Sentenza 9 ottobre 2009
Massime • 1
Il sequestro preventivo, funzionale alla confisca "per equivalente", disposto nei confronti della persona sottoposta ad indagini per il reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, non può avere ad oggetto beni per un valore eccedente il profitto del reato, sicché si impone la valutazione relativa all'equivalenza tra il valore dei beni e l'entità del profitto sì come in sede di confisca. (In applicazione del principio enunciato, la S.C. ha annullato l'ordinanza impugnata con la quale il tribunale del riesame aveva affermato che la questione concernente il "quantum" dei beni sottoponibili a sequestro attiene alla fase esecutiva e non incide sulla legittimità del provvedimento).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 09/10/2009, n. 2101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2101 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. COLONNESE Andrea - Presidente - del 09/10/2009
Dott. CARROZZA Arturo - Consigliere - SENTENZA
Dott. FERRUA Giuliana - Consigliere - N. 1246
Dott. MARASCA Gennaro - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - N. 27405/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) IN IL IT N. IL 19/05/1962;
2) TE ET N. IL 19/12/1935;
avverso l'ordinanza n. 51/2009 TRIB. LIBERTÀ di TARANTO, del 18/05/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARASCA GENNARO;
sentite le conclusioni del PG Dott. DI POPOLO Angelo, che ha concluso per l'annullamento con rinvio al Tribunale di Taranto limitatamente al sequestro finalizzato alla confisca per equivalente e per la inammissibilità nel resto;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. DI POPOLO Angelo, che ha concluso per l'annullamento con rinvio al Tribunale di Taranto del provvedimento impugnato limitatamente al sequestro finalizzato alla confisca per equivalente;
Uditi i difensori degli indagati Avvocati Aricò Giovanni e Imperio Michele, che hanno concluso per l'annullamento, senza rinvio, del provvedimento impugnato in ordine al sequestro.
La Corte di Cassazione:
OSSERVA
TI LI TO, nella sua qualità di amministratore della CRIAM srl, unitamente alla moglie NT LI, legale rappresentante della srl CST, e ad altre persone, veniva indagato per i reati di falso, truffa in danno del Ministero della ricerca, false fatturazioni e costruzioni prive di concessione perché il TI, che aveva ottenuto dal Ministero per l'università e la ricerca un finanziamento ai sensi della L. n. 488 del 1992 per la realizzazione in Taranto di un Progetto di ricerca scientifica industriale per l'innovazione tecnologica ecocompatibile in venericoltura, otteneva versamenti in relazione allo stato di avanzamento lavori non dovuti perché i lavori non erano mai stati effettuati o erano stati realizzati soltanto in parte.
Nell'ambito di tale indagine veniva disposto dal GIP presso il Tribunale di Taranto in data 27 aprile 2009 il sequestro degli immobili nella disponibilità della CRIAM esistenti in località Sabbione di Taranto e, ai sensi dell'art. 640 quater c.p., dei conti correnti bancari e postali, depositi a risparmio, dossier di titoli intestati a CRIAM srl e a CST impianti, essendo ravvisabili i requisiti del fumus commissi delicti e del periculum in mora. Il Tribunale del riesame di Taranto, con ordinanza del 18 maggio 2009, rigettava le istanze degli indagati. Il Tribunale ribadiva la sussistenza del fumus e precisava che il fatto che le opere erano state realizzate, ma soltanto dopo l'adozione del provvedimento di sequestro, non aveva alcun rilievo, perché era rimasto accertato che al momento della richiesta degli stanziamenti e della erogazione degli stessi le opere non erano state ancora realizzate.
Il Tribunale chiariva poi che nei fatti era ravvisabile il delitto di truffa di cui all'art. 640 bis c.p. e non l'ipotesi residuale prevista dall'art. 316 ter c.p., e precisava che in base alla giurisprudenza della Suprema Corte (SS.UU. 25 ottobre 2005, n. 41936) era possibile in ipotesi di truffa ai danni dello Stato procedere al sequestro per equivalente.
Infine il Tribunale non provvedeva su una richiesta di riduzione dei beni sottoposti a sequestro perché eccedenti al valore determinato come equivalente sul presupposto che si trattava di una aspetto esecutivo che non atteneva alla legittimità del provvedimento impositivo del sequestro.
Con il ricorso per cassazione TI LI TO e NT LI deducevano, tramite il loro difensore di fiducia, la erronea interpretazione e disapplicazione dell'art. 316 ter c.p. nonché la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione.
I ricorrenti rilevavano che il provvedimento poggiava sulla inesistenza delle opere al momento della erogazione del contributo, dimenticando però che le vasche in acciaio inox furono sostituite con quelle in vetroresina e che già nel mese di settembre 2008 era stata chiesta l'autorizzazione alla sostituzione alla Capitaneria di Porto. Inoltre era rimasto accertato che nel mese di gennaio 2009 su 64 vasche ne erano state installate 43 e che alla data del sequestro - aprile 2009 - l'impianto fosse a regime.
