Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/06/2007, n. 31692
CASS
Sentenza 5 giugno 2007

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Massime1

Qualora il profitto tratto da taluno dei reati per i quali, ai sensi dell'art. 322 ter cod. pen., è prevista la confisca per equivalente, sia costituito da denaro, l'adozione del sequestro preventivo in vista dell'applicazione di detta misura non può essere subordinata alla verifica che il denaro sia confluito nella effettiva disponibilità dell'indagato giacché, altrimenti, si verrebbe a ristabilire la necessità di un nesso pertinenziale tra la "res" ed il reato che la legge, con l'introduzione della confisca "per equivalente, ha escluso.

Commentario1

  • 1Peculato, confisca, profitto, esclusioneAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 5 novembre 2009

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/06/2007, n. 31692
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 31692
Data del deposito : 5 giugno 2007

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