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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 04/12/2025, n. 11409 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11409 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 20941/2021
Tribunale di Napoli
8 SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 20941/2021
Oggi 4 dicembre 2025 lette le note di trattazione il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. depositandola a fine udienza.
Il Giudice
dott. Francesca Console
pagina 1 di 13 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
8 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesca Console ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 20941/2021 promossa da:
(CF. ), rappresentato e difeso, congiuntamente e Parte_1 C.F._1 disgiuntamente, dall'avv. Veruska Vitale e dall'avv. Carmen Izzo, presso il cui studio in Caserta al
Corso Trieste n. 33 elettivamente domiciliato;
ATTORE contro
(P. iva n. ) in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1 difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dall'avv. Michele Lima e dall'avv. Guglielmo Lima, presso il cui studio in Santa Maria Capua Vetere alla Via Pezzella n. 24 elettivamente domiciliata;
e
, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso Controparte_2 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli presso i cui uffici domiciliata ex lege alla via
Armando Diaz, n. 11, Napoli;
CONVENUTI
Nonché contro
(CF. ), rappresentato e difeso dall'avv. Achille Controparte_3 CodiceFiscale_2
Cipullo presso il cui studio in Santa Maria Capua Vetere (CE), al Corso Aldo Moro n. 228 elettivamente domiciliato;
ER AT
pagina 2 di 13 CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza odierna
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione depositato presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere e notificato l'11.07.2018, conveniva in giudizio il e Parte_1 Controparte_2 Controparte_1 deducendone la responsabilità professionale e chiedendone la condanna al risarcimento per tutti i danni asseritamente subiti. Più in particolare, parte attrice deduceva che:
- Egli era soldato volontario VFP1 terzo blocco 2015;
- in data 25.10.17 presso il Dipartimento Militare di Medicina Legale – Bari PA veniva espresso giudizio di inidoneità al servizio militare in base alla RMN della colonna lombosacrale effettuato dal ed esibito all'organo giudicante (cfr. allegato Referto Parte_1 redatto dall'istituto in data 28.09.17). Nel referto dell'esame veniva descritto: CP_1
“protusione posteriore mediana del disco intersomatco tra L3-L4 ed L4-L5 senza evidenza di conflitti significativi. Anterolistesi di grado I di L5 su S1 con erniazione posteriore diffusa del disco intersomatico tra
L5-S1”.
- La successiva rilettura ad opera di un altro radiologo, dott.ssa mostrava Persona_1 clamorosamente l'assenza delle alterazioni, seppur minime, descritte nel referto redatto presso il in data 28.09.17. Il paziente godeva di ottima salute e non aveva nulla CP_1 di quanto descritto erroneamente dal Centro Capua Center. Dunque, in data 14.02.2018, su incarico ricevuto dal veniva prestata memoria difensiva al della difesa, Parte_1 CP_2 allegata agli atti, ai sensi dell'art.10 della legge 07 agosto 1990 n. 241;
- in data 26.05.2018, il difesa confermava il provvedimento di avvio di Controparte_2 proscioglimento notificando all'istante decreto definitivo di proscioglimento dalla Ferma prefissata di un anno per perdita permanente della idoneità psico-fisica richiesta per il reclutamento ai sensi dell'art. 957 co 1 lett. f) del decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66, collocandolo in congedo assoluto a decorrere dal 25 ottobre 2015. Invero, il della CP_2 difesa, una volta ricevute le memorie difensive in cui si metteva in risalto l'errore diagnostico sulla base delle due perizie riscontrate (dott.ssa e dott.ssa così Persona_2 Persona_1 decideva: “preso atto della proposta di proscioglimento avanzata dal suindicato Comando nei confronti del militare in data 16 febbraio 2018 con foglio n. 2510, tenuto conto che questa Direzione Generale alla luce delle predetta memoria ha richiesto un ulteriore parere medico legale al Comando Sanità e Veterinaria-
Reparto Sanità- Ufficio Sanitario, per un eventuale nuovo accertamento sanitario, Visto il parere reso dal suindicato Comando della Sanità secondo cui “ non sussistono presupposti medico-legali per sottoporre pagina 3 di 13 l'interessato ad ulteriori accertamenti sanitari finalizzati alla verifica dell'idoneità quale VFP, decreta il soldato VFP1 prosciolto dalla ferma prefissata di 1 anno per perdita permanente della Parte_1 idoneità psico-fisica richiesta e viene collocato in congedo assoluto a decorrere dal 25 ottobre 2017”;
- l'attore dunque depositava ricorso amministrativo al avverso il giudizio di CP_4 inidoneità al servizio militare del 25.10.17 presso il Dipartimento Militare di Medicina Legale
– Bari PA;
- in data 23.04.2018 presso la sede dell'Organismo Forum di Mediazione di Caserta veniva fissato il primo incontro di conciliazione e mediazione obbligatorio da e la Parte_1 convenuta comunicava a mezzo pec dell'Avv. Guglielmo Lima di non voler CP_1 partecipare all'incontro (come da verbale di mancata partecipazione allegato agli atti).
Tanto premesso in fatto, i ricorrenti chiedevano l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
1) accertare e dichiarare la responsabilità in solido di tutti i convenuti, anche in quota parte, in ordine ai danni patrimoniali, non patrimoniali e morali, esistenziali, patite dal sig. che hanno portato Parte_1 quest'ultimo al congedo definitivo a causa di una errata diagnosi. Inoltre, il danno biologico, il danno da sofferenza psicologica per aver perso quell'attività così ambita e sacrificata per un giovane ragazzo, minore capacità contributiva per l'apporto che avrebbe potuto dare ed il danno alla vita di relazione;
2) per l'effetto, condannare i convenuti, in solido tra di loro, ognuno per la propria quota parte di responsabilità,
a titolo di risarcimento danni, al pagamento della somma che sarà ritenuta equa e di Giustizia, anche in via equitativa ex art.1226 c.c., oltre interessi legali e compensativi e rivalutazione monetaria anno per anno dal fatto al soddisfo;
3) Condannare essi convenuti, in solido, al pagamento delle spese legali del giudizio, oltre spese generali del 15%,
IVA e CPA nonché spese CTU a favore dell'Avv. Veruska Vitale ex art.93 cpc quale procuratore antistatario.
Con comparsa del 16.11.2018 la convenuta si costituiva ritualmente in Controparte_1 giudizio ed eccepiva in rito l'incompetenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, deducendo la competenza del Foro Erariale, essendo stato convenuto il ed indicando come Controparte_2
Foro competente il Tribunale di Napoli ovvero alternativamente il Tribunale di Bari oppure in via sussidiaria il Tribunale di Roma. Chiedeva, altresì, la sospensione del giudizio civile in attesa della pronuncia del . In particolare, deduceva la convenuta che l'odierno attore aveva in CP_4 quella sede impugnato il decreto di congedo. Ancora in rito, rilevava la propria carenza di legittimazione passiva, mancando il nesso causale tra il referto del Centro diagnostico convenuto e il decreto del , il quale era stato adottato all'esito di autonome valutazioni. Nel Controparte_2 merito evidenziava l'infondatezza dell'addebito di responsabilità, essendo stata corretta la refertazione. Chiedeva inoltre la chiamata in causa del radiologo dott. perché, Controparte_3
pagina 4 di 13 nell'ipotesi di accoglimento della domanda attorea, venisse condannato alla rivalsa in favore di essa ovvero, in subordine, perché venisse dichiarato il diritto di regresso della stessa CP_1 per quanto fosse stata tenuta a risarcire al Parte_1
Con provvedimento del 14.12.2018, il Presidente Sdino, autorizzava la chiamata in causa di
[...]
, al quale il relativo atto era notificato dalla in data 02.01.2019. CP_3 CP_1
Con comparsa del 19.03.2019, si costituiva il terzo chiamato il quale eccepiva Controparte_3
l'incompetenza per territorio del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, essendo invece competente il Foro Erariale;
eccepiva ancora la nullità della notifica al dell'atto di citazione, Controparte_2 non avvenuta presso l'Avvocatura dello Stato;
richiedeva la sospensione del giudizio civile, ai sensi dell'art. 295, c.p.c., essendo pregiudiziale la definizione di quello amministrativo;
in subordine, chiedeva il rigetto della domanda per inammissibilità o per infondatezza delle domande di rivalsa e di regresso avanzate dalla CAPUA nei suoi confronti;
in via ulteriormente gradata, CP_1 contestava nel merito la fondatezza della pretesa risarcitoria in ordine al quantum debeatur.
