Sentenza 30 maggio 2006
Massime • 1
In relazione alla fattispecie di cui all'art. 640 bis cod.pen., in forza del combinato disposto degli artt. 322 ter e 640 quater cod.pen., il sequestro preventivo può avere ad oggetto anche beni o valori equivalenti al profitto del reato. (Nel caso di specie, la Suprema Corte ha ritenuto legittimo, in quanto "equivalente" del profitto, il sequestro preventivo di due aziende nella disponibilità degli indagati, precisando peraltro che il valore delle stesse dovrà essere scomputato per differenza dal totale del profitto, rappresentato dalle indebite percezioni a titolo di contribuzione pubblica, attraverso adempimenti estimatori che non spettano al tribunale del riesame, ma sono rimessi alla fase esecutiva della confisca).
Commentario • 1
- 1. Art. 640-bis - Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (1)https://www.filodiritto.com/
Rassegna di giurisprudenza Il reato di malversazione in danno dello Stato (art. 316-bis) concorre con quello di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis) (SU, 20664/2017). Per oramai consolidata giurisprudenza di legittimità, la differenza tra il reato di cui all'art. 640-bis e quello di cui all'art. 316-ter sta nella diversa attività cui è tenuto l'ente pubblico sostanzialmente ingannato dalla presentazione di falsa documentazione, nel senso che se l'attività è meramente ricognitiva e consiste nel fatto che l'ente erogatore si limita a prendere atto del contenuto della documentazione prodotta si versa nell'ipotesi di cui all'art. 316-ter mentre se è …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 30/05/2006, n. 30790 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30790 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FABBRI Gianvittore - Presidente - del 30/05/2006
Dott. CHIEFFI Severo - Consigliere - SENTENZA
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Consigliere - N. 1958
Dott. URBAN Giancarlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 013495/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) NI NO N. IL 03/05/1953;
2) RT LI N. IL 07/01/1956;
avverso ORDINANZA del 03/03/2006 TRIB. LIBERTÀ di CROTONE;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. BARDOVAGNI PAOLO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. Iacoviello F.M. (conformi);
udito il difensore, Avv. Staiano Salvatore.
OSSERVA
Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Crotone, adito ex art. 322 c.p.p. da NI NO e RT EL, in proprio e quali rappresentanti delle società interessate, ha annullato il provvedimento emesso dal G.I.P. in sede in data 27.1.2006, limitatamente alla parte in cui veniva disposto il sequestro preventivo di denaro o beni equivalenti sino alla concorrenza di Euro 13.665.522,83, confermandolo quanto all'imposizione della cautela reale sulle aziende pertinenti alle s.r.l. "Crown Power Transmission" e "Plastiva". Si procedeva a carico del NI, della RT e di altri per la distrazione di finanziamenti pubblici agevolati concessi alle aziende da loro amministrate, finanziamenti sottratti alla vincolata destinazione ed impiegati per normali operazioni di investimento. Era contestato, oltre a vari reati connessi, il delitto di cui all'art. 640 bis c.p.. Osserva in proposito il Tribunale che la somma di Euro 13.665.522,83 corrispondeva contabilmente agli importi fraudolentemente percepiti, ma questi erano ormai confusi e indistinguibili dal residuo patrimonio dei percipienti, onde non era riconoscibile il vincolo pertinenziale con il reato, richiesto ai fini del sequestro dall'art. 321 c.p.p.. Nè un sequestro "per equivalente" sarebbe. stato possibile in forza del rinvio operato dall'art. 640 quater c.p. al solo comma 1 del precedente art. 322 ter, che consente la confisca (e quindi il sequestro) di valori equivalenti al prezzo, e non anche al profitto del reato. Legittimo era invece il vincolo reale imposto alle aziende, pertinenti all'illecito in quanto corredate di macchinari diversi e meno costosi di quelli fatturati e finanziati, costituenti pertanto mezzo e prova della frode, onde erano assoggettabili a confisca;
la condotta tenuta dagli indagati evidenziava in ogni caso il pericolo di dispersione dei beni aziendali. Ricorre per cassazione il P.M., denunciando l'erronea applicazione degli artt. 640 quater e 322 ter c.p. che, secondo l'ormai consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, consentono il sequestro preventivo dell'equivalente del profitto del reato di cui all'art. 640 bis.
