Sentenza 5 marzo 2013
Massime • 2
La confisca prevista dall'art. 12 sexies D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito nella legge 7 agosto 1992, n. 356, pur se obbligatoria, non può essere disposta dal giudice di appello quando la sentenza impugnata non abbia adottato alcuna statuizione in proposito ed il gravame sia stato presentato dal solo imputato, essendo necessario l'accertamento in contraddittorio dell'esistenza dei presupposti richiesti per l'operatività della misura.
La confisca facoltativa prevista dall'art. 240, comma primo, cod. pen. è legittima quando sia dimostrata la relazione di asservimento tra cosa e reato, dovendo la prima essere collegata al secondo non da un rapporto di mera occasionalità ma da uno stretto nesso strumentale, rivelatore dell'effettiva probabilità del ripetersi di un'attività punibile. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato la sentenza impugnata nella parte in cui era stata disposta, in relazione ai reati di illecita detenzione di droga, di armi e munizioni, nonché di ricettazione di armi, la confisca di un'autovettura nella quale era stata rinvenuta, nascosta sotto la tappezzeria, un'ingente somma di denaro).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/03/2013, n. 13049 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13049 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AGRÒ Antonio - Presidente - del 05/03/2013
Dott. CORTESE Arturo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. IPPOLITO Francesco - Consigliere - N. 141
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI STEFANO Pierluigi - Consigliere - N. 45067/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NE AN N. IL 30/09/1968;
avverso la sentenza n. 10508/2011 CORTE APPELLO di ROMA, del 18/06/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 05/03/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ARTURO CORTESE;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Mura Antonio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Udito il difensore avv.to Cinquegrana che ha concluso come in ricorso.
OSSERVA
LI AN ricorre avverso la sentenza in epigrafe, confermativa della sua penale responsabilità condanna inflittagli per i delitti D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 73 (illecita detenzione di hashish), L. n. 497 del 1974, artt. 10 e 14 (illecita detenzione di pistola munita di proiettili), art. 697 c.p. (illecita detenzione di cartucce), art. 648 c.p. (ricettazione della detta pistola). Lamenta violazione di legge, per avere la Corte di merito:
- ritenuto sussistente il delitto di ricettazione in assenza di prove sufficienti;
- confermato la confisca dell'autovettura in assenza di una stabile connessione strumentale della stessa con il reato;
- disposto ex novo, a sensi del D.L. n. 306 del 1992, art. 12 sexies, la confisca del denaro rinvenuto nell'autovettura, sull'appello del solo imputato, in palese violazione del divieto della reformatio in pejus.
DIRITTO
Per quanto concerne il delitto di ricettazione dell'arma, la responsabilità del prevenuto è stata logicamente basata dalle sentenze di merito sul circuito extralegale e oscuro (essendo mancato al riguardo, da parte del prevenuto, qualsiasi chiarimento verificabile), attraverso il quale lo LI ne è venuto in possesso. Fondati sono invece i motivi relativi alla confisca. Quanto, invero, alla confisca dell'autovettura, la stessa è stata disposta dal primo giudice, in quanto il mezzo era utilizzato "per commettere il delitto", e confermata in appello, per essere il mezzo "usato per commettere i reati".
Senonché, nella specie al prevenuto risultano contestati la ricettazione e la detenzione dell'arma e delle cartucce e un unico episodio di detenzione di stupefacente: arma, cartucce e stupefacente che non sono stati rinvenuti nel veicolo ma nel locale in cui lo LI abitava. Nel veicolo venne invece solo trovata, nascosta sotto la tappezzeria, una ingente somma di denaro. A fronte di tanto - indipendentemente da qualsiasi possibile (ma irrilevante, in relazione ai reati in fatto contestati) congettura sulla provenienza della somma anzidetta - appare chiaro che non sussistono elementi per ritenere che l'autovettura sia concretamente servita per la commissione dei reati, e manca quindi lo stesso presupposto di base per la verifica della sussistenza dell'ulteriore elemento, richiesto, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza (v. da ultimo Sez. 3, Sentenza n. 11603 del 06/03/2012, discuoio, Rv. 252496), per la legittima adozione della confisca facoltativa di cui all'art. 240, comma primo, cod. pen., consistente nella relazione di asservimento tra cosa e reato, nel senso che la prima deve essere oggettivamente collegata al secondo non da un rapporto di mera occasionalità, ma da uno stretto nesso strumentale, rivelatore dell'effettiva probabilità del ripetersi di un'attività punibile. Relativamente, poi, alla confisca del denaro, è fondato l'assunto del ricorrente che la stessa è stata disposta ex novo, a sensi del D.L. n. 306 del 1992, art. 12 sexies, sull'appello del solo imputato. Nel dispositivo della sentenza di primo grado, infatti, non c'è traccia di alcuna statuizione in proposito (e nessun rilievo può all'evidenza assumere un accenno al punto presente in motivazione). Alla stregua di tanto, è stata denunciata una non consentita reformatio in pejus.
Al riguardo si può ricordare che in giurisprudenza si è affermato, in tema di impugnazioni, che nell'ipotesi in cui il P.M. non abbia proposto appello avverso la sentenza di primo grado, il giudice d'appello non può disporre la confisca dei beni sequestrati, modificando in danno dell'imputato la sentenza da quest'ultimo impugnata, anche quando la confisca obbligatoria sia stata illegittimamente esclusa dal giudice di primo grado (Sez. 6, Sentenza n. 7507 del 04/02/2009, Jorgu, Rv. 242919). Vero è che la confisca di cui al D.L. 8 giugno 1992, n. 306, art. 12 sexies, convertito nella L. 7 agosto 1992, n. 356, in quanto confisca obbligatoria, può essere disposta anche dal giudice dell'esecuzione, salvo che sulla questione non abbia già provveduto il giudice della cognizione con conseguente preclusione processuale (v Sez. 6, Sentenza n. 27343 del 20/05/2008, Ciancimino, Rv. 240585 Conformi: N. 45709 del 2003 Rv. 226738, N. 22752 del 2007 Rv. 236876; Sezioni Unite: N. 29022 del 2001 Rv. 219221). Onde, applicandosi il criterio seguito per le pene accessorie obbligatorie (Sez. 3, Sentenza n. 8381 del 22/01/2008, Valentini, Rv. 239283), si potrebbe sostenere che anche per la confisca obbligatoria, il giudice d'appello possa disporla d'ufficio. Senonché, essendo tale statuizione legata, in modo particolare nella ipotesi prevista dal cit. art. 12 sexies, al previo accertamento di specifici presupposti sui quali - salvo che non siano incontroversi - l'interessato può e deve essere messo in grado di interloquire, non può in ogni caso ammettersi che il giudice d'appello possa, come avvenuto nella specie, emettere la statuizione stessa senza che sul punto vi sia stato il previo e pieno contraddittorio con le parti interessate (la possibilità del quale è, invero, garantita, in sede di esecuzione dal meccanismo previsto dall'ultima parte dell'art. 667 c.p.p., richiamato dall'ultima parte dell'art. 676 c.p.p., comma 1).
La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata senza rinvio limitatamente alla confisca dell'autovettura e del denaro.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla confisca, che esclude, dell'autovettura e del denaro;
rigetta nel resto.
Così deciso in Roma, il 5 marzo 2013.
Depositato in Cancelleria il 21 marzo 2013