Cass. pen., sez. V, sentenza 09/10/2009, n. 2101
CASS
Sentenza 9 ottobre 2009

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Il sequestro preventivo, funzionale alla confisca "per equivalente", disposto nei confronti della persona sottoposta ad indagini per il reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, non può avere ad oggetto beni per un valore eccedente il profitto del reato, sicché si impone la valutazione relativa all'equivalenza tra il valore dei beni e l'entità del profitto sì come in sede di confisca. (In applicazione del principio enunciato, la S.C. ha annullato l'ordinanza impugnata con la quale il tribunale del riesame aveva affermato che la questione concernente il "quantum" dei beni sottoponibili a sequestro attiene alla fase esecutiva e non incide sulla legittimità del provvedimento).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 09/10/2009, n. 2101
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2101
    Data del deposito : 9 ottobre 2009

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