Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/03/2013, n. 13049
CASS
Sentenza 5 marzo 2013

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La confisca prevista dall'art. 12 sexies D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito nella legge 7 agosto 1992, n. 356, pur se obbligatoria, non può essere disposta dal giudice di appello quando la sentenza impugnata non abbia adottato alcuna statuizione in proposito ed il gravame sia stato presentato dal solo imputato, essendo necessario l'accertamento in contraddittorio dell'esistenza dei presupposti richiesti per l'operatività della misura.

La confisca facoltativa prevista dall'art. 240, comma primo, cod. pen. è legittima quando sia dimostrata la relazione di asservimento tra cosa e reato, dovendo la prima essere collegata al secondo non da un rapporto di mera occasionalità ma da uno stretto nesso strumentale, rivelatore dell'effettiva probabilità del ripetersi di un'attività punibile. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato la sentenza impugnata nella parte in cui era stata disposta, in relazione ai reati di illecita detenzione di droga, di armi e munizioni, nonché di ricettazione di armi, la confisca di un'autovettura nella quale era stata rinvenuta, nascosta sotto la tappezzeria, un'ingente somma di denaro).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/03/2013, n. 13049
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 13049
    Data del deposito : 5 marzo 2013

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