funzionalmente necessario nella attività di spaccio dell'imputato; che in tutta una lunga serie di episodi l'auto non era stata solo utilizzata ma aveva avuto una utilizzazione indispensabile per la consumazione del reato, assicurando la disponibilità di un libero spostamento e di un agevole trasporto della sostanza stupefacente.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Suprema di Cassazione, il 6 marzo 2012. Depositato in Cancelleria il 26 marzo 2012