Sentenza 30 maggio 2007
Massime • 1
Il sequestro preventivo funzionale alla confisca, disposto nei confronti di una persona imputata per uno dei reati previsti dall'art. 640 quater cod.pen., può avere ad oggetto beni per un valore equivalente non solo al prezzo, ma anche al profitto del reato, in quanto la citata disposizione richiama l'intero art. 322 ter cod.pen.. (Nella fattispecie, relativa alla fraudolenta acquisizione di contributi pubblici impiegati in investimenti aziendali, la Corte ha ritenuto legittimo il sequestro preventivo di quote societarie costituite in pegno a garanzia dell'adempimento della loro cessione in favore di un terzo acquirente).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 30/05/2007, n. 37090 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37090 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MANNINO Saverio Felice - Presidente - del 30/05/2007
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. MILO Nicola - rel. Consigliere - N. 1219
Dott. DI CASOLA Carlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - N. 43164/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
La RO FR, nato il [...];
avverso l'ordinanza 19/6/2006 del Tribunale di Torino;
Visti gli atti, l'ordinanza denunziata e il ricorso;
Udita in Camera di consiglio la relazione fatta dal Consigliere Dr. Nicola Milo;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dr. Favalli M., che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore avv. Merla G. (in sost. avv. Zancan), che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Il Tribunale di Torino, con ordinanza 19/6/2006, decidendo in sede di riesame ex art. 324 c.p.p., confermava il decreto di sequestro preventivo adottato, il 31 maggio precedente, dallo stesso Tribunale, nell'ambito del procedimento penale a carico di La RO FR, imputato dei reati di cui all'art. 81 cpv. c.p., D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 8, art. 640 bis c.p..
Oggetto della misura cautelare reale sono le quote della "BIENNE Sud srl" costituite in pegno a favore del La RO a garanzia dell'adempimento del contratto di cessione delle stesse quote a NU IN, che le aveva acquistate dal primo, obbligandosi a versare ratealmente il convenuto corrispettivo.
Il giudice del riesame, dopo avere dato atto che l'imputato aveva usufruito, in maniera fraudolenta, di contributi pubblici, impiegati in investimenti aziendali della "BIENNE Sud", riteneva sussistenti il nesso di pertinenzialità tra il contestato reato di cui all'art. 640 bis c.p. e la res sottoposta a vincolo d'indisponibilità, nonché
l'esigenza di scongiurare la "definitiva locupletazione del provento della truffa"; aggiungeva che, in ogni caso, il disposto sequestro si giustificava anche in prospettiva della confisca per equivalente, legittimata dall'art. 640 quater c.p., in relazione all'art. 322 ter c.p.. Ha proposto ricorso per Cassazione, tramite il proprio difensore, l'imputato, deducendo la violazione della legge penale (art. 321 c.p.p.) e la mancanza di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del vincolo di pertinenzialità, tanto che si era fatto richiamo anche alla possibilità della confisca per equivalente, ed aggiungendo che il profitto della ipotizzata truffa era inferiore al valore delle quote sequestrate.
Il ricorso, in quanto manifestamente infondato, è inammissibile. La pronuncia di riesame fa buon governo della legge penale e riposa su un apparato argomentativo che da conto, in maniera adeguata e logica, delle ragioni che, allo stato degli atti, giustificano il provvedimento di sequestro.
Ed invero, il capitale sociale, in quanto espressione del patrimonio aziendale della società in cui fu investito il profitto della truffa è certamente cosa pertinente al reato.
Nè va sottaciuto che legittimamente può essere disposto il sequestro preventivo, funzionale alla confisca, nei confronti di persona imputata per uno dei reati previsti dall'art. 640 quater c.p. e che tale sequestro può avere ad oggetto beni per un valore equivalente al profitto del reato (cfr. Cass. S.U. 25/10/2005 n. 41936). La doglianza sulla denunciata sproporzione tra profitto del reato e valore delle quote sequestrate è generica ed implica una valutazione di merito non consentita in questa sede.
Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla cassa delle ammende della somma, che stimasi equa, di Euro 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a quello della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 30 maggio 2007.
Depositato in Cancelleria il 8 ottobre 2007