All'udienza del 17.02.2020, il G.I. - dott.ssa Picano Arlen del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
- rilevava l'invalidità della notifica effettuata nei confronti del , in persona del Controparte_2
l.r.p.t., poiché non effettuata presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, ed autorizzava l'attore alla rinnovazione della notifica.
Con comparsa del 25.05.2021, si costituiva il aderendo alle deduzioni già Controparte_2 espresse dalla convenuta e dal chiamato, eccependo, quindi l'incompetenza funzionale del Giudice adito;
nel merito, in via subordinata, chiedeva l'integrale rigetto delle avverse domande in quanto infondate. Il tutto con vittoria di spese, diritti e onorari.
In data 15.06.2021, il Giudice - dott.ssa Picano Arlen del Tribunale di Santa Maria C.V. - dopo aver verificato la regolarità della notifica in rinnovazione nei confronti del , dichiarava con CP_2 sentenza la incompetenza funzionale della causa in favore del Tribunale di Napoli, assegnando termine di tre mesi per la riassunzione.
Parte attrice pertanto riassumeva, ai sensi dell'art. 50 c.p.c., la causa dinanzi al Tribunale di Napoli, e riproponeva integralmente l'originaria domanda giudiziaria.
Si costituiva, con comparsa depositata il 03.11.2021, la convenuta la quale Controparte_1 riproponeva richiesta di sospensione del giudizio ai sensi dell'art. 295 c.p.c.; richiedeva altresì accertarsi con sentenza parziale il difetto di legittimazione passiva della società convenuta;
nel merito, concludeva per il rigetto della domanda in quanto infondata;
in via subordinata, in caso di pagina 5 di 13 accoglimento della domanda, deduceva l'esclusiva o, comunque, assorbente responsabilità del nella causazione di tutti i danni accertati;
in via ulteriormente subordinata, Controparte_2 asseriva la responsabilità esclusiva del dott. , quale unico autore del referto oltre Controparte_3 che del relativo esame, di tutti i danni prodotti all'attore a causa della refertazione contestata. Il tutto, con vittoria di spese e competenze di lite.
Nella medesima data, si costituiva con comparsa di risposta il che concludeva Controparte_2 per il rigetto della domanda attorea in quanto infondata, il tutto con vittoria di spese e competenze di lite.
Il 24.11.2021 depositava comparsa di risposta anche il terzo chiamato , nella quale Controparte_3 chiedeva di disporre, in via principale, il richiamo del fascicolo di ufficio R.G. n. 6741/2018 del
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere;
in subordine, chiedeva la sospensione del giudizio ex art. 295, c.p.c. sino alla definizione del giudizio pendente dinanzi al;
ancora, domandava CP_4 accertarsi l'estraneità del ovvero la sua carenza di legittimazione passiva nei confronti di CP_3 ogni pretesa risarcitoria attorea;
in via ulteriormente gradata, chiedeva il rigetto della la domanda di rivalsa e di regresso avanzata dalla nei confronti del terzo. Il tutto con Controparte_1 condanna del soccombente alle spese di giudizio.
Con ordinanza del 17.10.2022, il G.U. procedente, dott.ssa Ivana SS, disponeva la sospensione del processo civile ai sensi dell'art. 295 c.p.c., in attesa della definizione del giudizio pendente dinanzi al
; successivamente, lo stesso G.I., con decreto del 18.05.2024, accertato il passaggio in CP_4 giudicato della relativa sentenza, disponeva la prosecuzione del presente procedimento.
Subentrava alla dottoressa SS la dottoressa , la quale, ritenuta la causa matura per Persona_3 la decisione, rinviava al 16.06.2025 per la precisazione delle conclusioni.
In tale udienza, il processo, scardinato dal ruolo del precedente G.U. in applicazione del provvedimento del Presidenze di sezione, migrava sul ruolo della scrivente, la quale, raccolte le conclusioni delle parti, in data odierna decideva ex art. 281 sexies cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente procedimento ha ad oggetto la richiesta risarcitoria proposta dall'attore per Parte_1 fatti avvenuti nell'anno 2017, periodo in cui egli era arruolato come soldato volontario VFP1 nell'Esercito
Italiano, in servizio presso 82° Reggimento Fanteria “Torino” di Barletta.
L'attore rivolgeva le proprie doglianze nei confronti dei convenuti, e Controparte_2 [...] per il risarcimento dei danni che gli stessi avrebbero causato a diverso titolo - CP_1 rispettivamente extra contrattuale e contrattuale- per aver concorso, con la propria condotta illecita, a pagina 6 di 13 causare un danno ingiusto. In particolare, parte attrice deduceva che a causa dell'errata diagnosi medica del convenuto – e in particolare, del tecnico radiologo – egli Controparte_1 Controparte_3 sarebbe stato sottoposto a congedo definitivo per perdita permanente della inidoneità psico-fisica richiesta per il reclutamento, ai sensi dell'art. 957 co. 1 lett. f) d.lgs. 66/2010 e collocato in congedo assoluto a decorrere dal 25.10.2015.
Dall'esame degli atti di causa- costituzione e memoria dell'attore nonché comparse e memorie dei convenuti- la vicenda può essere riassunta come segue.
L'odierno attore, soldato volontario VFP1, durante l'esecuzione del proprio incarico nell'operazione
“Strade Sicure” in Roma, vedeva comparire una lombalgia acuta e per tale motivo, su indicazione del
Dirigente del Servizio Sanitario dell'ente di appartenenza, effettuava una prima radiografia lombosacrale presso il centro diagnostico convenuto (cfr. referto RX del 15.09.2017, allegata Controparte_1 all'atto di costituzione) da cui si evinceva “conservata la lordasi fisiologica. Non visibilità di lesioni ossee di tipo focale
a carico dei metameri in esame. Modesta riduzione di ampiezza degli spazi intersomatici L4-L5-S1”; successivamente, effettuava, presso il medesimo centro, anche una risonanza magnetica lombo-sacrale (cfr. referto RMN del
28.07.2017 in atti), che evidenziava “protrusione posteriore mediana del disco intersomatico tra L3-L4 ed L4-L5, senza evidenza di conflitti significativi. Anterolistesi di grado I di L5 su SI con erniazione posteriore diffusa del disco intersomatico tra Non visibilità di significative protrusioni discali ai restanti livelli del rachide lombo-sacrale. I Pt_2 rimanenti dischi intersomatici in esame presentano regolare morfologia e segnale. Regolare ampiezza del canale vertebrale ai restanti livelli in esame;
regolare segnale e morfologia del midollo spinale del tratto esaminato. Cono midollare a D12-L1.
Regolare il segnale delle strutture midollari ossee esaminate”.
Posto che tali esami mettevano in evidenza la presenza di patologie discovertebrali, il Dirigente del Servizio
Sanitario, in data 05.10.2017, disponeva l'invio presso il Dipartimento del per dubbio Controparte_2 sulla persistenza dell'idoneità al servizio militare ai sensi dell'art. V.l e del codice 220 dell'Elenco delle
Imperfezioni ed Infermità ed in data 25.10.2017 il militare veniva convocato presso il reparto Osservazione del predetto Dipartimento. In tale sede veniva acquisita agli atti la documentazione clinica di cui sopra relativa agli accertamenti strumentali effettuati dall'interessato presso il e l'attore Controparte_1 veniva sottoposto a visita specialistica ortopedica dal Cap.Csars dott. che poneva la seguente Persona_4 diagnosi: “Protrusione L3-L4, L4-L5; anterolistesi L5-S1 in assenza di segni clinici di radicolopatia in atto. Al termine degli accertamenti è stata quindi diagnosticata una: Protrusione L3-L4, L4-L5 ed anterolistesi L5-S1 con erniazione posteriore diffusa del disco intersomatico tra L5-S1, in assenza di segni clinici di radicolopatia in atto q pertanto il militare giudicato: Non idoneo/a quale volontario in ferma per perdita permanente dell'idoneità fisiopsico- attitudinale al servizio nell
'EI, per attribuzione del coefficiente 3 nella caratteristica LI del profilo sanitario, ai sensi del codice 220 della Direttiva
Tecnica per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare e dell'articolo V.l dell'Elenco delle pagina 7 di 13 Imperfezioni ed Infermità che sono causa di non idoneità al servizio nell'EI, di cui al Decreto del Ministero della Difesa del
4 giugno 2014”.