Anche la difesa ha proposto ricorso, nel contempo resistendo con memoria all'impugnazione del P.M.. Con il primo motivo di gravame si denuncia l'erronea ed illogica applicazione dell'art. 321 c.p.p.; il vincolo pertinenziale delle aziende rispetto al reato era ritenuto in vista di esigenze probatorie estranee all'istituto e senza considerare che - se la truffa è consistita nel dotarle di beni di minor valore rispetto al finanziamento vincolato - la effettiva consistenza aziendale non ha alcun rapporto con la consumazione del reato, il cui oggetto è costituito dalle somme erogate dallo Stato;
nè, conseguentemente, può collegarsi alle aziende - nella loro dimensione reale - alcun pericolo di reiterazione, oppure di aggravamento o protrazione delle conseguenze del reato. Tale pericolo era stato affermato sotto il profilo della possibilità di dispersione dei beni aziendali, così introducendo un profilo estraneo al provvedimento impositivo e non sorretto da alcun apparato argomentativo.
Con altro motivo viene denunciata la violazione degli artt. 640 quater, 322 ter c.p. e art. 321 c.p.p.. I beni in questione non potevano essere soggetti a confisca obbligatoria, consentita soltanto riguardo al profitto o al prezzo del reato.
Replicando al gravame del P.M., la difesa osserva altresì che il sequestro e la confisca "per equivalente" non autorizzano una indiscriminata aggressione del patrimonio dell'incolpato, ma consentono soltanto di vincolare altri beni nella sua disponibilità quando - e nei limiti in cui - non sia possibile assicurare il profitto o il prezzo del reato;
tale presupposto mancava perché il contestuale sequestro delle aziende - non stimate - ben poteva fornire adeguata copertura.
Il ricorso del P.M. è fondato. Infatti, per consolidata e condivisibile giurisprudenza di questa Corte (Sez. Un. 25.10/22.11.2005, Muci), l'art. 640 quater c.p., nello stabilire che per il reato di cui al precedente art. 640 bis "si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nell'art. 322 ter", rimanda sia al primo, sia al secondo comma di quest'ultimo articolo, e quindi consente la confisca del profitto del reato "ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a quello di detto profitto", restando inapplicabile - in forza dell'apposito inciso - soltanto l'ulteriore riferimento ad utilità percepite o promesse al pubblico ufficiale o soggetti equiparati, non pertinente al reato di cui all'art. 640 bis (nel quale il pubblico ufficio è "deceptus", e non colluso, a differenza di quanto avviene nelle ipotesi direttamente contemplate dall'art. 322 ter). Ne consegue che l'ordinanza impugnata va annullata nella parte in cui ha escluso il sequestro per equivalente. L'annullamento coinvolge peraltro necessariamente anche il confermato sequestro delle due aziende, poiché queste - ove si trovino nella "disponibilità" degli indagati - vengono a far parte o del profitto, o dell'"equivalente" confiscabile, e devono essere quindi scomputate per differenza dal totale del profitto stesso (già calcolato con riferimento "a quanto indebitamente percepito a titolo di contribuzione pubblica"), come correttamente evidenziato con la memoria difensiva. Al proposito il Tribunale del riesame non è peraltro tenuto ad effettuare una stima del valore delle aziende (nella parte in cui rientrano nella disponibilità degli indagati), ben potendo limitarsi a disporre globalmente la confisca dei beni fino alla concorrenza dell'utile indebitamente percepito a danno dell'ente che ha erogato 1 finanziamenti, restando rimessi alla fase esecutiva gli adempimenti estimatori.
Ciò implica l'ulteriore conseguenza della necessità di valutare la sorte del sequestro delle aziende nell'eventualità che il loro valore ecceda quello del profitto (o equivalente) come tale confiscabile, o per la parte in cui non rientrino nella disponibilità degli indagati. Al proposito va considerato che, come affermato dall'ordinanza impugnata e non contestato nel ricorso degli indagati, le aziende erano state dotate di beni diversi e di minor pregio rispetto a quelli al cui acquisto era vincolato il finanziamento pubblico;
pertanto anche tali beni di valore inferiore costituiscono un'aliquota del profitto, per il resto distratto e ormai confuso nel patrimonio degli autori del reato. L'investimento e l'avvenuta incorporazione di una parte dei proventi dell'attività criminosa nel complesso aziendale legittima dunque il sequestro sia direttamente, sia perché l'ulteriore esercizio dell'impresa comporta la protrazione delle conseguenze dell'illecito. Il sequestro delle aziende resta perciò fermo, con rigetto, pertanto, del ricorso delle parti private.
L'ordinanza impugnata va perciò annullata, con rinvio per nuovo esame alla stregua dei criteri prima indicati.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Penale, annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Crotone.
Così deciso in Roma, il 30 maggio 2006.
Depositato in Cancelleria il 18 settembre 2006