Sentenza 19 dicembre 2009
Massime • 1
In tema di responsabilità disciplinare dei magistrati, il provvedimento di archiviazione previsto dall'art. 16, comma 5-bis, del d.lgs. n. 109 del 2006, rimesso al potere discrezionale del P.G. presso la Corte di Cassazione, ha natura amministrativa, con la conseguenza che non assume il carattere della definitività peculiare delle pronunce giurisdizionali aventi contenuto decisorio, e può, invece, essere successivamente revocato dallo stesso organo che l'ha emesso. La revoca resta soggetta all'obbligo di motivazione, essendo necessario esplicitare le ragioni che giustificano la nuova determinazione amministrativa.
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(Seminario C.S.M. su “La nuova responsabilità civile dei magistrati tra giurisdizione e governo autonomo”, Roma 11-12 giugno 2015 – Relazione della Procura generale presso la Corte di cassazione, a cura di M. Fresa e C. Sgroi) Premessa. Il testo che segue esprime esclusivamente un primo – e ancora “aperto” – tentativo di sistemazione da parte dell'Ufficio della Procura generale presso la Corte di cassazione, titolare dell'iniziativa obbligatoria in materia disciplinare nei riguardi del personale di magistratura, in ordine ai rapporti che intercorrono tra la sede del giudizio per danno da esercizio della funzione giudiziaria (legge 13 aprile 1988, n. 117, nel testo risultante a seguito …
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(Seminario C.S.M. su “La nuova responsabilità civile dei magistrati tra giurisdizione e governo autonomo”, Roma 11-12 giugno 2015 – Relazione della Procura generale presso la Corte di cassazione, a cura di M. Fresa e C. Sgroi) Premessa. Il testo che segue esprime esclusivamente un primo – e ancora “aperto” – tentativo di sistemazione da parte dell'Ufficio della Procura generale presso la Corte di cassazione, titolare dell'iniziativa obbligatoria in materia disciplinare nei riguardi del personale di magistratura, in ordine ai rapporti che intercorrono tra la sede del giudizio per danno da esercizio della funzione giudiziaria (legge 13 aprile 1988, n. 117, nel testo risultante a seguito …
Leggi di più… - 3. La giurisdizione contabile sul danno erariale nelle società c.d. in house providing. Natura formale e sostanziale, alla luce delle Sezioni Unite n. 16741/2019Avv. Riccardo Briotti · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/
Sommario: Premessa – 1. La vicenda – 2. Problemi connessi e considerazioni Premessa Le società c.d. in house (identificate per la prima volta, in sede europea, nel “libro bianco” sugli appalti del 1998[1]) hanno da subito destato diverse perplessità per la loro difficoltà di individuazione e di differenziazione con altri fenomeni similari (quali, per esempio, i meri organi interni della P.A. da un lato, o le società a partecipazione pubblico-privata dall'altro). Queste società si sostanziano, in realtà, in una sorta di “appendice”[2] dell'Amministrazione, finalizzata all'autoproduzione – insourcing – di beni o servizi ad essa indirizzati, così da evitare il ricorso a soggetti esterni per …
Leggi di più… - 4. La responsabilità civile del magistrato e i rapporti con la responsabilità disciplinareMario Fresa · https://www.giustiziainsieme.it/it/home · 10 giugno 2016
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 19/12/2009, n. 26809 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26809 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITTORIA Paolo - Primo Presidente f. f. -
Dott. PREDEN Roberto - Presidente di Sezione -
Dott. MORELLI Mario Rosario - Presidente di Sezione -
Dott. VIDIRI Guido - Consigliere -
Dott. ODDO Massimo - Consigliere -
Dott. FIORETTI Francesco Maria - Consigliere -
Dott. FINOCCHIARO Mario - Consigliere -
Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio - Consigliere -
Dott. SALVAGO Salvatore - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 16835/2009 proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, in persona del legale rappresentante pro tempore;
- ricorrente -
contro
C.A. , elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FEDERICO CESI 21, presso lo studio dell'avvocato DELL'ANNO PIERPAOLO, che lo rappresenta e difende, per procura in calce al controricorso;
- controricorrente -
e contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;
- intimato -
avverso la sentenza n. 54/2009 del CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA, depositata il 07/05/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/11/2009 dal Consigliere Dott. SALVAGO SALVATORE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARTONE Antonio, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con nota del 13 aprile 2007, il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Napoli segnalava al Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione ed al Ministro della Giustizia la mancata partecipazione del Dott. C.A. , sostituto procuratore presso il Tribunale di Benevento, all'attività della Commissione di esami per l'abilitazione alla professione di Avvocato, sessione 2006, nonostante la sua richiesta di essere esonerato fosse stata formalmente respinta.
