Cass. civ., SS.UU., sentenza 05/07/2011, n. 14664
CASS
Sentenza 5 luglio 2011

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Il decreto di archiviazione emesso dal P.G. presso la Corte di cassazione, se il Ministro della giustizia non si è avvalso, nel termine di legge, del potere di richiedere gli atti e quindi di formulare l'incolpazione con richiesta di fissazione dell'udienza, preclude la riapertura delle indagini in assenza di nuovi elementi, sempre che non sia decorso il termine di durata massima della fase, e rende improponibile l'azione disciplinare in ordine allo stesso fatto e nei confronti dello stesso magistrato.

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    di Luigi Salvato Sommario: 1. La fase predisciplinare: premessa. 2. La partecipazione e l'accesso agli atti della fase predisciplinare da parte del ‘denunciante'. 3. La partecipazione e l'accesso agli atti della fase predisciplinare da parte del magistrato, del Consiglio giudiziario, dell'A.N.M. 4. L'accesso agli atti del procedimento disciplinare. 1.- La fase predisciplinare: premessa. La riforma del sistema della responsabilità disciplinare realizzata dal d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, ha innovativamente stabilito che «il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha l'obbligo di esercitare l'azione disciplinare» (art 14, comma 3), previsione resa possibile anche dalla …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 05/07/2011, n. 14664
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 14664
Data del deposito : 5 luglio 2011

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