Negavano i ricorrenti anche la falsità delle fatturazioni sia perché l'impianto risultava conforme al progetto approvato, come da documento prodotto al Tribunale ed ignorato dallo stesso, sia perché i rapporti tra la CRIAM e la CST consistevano nel fatto che quest'ultima anticipava i mezzi finanziari necessari alla realizzazione del progetto, circostanza che rendeva necessario in momento successivo il trasferimento di danaro ricevuto dal Ministero dalla CRIAM alla CST.
Infine i ricorrenti rilevavano che siccome le opere erano state realizzate, anche se, secondo l'Accusa, in tempi diversi da quelli previsti, non erano ravvisabili ne' il danno per lo Stato, ne' il profitto ingiusto conseguito dall'agente, cosicché non risultava ravvisabile il reato di cui all'art. 640 bis c.p.p., ma quello di cui all'art. 316 ter c.p. e che, comunque, il provvedimento ablativo non era stato contenuto nei limiti del profitto del reato. I motivi posti a sostegno del ricorso proposto da TI LI TO e NT LI sono fondati nei limiti di seguito indicati.
I ricorrenti, pur avendo formalmente dedotto la violazione di legge, in effetti hanno eccepito il vizio di manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato.
Sotto tale profilo il motivo principale di ricorso non può essere apprezzato da questa Corte di legittimità perché il ricorso per cassazione avverso i provvedimenti del Tribunale del riesame, che abbiano confermato i decreti di sequestro del GIP, è ammissibile, ai sensi dell'art. 325 c.p.p., soltanto per violazione di legge, vizio nel quale rientra la mancanza assoluta della motivazione o la presenza di una motivazione meramente apparente (vedi SS. UU. 28 gennaio 2004 - 13 febbraio 2004, n. 5876, Ferazzi, CED 226710; Cass., Sez. 5^, 11 gennaio 2007 - 28 febbraio 2007, n. 8434, CED 236255), ma non la illogicità della stessa.
Nel caso di specie non è possibile parlare di mancanza assoluta della motivazione perché anzi essa è molto articolata, ne' di motivazione apparente perché il Tribunale ha logicamente spiegato che al momento della erogazione dei fondi da parte del Ministero competente - 9 luglio 2007 e 9 novembre 2007 -, avvenuta in base ad una relazione tecnica della CRIAM, che attestava lo stato di avanzamento dei lavori, i lavori che erano stati indicati come già effettuati, non erano in realtà stati eseguiti, cosicché le predette erogazioni erano avvenute in assenza dei presupposti che ne legittimavano la liquidazione. Se tale è la situazione di fatto, non sindacabile in questa sede di legittimità, posta a fondamento del provvedimento, nessun rilievo può avere il fatto che successivamente alle date indicate i lavori siano stati, almeno in parte, eseguiti. Nè il provvedimento che abbia dato atto della parziale tardiva esecuzione dei lavori presenta profili di illogicità, che, in ogni caso, come detto, non sarebbero deducibili in questa sede. Il problema da risolvere in sede cautelare consisteva, infatti, nel verificare se al momento della richiesta e della avvenuta erogazione dei finanziamenti erano ravvisabili gli elementi per configurare i reati contestati, ovvero quello di falso - falsità della relazione tecnica che accertava come esistenti lavori non ancora eseguiti, o eseguiti soltanto in parte -, e quello di truffa ai danni del Ministero per la ricerca.
Ebbene i giudici dei primi due gradi di giurisdizione hanno individuato siffatti elementi, li hanno esposti con chiarezza e da essi hanno dedotto la configurazione dei reati contestati. Così impostato il problema, inoltre, non può essere accolta la ulteriore considerazione difensiva che la avvenuta esecuzione dei lavori, anche se in un momento successivo alla richiesta dei finanziamenti ed alla erogazione delle somme di danaro, avrebbe fatto venir meno i presupposti del danno per la Pubblica Amministrazione ed il profitto ingiusto conseguito dall'agente, elementi essenziali per configurare il delitto di truffa, per la semplice ragione che, secondo la ricostruzione del Tribunale, soltanto in un momento successivo alla erogazione del finanziamento i lavori sarebbero stati eseguiti, cosicché i reati contestati si sarebbero consumati al momento della erogazione e la esecuzione dei lavori costituirebbe un post factum rilevante, eventualmente, ad altri fini, ma non incidente sulla già avvenuta consumazione dei reati contestati. Nemmeno può essere accolta la tesi che nei fatti sarebbe configurabile il delitto di cui all'art. 316 ter c.p. e non quello di cui all'art. 640 bis c.p.. L'art. 316 ter c.p., infatti, contiene una clausola di salvaguardia dell'art. 640 bis, cosicché se è ravvisabile il delitto da tale norma previsto, non è configurabile quello di cui all'art. 316 ter c.p., che si pone rispetto all'art. 640 bis c.p. come norma di carattere sussidiario. Cosicché il reato di indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato di cui all'art. 316 ter c.p. sarà ravvisabile soltanto quando non sussistano tutti gli elementi per ritenere il più grave delitto di cui all'art. 640 bis c.p.. Nel caso di specie i giudici del merito hanno indicato in modo chiaro la esistenza di artifici e raggiri - false fatturazioni, falsa relazione sullo stato di avanzamento dei lavori ecc. ecc. -, posti in essere al fine di ottenere una erogazione, non dovuta, di danaro dal Ministero della ricerca, cosicché è certamente ravvisabile, secondo la prospettazione del Tribunale, il delitto di truffa in danno della Pubblica Amministrazione.