Tale provvedimento medico-legale non veniva accettato dall'interessato e pertanto, come previsto dalla normativa, veniva disposta la remissione d'ufficio del giudizio al Capo Reparto Sanità del Dipartimento di
Sanità del Comando Logistico dell'Esercito a Roma. Con lettera del 16.11.2017 il Controparte_5
disponeva la visita medica di appello in data 13.12.2017 a seguito della quale, con verbale n.
[...]
J11701210 del 22.01.2018 (in atti) il Reparto di Sanità del confermava il Controparte_5 giudizio di permanente non idoneità al servizio e quale volontario in ferma.
L'odierno attore, in data 14.02.2018, per tramite del legale rappresentante, presentava memoria difensiva al difesa (allegata alla costituzione), ai sensi dell'art.10 L. 241/1990, unitamente ad una Controparte_2 relazione a firma della dott.ssa specialista in radiodiagnostica, da cui si rileva: RM rachide Persona_1 lombosacrale 29.09.20] 7 ... minime protrusioni discali posteriori ad ampio raggio ai livelli L3-L4, L4-L5 e soprattutto
L3-S1. che si limitano a sollevare il legamento longitudinale posteriore. Non evidenti focalità erniarie discali ... ” (cfr. relazione della dott.ssa in atti) e da una relazione medico legale a firma della dott.ssa Per_1 [...]
(in atti), cui si rileva: nelle immagini si possono osservare solo minime protrusioni o psedobulging ......... non Per_2 sussistono ... nel caso in esame le cause di non idoneità al SM invocate nel provvedimento emesso il 25.10.2017presso il
D.m.m.l. di Bari PA ... ”.
In data 26.05.2018 il confermava il provvedimento di avvio di proscioglimento e Controparte_2 notificava all'istante il decreto definitivo di proscioglimento dalla Ferma prefissata di un anno per perdita permanente della idoneità psico-fisica richiesta per il reclutamento, ai sensi dell'art. 957 co 1 lett. f) del decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66, collocandolo in congedo assoluto a decorrere dal 25 ottobre 2015.
A seguito del provvedimento definito, parte attrice ricorreva al TAR Puglia per l'annullamento del provvedimento medico legale n. 1874 del 25.10.2017 del Dipartimento militare di Medicina legale “Bari
PA” che lo aveva dichiarato non idoneo al servizio, contestando l'eccesso di potere per incongruità, illogicità, irragionevolezza, manifesta ingiustizia, difetto di motivazione, disparità di trattamento, eccesso di potere per errore e/o carenza nei presupposti di fatto, erronea valutazione e/o travisamento della situazione di fatto medica, difetto e insufficienza di valutazione ed errore sul metodo di accertamento;
al contempo, l'attore conveniva innanzi al giudice ordinario il e la Controparte_2 CP_1
– che a sua volta chiamava in giudizio il dott. – per ottenere il risarcimento dei
[...] Controparte_3 patrimoniali, non patrimoniali, morali ed esistenziali patiti a seguito del congedo definitivo a causa della lamentata errata diagnosi.
pagina 8 di 13 Stante il rapporto di pregiudizialità tra il giudizio in sede amministrativa ed il presente procedimento, veniva disposta, con ordinanza del 19.09.2022, la sospensione di quest'ultimo ai sensi dell'art 295 c.p.p., al fine di evitare un conflitto tra giudicati, atteso che la questione sottoposta al vaglio del TAR -l'illegittimità del provvedimento amministrativo che ha decretato l'inidoneità al servizio di leva- oltre a investire una questione di carattere pregiudiziale, cioè un indispensabile antecedente logico-giuridico, avrebbe pregiudicato anche l'esito della causa proposta innanzi a questa A.G. (cfr. Sez. U -
, Ordinanza n. 30148 del 13/10/2022 sulla sospensione del processo civile in attesa della definizione di controversia amministrativa).
Invero, la causa petendi sottesa alla richiesta risarcitoria spiegata nei confronti del Controparte_2 risiede appunto nel fatto illecito che avrebbe posto in essere il suddetto al momento del congedo CP_2 dal servizio di parte attrice, fatto illecito che, appunto, avrebbe cagionato ingiustamente all'attore danni morali e materiali.
Come più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, la responsabilità extracontrattuale della P.A., ai sensi dell' art. 2043 c.c., presuppone che il giudice accerti, in concreto e in ordine successivo: la presenza di un evento dannoso;
l'ingiustizia dello stesso;
la riconducibilità eziologica dell'evento dannoso ad una condotta (positiva od omissiva) della p.a.; l'imputabilità dello stesso al dolo o alla colpa dell'amministrazione, senza che sia configurabile una colpa in re ipsa, connessa al mero dato obiettivo dell'esecuzione volontaria di un provvedimento illegittimo (cfr., da ultimo, Cassazione civile , sez. lav. ,
26/01/2022 , n. 2340).
Pertanto, allorquando si contesti la legittimità dell'agire della Pubblica Amministrazione, non è sufficiente che il ricorrente lamenti un evento dannoso, ma è altresì necessario dimostrare, in prima battuta, che la p.a. abbia agito attraverso l'adozione di un provvedimento illegittimo e, in secondo luogo, che il danno arrecato sia imputabile a titolo di dolo o colpa alla Pubblica Amministrazione e che sia qualificabile come
“ingiusto”, in relazione alla sua incidenza su un interesse rilevante per l'ordinamento. (cfr. Consiglio di
Stato, sez. II , 23/04/2025 , n. 349).
Dunque, il preliminare ed imprescindibile accertamento per l'affermazione della responsabilità extracontrattuale della P.A. va effettuato sulla legittimità del provvedimento emanato dal Ministero della
Difesa che ha sancito il congedo dell'attore dall'Esercito Italiano.
Tutto quanto innanzi posto, è di rilievo il dato che il TAR Puglia, con sentenza n. 10861/21 del 26.05.2021
(in atti), passata giudicato (cfr. attestazione di irrevocabilità, depositata in atti), respingeva il ricorso del ricorrente, affermando la legittimità del provvedimento amministrativo di inidoneità al servizio militare, non affetto dai vizi lamentati da parte attrice. pagina 9 di 13 Pertanto, attesa l'accertata legittimità del provvedimento di inidoneità al servizio militare -sul quale vi è un accertamento giudiziale coperto da giudicato- provvedimento cui è causalmente ricollegato, secondo la prospettazione attorea, il danno per cui si chiede ristoro in questa sede, la domanda risarcitoria proposta contro il in questa sede è da rigettare. Difatti, dall'infondatezza dei vizi di Controparte_2 illegittimità denunciati dal ricorrente consegue l'assenza del necessario requisito dell'ingiustizia del danno, quale elemento costitutivo dell'illecito civile, non essendosi realizzata alcuna lesione della situazione giuridica soggettiva di parte attrice, con la conseguenza che si rivela infondata la domanda risarcitoria (Cfr., ex multis, T.A.R. Lazio, Roma, sez. IV, 10/02/2022, n.1635; cfr. anche T.A.R. Roma, Lazio, sez. I,
28/12/2022, n.17734 secondo cui “L'infondatezza della domanda giudiziale di annullamento determina l'infondatezza
e la conseguente reiezione dell'azione di condanna al risarcimento del danno, peraltro con domanda dal tenore generico, in quanto manca l'illegittimità dell'azione amministrativa. Del resto, la domanda di risarcimento da illegittimità provvedimentale della P.A. deve essere respinta una volta accertata la legittimità dell'atto impugnato, perché in ragione di ciò è escluso il requisito del danno ingiusto richiesto dall'art. 2043 c.c., per mancanza degli elementi costitutivi della fattispecie ivi prevista, in quanto - come nella specie - l'attività dell'Amministrazione di adozione del provvedimento riconosciuto legittimo non può essere considerata ingiusta o illecita.”).
