Sentenza 16 ottobre 2007
Massime • 1
La revoca del sequestro preventivo deve essere disposta anche in relazione a fattispecie di reato per le quali è obbligatoria la confisca, non soltanto quando venga meno il "fumus" del reato ipotizzato, ma anche quando il reato, oltre che ultimato, abbia completamente esaurito i suoi effetti, in quanto non è possibile parlare in questo caso di presunzione legale di pericolosità. (Fattispecie relativa alla revoca del sequestro preventivo di un autocarro per la iniziale mancata iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali, sopravvenuta successivamente).
Commentario • 1
- 1. Sentenza Cassazione Penale n. 1053 del 03https://www.laleggepertutti.it/
Penale Sent. Sez. 6 Num. 1053 Anno 2013 Presidente: AGRO' ANTONIO Relatore: PAOLONI GIACOMO SENTENZA sul ricorso proposto da FIORITO Franco, nato ad Anagni (FR) il 13/07/1971, avverso il decreto emesso il 03/10/2012, ai sensi dell'art. 321 c.p.p., dal G.I.P. del Tribunale di Roma; esaminati il provvedimento impugnato e il ricorso; udita in camera di consiglio la relazione del consigliere dott. Giacomo Paoloni; udito il pubblico ministero in persona del sostituto Procuratore Generale dott. Alfredo Pompeo Viola, che ha concluso per il rigetto del ricorso; uditi i difensori del ricorrente, avv. Carlo Taormina e avv. Enrico Pavia, che hanno insistito per l'accoglimento dell'impugnazione. …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 16/10/2007, n. 4100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4100 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2007 |
Testo completo
4100
4 1 00 /08 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE
UDIENZA CAMERA
DI CONSIGLIO
DEL 16/10/2007
SENTENZA
N.86/1 Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. DE MAIO GUIDO PRESIDENTE
REGISTRO GENERALE 1. Dott. TARDINO VINCENZO LUIGI CONSIGLIERE
N. 022384/2007 2.Dott. GENTILE MARIO II
"1 3. Dott. MARMO MARGHERITA
4.Dott.MARINI LUIGI IT
ha pronunciato la seguente
DEPOSITATO IN CANCELLERIA SENTENZA / ORDINANZA
sul ricorso proposto da : 28 GEN. 2008
PUBBLICO MINISTERO PRESSO
CANCELLIERECT TRIB. LIBERTA' di SAVONA
(Paolo Mensurati)
nei confronti di:
1) IPPOLITO GIANLUCA N. IL 08/08/1974
avverso ORDINANZA del 07/04/2007
TRIB. LIBERTA' di SAVONA
sentita la relazione fatta dal Consigliere lette/sentite le conclusioni del P.G. Dr. A.Q. Popp, TARDINO VINCENZO LUIGI
che avere conclus for it rigents del Neow
Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Savona revocava il decreto di sequestro preventivo emesso dal Gip di quel Tribunale nei confronti di Ippolito Gianluca,in relazione al reato di cui agli artt.212,co.5 e 256,co.1, lett.a,d.lgs. 152/06,non sussistendo,tra l'altro alcuna esigenza preventiva. Ricorreva per cassazione il Procuratore della Repubblica,che eccepiva:l'erronea applicazione della legge processuale penale in relazione all'art.259 cpv. del predetto decreto e dell'art.325 c.1
c.p.p.:trattandosi d'immotivata revoca di sequestro preventivo in relazione a fattispecie di reato per le quali è prevista la confisca obbligatoria.
h Il ricorso è infondato. Il Tribunale ha espresso plausibili elementi di giudizio, osservando che, per la sopravvenuta insussistenza delle già ritenute esigenze preventive, il decreto di sequestro preventivo dell'autocarro emesso dal GIP in relazione al reato ipotizzato, andava revocato. La decisione è corretta sostanzialmente, perché le sole esigenze preventive poste a base del provvedimento cautelare erano state collegate al quadro di astratta garanzia relativo alla mancata iscrizione del mezzo nell'albo nazionale gestori ambientali, circostanza questa che era venuta meno con il sopraggiunto adempimento, che risulta essere stato fatto (il 5.4.07) anteriormente alla stessa emissione del decreto di sequestro (7.4.07). Il P.M. sostiene in contrario che nel caso di specie non era venuto meno il fumus commissi delicti, unico elemento che avrebbe potuto giustificare la revoca in una fattispecie di reato per il quale è prevista la confisca obbligatoria. L'assunto non merita accoglimento, anche se è astrattamente fondata l'impostazione su cui è basato. Ed invero, nel caso concreto l'indagato aveva già, come si è detto, prima dell'emissione del decreto- conseguito l'iscrizione all'albo ex art.212 T.U. ambientale, per cui, all'atto del sequestro, non esistevano né le esigenze preventive, né un reato in atto, a interrompere gli effetti del quale fosse necessaria l'emissione di un provvedimento preventivo. Esattamente, quindi, il Tribunale ha revocato il decreto di sequestro, non potendo essere invocata, appunto per la particolarità del caso, la giurisprudenza di questa Corte citata dal ricorrente, secondo cui la revoca del sequestro preventivo in relazione a fattispecie di reato per le quali è prevista la confisca obbligatoria è possibile soltanto nell'ipotesi in cui vengano a mancare gli elementi costituenti il fumus commissi delicti e non per il venir meno delle esigenze cautelari, atteso che in tali ipotesi la pericolosità della res non è suscettibile di valutazioni discrezionali, ma è presunta dalla legge. Tale interpretazione giurisprudenziale va integrata nel senso che non è possibile parlare di presunzione legale di pericolosità allorché il reato, oltre che ultimato, abbia completamente esaurito tutti i propri possibili effetti. Nell'ipotesi in esame l'infondatezza dell'assunto del ricorrente è correlata, quindi, alla concreta non sequestrabilità preventiva del bene. Invero, a seguito della avvenuta iscrizione nell'apposito registro, il veicolo in questione aveva -ripetesi: già prima dell'emissione del decreto di sequestro perso qualsiasi aspetto di rilevanza penale, in quanto non solo era venuto meno il pericolo di reiterazione del reato, ma per di più era diventato lecito l'uso del veicolo. Ciò significa che il reato consumato aveva esaurito i propri effetti, che si erano completamente espressi -per l'appunto esaurendosi, per effetto della sopravvenuta legittimazione- nell'attività precedentemente esplicata. In una situazione siffatta è, ad avviso del Collegio, da escludere, in considerazione della ratio dell'istituto, la possibilità stessa di un intervento ablativo preventivo, perchè l'esigenza social-preventiva che ne è alla base non è esplicabile in relazione a nessuno dei dati rilevanti.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deliberato il 16.10.07
IL PRESIDENTE EST.IL CONSIGLIERE
Полша