Sentenza 28 gennaio 2009
Massime • 1
Il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca di beni per equivalente ai sensi degli art. 322-ter e 640-quater cod. pen., può interessare ciascuno dei concorrenti anche per l'intera entità del prezzo o profitto del reato, benché le somme illecite siano state incamerate, in tutto o in parte, da altri coindagati.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 28/01/2009, n. 5401 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5401 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MANNINO Saverio Felice - Presidente - del 28/01/2009
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - N. 221
Dott. GRAMENDOLA Francesco Paolo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DOGLIOTTI Massimo - Consigliere - N. 013559/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) DI AZ ET N. IL 27/06/1961;
avverso ORDINANZA del 12/02/2008 TRIB. LIBERTÀ di CALTANISSETTA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SERPICO FRANCESCO;
lette/sentite le conclusioni del P.G. Dr. IACOVIELLO F. M., intese allo annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. OSSERVA
Sulla richiesta di riesame proposta nell'interesse di DI AZ ET avverso il decreto in data 8-8-2008 con il quale il GIP presso il Tribunale di Caltanissetta aveva disposto il sequestro preventivo dei beni dell'istante ex artt. 640 quater e 322 ter c.p. in ordine ai reati di associazione per delinquere, truffe consumate e tentate in concorso con terzi in danno dell'INPS e di emissione di fatture per operazioni inesistenti con plurime condotte poste in essere nella qualità di amministratore unico della ACOS Srl e di compartecipe dell'ITALCOM-Import export s.r.l. implicate nei fatti, per i quali, con provvedimento in pari data, la stessa AG aveva disposto a carico della DI AZ misura cautelare personale, il Tribunale del riesame di Caltanissetta, con ordinanza in data 12-02- 2008, decidendo in funzione di giudice di rinvio a seguito di annullamento di precedente ordinanza da parte di questa Corte di legittimità, con sentenza n. 1686/07 secondo cui la ritenuta non operatività della sospensione feriale dei termini non trova applicazione allorquando trattasi di misure cautelari reali, rigettava la richiesta dianzi cennata.
Si ribadiva il comprovato "fumus commissi delicti", alla stregua delle analitiche e documentate risultanze accusatorie, dedotte anche con il provvedimento attinente la misura cautelare personale e l'altrettanto comprovato "periculum in mora" ritenendo non necessaria la pertinenzialità di quanto sequestrato con i reati contestati, in tema di sequestro finalizzato alla confisca per equivalente ex art.322 ter c.p., una volta accertata la disponibilità delle cose in testa ai responsabili dei fatti contestati.
Ciò a prescindere se le somme, profitto dei reati, siano state incamerate anche, in tutto o in parte, da altri coindagati, come ribadito da questo giudice di legittimità, anche a Sezioni Unite, in tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca dei beni per un valore equivalente al profitto dei reati.
Avverso tale provvedimento la difesa della DI AZ ha proposto ricorso per cassazione, deducendo, a motivi del gravame:
1) Violazione e falsa applicazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) ed e) in relazione all'art. 324 c.p.p., commi 3 e 6 e art. 127 c.p.p., posto che al momento della discussione all'udienza camerale del 5-02- 08, il Tribunale era privo degli atti processuali completi, attinenti la vicenda in esame, di guisa da pregiudicare una compartecipe valutazione delle controdeduzioni difensive, rendendo inutile l'esercizio di tale diritto, essendo gli atti pervenuti solo successivamente a detta udienza camerale e comportando tale palese irrituale procedura l'inefficacia della misura impugnata;
2) Violazione e falsa applicazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) e art. 125 c.p.p. in ordine all'art. 322 ter c.p., in relazione alla valutazione ed accertamento della sussistenza del periculum in mora, attraverso criteri di concretezza ed attualità di tale pericolo, adeguatamente motivati, cosa del tutto assente nel provvedimento impugnato;
In ogni caso, a parere della difesa, il sequestro per equivalenza non esime dalla dimostrazione della sussistenza dei requisiti richiesti dall'art. 321 c.p.p., comma 1 risultando, per contro, totalmente carente la motivazione sul punto, in spregio all'obbligo di cui all'art. 125 c.p.p., comma 3. Tanto a maggior ragione se si considera che il Tribunale ha omessa qualsiasi verifica e motivazione sul fatto che l'entità del valore di quanto sequestrato alla ricorrente supera la misura della quota di prezzo o profitto a lei comprovatamente attribuibile e non già all'insieme dei concorrenti.
Il ricorso va dichiarato inammissibile, stante la sua manifesta infondatezza.
Consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma equitativamente determinata in Euro MILLE,00 alla Cassa delle Ammende.
Ed invero, quanto al motivo sub 1), va esclusa la fondatezza della censura, avuto riguardo al fatto che la decisione impugnata è stata assunta dal Tribunale del riesame in qualità di giudice di rinvio dopo l'annullamento da parte di questa Corte suprema della precedente decisione, nel rispetto della traccia deliberativa segnalata da tale decisione ed avuto riguardo alle risultanze documentali emergenti dagli atti utilizzabili e dal limiti dell'esame di questi in relazione al tracciato segnalato ex artt. 324 e 325 c.p.p.. Del pari manifestamente infondato il motivo sub 2), avuto riguardo alle corretta e puntuale risposta motivazionale a supporto delle ragioni del disposto sequestro preventivo, in costanza del perdurare in concreto dei suoi presupposti, come puntualmente enunciato ai foll. 28 e 29 della decisione impugnata.
Sul punto, giova ribadire i termini che l'indagine in parola imponeva al Tribunale del riesame in relazione alla legittimità del sequestro preventivo dei beni nella finalizzazione della loro confisca in rapporto alle indagini relative alla violazione dell'art. 640 quater in relazione allo art. 322 ter c.p.p. supportanti la predetta confisca dei beni, di guisa che, come correttamente enunciato nell'ordinanza impugnata, devesi ritenere legittimo il sequestro preventivo-funzionale alla confisca ex art. 322 ter c.p.p., per l'intero importo relativo al prezzo o profitto del reato, nonostante le somme illecite siano state incamerate anche in tutto o in parte da altri coindagati.
Di qui la correttezza al richiamo della confisca di beni per equivalente, interessante ciascuno dei concorrenti nel reato (tra cui la ricorrente) anche per l'intera entità del prezzo o profitto accertato.
Di qui l'evidente correttezza della decisione impugnata anche in relazione alla decisione che assicura il successivo provvedimento obbligatorio di confisca dei beni, impedendone la loro possibile dispersione, attraverso proprio il vincolo reale del disposto sequestro preventivo, a prescindere dall'eventuale nesso di pertinenzialità col reato per cui si procede e tenuto conto della finalità in concreto della misura.
Di qui la manifesta infondatezza della doglianza di asserita violazione di legge e l'inammissibilità dell'asserito vizio di motivazione, avuto riguardo ai termini della risposta puntualmente offerta dal Tribunale decidente ai foll. 28 e 29 del provvedimento impugnato in rapporto agli espressi limiti di ricorribilità della decisione in questa sede di legittimità (ex art. 325 c.p.p., comma 1, u.p.).
P.Q.M.
DICHIARA inammissibile il ricorso e CONDANNA la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro MILLE/00 in favore Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 28 gennaio 2009.
Depositato in Cancelleria il 6 febbraio 2009