A seguito di nota del 26 novembre 2007 veniva avviato procedimento disciplinare nei confronti del Dott. C. che si concludeva con decreto di archiviazione del 13 dicembre 2007, vistato dal Procuratore Generale presso questa Corte, e non seguito dall'esercizio da parte del Ministro della facoltà prevista dal D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 16, comma 5 bis. La medesima segnalazione del 13 aprile 2007 generava tuttavia altra azione disciplinare questa volta avviata dal Procuratore Generale presso la Cassazione con nota del 27 febbraio 2008, con la quale veniva addebitata al magistrato violazione del D.Lgs. n. 109, art. 1 e art. 2, lett. r), per avere gravemente violato il dovere di correttezza e quello di diligenza, rendendosi immeritevole della fiducia e della considerazione di cui deve godere;
e così compromettendo il prestigio delle funzioni giudiziarie esercitate.
La Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura con sentenza del 7 maggio 2009, ha dichiarato improcedibile l'azione disciplinare, osservando: a) che l'archiviazione del P.G. ai sensi dell'art. 16, comma 5 bis, che si esaurisce nel circuito Procura Generale - Ministero senza coinvolgere il giudice disciplinare appare assimilabile più al provvedimento di archiviazione di cui all'art.414 c.p.c., che alla sentenza di non luogo a procedere emessa all'esito dell'udienza preliminare ex art. 425 bis c.p.c., che è revocabile ai sensi del successivo art. 435 c.p.c.; b) che per l'archiviazione processuale nel procedimento contro imputati noti vige il principio della improcedibilità dell'azione per il medesimo fatto, nei confronti delle medesime persone, da parte dello stesso ufficio, in assenza di un formale provvedimento di apertura delle indagini, - per cui ad analoga conclusione deve pervenirsi, in applicazione dei principi generali, per l'archiviazione disposta all'esito della fase predisciplinare anche per la continuità procedimentale caratterizzante l'attività del P.G.; c) che, d'altra parte, ove la valutazione della insussistenza dell'inizio dell'azione venisse contraddetta da una successiva contrastante determinazione basata esclusivamente su una diversa valutazione degli stessi fatti in assenza di alcun elemento di novità, si introdurrebbe il principio di possibile contraddizione interna delle decisioni dello stesso ufficio, nonché una perdurante situazione di incertezza fino al termine utile per l'esercizio dell'azione incidente sul potenziale incolpato e rimessa al mero arbitrio dell'organo procedente. Per la cassazione della sentenza il P.G. presso questa Corte ha proposto ricorso per 6 motivi;
cui resiste con controricorso il Dott. C. .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, il Procuratore Generale, deducendo illogicità e contraddittorieta manifesta della motivazione, censura la decisione impugnata per avere da un lato affermato che la fase predisciplinare ha carattere amministrativo e non può essere equiparata all'archiviazione processuale;
ma dall'altro concluso che invece l'archiviazione del P.G. abbia carattere preclusivo dovendo essere equiparata nella disciplina dei presupposti e degli effetti all'archiviazione di cui all'art. 414 c.p.p.. Con il secondo motivo, deducendo ulteriori illogicità della sentenza impugnata, si lamenta che la stessa ha fondato l'effetto preclusivo dell'archiviazione predisciplinare su categorie dagli incerti contorni, quali "la continuità procedimentale che caratterizza l'attività della Procura" ed il riferimento ad asseriti "principi generali" che invece dovevano essere dimostrati ed opportunamente definiti soprattutto nel loro contenuto;
per poi ammettere che anche l'archiviazione processuale, peraltro contrassegnata da un provvedimento giurisdizionale adottato da un giudice, è sempre superabile attraverso una possibile riapertura delle indagini subordinatamente all'autorizzazione rilasciata dal giudice. Con la conseguenza che la prima, per la mancanza dell'organo suddetto finirebbe per acquistare una stabilità sconosciuta alla seconda, cui pure la Sezione disciplinare ha ritenuto di equipararla. Con il terzo, deducendo violazione dell'art. 414 c.p.p., ed altre illogicità censura la decisione impugnata per non aver considerato la finalità dell'istituto che è quello di mitigare la rigidità del sistema dell'obbligatorietà dell'azione disciplinare, invece trasformandolo attraverso un provvedimento di cui pur si riconosce la natura amministrativa, in una situazione assistita da irretrattabilità definitiva perfino rafforzata rispetto a quella dell'archiviazione processuale adottata da un giudice terzo. Il tutto senza che la situazione di incertezza altrimenti prospettata possa essere condivisa dato che per il provvedimento di archiviazione non è neppur prevista alcuna forma di comunicazione (se non al Ministro) o di ostensibilità, neppure all'interessato che perciò non è destinato a soffrire alcuna incertezza per il suo superamento e fino al termine massimo entro cui può essere proseguita l'azione disciplinare.