Parimenti infondata -ma per diverse ragioni- è la domanda risarcitoria spiegata nei confronti della convenuta er responsabilità contrattuale della struttura sanitaria. Controparte_1
La responsabilità contrattuale, disciplinata dall' articolo 1218 c.c. prevede che l'obbligato risarcisca il danno derivante dall'inadempimento o dall'adempimento inesatto di un obbligo contrattuale. Tale obbligo, nel caso di specie, si concretava nella corretta diagnosi degli esami strumentali richiesti dal ricorrente, specificamente la radiografia lombosacrale refertata con RX del 15.09.2017 e la risonanza magnetica lombo-sacrale attestata con referto RMN del 28.07.2017 (entrambi in atti). Secondo la prospettazione attorea, la convenuta avrebbe posto in essere un'errata diagnosi che sarebbe stata Controparte_1 causalmente ricollegata al provvedimento di inidoneità al servizio emesso dal . Controparte_2
Orbene, per la decisione soccorre l'esame dei suindicati elementi istruttori, quali letti alla luce dei principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di ripartizione dell'onere probatorio in relazione alla responsabilità contrattuale (cfr. per tutti, SS.UU. sent. n. 13533/2001). Il supremo giudice della nomofilachia ha infatti chiarito che il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo, costituito dall'avvenuto adempimento.
pagina 10 di 13 Analogamente è stato disposto con riguardo all'inesatto adempimento, rilevandosi che al creditore istante è sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento;
anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento ma l'inesatto adempimento dell'obbligazione, al creditore è sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sul debitore l'onere di provare l'avvenuto, esatto adempimento (cfr., tra le altre, Cassazione civile, sez. II , 17/05/2024 , n. 13793).
Applicando, allora, questo principio all'onere della prova deve ritenersi che il cliente, che agisce in giudizio deducendo l'inesatto adempimento dell'obbligazione, deve provare il contratto ed allegare l'inadempimento del professionista, restando a carico del debitore l'onere di provare l'esatto adempimento.
La responsabilità del professionista non può affermarsi per il solo fatto del suo eventuale non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare in seconda battuta se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, ma anche se un danno - patrimoniale o non patrimoniale- vi sia stato effettivamente.
Necessaria ai fini dell'affermazione della responsabilità contrattuale, dunque, è la prova del nesso causale tra l'inesatto adempimento dell'obbligazione ed il danno subito: solo una volta ottemperata la prova del nesso causale tra la condotta del professionista ed il danno-evento (cd. causalità materiale), il creditore- cliente sarà chiamato a provare la cd. causalità giuridica ed il cd. danno-conseguenza, inteso come il complesso delle conseguenze di natura patrimoniale e non patrimoniale risarcibili. cfr. ex multis Cass. civ.
Sez. 3 - Ordinanza n. 31233 del 04/12/2018).
In tema di ripartizione dell'onere probatorio del nesso causale, emerge dal consolidamento giurisprudenziale che spetta all'attore, il quale intende ottenere il risarcimento, l'onere di dimostrare il nesso causale tra la condotta colposa dell'inadempiente e il pregiudizio subito. Tale prova può essere articolata attraverso una pluralità di mezzi probatori, inclusi quelli presuntivi, purché siano gravi, precisi e concordanti. Al contrario, al debitore inadempiente è attribuito l'onere di fornire la prova, qualora contestata e solo dopo che l'attore abbia dimostrato il nesso causale, dell'avvenuto adempimento o dell'impossibilità, sopravvenuta per causa a lui non imputabile, di adempiere correttamente all'obbligazione contrattuale (cfr., ex plurimis, Cassazione civile , sez. III , 14/04/2025 , n. 9721).
Tale prova non può dirsi raggiunta nel caso di specie, atteso che la diagnosi della Controparte_1 se anche affetta da errore diagnostico – come prospettato da parte attrice – non sarebbe comunque qualificabile come causa o concausa dell'evento del danno da lei lamentata. pagina 11 di 13 Tale diagnosi, infatti, risulta un antecedente meramente cronologico del giudizio di inidoneità al servizio dell'attore, non già un antecedente logico-giuridico del provvedimento amministrativo né risulta essere eziologicamente collegato all'atto ministeriale di congedo dal servizio: secondo quanto riportato dalle parti, infatti, il militare, a seguito di dolori dovuti ad comparire una lombalgia acuta, su indicazione del Dirigente del Servizio Sanitario aveva effettuato esami strumentali presso il centro convenuto e tali esami avevano evidenziato la presenza di patologie discovertebrali.
Stante tale preliminare accertamento – inidoneo ex se a fondare un'autonoma valutazione della pubblica amministrazione – veniva avviato il procedimento, legislativamente previsto, per valutare la persistenza dell'idoneità al servizio militare dell'attore, il quale veniva sottoposto a ben due visite ortopediche, la prima in data 25.10.2017 presso il reparto Osservazione del , che dichiarava il militare non Controparte_2 idoneo al servizio, e la seconda visita medica in data 13.12.2017 presso il Reparto di Sanità del
[...]
, che confermava le conclusioni del primo specialista sulla non idoneità al servizio Controparte_5 dell'odierno attore.
Va ricordato che secondo giurisprudenza consolidata, pur in presenza di un accertato inadempimento, si ha interruzione del nesso di causalità quando la causa sopravvenuta (che può identificarsi anche con la condotta dello stesso danneggiato) sia da sola sufficiente a provocare l'evento, in quanto autonoma rispetto alla serie causale già in atto, sì da assorbire sul piano giuridico ogni diverso antecedente causale e ridurlo al ruolo di semplice occasione (cfr., ex multis, Cass. Civ. Sez. 3, Ordinanza n. 21563 del 07/07/2022, Cass. Civ.,
Sez. 3, Sentenza n. 19180 del 19/07/2018, Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 18094 del 12/09/2005). Appare, dunque, evidente che, se anche vi fosse stato un errore diagnostico della convenuta CP_1
tale errore non sarebbe comunque casualmente ricollegabile al danno lamentato dall'attore, atteso che
[...] il provvedimento di inidoneità al servizio del militare veniva adottato all'esito di autonome valutazioni effettuate dai medici del Dipartimento del Ministero della Difesa, che ben avrebbero potuto concludere in modo difforme rispetto alla diagnosi della convenuta tali visite specialistiche sono Controparte_1 sicuramente da sole sufficienti a provocare l'evento, sì da assorbire sul piano giuridico ogni diverso antecedente causale -nel caso di specie, la visita presso il centro diagnostico convenuto- e ridurlo al ruolo di semplice occasione, non rilevante dal punto di vista eziologico (cfr. Cass. civ. Sez. 3 -
, Ordinanza n. 21563 del 07/07/2022).
Alla luce di quanto sopra dettagliato deve ritenersi che anche la domanda attorea spiegata nei confronti della convenuta ebba essere rigettata, in quanto infondata. Controparte_1
Il rigetto della domanda attorea assorbe l'esame della domanda di garanzia proposta contro il terzo chiamato . Controparte_3
pagina 12 di 13 In ordine al governo delle spese, si ritiene che sussistano le eccezionali ragioni per la compensazione integrale delle stesse, nonostante la soccombenza, attesa la peculiarità della vicenda umana che vede coinvolto l'attore, congedato senza sua colpa dall'Esercito Italiano, la cui eventuale condanna alle spese risulterebbe ingiustificata, non risultando possibile disgiungere la valutazione di soccombenza dalla considerazione della piena legittimità e umana comprensibilità della sua iniziativa processuale (cfr. Cass. civ.
26 giugno 2018 n. 16828 e Cass. n. 17240/2023); a ciò si aggiunga l'assoluta non complessità giuridica della questione affrontata e la sostanziale assenza di istruttoria.
Inoltre, stante la non arbitrarietà della chiamata in causa del medico (condivisibili le osservazioni in merito del convenuto in ordine alla potenziale estensione della responsabilità al sanitario ex art 2055 cc) e stante il principio di causazione, le spese dei terzi chiamati andrebbero poste a carico di parte attrice;
pertanto, anche nei rapporti tra l'attore e la terza chiamata trovano riscontro le eccezionali ragioni pocanzi indicate per la compensazione.
PQM
Il Tribunale di Napoli, in persona del Giudice dr.ssa Francesca Console, definitivamente pronunziando sulla controversia in narrativa, ogni altra istanza respinta o disattesa, così provvede:
• Rigetta le domande attoree;
• Compensa integralmente le spese tra tutte le parti le parti costituite.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante deposito in PCT.
