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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 25/03/2025, n. 413 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 413 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Termini Imerese, riunito in camera di consiglio e composto dai Signori
Magistrati:
Giuseppe Rini Presidente
Maria Margiotta Giudice rel.
Daniele Salvatore Abbate Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1718/2024 degli affari civili contenziosi promossa da
(cf: ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, giusta procura alle liti in atti, dall'avv. Giovanni Parisi, presso il cui studio, sito a Palermo in via Houel n.24, è elettivamente domiciliato
RICORRENTE contro
(cf: , nata a [...] l'[...], Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa, procura alle liti in atti, dall'avv. Maurizio Savarese, presso il cui studio, sito a Palermo in via Filippo Parlatore n. 3, è elettivamente domiciliata
RESISTENTE con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENIENTE NECESSARIO
avente ad oggetto: modifica condizioni di divorzio;
conclusioni delle parti: le parti hanno concluso a conclusioni congiunte, come da note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 31.1.2025 (cui si rinvia);
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 31.7.2024 chiedeva la modifica delle Parte_1 condizioni stabilite nella sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n.
1340/2019 del Tribunale di Palermo (già parzialmente modificata dall'ordinanza emessa dal medesimo ufficio giudiziario il 6.6.2024 nell'ambito del procedimento iscritto al n.
1116/2023 R.G., che aveva revocato l'obbligo a carico del ricorrente di contribuire al mantenimento della IG , divenuta economicamente indipendente), nella parte in Per_1 cui aveva posto a proprio carico l'obbligo di versare a entro il Controparte_1 giorno 5 di ogni mese, l'importo di € 200,00 a titolo di contributo al mantenimento della IG maggiorenne , che aveva raggiunto l'indipendenza economica svolgendo già dal Per_2
2022 attività lavorativa subordinata per conto di diverse società; domandava, inoltre, la ripetizione degli importi corrisposti alla controparte a tale titolo.
Nella memoria di costituzione depositata il 11.11.2024, si CP_1 CP_1 associava alla richiesta di modifica delle condizioni stabilite nella sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n.1340/2019 avanzate da controparte, dando atto di aver raggiunto un accordo con la controparte.
Invero, nell'accordo depositato il 12.11.2024 le parti hanno stabilito, a parziale modifica della sentenza di divorzio n. 1340/2019 del Tribunale di Palermo, la revoca, con decorrenza dal mese di ottobre 2024, dell'obbligo posto a carico di di Parte_1 corrispondere a la somma di € 200,00 mensili (rivalutata a circa Controparte_1
€ 235,35) a titolo di contributo al mantenimento della IG (maggiorenne ed Per_2 economicamente autosufficiente), nonché del pagamento del 50% delle spese straordinarie. Hanno, di conseguenza, previsto l'obbligo di di Controparte_1 restituire al ricorrente le somme percepite dal mese di ottobre 2024 sino “al mese successivo alla notificazione del provvedimento giudiziale di revoca di tale obbligo”.
Nelle note di trattazione scritta rispettivamente depositate in sostituzione dell'udienza del
31.1.2025, le parti hanno dichiarato di riportarsi alle condizioni contenute nell'accordo sottoscritto e, dunque, con ordinanza dell'11.2.2025 la causa è stata posta in decisione sulle conclusioni congiunte delle parti.
Ebbene, la domanda di modifica delle condizioni di divorzio sulla falsariga dell'accordo depositato il 12.11.2024 da e può trovare Parte_1 Controparte_1 accoglimento, ben potendo le parti raggiungere accordi volti a modificare le condizioni stabilite nelle sentenze di separazione e di divorzio, a condizione che gli stessi non si pongano in contrasto con gli interessi della prole, con l'ordine pubblico e con il buon costume.
In assenza di figli minori, la modifica delle condizioni di divorzio – riguardante unicamente il mantenimento della IG maggiorenne divenuta economicamente indipendente – è meritevole di accoglimento, con la precisazione che il Tribunale di limita a prendere atto dell'obbligo restitutorio assunto da che non può Controparte_1 costituire oggetto di delibazione in questa sede.
La natura del giudizio e la conclusione dello stesso mediante accordo delle parti depongono nel senso della compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunciando:
a parziale modifica della sentenza di divorzio n. 1340/2019 del Tribunale di Palermo, dispone la revoca dell'assegno posto a carico di a titolo di contributo Parte_1 al mantenimento della IG maggiorenne , con decorrenza dal mese di Persona_3 ottobre 2024; dispone la compensazione delle spese di lite tra le parti. Termini Imerese, così deciso nella camera di consiglio del 28 febbraio 2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Maria Margiotta Giuseppe Rini
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009 N. 193, conv. con modd. dalla L 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal Decreto del Ministero della Giustizia 21.2.2011, n. 44
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Termini Imerese, riunito in camera di consiglio e composto dai Signori
Magistrati:
Giuseppe Rini Presidente
Maria Margiotta Giudice rel.