Con il quarto, denuncia l'illogicità della costruzione della Sezione per cui il P.G. dovrebbe adottare egli stesso un provvedimento di riapertura delle indagini, onde superare la preclusione conseguente all'archiviazione, con sovrapposizione istituzionale tra ufficio revocante ed ufficio destinatario della revoca;
ed illogica estensione alla situazione suddetta di principi peculiari del procedimento penale che presuppongono invece la presenza di due soggetti distinti p.m. giudice, nonché la loro dialettica immanente all'intero procedimento penale.
Con il quinto motivo, denuncia altra illogicità della decisione consistente nell'aver richiesto che la riapertura delle indagini sia giustificata da un fatto nuovo, poiché nello schema dell'art. 414 c.p.p., la relativa autorizzazione non è più necessaria tutte le volte in cui l'ufficio che reputa di procedere è altro rispetto a quello che ha disposto l'archiviazione;per cui siccome la Procura generale della Corte di Cassazione è unica sul piano nazionale, questa organizzazione le precluderebbe la riapertura comunque consentita dalla norma processuale ad un ufficio diverso: perciò impedendo che una iniziale conclusione in ipotesi errata possa essere corretta per iniziativa di quest'ultimo, come è invece possibile proprio nel sistema che la Sezione ha ritenuto di estendere al procedimento disciplinare.
Con il sesto motivo, deducendo violazione del principio dell'obbligatorietà dell'azione penale, censura l'affermazione conclusiva della pronuncia, della assoluta impossibilità di esercitare l'azione disciplinare da parte del Procuratore generale nei confronti dello stesso incolpato e per lo stesso fatto, una volta che sia stato adottato un provvedimento di archiviazione predisciplinare, in quanto: a) non è possibile configurare un "principio generale", al contempo di non contraddizione dell'ufficio e di garanzia del magistrato interessato (l'incolpando), che comporterebbe il c.d. "esaurimento" ossia la consumazione del potere, una volta che questo sia stato "esercitato", anche nella forma negativa cioè con un atto espressivo di non esercizio;
ne' escludere la correlata facoltà di un "ripensamento" da parte del titolare dell'azione disciplinare, perché ciò sarebbe in contrasto con un "principio generale dell'azione amministrativa"; b) l'archiviazione in questione non è neppure assimilabile a quelle situazioni, interne al processo, nelle quali si usa individuare la "consumazione" di un potere, ad es. il potere di impugnazione;
tanto più se si considera che perfino in questi casi il riesercizio dello stesso potere o della stessa facoltà non è affatto precluso in sè, fino al momento in cui non sia oggetto di una statuizione da parte del giudice;
ovvero ai limiti del potere di autotutela sussistenti nell'ambito dell'azione amministrativa enunciati dalla giurisprudenza amministrativa - nelle ipotesi di revoca e di annullamento d'ufficio dell'atto illegittimo - esclusivamente in funzione della stabilizzazione dell'interesse dei destinatari dell'atto amministrativo stesso;
c) è impropria la stessa classificazione della adozione del provvedimento di archiviazione del D.Lgs. n. 109 del 2006, ex art. 16, comma 8 - bis, come "rinuncia" all'azione, non potendosi ammettere la disponibilità ad libitum e fuori del controllo giurisdizionale di un potere che il legislatore vuole sia esercitato senza margini di discrezionalità, secondo lo schema di conformità tra la condotta in concreto e la fattispecie astratta di illecito e perciò in base alla - sola - riconducibilità della prima alla seconda (non mutando tale struttura la possibilità, introdotta con la novella di cui alla L. n. 269 del 2006, di considerare il fatto privo di lesività in concreto, in applicazione del D.Lgs. n.109 del 2006, art.