Napoli, 4 dicembre 2025
Il Giudice dott. Francesca Console
pagina 13 di 13
Tribunale di Napoli
8 SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 20941/2021
Oggi 4 dicembre 2025 lette le note di trattazione il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. depositandola a fine udienza.
Il Giudice
dott. Francesca Console
pagina 1 di 13 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
8 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesca Console ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 20941/2021 promossa da:
(CF. ), rappresentato e difeso, congiuntamente e Parte_1 C.F._1 disgiuntamente, dall'avv. Veruska Vitale e dall'avv. Carmen Izzo, presso il cui studio in Caserta al
Corso Trieste n. 33 elettivamente domiciliato;
ATTORE contro
(P. iva n. ) in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1 difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dall'avv. Michele Lima e dall'avv. Guglielmo Lima, presso il cui studio in Santa Maria Capua Vetere alla Via Pezzella n. 24 elettivamente domiciliata;
e
, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso Controparte_2 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli presso i cui uffici domiciliata ex lege alla via
Armando Diaz, n. 11, Napoli;
CONVENUTI
Nonché contro
(CF. ), rappresentato e difeso dall'avv. Achille Controparte_3 CodiceFiscale_2
Cipullo presso il cui studio in Santa Maria Capua Vetere (CE), al Corso Aldo Moro n. 228 elettivamente domiciliato;
ER AT
pagina 2 di 13 CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza odierna
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione depositato presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere e notificato l'11.07.2018, conveniva in giudizio il e Parte_1 Controparte_2 Controparte_1 deducendone la responsabilità professionale e chiedendone la condanna al risarcimento per tutti i danni asseritamente subiti. Più in particolare, parte attrice deduceva che:
- Egli era soldato volontario VFP1 terzo blocco 2015;
- in data 25.10.17 presso il Dipartimento Militare di Medicina Legale – Bari PA veniva espresso giudizio di inidoneità al servizio militare in base alla RMN della colonna lombosacrale effettuato dal ed esibito all'organo giudicante (cfr. allegato Referto Parte_1 redatto dall'istituto in data 28.09.17). Nel referto dell'esame veniva descritto: CP_1
“protusione posteriore mediana del disco intersomatco tra L3-L4 ed L4-L5 senza evidenza di conflitti significativi. Anterolistesi di grado I di L5 su S1 con erniazione posteriore diffusa del disco intersomatico tra
L5-S1”.
- La successiva rilettura ad opera di un altro radiologo, dott.ssa mostrava Persona_1 clamorosamente l'assenza delle alterazioni, seppur minime, descritte nel referto redatto presso il in data 28.09.17. Il paziente godeva di ottima salute e non aveva nulla CP_1 di quanto descritto erroneamente dal Centro Capua Center. Dunque, in data 14.02.2018, su incarico ricevuto dal veniva prestata memoria difensiva al della difesa, Parte_1 CP_2 allegata agli atti, ai sensi dell'art.10 della legge 07 agosto 1990 n. 241;
- in data 26.05.2018, il difesa confermava il provvedimento di avvio di Controparte_2 proscioglimento notificando all'istante decreto definitivo di proscioglimento dalla Ferma prefissata di un anno per perdita permanente della idoneità psico-fisica richiesta per il reclutamento ai sensi dell'art. 957 co 1 lett. f) del decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66, collocandolo in congedo assoluto a decorrere dal 25 ottobre 2015. Invero, il della CP_2 difesa, una volta ricevute le memorie difensive in cui si metteva in risalto l'errore diagnostico sulla base delle due perizie riscontrate (dott.ssa e dott.ssa così Persona_2 Persona_1 decideva: “preso atto della proposta di proscioglimento avanzata dal suindicato Comando nei confronti del militare in data 16 febbraio 2018 con foglio n. 2510, tenuto conto che questa Direzione Generale alla luce delle predetta memoria ha richiesto un ulteriore parere medico legale al Comando Sanità e Veterinaria-
Reparto Sanità- Ufficio Sanitario, per un eventuale nuovo accertamento sanitario, Visto il parere reso dal suindicato Comando della Sanità secondo cui “ non sussistono presupposti medico-legali per sottoporre pagina 3 di 13 l'interessato ad ulteriori accertamenti sanitari finalizzati alla verifica dell'idoneità quale VFP, decreta il soldato VFP1 prosciolto dalla ferma prefissata di 1 anno per perdita permanente della Parte_1 idoneità psico-fisica richiesta e viene collocato in congedo assoluto a decorrere dal 25 ottobre 2017”;
- l'attore dunque depositava ricorso amministrativo al avverso il giudizio di CP_4 inidoneità al servizio militare del 25.10.17 presso il Dipartimento Militare di Medicina Legale
– Bari PA;
- in data 23.04.2018 presso la sede dell'Organismo Forum di Mediazione di Caserta veniva fissato il primo incontro di conciliazione e mediazione obbligatorio da e la Parte_1 convenuta comunicava a mezzo pec dell'Avv. Guglielmo Lima di non voler CP_1 partecipare all'incontro (come da verbale di mancata partecipazione allegato agli atti).
Tanto premesso in fatto, i ricorrenti chiedevano l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
1) accertare e dichiarare la responsabilità in solido di tutti i convenuti, anche in quota parte, in ordine ai danni patrimoniali, non patrimoniali e morali, esistenziali, patite dal sig. che hanno portato Parte_1 quest'ultimo al congedo definitivo a causa di una errata diagnosi. Inoltre, il danno biologico, il danno da sofferenza psicologica per aver perso quell'attività così ambita e sacrificata per un giovane ragazzo, minore capacità contributiva per l'apporto che avrebbe potuto dare ed il danno alla vita di relazione;
2) per l'effetto, condannare i convenuti, in solido tra di loro, ognuno per la propria quota parte di responsabilità,
a titolo di risarcimento danni, al pagamento della somma che sarà ritenuta equa e di Giustizia, anche in via equitativa ex art.1226 c.c., oltre interessi legali e compensativi e rivalutazione monetaria anno per anno dal fatto al soddisfo;
3) Condannare essi convenuti, in solido, al pagamento delle spese legali del giudizio, oltre spese generali del 15%,
IVA e CPA nonché spese CTU a favore dell'Avv. Veruska Vitale ex art.93 cpc quale procuratore antistatario.
Con comparsa del 16.11.2018 la convenuta si costituiva ritualmente in Controparte_1 giudizio ed eccepiva in rito l'incompetenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, deducendo la competenza del Foro Erariale, essendo stato convenuto il ed indicando come Controparte_2
Foro competente il Tribunale di Napoli ovvero alternativamente il Tribunale di Bari oppure in via sussidiaria il Tribunale di Roma. Chiedeva, altresì, la sospensione del giudizio civile in attesa della pronuncia del . In particolare, deduceva la convenuta che l'odierno attore aveva in CP_4 quella sede impugnato il decreto di congedo. Ancora in rito, rilevava la propria carenza di legittimazione passiva, mancando il nesso causale tra il referto del Centro diagnostico convenuto e il decreto del , il quale era stato adottato all'esito di autonome valutazioni. Nel Controparte_2 merito evidenziava l'infondatezza dell'addebito di responsabilità, essendo stata corretta la refertazione. Chiedeva inoltre la chiamata in causa del radiologo dott. perché, Controparte_3
pagina 4 di 13 nell'ipotesi di accoglimento della domanda attorea, venisse condannato alla rivalsa in favore di essa ovvero, in subordine, perché venisse dichiarato il diritto di regresso della stessa CP_1 per quanto fosse stata tenuta a risarcire al Parte_1
Con provvedimento del 14.12.2018, il Presidente Sdino, autorizzava la chiamata in causa di
[...]
, al quale il relativo atto era notificato dalla in data 02.01.2019. CP_3 CP_1
Con comparsa del 19.03.2019, si costituiva il terzo chiamato il quale eccepiva Controparte_3
l'incompetenza per territorio del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, essendo invece competente il Foro Erariale;
eccepiva ancora la nullità della notifica al dell'atto di citazione, Controparte_2 non avvenuta presso l'Avvocatura dello Stato;
richiedeva la sospensione del giudizio civile, ai sensi dell'art. 295, c.p.c., essendo pregiudiziale la definizione di quello amministrativo;
in subordine, chiedeva il rigetto della domanda per inammissibilità o per infondatezza delle domande di rivalsa e di regresso avanzate dalla CAPUA nei suoi confronti;
in via ulteriormente gradata, CP_1 contestava nel merito la fondatezza della pretesa risarcitoria in ordine al quantum debeatur.
