Sentenza 5 giugno 2007
Massime • 1
Qualora il profitto tratto da taluno dei reati per i quali, ai sensi dell'art. 322 ter cod. pen., è prevista la confisca per equivalente, sia costituito da denaro, l'adozione del sequestro preventivo in vista dell'applicazione di detta misura non può essere subordinata alla verifica che il denaro sia confluito nella effettiva disponibilità dell'indagato giacché, altrimenti, si verrebbe a ristabilire la necessità di un nesso pertinenziale tra la "res" ed il reato che la legge, con l'introduzione della confisca "per equivalente, ha escluso.
Commentario • 1
- 1. Peculato, confisca, profitto, esclusioneAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 5 novembre 2009
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/06/2007, n. 31692 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31692 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SANSONE Luigi - Presidente - del 05/06/2007
Dott. DE ROBERTO NI - Consigliere - SENTENZA
Dott. CONTI NI - Consigliere - N. 1254
Dott. ROSSI Agnello - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - N. 10305/2007
ha pronunciato la seguente: - N. 10616/2007
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AM EL, n. a Firenze il 2.6.1963;
avverso la ordinanza in data 23 - 24 febbraio 2007 del Tribunale di Genova;
Visti gli atti, la ordinanza denunziata e il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CONTI NI;
Udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. CIAMPOLI Luigi, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito per la ricorrente l'avv. BENUCCI Benuccio, in sostituzione dell'avv. Valignani Valerio, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
RILEVATO IN FATTO
Con la ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Genova, adito ex art.324 c.p.p., confermava parzialmente, e cioè limitatamente all'importo di Euro 151.873,82 il decreto in data 20 ottobre 2006 del Giudice della udienza preliminare del Tribunale di Genova con il quale era stato disposto a carico di EL IA il sequestro preventivo di Euro 219.866,42 a norma dell'art. 322 ter c.p. relativamente alla imputazione di corruzione attiva in atti giudiziari (capo 96), ex artt. 110, 81 cpv., 319, 319 bis, 319 ter, 321 c.p. (in Firenze, fino all'ottobre 2002).
Rilevava il Tribunale che dagli atti emergeva il fumus del delitto di corruzione continuata, che, sulla base della contestazione, consisteva nel fatto che la AN, in concorso con il marito NI AN, aveva ottenuto illeciti favori da LI SE, all'epoca dei fatti giudice della sezione fallimentare del Tribunale di Firenze, consistiti nel conferimento ad opera di questo, alternativamente alla AN o allo AN, di una rilevante serie di incarichi professionali (consulente tecnico, commissario giudiziale, liquidatore giudiziale, curatore, coadiutore della curatela) dai quali avevano ricavato utilità costituite da liquidazioni di onorari maggiorati, pari alla somma in sequestro;
il tutto in cambio di una serie di utilità (collaborazioni professionali a titolo gratuito;
versamenti di denaro a terzi nel di lui interesse;
condivisioni di onorari illecitamente concordati con soggetti acquirenti di cespiti fallimentari, conferimento di beni oggetto di peculato) elargite dalla AN e dallo AN tra il dicembre 1997 e l'ottobre 2002.
L'importo del sequestro per equivalente era da ridursi nella predetta somma, ratione temporis, avuto riguardo al discrimine temporale costituito dalla introduzione nell'ordinamento dell'art. 322 ter ad opera della L. n. 300 del 2000, entrata in vigore il 26 ottobre 2000. Ricorre per Cassazione l'imputata, a mezzo dell'avvocato Valerio Valignani, che deduce:
1. Mancata risposta del Tribunale ai rilievi esposti in una memoria difensiva, concernenti:
1.a. Omessa motivazione nel decreto del G.u.p. circa l'esistenza di uno specifico profitto collegato alle varie condotte contestate;
1.b. Omessa motivazione circa la possibilità di procedere alla materiale apprensione del profitto, non valendo a sanare tale difetto il mero richiamo alla richiesta del p.m., che si limita ad affermare che tali beni "non sono individuabili e/o apprendibili".
2. Quanto alla riduzione dell'importo del sequestro il Tribunale è incorso in ulteriori violazioni di legge:
2.a. Circa il canone di locazione della villa di via Aleramo, illegittimamente è stato affermato che contava solo l'ultimo canone pagato dall'imputata, perché se a un accordo corruttivo seguono più dazioni, deve farsi riferimento ai fini della consumazione del reato alla singola dazione.
