Sentenza 30 gennaio 2004
Massime • 1
Ai fini del sequestro preventivo di cosa di cui è consentita la confisca (art. 321 comma secondo cod. proc. pen.) è necessario uno specifico, non occasionale e strutturale nesso strumentale tra "res" e reato, in quanto nel perseguimento dei fini di difesa sociale, i diritti patrimoniali dei singoli non possono essere sacrificati in modo indiscriminato attraverso la sottrazione di cose la cui disponibilità è di per sè lecita, a meno che non siano oggettivamente e specificamente predisposte, anche attraverso modificazioni, per l'attività criminosa (in applicazione di tali principi, la Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza che aveva confermato il sequestro preventivo di autovettura utilizzata per il trasporto ed occultamento di sostanza stupefacente destinata allo spaccio, in quanto il giudice di merito non aveva valutato e adeguatamente motivato in ordine all'uso illecito non occasionale dell'autovettura e sulla sua strumentalizzazione per l'occultamento o il trasporto di droga, attraverso particolari accorgimenti insidiosi o modifiche strutturali).
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- 1. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/ · 6 marzo 2026
RILEVATO CHE 1. Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c., la sig.ra A.M. conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Padova il P.N. ed il Ministero dell'interno deducendo la lesione del proprio diritto al nome. La ricorrente esponeva che, in occasione del referendum costituzionale del 20 settembre 2020, recatasi presso la terza sezione elettorale del predetto Comune per esercitare il diritto di voto, veniva identificata dallo scrutatore non solo con il proprio nome e cognome, ma altresì con il cognome del marito ("A.M. in S."), circostanza che le veniva letta ad alta voce. Nei giorni successivi, richiedeva al Comune il rilascio del certificato di iscrizione nelle liste elettorali, che le …
Leggi di più… - 2. Sequestro dell'autovettura utilizzata per lo spaccio (Cass. 38455/10)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 11 gennaio 2021
Nel caso di autovettura utilizzata per il trasporto di sostanza stupefacente destinata allo spaccio, per legittimare un sequestro non è sufficiente il semplice impiego in tale uso, ma è necessario un collegamento stabile con l'attività criminosa, che esprima con essa un rapporto funzionale, dedotto, ad esempio, da modificazioni strutturali apportate al veicolo o comunque dal costante inserimento di esso nell'organizzazione esecutiva del reato. CASSAZIONE PENALE SEZIONE VI SENTENZA 5 OTTOBRE - 2 NOVEMBRE 2010 N. 38455 FATTO Con l?ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Rimini, in sede di riesame, ha annullato il decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca emesso in …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 30/01/2004, n. 13298 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13298 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. D'URSO Giovanni - Presidente - del 30/01/2004
Dott. MARZANO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. FEDERICO Giovanni - Consigliere - N. 00215
Dott. SPAGNUOLO Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VISCONTI Sergio - Consigliere - N. 041325/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) NI OL N. IL 22/07/1975;
avverso ORDINANZA del 19/09/2003 TRIB. LIBERTÀ di CAGLIARI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. VISCONTI SERGIO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. SANTI CONSOLO, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'impugnata ordinanza;
sentito il difensore del AN, Avv. GUIDO MANCA BITTI, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
FATTO E DIRITTO
AN OL, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza in data 19.9.2003 del Tribunale di Cagliari, in funzione di giudice del riesame, con la quale era stato confermato il decreto del GIP del 16.7.2003, che aveva convalidato il sequestro preventivo dell'autovettura Mercedes SLK tg. BJ 710 JB, in uso a AN OL, ed, a bordo della quale, il 24.5.2003, era stato ritrovato un quantitativo di gr. 6,8 di cocaina.
Il ricorrente ha chiesto l'annullamento dell'impugnata ordinanza per i seguenti motivi:
1) Erronea applicazione dell'art. 321 c.p.p. con riferimento alla natura di cosa pertinente del bene sequestrato. Il ricorrente ha sostenuto che, trattandosi di bene destinato non costantemente al trasporto di droga, essendovi prova di tale impiego solo una volta, manca il rapporto di pertinenzialità, e quindi la possibilità di ricorrere al sequestro preventivo.
2) Erronea applicazione dell'art. 321 c.p.p. con riferimento al "periculum in mora", non essendovi ragioni ne' concrete, ne' attuali per ritenere la successiva utilizzazione del mezzo di locomozione anche per trasporti successivi.
3) Erronea applicazione dell'art. 321 c.p.p. e dell'art. 240 c.p. con riferimento alla confiscabilità del bene sequestrato, stante l'occasionala della destinazione dell'autovettura al trasporto di sostanze stupefacenti.
