Cass. pen., sez. IV, sentenza 30/01/2004, n. 13298
CASS
Sentenza 30 gennaio 2004

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Massime1

Ai fini del sequestro preventivo di cosa di cui è consentita la confisca (art. 321 comma secondo cod. proc. pen.) è necessario uno specifico, non occasionale e strutturale nesso strumentale tra "res" e reato, in quanto nel perseguimento dei fini di difesa sociale, i diritti patrimoniali dei singoli non possono essere sacrificati in modo indiscriminato attraverso la sottrazione di cose la cui disponibilità è di per sè lecita, a meno che non siano oggettivamente e specificamente predisposte, anche attraverso modificazioni, per l'attività criminosa (in applicazione di tali principi, la Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza che aveva confermato il sequestro preventivo di autovettura utilizzata per il trasporto ed occultamento di sostanza stupefacente destinata allo spaccio, in quanto il giudice di merito non aveva valutato e adeguatamente motivato in ordine all'uso illecito non occasionale dell'autovettura e sulla sua strumentalizzazione per l'occultamento o il trasporto di droga, attraverso particolari accorgimenti insidiosi o modifiche strutturali).

Commentari2

  • 1Corte di cassazione
    https://www.eius.it/articoli/ · 6 marzo 2026

    RILEVATO CHE 1. Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c., la sig.ra A.M. conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Padova il P.N. ed il Ministero dell'interno deducendo la lesione del proprio diritto al nome. La ricorrente esponeva che, in occasione del referendum costituzionale del 20 settembre 2020, recatasi presso la terza sezione elettorale del predetto Comune per esercitare il diritto di voto, veniva identificata dallo scrutatore non solo con il proprio nome e cognome, ma altresì con il cognome del marito ("A.M. in S."), circostanza che le veniva letta ad alta voce. Nei giorni successivi, richiedeva al Comune il rilascio del certificato di iscrizione nelle liste elettorali, che le …

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  • 2Sequestro dell'autovettura utilizzata per lo spaccio (Cass. 38455/10)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 11 gennaio 2021

    Nel caso di autovettura utilizzata per il trasporto di sostanza stupefacente destinata allo spaccio, per legittimare un sequestro non è sufficiente il semplice impiego in tale uso, ma è necessario un collegamento stabile con l'attività criminosa, che esprima con essa un rapporto funzionale, dedotto, ad esempio, da modificazioni strutturali apportate al veicolo o comunque dal costante inserimento di esso nell'organizzazione esecutiva del reato. CASSAZIONE PENALE SEZIONE VI SENTENZA 5 OTTOBRE - 2 NOVEMBRE 2010 N. 38455 FATTO Con l?ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Rimini, in sede di riesame, ha annullato il decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca emesso in …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 30/01/2004, n. 13298
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 13298
Data del deposito : 30 gennaio 2004

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