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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 17/04/2025, n. 91 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 91 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 403/2025 Oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio (ricorso congiunto)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Agrigento
Composto dai magistrati:
MARCO SALVATORI PRESIDENTE
SILVIA CAPITANO GIUDICE RELATORE
FEDERICA VERRO GIUDICE
Letti gli atti del procedimento iscritto al n. 403/2025 avente ad oggetto Modifica delle condizioni di divorzio (ricorso congiunto) proposta da:
nato ad [...] il [...], rappresentato e difeso Parte_1 dall'avv. Liliana Vella e , nata ad [...] il [...], rappresentata e Controparte_1 difesa dall'avv. Davide Cortese;
visto l'art. 473 bis 51 c.p.c.;
all'esito della camera di consiglio ha pronunciato, la seguente
S E N T E N Z A
considerato che i ricorrenti, nel premettere che con sentenza n. 2026/2009 il Tribunale di
Agrigento ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio prevedendo un contributo per il mantenimento dei due figli (oggi maggiorenni) nella misura di € 400,00 da corrispondere alla madre oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie nonché contributo in favore della stessa di € 100,00, rappresentano che: CP_1
- la ha contratto nuovo matrimonio e non necessita più del mantenimento;
CP_1
- - il figlio è ormai economicamente autosufficiente essendo dipendente della Per_1
Fisicaro s.r.l.;
- Il figlio è in procinto di concludere gli studi universitari e pertanto necessita Per_2 del sostegno economico del padre solo per altri due anni;
Che alla luce di ciò le parti chiedono di ridimensionare l'assegno prevedendolo solo per il figlio , per circa un biennio nella misura di € 300,00 mensili oltre al 50% delle Per_2 spese straordinarie documentate;
il padre si impegna altresì ad acquistare un'autovettura per il figlio;
Per_2
1 chiarito che il procedimento in esame, introdotto dopo l'entrata in vigore della c.d. riforma Cartabia (d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149), segue il rito unitario in materia di persone, minorenni e famiglie per il quale l'art. 473 bis.51, ultimo comma, c.p.c. prevede che “in caso di domanda congiunta di modifica delle condizioni inerenti (...) ai contributi economici in favore (...) delle parti, il presidente designa il relatore che, acquisito il parere del pubblico ministero, riferisce in camera di consiglio”; rilevato pertanto che la norma non dispone la celebrazione dell'udienza di trattazione
(siffatta conclusione si trae dal confronto con la disciplina prevista dalla medesima disposizione per i procedimenti ex art. 473 bis.47 c.p.c., per i quali invece è prevista la fissazione dell'udienza per la comparizione delle parti); considerato che nulla osta alle modifiche richieste congiuntamente dalle parti e visto il parere positivo del pubblico ministero
p.q.m.
Il Tribunale in accoglimento del ricorso da intendersi integralmente recepito, a modifica della sentenza n. 2026/2009 del Tribunale di Agrigento di cessazione degli effetti civili del matrimonio così provvede:
revoca il contributo di mantenimento posto a carico di in favore di Parte_1
e del figlio;
Controparte_1 Parte_2
pone a carico di un contributo per il mantenimento del figlio Parte_1 nella misura di € 300,00 mensili, oltre al 50% delle spese Persona_3 straordinarie documentate, da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dal marzo 2025 e fino al febbraio 2027.
Così deciso in Agrigento, 16 aprile 2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Silvia Capitano Marco Salvatori
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Agrigento
Composto dai magistrati:
MARCO SALVATORI PRESIDENTE
SILVIA CAPITANO GIUDICE RELATORE
FEDERICA VERRO GIUDICE
Letti gli atti del procedimento iscritto al n. 403/2025 avente ad oggetto Modifica delle condizioni di divorzio (ricorso congiunto) proposta da:
nato ad [...] il [...], rappresentato e difeso Parte_1 dall'avv. Liliana Vella e , nata ad [...] il [...], rappresentata e Controparte_1 difesa dall'avv. Davide Cortese;
visto l'art. 473 bis 51 c.p.c.;
all'esito della camera di consiglio ha pronunciato, la seguente
S E N T E N Z A
considerato che i ricorrenti, nel premettere che con sentenza n. 2026/2009 il Tribunale di
Agrigento ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio prevedendo un contributo per il mantenimento dei due figli (oggi maggiorenni) nella misura di € 400,00 da corrispondere alla madre oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie nonché contributo in favore della stessa di € 100,00, rappresentano che: CP_1
- la ha contratto nuovo matrimonio e non necessita più del mantenimento;
CP_1
- - il figlio è ormai economicamente autosufficiente essendo dipendente della Per_1
Fisicaro s.r.l.;
- Il figlio è in procinto di concludere gli studi universitari e pertanto necessita Per_2 del sostegno economico del padre solo per altri due anni;
Che alla luce di ciò le parti chiedono di ridimensionare l'assegno prevedendolo solo per il figlio , per circa un biennio nella misura di € 300,00 mensili oltre al 50% delle Per_2 spese straordinarie documentate;
il padre si impegna altresì ad acquistare un'autovettura per il figlio;
Per_2
1 chiarito che il procedimento in esame, introdotto dopo l'entrata in vigore della c.d. riforma Cartabia (d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149), segue il rito unitario in materia di persone, minorenni e famiglie per il quale l'art. 473 bis.51, ultimo comma, c.p.c. prevede che “in caso di domanda congiunta di modifica delle condizioni inerenti (...) ai contributi economici in favore (...) delle parti, il presidente designa il relatore che, acquisito il parere del pubblico ministero, riferisce in camera di consiglio”; rilevato pertanto che la norma non dispone la celebrazione dell'udienza di trattazione
(siffatta conclusione si trae dal confronto con la disciplina prevista dalla medesima disposizione per i procedimenti ex art. 473 bis.47 c.p.c., per i quali invece è prevista la fissazione dell'udienza per la comparizione delle parti); considerato che nulla osta alle modifiche richieste congiuntamente dalle parti e visto il parere positivo del pubblico ministero
p.q.m.
Il Tribunale in accoglimento del ricorso da intendersi integralmente recepito, a modifica della sentenza n. 2026/2009 del Tribunale di Agrigento di cessazione degli effetti civili del matrimonio così provvede:
revoca il contributo di mantenimento posto a carico di in favore di Parte_1
e del figlio;
Controparte_1 Parte_2
pone a carico di un contributo per il mantenimento del figlio Parte_1 nella misura di € 300,00 mensili, oltre al 50% delle spese Persona_3 straordinarie documentate, da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dal marzo 2025 e fino al febbraio 2027.
Così deciso in Agrigento, 16 aprile 2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Silvia Capitano Marco Salvatori
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