Inoltre, contro il tenore della stessa imputazione il Tribunale ha affermato che non vi era prova che la villa fosse abitata anche dalla coppia AN - AN e che quindi l'utilità rappresentata dal canone dovesse conteggiarsi solo per la metà.
2.b. Sulla vicenda dell'acquisto dell'autovettura per la sorella del magistrato, il Tribunale non ha considerato che a fronte del prezzo pagato di L. 10 milioni la sorella versò alla AN L. 7.500.000, sicché il prezzo del reato era pari solo alla differenza.
2.c. Anche con riferimento ai pagamenti per la ristrutturazione dell'immobile di via Crispi vale quanto detto, a proposito dei pagamenti plurimi nel tempo, a proposito dei canoni di locazione della villa di via Aleramo;
in più, dovevano considerarsi confiscabili solo i pagamenti fatti dopo l'entrata in vigore della L. n. 300 del 2.000; e, quanto all'ultimo pagamento, esso risulta essere stato effettuato dalla Figini.
2.d. Sulla vicenda GI, infine, non è stato considerato che la AN avrebbe promesso al LI di versargli solo la metà che le sarebbe stato riconosciuto dal predetto (pari a L. 5 milioni), mentre è stato sottoposto a sequestro l'intero ammontare dell'onorario. Alla odierna udienza è stata disposta la riunione dei procedimenti R.G. n. 10305 e 10616 del 2007, trattandosi di duplicazione di procedimenti relativi allo stesso ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo, nei suoi due aspetti, appare infondato.
1.1. Per il vero, non si comprende con esattezza il rilievo circa l'esistenza di uno specifico profitto collegabile alle condotte contestate, dato che questo emerge chiaramente dalla imputazione, secondo cui la AN (insieme al marito AN) aveva ottenuto numerosissimi incarichi professionali, che evidentemente le avevano procurato i relativi compensi, a fronte di una serie di utilità fornite al giudice SE LI.
Gli importi dei compensi, poi, sono nella massima parte dei casi esattamente quantificati nei punti da 19 e segg. del capo di imputazione, sicché il corrispondente profitto è agevolmente ricavabile.
Da tale quadro risulta che l'esercizio del potere discrezionale nella scelta dei professionisti cui attribuire incarichi nell'ambito delle varie procedure affidate al LI venne distorto e orientato dalla prospettiva del ritorno economico che ad esso sarebbe derivato proprio in relazione alla scelta della AN, che aveva dunque partecipato, secondo la tesi accusatoria, a tale accordo corruttivo. Per di più, sempre secondo la contestazione, gli onorari liquidati alla AN sarebbero stati illegittimamente maggiorati rispetto ai normali criteri in tema di tariffe professionali;
ma ciò non toglie che era l'intero ammontare dei compensi liquidati a integrare il profitto rilevante ai fini della confisca, trattandosi di emolumenti relativi a incarichi che in tanto erano stati affidati alla AN in quanto a fronte di essi erano state promesse al LI, e poi effettivamente corrisposte, le utilità di cui alla imputazione.
1.2. Quanto alla mancanza di motivazione circa la impossibilità della materiale apprensione dei beni costituenti il profitto conseguito dalla AN vale rilevare, in linea con Cass., sez. 6^, 23 giugno 2006, Maniglia, che nei casi in cui, come nella fattispecie in esame, il profitto consiste nel denaro, appare difficile sostenere l'applicabilità di quella giurisprudenza che subordina l'operatività del sequestro alla verifica che il profitto del reato sia confluito effettivamente nella disponibilità dell'indagato (Cass., sez. 5^, 3 luglio 2002, n. 32797, P.M. in proc. Sillettì;
Cass., sez. 3^, 20 marzo 1996, n. 1343, P.M. in proc. Centofanti), in quanto trattandosi di sequestro per equivalente, tale necessità deve ritenersi superata. Subordinare l'operatività del sequestro (o confisca) per equivalente a tale condizione vorrebbe dire negare la stessa funzionalità della misura e ristabilire la necessità di un nesso pertinenziale tra res e reato che la legge non richiede. In questo tipo di confisca il denaro oggetto di ablazione non è necessariamente il denaro proveniente dal delitto, ma una somma di denaro che equivale a quella, cioè il tantundem, che corrisponde solo per valore al prezzo o al profitto del reato.
in conclusione, nel caso dell'art. 322 ter c.p. la confisca per equivalente non presuppone la dimostrazione del nesso pertinenziale tra reato e somme confiscate (o sequestrate) e, inoltre, viene meno la necessità di verificare, preliminarmente, se il bene sia entrato o meno nel patrimonio dell'indagato per tentarne il recupero. Sono infatti assoggettabili alla confisca di cui all'art. 322 ter c.p. beni nella disponibilità dell'imputato per un valore corrispondente a quello relativo al profitto o al prezzo del reato (Cass., sez. 6^, 27 gennaio 2005, n. 11902, Baldas). Ciò che rileva è solo l'esistenza del fumus commissi delicti e l'ipotizzabilità del compenso corruttivo.