3 - bis); per cui la conclusione raggiunta dalla
Sezione disciplinare rappresenta una indiretta, ma sostanziale, elusione del principio fondante della riforma introdotta dal legislatore del 2006 con il D.Lgs. n. 109, incentrata sull'inscindibile binomio tipicità dell'illecito - obbligatorietà dell'azione; d) non considera l'interlocuzione, sull'archiviazione predisciplinare che è disposta dal Procuratore generale, consistente nella comunicazione del provvedimento al Ministro della giustizia, perché quest'ultimo possa eventualmente esercitare la facoltà, invece, di promuovere l'azione, D.Lgs. n. 109 del 2006, ex art. 16, comma 5 - bis, secondo periodo, entro il termine ivi stabilito;
che rappresenta una deroga rispetto all'assetto dei rapporti tra il Procuratore generale, titolare dell'azione, e il giudice (CSM), e si spiega in ragione della manifestazione, da parte del primo, di non ravvisare allo stato gli estremi per l'esercizio dell'azione;
rendendosi pertanto superfluo, in quella evenienza, il passaggio trilatero Ministro della giustizia-Procuratore generale - Consiglio superiore della magistratura: senza perciò comportare alcuna decadenza dal "normale" potere di esercizio (facoltativo) dell'iniziativa disciplinare, nelle forme consuete. Le suesposte censure sono infondate, pur se va corretta ai sensi dell'art. 384 c.p.c., la motivazione con cui la Sezione disciplinare ha dichiarato non doversi procedere nei confronti del magistrato. Già nel sistema normativo antecedente alla nuova disciplina introdotta dal D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, le Sezioni Unite hanno ripetutamente affermato che l'azione disciplinare contro i magistrati aveva inizio con la richiesta del P.G. presso la Corte di cassazione al Cons. Sup. Magistratura di istruzione formale, ovvero con la comunicazione dello stesso P.G. al Consiglio che egli procedeva con istruzione sommaria;
e che di conseguenza la pregressa attività dello stesso P.G. riveste natura amministrativa e non giurisdizionale, ponendosi al di fuori del procedimento disciplinare vero e proprio, alla quale non poteva considerarsi, del resto, unicamente preordinata (Cass. sez. un. 16626/2007; 13602/2004;
2378/1997). Questa diversa natura delle due attività non è sostanzialmente mutata nella normativa attuale, che ha ridisciplinato il procedimento individuandone espressamente "l'inizio" (art. 15) nella richiesta di indagini rivolta dal Ministro della giustizia al Procuratore generale ovvero nella comunicazione da quest'ultimo data al Consiglio superiore della magistratura con indicazione sommaria dei fatti per i quali si procede, ai sensi del precedente art. 14, comma 3. E ravvisando il passaggio alla fase che la Corte Costituzionale ha qualificato come "ispirata ad un modello giurisdizionale, sia pure con profili strutturali e funzionali del tutto atipici e peculiari", nella richiesta di fissazione dell'udienza di discussione orale davanti alla sezione disciplinare avanzata dal Ministro, in contrasto con il provvedimento di archiviazione adottato dal P.G. ed a lui comunicato ai sensi del 5 comma bis dell'art. 16; o ancora in quella del Procuratore Generale alla Sezione disciplinare ex art. 17, al termine delle indagini compiute, di declaratoria di non luogo a procedere, ovvero di fissazione dell'udienza di discussione orale, previa formulazione dell'incolpazione.