All'udienza del 17.02.2020, il G.I. - dott.ssa Picano Arlen del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
- rilevava l'invalidità della notifica effettuata nei confronti del , in persona del Controparte_2
l.r.p.t., poiché non effettuata presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, ed autorizzava l'attore alla rinnovazione della notifica.
Con comparsa del 25.05.2021, si costituiva il aderendo alle deduzioni già Controparte_2 espresse dalla convenuta e dal chiamato, eccependo, quindi l'incompetenza funzionale del Giudice adito;
nel merito, in via subordinata, chiedeva l'integrale rigetto delle avverse domande in quanto infondate. Il tutto con vittoria di spese, diritti e onorari.
In data 15.06.2021, il Giudice - dott.ssa Picano Arlen del Tribunale di Santa Maria C.V. - dopo aver verificato la regolarità della notifica in rinnovazione nei confronti del , dichiarava con CP_2 sentenza la incompetenza funzionale della causa in favore del Tribunale di Napoli, assegnando termine di tre mesi per la riassunzione.
Parte attrice pertanto riassumeva, ai sensi dell'art. 50 c.p.c., la causa dinanzi al Tribunale di Napoli, e riproponeva integralmente l'originaria domanda giudiziaria.
Si costituiva, con comparsa depositata il 03.11.2021, la convenuta la quale Controparte_1 riproponeva richiesta di sospensione del giudizio ai sensi dell'art. 295 c.p.c.; richiedeva altresì accertarsi con sentenza parziale il difetto di legittimazione passiva della società convenuta;
nel merito, concludeva per il rigetto della domanda in quanto infondata;
in via subordinata, in caso di pagina 5 di 13 accoglimento della domanda, deduceva l'esclusiva o, comunque, assorbente responsabilità del nella causazione di tutti i danni accertati;
in via ulteriormente subordinata, Controparte_2 asseriva la responsabilità esclusiva del dott. , quale unico autore del referto oltre Controparte_3 che del relativo esame, di tutti i danni prodotti all'attore a causa della refertazione contestata. Il tutto, con vittoria di spese e competenze di lite.
Nella medesima data, si costituiva con comparsa di risposta il che concludeva Controparte_2 per il rigetto della domanda attorea in quanto infondata, il tutto con vittoria di spese e competenze di lite.
Il 24.11.2021 depositava comparsa di risposta anche il terzo chiamato , nella quale Controparte_3 chiedeva di disporre, in via principale, il richiamo del fascicolo di ufficio R.G. n. 6741/2018 del
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere;
in subordine, chiedeva la sospensione del giudizio ex art. 295, c.p.c. sino alla definizione del giudizio pendente dinanzi al;
ancora, domandava CP_4 accertarsi l'estraneità del ovvero la sua carenza di legittimazione passiva nei confronti di CP_3 ogni pretesa risarcitoria attorea;
in via ulteriormente gradata, chiedeva il rigetto della la domanda di rivalsa e di regresso avanzata dalla nei confronti del terzo. Il tutto con Controparte_1 condanna del soccombente alle spese di giudizio.
Con ordinanza del 17.10.2022, il G.U. procedente, dott.ssa Ivana SS, disponeva la sospensione del processo civile ai sensi dell'art. 295 c.p.c., in attesa della definizione del giudizio pendente dinanzi al
; successivamente, lo stesso G.I., con decreto del 18.05.2024, accertato il passaggio in CP_4 giudicato della relativa sentenza, disponeva la prosecuzione del presente procedimento.
Subentrava alla dottoressa SS la dottoressa , la quale, ritenuta la causa matura per Persona_3 la decisione, rinviava al 16.06.2025 per la precisazione delle conclusioni.
In tale udienza, il processo, scardinato dal ruolo del precedente G.U. in applicazione del provvedimento del Presidenze di sezione, migrava sul ruolo della scrivente, la quale, raccolte le conclusioni delle parti, in data odierna decideva ex art. 281 sexies cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente procedimento ha ad oggetto la richiesta risarcitoria proposta dall'attore per Parte_1 fatti avvenuti nell'anno 2017, periodo in cui egli era arruolato come soldato volontario VFP1 nell'Esercito
Italiano, in servizio presso 82° Reggimento Fanteria “Torino” di Barletta.
L'attore rivolgeva le proprie doglianze nei confronti dei convenuti, e Controparte_2 [...] per il risarcimento dei danni che gli stessi avrebbero causato a diverso titolo - CP_1 rispettivamente extra contrattuale e contrattuale- per aver concorso, con la propria condotta illecita, a pagina 6 di 13 causare un danno ingiusto. In particolare, parte attrice deduceva che a causa dell'errata diagnosi medica del convenuto – e in particolare, del tecnico radiologo – egli Controparte_1 Controparte_3 sarebbe stato sottoposto a congedo definitivo per perdita permanente della inidoneità psico-fisica richiesta per il reclutamento, ai sensi dell'art. 957 co. 1 lett. f) d.lgs. 66/2010 e collocato in congedo assoluto a decorrere dal 25.10.2015.
Dall'esame degli atti di causa- costituzione e memoria dell'attore nonché comparse e memorie dei convenuti- la vicenda può essere riassunta come segue.
L'odierno attore, soldato volontario VFP1, durante l'esecuzione del proprio incarico nell'operazione
“Strade Sicure” in Roma, vedeva comparire una lombalgia acuta e per tale motivo, su indicazione del
Dirigente del Servizio Sanitario dell'ente di appartenenza, effettuava una prima radiografia lombosacrale presso il centro diagnostico convenuto (cfr. referto RX del 15.09.2017, allegata Controparte_1 all'atto di costituzione) da cui si evinceva “conservata la lordasi fisiologica. Non visibilità di lesioni ossee di tipo focale
a carico dei metameri in esame. Modesta riduzione di ampiezza degli spazi intersomatici L4-L5-S1”; successivamente, effettuava, presso il medesimo centro, anche una risonanza magnetica lombo-sacrale (cfr. referto RMN del
28.07.2017 in atti), che evidenziava “protrusione posteriore mediana del disco intersomatico tra L3-L4 ed L4-L5, senza evidenza di conflitti significativi. Anterolistesi di grado I di L5 su SI con erniazione posteriore diffusa del disco intersomatico tra Non visibilità di significative protrusioni discali ai restanti livelli del rachide lombo-sacrale. I Pt_2 rimanenti dischi intersomatici in esame presentano regolare morfologia e segnale. Regolare ampiezza del canale vertebrale ai restanti livelli in esame;
regolare segnale e morfologia del midollo spinale del tratto esaminato. Cono midollare a D12-L1.
Regolare il segnale delle strutture midollari ossee esaminate”.
Posto che tali esami mettevano in evidenza la presenza di patologie discovertebrali, il Dirigente del Servizio
Sanitario, in data 05.10.2017, disponeva l'invio presso il Dipartimento del per dubbio Controparte_2 sulla persistenza dell'idoneità al servizio militare ai sensi dell'art. V.l e del codice 220 dell'Elenco delle
Imperfezioni ed Infermità ed in data 25.10.2017 il militare veniva convocato presso il reparto Osservazione del predetto Dipartimento. In tale sede veniva acquisita agli atti la documentazione clinica di cui sopra relativa agli accertamenti strumentali effettuati dall'interessato presso il e l'attore Controparte_1 veniva sottoposto a visita specialistica ortopedica dal Cap.Csars dott. che poneva la seguente Persona_4 diagnosi: “Protrusione L3-L4, L4-L5; anterolistesi L5-S1 in assenza di segni clinici di radicolopatia in atto. Al termine degli accertamenti è stata quindi diagnosticata una: Protrusione L3-L4, L4-L5 ed anterolistesi L5-S1 con erniazione posteriore diffusa del disco intersomatico tra L5-S1, in assenza di segni clinici di radicolopatia in atto q pertanto il militare giudicato: Non idoneo/a quale volontario in ferma per perdita permanente dell'idoneità fisiopsico- attitudinale al servizio nell
'EI, per attribuzione del coefficiente 3 nella caratteristica LI del profilo sanitario, ai sensi del codice 220 della Direttiva
Tecnica per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare e dell'articolo V.l dell'Elenco delle pagina 7 di 13 Imperfezioni ed Infermità che sono causa di non idoneità al servizio nell'EI, di cui al Decreto del Ministero della Difesa del
4 giugno 2014”.