Il ricorso è fondato e va accolto. Tutti i motivi di ricorso riguardano una questione di diritto, e cioè se l'autovettura possa ritenersi "cosa pertinente al reato", e quindi confiscabile ex art. 240, 1^ comma, c.p., anche in caso di destinazione "occasionale" alla consumazione del delitto di detenzione illecita di sostanze stupefacenti (art. 73 D.P.R. 309/90). La giurisprudenza prevalente, alla quale aderisce questo Collegio, è orientata nel senso di ritenere che la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato (art 240, 1^ comma, c.p.) integra una misura di sicurezza patrimoniale che tende a prevenire la consumazione di futuri reati mediante l'esproprio di cose che, per essere collegate all'esecuzione di illeciti penali, manterrebbero, se lasciate nella disponibilità del reo, viva l'idea e l'attrattiva del reato. Ne deriva che la confisca in esame implica un rapporto di "asservimento" tra cosa e reato, nel senso che la prima deve essere oggettivamente collegata al secondo da uno stretto nesso strumentale che riveli effettivamente la possibilità futura del ripetersi di un'attività punibile, non essendo invece sufficiente un rapporto di mera occasionante (Cass. 29.2.2000 n. 9937; Cass. 10.2.1994 n. 444). Con particolare riferimento al sequestro preventivo, è stato ritenuto che "secondo il nuovo codice di procedura penale il sequestro preventivo ha come presupposto oggettivo che la cosa da sequestrare sia pertinente al reato (art. 321, comma primo) ovvero sia cosa di cui è consentita la confisca (art. 321, comma secondo) Il concetto di cosa pertinente al reato è affidato all'interpretazione giurisprudenziale, che deve definirlo in relazione all'istituto nell'ambito del quale il concetto è utilizzato, sicché ai fini del sequestro preventivo è cosa pertinente al reato quella che non solo è servita a commettere il reato, ma che è anche strutturalmente funzionale alla possibile reiterazione dell'attività criminosa;
poiché in astratto ogni cosa può servire per commettere reati futuri, il giudice che deve definire la sequestrabilità a fini preventivi non può che restringerla a quelle cose che hanno una pericolosità intrinseca, ossia una specifica e strutturale strumentalità rispetto a probabili reati futuri;
in altri termini, il rapporto di strumentalità tra res e reato deve essere essenziale e non meramente occasionale, per evitare di allargare a dismisura, e quindi ad libitum del giudice, il concetto di sequestrabilità, poiché l'istituto del sequestro preventivo, nel perseguire fini di difesa sociale, non può sacrificare in modo indiscriminato i diritti patrimoniali dei cittadini, sottraendo a questi una disponibilità di cose che è in sè stessa lecita, a meno che non sia oggettivamente e specificamente predisposta per l'attività criminosa. Anche la confiscabilità facoltativa ex art. 240, primo comma, c.p. sussiste solo per le cose la cui strumentalità rispetto al reato sia essenziale e non occasionale, giacché il parametro di pericolosità sociale è identico sia in corso di processo sia in esito alla condanna" (Cass. 11.2.1993 n. 337). Non sfugge al Collegio un orientamento parzialmente difforme, espresso dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 3334 del 29.10.1996, cha ha ritenuto di differenziare le condizioni di applicazione del sequestro preventivo da quelle della confisca, proprio in tema di occultamento di sostanze stupefacenti, ritenendo che la connotazione inerente all'occasionalità o meno sia da valutare solo al momento di decidere in ordine alla confisca ex art. 240 c.p.. Considerato, peraltro, che la citata sentenza fa riferimento a modifiche strutturali del mezzo, originarie o successive, è evidente l'inutilità di un sacrificio patrimoniale, se il bene da sequestrare non sia modificato, in quanto, non potendo la modifica verificarsi nel corso del sequestro, l'autovettura non sarebbe poi confiscabile. Va, però, ritenuto - contemperandosi così gli eccessi derivanti dal vincolare il sequestro e la confisca di un'autovettura ad accorgimenti insidiosi ovvero a modifiche strutturali per l'occultamento o il trasporto di droga, ed, in egual misura, dal ritenere che le due valutazioni (della sequestrabilità e della confiscabilità) debbano essere completamente distinte, sì da sequestrare un mezzo che poi sicuramente non sarà confiscato, con danno così solo per l'Erario - che la strumentalizzazione di una autovettura per il trasporto di sostanza stupefacente non deve essere "occasionale", significando ciò che, al contrario, il suo impiego per tale illecito traffico, pur in assenza di accorgimenti modificativi per l'occultamento della droga, faccia ritenere la pertinenzialità, se reiterato nel tempo e prevedibilmente destinato al medesimo uso anche in futuro.
I giudici di merito non hanno motivato sul punto con adeguata valutazione di merito, limitandosi ad espressioni incerte, quali "verosimilmente (il GIP), e "può desumersi" (il Tribunale del riesame). Tali motivazioni sono semplicemente apparenti, e quindi configuranti la violazione dell'art. 125, 3^ comma, c.p.p., come ritenuto più volte dalla Corte di Cassazione proprio in tema di sequestro preventivo (Cass. 13.2.2002 n. 11292; Cass. 18.10.1999 n. 3265). Da esse pare solo dedursi che sussistono gravi indizi di responsabilità in ordine alle violazioni della legge sugli stupefacenti da parte del AN, mentre sostanzialmente non vi è valutazione sull'uso illecito "non occasionale" dell'autovettura per il trasporto di sostanze stupefacenti, che si evince in modo significativo unicamente per l'episodio del 24.5.2003. Ne consegue che, ai sensi dell'art. 623, lett. a) c.p.p., l'ordinanza impugnata viene annullata con rinvio al Tribunale di Cagliari, che, nel decidere, terrà conto del principio di diritto appena enunciato in ordine alla configurabilità della strumentalizzazione dell'autovettura per la consumazione del reato addebitato al AN, ed al concetto di occasionalità o meno di tale strumentalizzazione, riesaminando nel merito gli indizi acquisiti.
P.Q.M.
La Corte annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale del riesame di Cagliari.
Così deciso in Roma, il 30 gennaio 2004.
Depositato in Cancelleria il 18 marzo 2004