Anche la Sezione disciplinare ha condiviso questa ricostruzione, osservando in particolare che nell'attività di accertamento e di istruzione da parte della Procura Generale matura il passaggio da una fase predisciplinare più propriamente amministrativa, ad un fase disciplinare pienamente giurisdizionalizzata. Il quale conosce due momenti decisionali essenziali: a) quello che pone fine alla fase ed. predisciplinare con la archiviazione ex art. 16, comma 5 bis o l'inizio dell'azione disciplinare;
b) quello che pone fine alla fase istruttoria, pienamente giurisdizionale, con le richieste conclusive di cui all'art. 17 dello stesso D.Lgs. n. 109.
Ragion per cui la decisione impugnata ha affermato che l'attività eventualmente compiuta dal P.G. ovvero dal Ministro a monte degli specifici atti suddetti, conserva quella natura amministrativa già attribuitale nella precedente disciplina dalla giurisprudenza;
e che nell'ambito di detta attività rientra proprio il provvedimento di archiviazione introdotto dal menzionato 5 comma bis dell'art. 16, che il P.G. può adottare a conclusione di detta fase predisciplinare:
con la funzione posta in rilievo dalla più qualificata dottrina, di temperare la rigidità del sistema costruito sull'obbligatorietà dell'azione disciplinare e nel contempo di evitare che, in presenza di qualunque ipotesi di illecito, egli debba sempre e comunque investire la Sezione disciplinare perfino per richiedere l'improcedibilità di un'azione neppure intesa iniziare. Conferma del resto siffatto carattere la disciplina dell'istituto contenuta nella norma la quale, dopo aver elencato i casi tassativi in cui il P.G. può adottarla, impone come obbligatoria ed immediata la comunicazione del provvedimento al (solo) Ministro onde consentirgli in caso di dissenso, di formulare egli la richiesta di fissazione dell'udienza di discussione orale davanti alla sezione disciplinare entro un termine assegnato dalla norma;
e ne subordina espressamente l'efficacia all'inutile scadenza di detto termine: con ciò esaurendo (in tale ultima ipotesi) il relativo sub procedimento nell'ambito del ridotto circuito P.G. - Ministro, senza l'instaurazione di alcun rapporto processuale sia con il magistrato destinatario, sia con la Sezione disciplinare del Consiglio. Per cui, il Collegio deve ribadire quanto già rilevato dalle Sezioni Unite (Cass. 7513/1999) con riguardo ad analoghi provvedimenti emessi dagli Ordini professionali nei procedimenti disciplinari a carico dei propri iscritti, che anche la speciale archiviazione ex art. 16, 5 comma bis, del D.Lgs. 109 rimessa al potere discrezionale del P.G. in presenza di una delle ipotesi previste dalla norma non è assimilabile ad alcun modello giurisdizionale - sia esso civile ovvero penale, ma ha carattere meramente amministrativo. Con la conseguenza che non può assumere il carattere della definitività peculiare delle pronunce giurisdizionali con contenuto decisorio, nè, in mancanza di una norma che espressamente le attribuisca un tale intendimento, come avviene per specifici atti processuali (cfr. art. 329 c.p.c.), quello di una rinuncia irretrattabile al suddetto esercizio: restando invece soggetta ad essere successivamente revocata dallo stesso P.G. che l'ha emessa.