Tale provvedimento medico-legale non veniva accettato dall'interessato e pertanto, come previsto dalla normativa, veniva disposta la remissione d'ufficio del giudizio al Capo Reparto Sanità del Dipartimento di
Sanità del Comando Logistico dell'Esercito a Roma. Con lettera del 16.11.2017 il Controparte_5
disponeva la visita medica di appello in data 13.12.2017 a seguito della quale, con verbale n.
[...]
J11701210 del 22.01.2018 (in atti) il Reparto di Sanità del confermava il Controparte_5 giudizio di permanente non idoneità al servizio e quale volontario in ferma.
L'odierno attore, in data 14.02.2018, per tramite del legale rappresentante, presentava memoria difensiva al difesa (allegata alla costituzione), ai sensi dell'art.10 L. 241/1990, unitamente ad una Controparte_2 relazione a firma della dott.ssa specialista in radiodiagnostica, da cui si rileva: RM rachide Persona_1 lombosacrale 29.09.20] 7 ... minime protrusioni discali posteriori ad ampio raggio ai livelli L3-L4, L4-L5 e soprattutto
L3-S1. che si limitano a sollevare il legamento longitudinale posteriore. Non evidenti focalità erniarie discali ... ” (cfr. relazione della dott.ssa in atti) e da una relazione medico legale a firma della dott.ssa Per_1 [...]
(in atti), cui si rileva: nelle immagini si possono osservare solo minime protrusioni o psedobulging ......... non Per_2 sussistono ... nel caso in esame le cause di non idoneità al SM invocate nel provvedimento emesso il 25.10.2017presso il
D.m.m.l. di Bari PA ... ”.
In data 26.05.2018 il confermava il provvedimento di avvio di proscioglimento e Controparte_2 notificava all'istante il decreto definitivo di proscioglimento dalla Ferma prefissata di un anno per perdita permanente della idoneità psico-fisica richiesta per il reclutamento, ai sensi dell'art. 957 co 1 lett. f) del decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66, collocandolo in congedo assoluto a decorrere dal 25 ottobre 2015.
A seguito del provvedimento definito, parte attrice ricorreva al TAR Puglia per l'annullamento del provvedimento medico legale n. 1874 del 25.10.2017 del Dipartimento militare di Medicina legale “Bari
PA” che lo aveva dichiarato non idoneo al servizio, contestando l'eccesso di potere per incongruità, illogicità, irragionevolezza, manifesta ingiustizia, difetto di motivazione, disparità di trattamento, eccesso di potere per errore e/o carenza nei presupposti di fatto, erronea valutazione e/o travisamento della situazione di fatto medica, difetto e insufficienza di valutazione ed errore sul metodo di accertamento;
al contempo, l'attore conveniva innanzi al giudice ordinario il e la Controparte_2 CP_1
– che a sua volta chiamava in giudizio il dott. – per ottenere il risarcimento dei
[...] Controparte_3 patrimoniali, non patrimoniali, morali ed esistenziali patiti a seguito del congedo definitivo a causa della lamentata errata diagnosi.
pagina 8 di 13 Stante il rapporto di pregiudizialità tra il giudizio in sede amministrativa ed il presente procedimento, veniva disposta, con ordinanza del 19.09.2022, la sospensione di quest'ultimo ai sensi dell'art 295 c.p.p., al fine di evitare un conflitto tra giudicati, atteso che la questione sottoposta al vaglio del TAR -l'illegittimità del provvedimento amministrativo che ha decretato l'inidoneità al servizio di leva- oltre a investire una questione di carattere pregiudiziale, cioè un indispensabile antecedente logico-giuridico, avrebbe pregiudicato anche l'esito della causa proposta innanzi a questa A.G. (cfr. Sez. U -
, Ordinanza n. 30148 del 13/10/2022 sulla sospensione del processo civile in attesa della definizione di controversia amministrativa).
Invero, la causa petendi sottesa alla richiesta risarcitoria spiegata nei confronti del Controparte_2 risiede appunto nel fatto illecito che avrebbe posto in essere il suddetto al momento del congedo CP_2 dal servizio di parte attrice, fatto illecito che, appunto, avrebbe cagionato ingiustamente all'attore danni morali e materiali.
Come più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, la responsabilità extracontrattuale della P.A., ai sensi dell' art. 2043 c.c., presuppone che il giudice accerti, in concreto e in ordine successivo: la presenza di un evento dannoso;
l'ingiustizia dello stesso;
la riconducibilità eziologica dell'evento dannoso ad una condotta (positiva od omissiva) della p.a.; l'imputabilità dello stesso al dolo o alla colpa dell'amministrazione, senza che sia configurabile una colpa in re ipsa, connessa al mero dato obiettivo dell'esecuzione volontaria di un provvedimento illegittimo (cfr., da ultimo, Cassazione civile , sez. lav. ,
26/01/2022 , n. 2340).
Pertanto, allorquando si contesti la legittimità dell'agire della Pubblica Amministrazione, non è sufficiente che il ricorrente lamenti un evento dannoso, ma è altresì necessario dimostrare, in prima battuta, che la p.a. abbia agito attraverso l'adozione di un provvedimento illegittimo e, in secondo luogo, che il danno arrecato sia imputabile a titolo di dolo o colpa alla Pubblica Amministrazione e che sia qualificabile come
“ingiusto”, in relazione alla sua incidenza su un interesse rilevante per l'ordinamento. (cfr. Consiglio di
Stato, sez. II , 23/04/2025 , n. 349).
Dunque, il preliminare ed imprescindibile accertamento per l'affermazione della responsabilità extracontrattuale della P.A. va effettuato sulla legittimità del provvedimento emanato dal Ministero della
Difesa che ha sancito il congedo dell'attore dall'Esercito Italiano.
Tutto quanto innanzi posto, è di rilievo il dato che il TAR Puglia, con sentenza n. 10861/21 del 26.05.2021
(in atti), passata giudicato (cfr. attestazione di irrevocabilità, depositata in atti), respingeva il ricorso del ricorrente, affermando la legittimità del provvedimento amministrativo di inidoneità al servizio militare, non affetto dai vizi lamentati da parte attrice. pagina 9 di 13 Pertanto, attesa l'accertata legittimità del provvedimento di inidoneità al servizio militare -sul quale vi è un accertamento giudiziale coperto da giudicato- provvedimento cui è causalmente ricollegato, secondo la prospettazione attorea, il danno per cui si chiede ristoro in questa sede, la domanda risarcitoria proposta contro il in questa sede è da rigettare. Difatti, dall'infondatezza dei vizi di Controparte_2 illegittimità denunciati dal ricorrente consegue l'assenza del necessario requisito dell'ingiustizia del danno, quale elemento costitutivo dell'illecito civile, non essendosi realizzata alcuna lesione della situazione giuridica soggettiva di parte attrice, con la conseguenza che si rivela infondata la domanda risarcitoria (Cfr., ex multis, T.A.R. Lazio, Roma, sez. IV, 10/02/2022, n.1635; cfr. anche T.A.R. Roma, Lazio, sez. I,
28/12/2022, n.17734 secondo cui “L'infondatezza della domanda giudiziale di annullamento determina l'infondatezza
e la conseguente reiezione dell'azione di condanna al risarcimento del danno, peraltro con domanda dal tenore generico, in quanto manca l'illegittimità dell'azione amministrativa. Del resto, la domanda di risarcimento da illegittimità provvedimentale della P.A. deve essere respinta una volta accertata la legittimità dell'atto impugnato, perché in ragione di ciò è escluso il requisito del danno ingiusto richiesto dall'art. 2043 c.c., per mancanza degli elementi costitutivi della fattispecie ivi prevista, in quanto - come nella specie - l'attività dell'Amministrazione di adozione del provvedimento riconosciuto legittimo non può essere considerata ingiusta o illecita.”).