Daniele Salvatore Abbate Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1718/2024 degli affari civili contenziosi promossa da
(cf: ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, giusta procura alle liti in atti, dall'avv. Giovanni Parisi, presso il cui studio, sito a Palermo in via Houel n.24, è elettivamente domiciliato
RICORRENTE contro
(cf: , nata a [...] l'[...], Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa, procura alle liti in atti, dall'avv. Maurizio Savarese, presso il cui studio, sito a Palermo in via Filippo Parlatore n. 3, è elettivamente domiciliata
RESISTENTE con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENIENTE NECESSARIO
avente ad oggetto: modifica condizioni di divorzio;
conclusioni delle parti: le parti hanno concluso a conclusioni congiunte, come da note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 31.1.2025 (cui si rinvia);
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 31.7.2024 chiedeva la modifica delle Parte_1 condizioni stabilite nella sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n.
1340/2019 del Tribunale di Palermo (già parzialmente modificata dall'ordinanza emessa dal medesimo ufficio giudiziario il 6.6.2024 nell'ambito del procedimento iscritto al n.
1116/2023 R.G., che aveva revocato l'obbligo a carico del ricorrente di contribuire al mantenimento della IG , divenuta economicamente indipendente), nella parte in Per_1 cui aveva posto a proprio carico l'obbligo di versare a entro il Controparte_1 giorno 5 di ogni mese, l'importo di € 200,00 a titolo di contributo al mantenimento della IG maggiorenne , che aveva raggiunto l'indipendenza economica svolgendo già dal Per_2
2022 attività lavorativa subordinata per conto di diverse società; domandava, inoltre, la ripetizione degli importi corrisposti alla controparte a tale titolo.
Nella memoria di costituzione depositata il 11.11.2024, si CP_1 CP_1 associava alla richiesta di modifica delle condizioni stabilite nella sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n.1340/2019 avanzate da controparte, dando atto di aver raggiunto un accordo con la controparte.
Invero, nell'accordo depositato il 12.11.2024 le parti hanno stabilito, a parziale modifica della sentenza di divorzio n. 1340/2019 del Tribunale di Palermo, la revoca, con decorrenza dal mese di ottobre 2024, dell'obbligo posto a carico di di Parte_1 corrispondere a la somma di € 200,00 mensili (rivalutata a circa Controparte_1
€ 235,35) a titolo di contributo al mantenimento della IG (maggiorenne ed Per_2 economicamente autosufficiente), nonché del pagamento del 50% delle spese straordinarie. Hanno, di conseguenza, previsto l'obbligo di di Controparte_1 restituire al ricorrente le somme percepite dal mese di ottobre 2024 sino “al mese successivo alla notificazione del provvedimento giudiziale di revoca di tale obbligo”.
Nelle note di trattazione scritta rispettivamente depositate in sostituzione dell'udienza del
31.1.2025, le parti hanno dichiarato di riportarsi alle condizioni contenute nell'accordo sottoscritto e, dunque, con ordinanza dell'11.2.2025 la causa è stata posta in decisione sulle conclusioni congiunte delle parti.
Ebbene, la domanda di modifica delle condizioni di divorzio sulla falsariga dell'accordo depositato il 12.11.2024 da e può trovare Parte_1 Controparte_1 accoglimento, ben potendo le parti raggiungere accordi volti a modificare le condizioni stabilite nelle sentenze di separazione e di divorzio, a condizione che gli stessi non si pongano in contrasto con gli interessi della prole, con l'ordine pubblico e con il buon costume.
In assenza di figli minori, la modifica delle condizioni di divorzio – riguardante unicamente il mantenimento della IG maggiorenne divenuta economicamente indipendente – è meritevole di accoglimento, con la precisazione che il Tribunale di limita a prendere atto dell'obbligo restitutorio assunto da che non può Controparte_1 costituire oggetto di delibazione in questa sede.
La natura del giudizio e la conclusione dello stesso mediante accordo delle parti depongono nel senso della compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunciando:
a parziale modifica della sentenza di divorzio n. 1340/2019 del Tribunale di Palermo, dispone la revoca dell'assegno posto a carico di a titolo di contributo Parte_1 al mantenimento della IG maggiorenne , con decorrenza dal mese di Persona_3 ottobre 2024; dispone la compensazione delle spese di lite tra le parti. Termini Imerese, così deciso nella camera di consiglio del 28 febbraio 2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Maria Margiotta Giuseppe Rini
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009 N. 193, conv. con modd. dalla L 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal Decreto del Ministero della Giustizia 21.2.2011, n. 44