I "principi generali" che la governano, invocati dalla decisione impugnata (pag. 6), infatti, vanno tratti non già per assimilazione o equivalenza degli effetti, dai procedimenti giurisdizionali, bensì dalla disciplina generale dei provvedimenti amministrativi;
la quale nell'ambito degli atti discrezionali, quale è l'archiviazione predisciplinare, conosce solo come eccezione specifica il principio di stabilità delle decisioni dello stesso ufficio, enunciato dalla Sezione disciplinare (che non ne ha significativamente giustificato il fondamento), e di regola, quello opposto, quale espressione del potere di autotutela attribuito alla p.a. In base al quale ogni provvedimento può essere sottoposto, a seguito di riesame effettuato nell'esplicazione dello stesso potere amministrativo già esercitato, a successivi atti di ritiro, pur essi nominati e tipici: fra i quali rientra a pieno titolo la revoca, utilizzata nel caso dal P.G. ricorrente, e pur essa espressione del precetto di buon andamento dell'amministrazione enunciato dall'art. 97 Cost.; la quale è consentita anche in conseguenza di una nuova e diversa valutazione delle esigenze in relazione alle circostanze di fatto esistenti al momento in cui l'atto venne emanato:e quindi tanto nell'ipotesi che più non risultano sussistenti le ragioni che furono addotte a sostegno dell'atto al momento dell'emanazione (o che ne sono sopravvenute di nuove), quanto in quella più generale in cui viene effettuato un diverso apprezzamento di quella stessa situazione di fatto tenuta presente dall'autorità emanante: come esemplificativamente può verificarsi nell'interpretazione dell'art. 3 bis in relazione ai termini ed ai limiti entro cui configurare la scarsa rilevanza di un fatto addebitato che rientri in una delle ipotesi tipiche di illecito disciplinare, dalla quale dipende secondo la prima delle fattispecie tassativamente indicate dal comma 5 bis dell'art. 16, il legittimo esercizio o meno da parte del P.G. del potere di archiviazione predisciplinare.
Vero è che il legislatore avrebbe potuto rendere l'archiviazione in esame insuscettibile di revoca, tale dichiarandola espressamente, ovvero sottoponendola al regime degli atti emanati nell'esercizio di un potere che si consuma non appena esercitato dall'autorità amministrativa;
ma una tale deroga non è ricavatile neppure indirettamente dal contenuto della norma, ne' più in generale dalla disciplina dell'azione disciplinare. La quale, invece, stabilisce nel precedente art. 15 soltanto un limite temporale massimo entro il quale qualunque azione disciplinare - pur conseguente, quindi, ad una archiviazione predisciplinare - possa essere proposta, attribuendo per converso, gli effetti di una rinuncia definitiva esclusivamente al mancato esercizio dell'iniziativa aggiuntiva del Ministro di cui si è detto, ove questi lasci trascorrere inutilmente il termine assegnatogli di 10+60 giorni dalla comunicazione della determinazione adottata dal P.G.; dopo la cui scadenza conclusivamente il provvedimento di archiviazione diviene idoneo a produrre effetti, e per tale ragione può essere ritirato dallo stesso P.G., che a seguito di una diversa valutazione delle fattispecie di (non) illecito tipizzate dalla norma, chieda alla Sezione disciplinare la fissazione dell'udienza di discussione orale.
Pertanto non giova al riguardo il riferimento alle norme del processo penale (in quanto compatibili), peraltro previsto solo in via integrativa del R.D.Lgs. n. 511 del 1946, artt. 32 e 34, che nella specie la Sezione ha di fatto utilizzato per modellare il regime della revoca predisciplinare a quello dell'archiviazione pronunciata dal giudice su richiesta del P.M. nelle ipotesi individuate dagli art. 408 c.p.p. e segg.; cui può fare seguito ai sensi del successivo art. 414 c.p.p., la riapertura delle indagine ove autorizzata dallo stesso giudice con decreto motivato;
e per trame il carattere irrevocabile e preclusivo dell'archiviazione, in mancanza di quest'ultimo provvedimento:anzitutto perché le Sezioni Unite hanno avvertito che nel nuovo sistema introdotto dal D.Lgs. n. 109 del 2006, il legislatore non ha inteso estendere la disciplina processuale penale all'intero procedimento disciplinare, come dimostra il fatto che ne ha limitato il richiamo a specifiche attività come le indagini e la discussione dibattimentale. Con il duplice corollario che deve escludersi l'estensibilità di tali richiami o riferimenti per tutte le attività o i provvedimenti che non risultano disciplinati espressamente o per specifico rinvio c.p.p..; e che quando gli stessi sussistono devono essere interpretati restrittivamente, come dimostra proprio il richiamo contenuto nell'art. 16, comma 2 con riguardo esclusivamente alla attività di indagine del P.G., che proprio per l'espressa limitazione del rinvio non può essere esteso al regime dei provvedimenti conclusivi devoluti alla sua competenza: invece disciplinati dal successivo comma 5 bis, nonché dall'art. 17 (Cass. 15969/2009; 18374/2009).