2. Giustamente è stato ritenuto che, ai fini della consumazione del reato, occorreva fare riferimento, per la vicenda della villa di via Aleramo nonché per quella dell'immobile di via Crispi, al momento in cui venne effettuato dall'imputata l'ultimo pagamento. Al riguardo deve affermarsi che se a un unico patto corruttivo seguono più corresponsioni di denaro o altra utilità da parte del corruttore in favore del corrotto, pur essendo unico il reato (v. Cass., sez. 6^, 12 giugno 1997, Albini;
contra, Cass., sez. 5^, 13 dicembre 1993, Agostinelli, che ravvisa in tale ipotesi la continuazione criminosa), la consumazione di questo si sposta nel tempo (Cass., sez. 6^, 17 febbraio 1996, Carboni;
Id., 5 ottobre 2006, Caliendo), secondo un fenomeno assimilabile al reato progressivo, perché ogni prestazione approfondisce l'offesa al bene tutelato dalla fattispecie incriminatrice, al pari di quanto si verifica quando in base a un unico accordo criminoso alla promessa segua la dazione del denaro o di altra utilità (v., per quest'ultima evenienza, da ultimo, Cass., sez. 6^, 4 maggio 2006, Battistella).
3. Appaiono invece fondati gli ulteriori rilievi.
3.1. Quanto alla villa di via Aleramo, contrariamente a quanto osservato dal Tribunale, è proprio dal capo di imputazione che si ricava che la villa venne presa in locazione congiunta tra le due famiglie. Il Tribunale avrebbe potuto accertare che le risultanze investigative dimostravano il contrario e che, quindi, era da ritenersi che l'immobile fosse in realtà ad uso esclusivo del LI e della convivente;
ma non è questo che è dato ricavare dall'ordinanza impugnata, la quale va pertanto annullata sul punto.
3.2. Quanto all'autovettura acquistata dalla AN ad uso della sorella del LI, il pagamento di L.
7.500.000 fatto da quest'ultima all'imputata, a fronte del prezzo effettivamente pagato pari a L. 10 milioni, non è un post factum, come ritenuto dal Tribunale, ma vale proprio a quantificare l'esatto ammontare del prezzo del reato, pari a L. 2.500.000.
Anche su questo punto, dunque, l'ordinanza va annullata.
3.3. infine anche con riferimento agli onorari ricevuti dal GI l'ordinanza merita censura: il prezzo del reato è costituito in tale vicenda dalla somma effettivamente erogata dalla AN al LI e non da quella promessa.
In base all'art. 322 ter c.p., comma 2, in caso di corruzione attiva, deve essere disposta a carico del corruttore la confisca di beni corrispondenti per valore al profitto del reato, comunque "non inferiore a quello del denaro o delle altre utilità date o promesse al pubblico ufficiale".
Ora, la locuzione "date o promesse" contenuta nella riferita norma non abilita una interpretazione di essa nel senso che assoggettabile a confisca sia il maggior valore tra quello dato e quello promesso, perché non è questo il senso letterale delle parole usate dal legislatore;
inoltre, da un punto di vista logico - sistematico, pare doversi affermare che detta locuzione, riecheggiando la struttura a duplice schema del delitto di corruzione, esprima il precetto di ancorare il valore confiscabile a quello materialmente corrisposto, se alla promessa segue la dazione, o alternativamente a quello promesso, se la dazione non ha luogo.
Infatti, se è vero che la successiva dazione approfondisce la lesione del bene giuridico del reato, è in questa che si viene a consolidare l'utilità costituente il prezzo della corruzione, venendo così a perdere di autonomia l'atto di accettazione della promessa, perché con l'effettiva prestazione si concretizza l'attività corruttiva.
Posti tali principi, appare opportuno rimettere al Tribunale il compito di determinare l'esatto importo della somme da sottoporre a sequestro, che andranno meglio verificate sulla base delle risultanze documentali acquisite agli atti, limitatamente ai soli punti sopra indicati;
e pertanto su tali punti l'ordinanza impugnata va annullata con rinvio, per nuovo esame, al Tribunale di Genova.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Genova per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 5 giugno 2007.
Depositato in Cancelleria il 2 agosto 2007