È, invece, fondato l'ultimo profilo dedotto dai ricorrenti relativo al fatto che il provvedimento ablativo non era stato contenuto nei limiti del profitto del reato. Nel caso di specie, infatti, si tratta di un sequestro per equivalente e, secondo gli artt. 322 ter e 640 quater c.p., quando non sia possibile la confisca, o il sequestro preordinato alla confisca, dei beni che costituiscano il profitto o il prezzo del reato, deve essere ordinata la confisca, o il sequestro, dei beni, di cui il reo abbia la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o a tale profitto (su tale ultimo punto, ovvero sulla applicabilità, in tema di violazione dell'art.640 bis c.p., dell'istituto anche al profitto e non solo al prezzo del reato, vedi SS.UU. 25 ottobre 2005 - 22 novembre 2005, n. 41396, CED 232164; Cass., Sez. 2^ 20 dicembre 2006 - 14 marzo 2007, n. 10838, CED 235829). Il legislatore ha, quindi, esplicitamente previsto che il sequestro colpisca soltanto beni per un valore "corrispondente" al profitto conseguito dall'imputato, o dall'indagato, volendo, con tale espressione, escludere un sequestro indiscriminato dei beni dell'imputato di valore eccedente il prezzo e/o il profitto del reato, stabilendo così un rapporto di pertinenzialità, o, per essere più precisi, di congruità, tra il profitto conseguito ed il valore dei beni sottoposti a vincolo e suscettibili di confisca. Del resto la giurisprudenza di legittimità ha più volte chiarito (vedi SS.UU. 27 marzo 2008 - 2 luglio 2008, n. 26654 proprio in tema di sequestro per equivalente) che l'espropriazione non può .... comunque eccedere nel "quantum" l'ammontare complessivo del profitto accertato. Sempre in tema di sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente del profitto del reato, la Suprema Corte ha stabilito che esso può incidere contemporaneamente od indifferentemente sui beni dell'ente che dal reato abbia tratto vantaggio e su quelli della persona fisica che lo ha commesso, con l'unico limite per cui il vincolo cautelare non può eccedere il valore complessivo del suddetto profitto (così Cass., Sez. 6^ n. 19764 del 6 febbraio - 8 maggio 2009, Ramponi ed altro;
vedi anche Cass., Sez. 6^ n. 44995, 13 novembre - 3 dicembre 2008, PM in proc. Errico e altri).
Il Collegio ritiene di condividere l'indirizzo giurisprudenziale segnalato perché fondato su una corretta interpretazione della ratio legis delle norme in esame, avendo voluto il legislatore, come già posto in evidenza, limitare la possibilità del sequestro per equivalente funzionale alla confisca soltanto al tantundem, ovvero alla somma corrispondente al profitto conseguito dall'agente. Se tale deve essere la interpretazione delle norme in discussione, non è possibile sostenere, come ha fatto il Tribunale, che la questione concernente il quantum di beni sottoponibili nel caso concreto a sequestro sia problema che attiene alla fase esecutiva e non incide sulla legittimità del provvedimento, dal momento che uno dei requisiti di cui il giudice deve valutare la esistenza ai fini della emissione del provvedimento ablativo è costituito proprio dalla corrispondenza tra il valore dei beni da sottoporre a vincolo e la entità del profitto del reato. Siffatta valutazione deve essere compiuta sia in sede di confisca che di sequestro preventivo funzionale alla confisca.
Tale valutazione è stata esplicitamente omessa dal Tribunale cosicché si impone l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio allo stesso Tribunale per un nuovo esame sul punto.
P.Q.M.
La Corte annulla la ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Taranto per nuovo esame.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 ottobre 2009. Depositato in Cancelleria il 18 gennaio 2010