E quindi perché la stessa sezione disciplinare aveva dimostrato la incompatibilità tra l'archiviazione in esame e quella processuale penale, che è in ogni caso oggetto di un provvedimento giurisdizionale e rimessa alla valutazione del giudice terzo: con conseguente rapporto binario p.m. - giudice anche nell'archiviazione di cui all'art. 414 c.p.c.. Il quale richiede non solo il decreto di autorizzazione alla riapertura delle indagini, rimuovendo gli effetti della precedente valutazione di infondatezza della notizia di reato, che si pone quindi giuridicamente come atto equipollente alla revoca (Corte Cost. n. 27 del 1995); ma anche che il decreto suddetto debba provenire dallo stesso giudice che ha emesso il provvedimento di archiviazione. E conclusivamente impedisce di estendere sotto qualsiasi profilo la sequenza procedimentale ed il regime complessivo dell'istituto processuale alla revoca predisciplinare di cui all'art. 16 D.Lgs.: come conferma da ultimo il limite alla sua efficacia preclusiva predicato dalle Sezioni penali di questa Corte, non solo nell'ipotesi in cui l'azione penale per il medesimo fatto venga iniziata da altro ufficio giudiziario, ma anche laddove ritengono non più necessaria l'autorizzazione alla riapertura formale delle indagini da parte del P.M. dello stesso ufficio, allorché questi, successivamente alla richiesta di archiviazione ma prima che il G.I.P. abbia pronunciato il relativo decreto, provveda ad una nuova iscrizione nel registro delle notizie di reato a carico della stessa persona e per lo stesso fatto, nonché all'effettuazione delle nuove indagini ritenute necessarie (Cass. 22374/2002): e quindi allorché non sia stato esercitato il potere attribuito al giudice di controllare e valutare la richiesta del P.M., nonché di sindacare la legittimità del suo operato (in termini di inattività), quanto ad esercizio dell'azione medesima (Cass. 8511/1996; sez. un. 14 febbraio 1996). Per la medesima ragione non è sostenibile la necessità per revocare anche l'archiviazione amministrativa in esame, del formale provvedimento di riapertura delle indagini, ipotizzato dalla decisione impugnata, senza specificare se la competenza ad emetterlo, in mancanza di una previsione legislativa al riguardo, debba essere devoluta alla Sezione disciplinare, ovvero allo stesso Procuratore Generale:perché nel primo caso difetta proprio il presupposto attributivo della competenza considerato dall'art. 414 c.p.p., non provenendo il provvedimento di archiviazione dalla Sezione disciplinare e perciò non potendosene applicare il principio conseguente che anche l'eventuale decreto di riapertura debba essere gestito dal medesimo organo già impegnato nel disporre l'archiviazione.
Mentre la seconda ipotesi - che esso spetti cioè allo stesso Procuratore Generale - si traduce nella prospettazione di un presupposto meramente ed inutilmente formalistico in quanto postula la competenza del P.G. ad adottare lo stesso provvedimento che egli stesso ha richiesto. E tuttavia, se tanto la speciale archiviazione di cui al menzionato art. 16, quanto il provvedimento di revoca della stessa, costituiscono anche nell'ottica della Sezione disciplinare e del P.G. ricorrente, attività sostanzialmente amministrativa, la sequenza archiviazione - revoca non può che essere soggetta ai principi che secondo la giurisprudenza amministrativa limitano l'esercizio dello ius poenitendi: fra i quali quello di carattere generale collegato all'obbligo della motivazione, con cui l'autorità amministrativa rende palese le ragioni che stanno a fondamento della scelta operata attraverso l'atto adottato (Cons. St. 5398/2003;
5019/2006; 5544/2006). Detto obbligo in passato considerato una regola non dell'ordinamento generale, bensì di quello proprio di ciascuna amministrazione tanto da indurre a ritenere che la sua inosservanza non desse luogo a violazione di legge, ha oggi acquistato rilevanza costituzionale: essendo stato inscindibilmente collegato alla finalità di consentire la trasparenza e l'imparzialità dell'azione amministrativa imposta dall'art. 97 Cost., e perciò di rendere possibile sotto questo profilo il sindacato sulla legittimità e correttezza di questa di cui agli artt. 24 e 113 Cost.; tant'è che è ormai richiesto per tutti i provvedimenti amministrativi (salvo specifiche eccezioni qui non ricorrenti) dalla L. n. 241 del 1990, art.
