Sentenza 22 settembre 2009
Massime • 1
La modifica dell'art. 275, comma terzo, cod. proc. pen., operata dall'art. 2, comma primo, lett. a) D.L. 23 febbraio 2009, n. 11, conv. dalla L. 23 aprile 2009 n. 38, che ha introdotto l'obbligo di disporre la misura della custodia in carcere in presenza di gravi indizi di colpevolezza per il reato di omicidio, salva l'acquisizione di elementi dai quali risulti l'insussistenza di esigenze cautelari, è di immediata applicazione anche nei procedimenti in cui siano state concesse misure meno gravi per reati commessi prima dell'entrata in vigore del sopra menzionato decreto, trattandosi di disposizione di natura processuale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 22/09/2009, n. 40009 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40009 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 22/09/2009
Dott. ZAMPETTI Umberto - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - N. 2403
Dott. BONITO Francesco M. S. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BARBARISI Maurizio - Consigliere - N. 24188/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) UL ND, N. IL 13/07/1971;
avverso l'ordinanza n. 449/2009 TRIB. LIBERTÀ di BARI, depositata il 18/05/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO ZAMPETTI;
sentite le conclusioni del PG Dr. Dott. ENRICO DELEHAYE che ha chiesto il rigetto del ricorso.
OSSERVA
1. Con ordinanza in data 18.05.2009 il Tribunale di Bari, costituito ex art. 310 c.p.p., in accoglimento dell'appello proposto dal Procuratore Generale territoriale, annullava l'ordinanza 02.04.2009 della locale Corte d'assise d'appello che aveva concesso a MA DO gli arresti domiciliari, ripristinando nei suoi confronti la custodia cautelare in carcere. Il MA è stato condannato in primo e secondo grado per omicidio volontario e detenzione e porto illegali di arma. La misura meno grave gli era stata concessa sulla motivazione del particolare contesto del fatto, dell'incensuratezza dell'imputato e del luogo - diverso e distante - di restrizione domiciliare. Rilevava però l'anzidetto Tribunale come l'art. 275 c.p.p., comma 3, come novellato dalla L. n. 38 del 2009, che aveva inserito in detta previsione il delitto di cui all'art. 575 c.p., imponesse la custodia cautelare carceraria con una presunzione vincibile solo con l'insussistenza di esigenze cautelari, non già con la loro attenuazione. Pertanto, poiché l'ordinanza impugnata dall'Accusa aveva ritenuto la perdurante (ancorché affievolita) sussistenza delle esigenze cautelari, ne doveva conseguire ex lege la necessità della misura più grave.
2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione l'anzidetto imputato che motivava il gravame formulando le seguenti deduzioni: a) l'appello del P.G. territoriale doveva essere dichiarato inammissibile per genericità dei motivi di impugnazione;
b) la norma non poteva essere interpretata in senso di presunzione assoluta ex lege di adeguatezza della maggiore misura cautelare, così spogliando il giudice di margini di autonoma valutazione della singola fattispecie.
3. Il ricorso, manifestamente infondato, deve essere dichiarato inammissibile con ogni dovuta conseguenza di legge. Quanto al primo motivo di ricorso, è di tutta evidenza che l'appello del P.G. territoriale non poteva essere ritenuto inammissibile sol perché - come sostiene il ricorrente - non avrebbe affrontato le questioni di merito, limitandosi ad invocare l'applicazione della nuova normativa. Ed invero deve riaffermarsi che anche la mera invocazione dell'applicazione di una norma di legge che il giudice a quo avrebbe disatteso costituisce doglianza specifica (concreta violazione di legge), lungi da poter essere considerata inammissibile. E poiché la normativa in questione, modificativa del disposto dell'art. 275 c.p.p., comma 3 (nel quale è stata introdotta anche la previsione del reato ex art. 575 c.p.), è entrata in vigore il 25.02.2009, mentre l'ordinanza della Corte d'assise d'appello impugnata dal P.G. di Bari è del 02.04.2009, è di tutta evidenza la prospettazione di concreta violazione di legge che lo stesso P.G. invocava. Ciò detto, deve solo rilevarsi come, avendo la novella di cui al D.L. 23 febbraio 2009, n. 11 (convertito con L. n. 39 del 2009), sul punto, carattere nettamente processuale, essa è di immediata applicazione a tutte le situazioni processuali non definite, come la presente, ed è dunque applicabile anche a fatti commessi prima della sua entrata in vigore (così già Cass. Pen. Sez. 1, n. 26493 in data 09.06.2009, Rv. 244040, Leone). Nè la normativa in questione propone automatismi del tutto vincolanti per il giudice, come prospetta il ricorrente (fino a delineare in controluce profili di rilevanza costituzionale, questione peraltro non formalmente sollevata), posto da un lato che trattasi di presunzione ex lege in sè non illogica e rientrante nei limiti della ragionevole discrezionalità politico-legislativa, dall'altro che si tratta solo di una limitazione dell'autonomia valutativa del giudice (fenomeno comune, peraltro, alla recente legislazione processualistica), non di una sua totale ablazione, rimanendo sempre il fondamentale giudizio sulla sussistenza delle esigenze cautelari. Tanto ribadito, è di tutta evidenza la piena correttezza dell'impugnata ordinanza laddove - dopo aver espresso riflessioni analoghe a quelle qui elaborate - ha giudicato che la permanente sussistenza di esigenze cautelari (che la Corte d'assise d'appello aveva ritenuto essere affievolite, non completamente venute meno) imponeva, per la sopravvenienza della più rigorosa normativa, subito applicabile alla presente vicenda processuale, la più cogente restrizione carceraria. Le deduzioni dell'odierno ricorrente, che in definitiva riproducono tesi già giustamente respinte dalla Corte territoriale, sono pertanto palesemente infondate. Il ricorso è dunque inammissibile.
Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge, in forza del disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di Euro 1.000,00 (mille) in favore della Cassa delle Ammende. Deve seguire altresì il provvedimento imposto dall'art. 92 disp. att. c.p.p..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente MA DO al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 1.000,00 (mille) in favore della Cassa delle Ammende. La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmesso al competente Tribunale distrettuale del riesame di Bari affinché provveda a quanto stabilito nell'art. 92 disp. att. c.p.p.. Manda alla Cancelleria per gli immediati adempimenti a mezzo fax. Così deciso in Roma, il 22 settembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2009