Parimenti infondata -ma per diverse ragioni- è la domanda risarcitoria spiegata nei confronti della convenuta er responsabilità contrattuale della struttura sanitaria. Controparte_1
La responsabilità contrattuale, disciplinata dall' articolo 1218 c.c. prevede che l'obbligato risarcisca il danno derivante dall'inadempimento o dall'adempimento inesatto di un obbligo contrattuale. Tale obbligo, nel caso di specie, si concretava nella corretta diagnosi degli esami strumentali richiesti dal ricorrente, specificamente la radiografia lombosacrale refertata con RX del 15.09.2017 e la risonanza magnetica lombo-sacrale attestata con referto RMN del 28.07.2017 (entrambi in atti). Secondo la prospettazione attorea, la convenuta avrebbe posto in essere un'errata diagnosi che sarebbe stata Controparte_1 causalmente ricollegata al provvedimento di inidoneità al servizio emesso dal . Controparte_2
Orbene, per la decisione soccorre l'esame dei suindicati elementi istruttori, quali letti alla luce dei principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di ripartizione dell'onere probatorio in relazione alla responsabilità contrattuale (cfr. per tutti, SS.UU. sent. n. 13533/2001). Il supremo giudice della nomofilachia ha infatti chiarito che il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo, costituito dall'avvenuto adempimento.
pagina 10 di 13 Analogamente è stato disposto con riguardo all'inesatto adempimento, rilevandosi che al creditore istante è sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento;
anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento ma l'inesatto adempimento dell'obbligazione, al creditore è sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sul debitore l'onere di provare l'avvenuto, esatto adempimento (cfr., tra le altre, Cassazione civile, sez. II , 17/05/2024 , n. 13793).
Applicando, allora, questo principio all'onere della prova deve ritenersi che il cliente, che agisce in giudizio deducendo l'inesatto adempimento dell'obbligazione, deve provare il contratto ed allegare l'inadempimento del professionista, restando a carico del debitore l'onere di provare l'esatto adempimento.
La responsabilità del professionista non può affermarsi per il solo fatto del suo eventuale non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare in seconda battuta se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, ma anche se un danno - patrimoniale o non patrimoniale- vi sia stato effettivamente.
Necessaria ai fini dell'affermazione della responsabilità contrattuale, dunque, è la prova del nesso causale tra l'inesatto adempimento dell'obbligazione ed il danno subito: solo una volta ottemperata la prova del nesso causale tra la condotta del professionista ed il danno-evento (cd. causalità materiale), il creditore- cliente sarà chiamato a provare la cd. causalità giuridica ed il cd. danno-conseguenza, inteso come il complesso delle conseguenze di natura patrimoniale e non patrimoniale risarcibili. cfr. ex multis Cass. civ.
Sez. 3 - Ordinanza n. 31233 del 04/12/2018).
In tema di ripartizione dell'onere probatorio del nesso causale, emerge dal consolidamento giurisprudenziale che spetta all'attore, il quale intende ottenere il risarcimento, l'onere di dimostrare il nesso causale tra la condotta colposa dell'inadempiente e il pregiudizio subito. Tale prova può essere articolata attraverso una pluralità di mezzi probatori, inclusi quelli presuntivi, purché siano gravi, precisi e concordanti. Al contrario, al debitore inadempiente è attribuito l'onere di fornire la prova, qualora contestata e solo dopo che l'attore abbia dimostrato il nesso causale, dell'avvenuto adempimento o dell'impossibilità, sopravvenuta per causa a lui non imputabile, di adempiere correttamente all'obbligazione contrattuale (cfr., ex plurimis, Cassazione civile , sez. III , 14/04/2025 , n. 9721).
Tale prova non può dirsi raggiunta nel caso di specie, atteso che la diagnosi della Controparte_1 se anche affetta da errore diagnostico – come prospettato da parte attrice – non sarebbe comunque qualificabile come causa o concausa dell'evento del danno da lei lamentata. pagina 11 di 13 Tale diagnosi, infatti, risulta un antecedente meramente cronologico del giudizio di inidoneità al servizio dell'attore, non già un antecedente logico-giuridico del provvedimento amministrativo né risulta essere eziologicamente collegato all'atto ministeriale di congedo dal servizio: secondo quanto riportato dalle parti, infatti, il militare, a seguito di dolori dovuti ad comparire una lombalgia acuta, su indicazione del Dirigente del Servizio Sanitario aveva effettuato esami strumentali presso il centro convenuto e tali esami avevano evidenziato la presenza di patologie discovertebrali.
Stante tale preliminare accertamento – inidoneo ex se a fondare un'autonoma valutazione della pubblica amministrazione – veniva avviato il procedimento, legislativamente previsto, per valutare la persistenza dell'idoneità al servizio militare dell'attore, il quale veniva sottoposto a ben due visite ortopediche, la prima in data 25.10.2017 presso il reparto Osservazione del , che dichiarava il militare non Controparte_2 idoneo al servizio, e la seconda visita medica in data 13.12.2017 presso il Reparto di Sanità del
[...]
, che confermava le conclusioni del primo specialista sulla non idoneità al servizio Controparte_5 dell'odierno attore.
Va ricordato che secondo giurisprudenza consolidata, pur in presenza di un accertato inadempimento, si ha interruzione del nesso di causalità quando la causa sopravvenuta (che può identificarsi anche con la condotta dello stesso danneggiato) sia da sola sufficiente a provocare l'evento, in quanto autonoma rispetto alla serie causale già in atto, sì da assorbire sul piano giuridico ogni diverso antecedente causale e ridurlo al ruolo di semplice occasione (cfr., ex multis, Cass. Civ. Sez. 3, Ordinanza n. 21563 del 07/07/2022, Cass. Civ.,
Sez. 3, Sentenza n. 19180 del 19/07/2018, Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 18094 del 12/09/2005). Appare, dunque, evidente che, se anche vi fosse stato un errore diagnostico della convenuta CP_1
tale errore non sarebbe comunque casualmente ricollegabile al danno lamentato dall'attore, atteso che
[...] il provvedimento di inidoneità al servizio del militare veniva adottato all'esito di autonome valutazioni effettuate dai medici del Dipartimento del Ministero della Difesa, che ben avrebbero potuto concludere in modo difforme rispetto alla diagnosi della convenuta tali visite specialistiche sono Controparte_1 sicuramente da sole sufficienti a provocare l'evento, sì da assorbire sul piano giuridico ogni diverso antecedente causale -nel caso di specie, la visita presso il centro diagnostico convenuto- e ridurlo al ruolo di semplice occasione, non rilevante dal punto di vista eziologico (cfr. Cass. civ. Sez. 3 -
, Ordinanza n. 21563 del 07/07/2022).
Alla luce di quanto sopra dettagliato deve ritenersi che anche la domanda attorea spiegata nei confronti della convenuta ebba essere rigettata, in quanto infondata. Controparte_1
Il rigetto della domanda attorea assorbe l'esame della domanda di garanzia proposta contro il terzo chiamato . Controparte_3
pagina 12 di 13 In ordine al governo delle spese, si ritiene che sussistano le eccezionali ragioni per la compensazione integrale delle stesse, nonostante la soccombenza, attesa la peculiarità della vicenda umana che vede coinvolto l'attore, congedato senza sua colpa dall'Esercito Italiano, la cui eventuale condanna alle spese risulterebbe ingiustificata, non risultando possibile disgiungere la valutazione di soccombenza dalla considerazione della piena legittimità e umana comprensibilità della sua iniziativa processuale (cfr. Cass. civ.
26 giugno 2018 n. 16828 e Cass. n. 17240/2023); a ciò si aggiunga l'assoluta non complessità giuridica della questione affrontata e la sostanziale assenza di istruttoria.
Inoltre, stante la non arbitrarietà della chiamata in causa del medico (condivisibili le osservazioni in merito del convenuto in ordine alla potenziale estensione della responsabilità al sanitario ex art 2055 cc) e stante il principio di causazione, le spese dei terzi chiamati andrebbero poste a carico di parte attrice;
pertanto, anche nei rapporti tra l'attore e la terza chiamata trovano riscontro le eccezionali ragioni pocanzi indicate per la compensazione.
PQM
Il Tribunale di Napoli, in persona del Giudice dr.ssa Francesca Console, definitivamente pronunziando sulla controversia in narrativa, ogni altra istanza respinta o disattesa, così provvede:
• Rigetta le domande attoree;
• Compensa integralmente le spese tra tutte le parti le parti costituite.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante deposito in PCT.
Napoli, 4 dicembre 2025
Il Giudice dott. Francesca Console
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