3. Il quale, codificando secondo il Consiglio di Stato la giurisprudenza precedente, dispone altresì che "La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria":
e perciò deve essere osservato in ogni atto di ritiro, nonché nella revoca in particolare, che implicando la necessità di esplicitare le ragioni che giustificano la nuova determinazione amministrativa, non può assumere la forma implicita.
Per tale ragione proprio nell'ambito del pubblico impiego, specificamente menzionato dal comma 1 di detto art. 3, i giudici amministrativi hanno introdotto il diverso principio della continuità e coerenza delle valutazioni amministrative, soprattutto con riferimento alle singole graduatorie concorsuali, affermando che in presenza di assoluta identità di procedure concorsuali e mancata rappresentazione di elementi nuovi capaci di ribaltare la precedente classifica, il principio suddetto prevale su quello di autonomia delle singole graduatorie - perciò costituendo un limite ad un diverso apprezzamento della posizione e dell'attività professionale del candidato (Cons. St. 5479/2005; 3584/2005; 3584/2004). Sicché detto principio a maggior ragione è applicabile nei procedimenti disciplinari preordinati all'adozione di sanzioni amministrative e comunque di atti che sacrificano posizioni giuridiche dei dipendenti;
in relazione alle quali, dunque, nella motivazione di un provvedimento di revoca vanno esternate le puntuali ragioni per le quali si stabilisce che l'interesse pubblico deve prevalere sul contrapposto o sui contrapposti interessi di costoro : soprattutto quando gli stessi siano riconosciuti meritevoli di tutela come avviene appunto, in seguito allo speciale provvedimento di archiviazione per cui è causa. Ed i menzionati principi di continuità logica, di coerenza e di "non contraddizione" postulano ima più stringente esigenza di esplicazione delle ragioni per le quali l'interesse pubblico che sta alla base dell'esercizio del potere di autotutela deve prevalere su quello del magistrato a non subire il procedimento disciplinare già in precedenza riconosciuto dallo stesso Procuratore Generale: come si verifica esemplificativamente nell'ipotesi di sopravvenienza di fatti o elementi nuovi di valutazione che più non giustificano quella precedente addotta a fondamento del provvedimento di archiviazione. Poiché invece nel caso concreto, neppure il P.G. ricorrente ha prospettato la sussistenza di una qualsiasi ragione a sostegno del provvedimento 27 febbraio 2008 con cui ha (nuovamente) promosso azione disciplinare nei confronti del dott. C. , la revoca peraltro solo implicita del precedente decreto di archiviazione 13 dicembre 2007, risulta priva in radice di motivazione - ed anzi i fatti riferiti dalla sentenza inducono a ritenere che i due procedimenti si siano svolti l'uno senza alcuna consapevolezza dell'altro e del suo esito;
e di conseguenza la seconda azione disciplinare risulta promossa non per effetto dell'esercizio di uno ius poenitendi fondato su un apprezzamento dei fatti diverso da quello che aveva indotto lo stesso Ufficio ad archiviare la prima, bensì in base ad una mera richiesta in contrasto e perciò non coerente (sotto il profilo logico e perfino temporale) con il provvedimento di contenuto opposto appena qualche tempo prima adottato;
per cui correttamente è stata dichiarata improcedibile dalla sentenza impugnata.
P.Q.M.
La Corte, a Sezioni Unite, rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 17 novembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2009