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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 24/03/2025, n. 440 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 440 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 961/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
IL TRIBUNALE DI RAGUSA Sezione Civile
__________
composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 961/2024 R.G. Div., avente ad oggetto scioglimento del matrimonio promossa
DA
, nato a [...] il [...],CF , domiciliato Parte_1 C.F._1 presso lo studio dell'avv. Angelo Bruno, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
RICORRENTE
CONTRO
nata a [...] l'[...], CF , Controparte_1 C.F._2
residenza in Modica via Cava Gucciardo Serrauccelli Quartarella n. 14/a;
RESISTENTE – contumace -
Con l'intervento del pubblico ministero.
Rimessa al collegio per la decisione all'esito dell'udienza di discussione ex art. 473-bis.28 c.p.c. del
11.12.2023, sulle conclusioni precisate come in atti, senza concessione di termini, avendovi la parte espressamente rinunciato;
pagina 1 di 3 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Rilevato: che ha chiesto a questo Tribunale la pronuncia dello scioglimento del Parte_1
matrimonio contratto in Modica in data 23.06.2018, trascritto nei registri dello stato civile del comune di Modica al n. 16, parte I, Serie /, anno 2018 con la sig.ra , dalla cui unione non Controparte_1
sono nati figli;
che ha esposto di essersi separato dalla moglie giusta sentenza di separazione personale n. 152/2024 pubbl. il 25/01/2024, resa dal Tribunale di Ragusa, inter partes, e di non essersi più riconciliato con lei e che è pertanto trascorso il termine di legge per richiedere la pronuncia di divorzio, senza null'altra condizione;
che stante l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione delle parti, non essendo la resistente neppure comparsa all'udienza di comparizione dei coniugi, dinnanzi al Presidente delegato, di giorno
11 luglio 2024, la causa è stata rinviata all'udienza di discussione ex art. 473 bis 28 c.p.c. e ivi posta in decisione con riserva di riferire al Collegio;
che la resistente è rimasta contumace;
II Pubblico Ministero in sede, cui sono stati inviati gli atti del giudizio ha espresso parere favorevole in data 13.12.2024;
Considerato: che preliminarmente va dichiarata la contumacia della convenuta non costituitasi Controparte_1
in giudizio benché regolarmente citata;
che ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di scioglimento del matrimonio;
che lo stato di protratta separazione sussistente tra i coniugi per come oggi fissato in un anno, risulta dimostrato dalla prodotta copia della sentenza di separazione personale n. 152/2024 pubbl. il
25/01/2024, resa dal Tribunale di Ragusa, inter partes, senza che sia stata eccepita l'interruzione di tale stato, peraltro la resistente si è definitivamente allontanata dalla casa coniugale ancor prima dell'introduzione del giudizio di separazione, rendendosi definitivamente irreperibile già da diversi anni;
che l'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si desume dal periodo di separazione trascorso e dalle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame, nonché dallo stato di irreperibilità della resistente perdurante da molteplici anni, sintomi univoci della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale;
che va, pertanto, pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto tra le odierne parti;
pagina 2 di 3 che relativamente alle spese processuali attesa la natura della controversia le dichiara irripetibili;
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, così statuisce:
Dichiara la contumacia di , non costituitasi in giudizio, benché regolarmente Controparte_1
citata;
Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto, tra e CE , Parte_1 Controparte_1
in Modica in data 23.06.2018, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Modica al n. 16, parte I, Serie /, anno 2018;
Manda la Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'ufficiale dello stato civile del Comune di Modica, ai sensi degli artt. 10 legge n. 898/1970 e 69 D.P.R. n. 396/2000.
Ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Modica di procedere all'annotazione della presente sentenza;
Dichiara irripetibili le spese di giudizio.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, in data
20.03.2025.
Il Presidente
dott. Massimo Pulvirenti
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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IL TRIBUNALE DI RAGUSA Sezione Civile
__________
composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 961/2024 R.G. Div., avente ad oggetto scioglimento del matrimonio promossa
DA
, nato a [...] il [...],CF , domiciliato Parte_1 C.F._1 presso lo studio dell'avv. Angelo Bruno, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
RICORRENTE
CONTRO
nata a [...] l'[...], CF , Controparte_1 C.F._2
residenza in Modica via Cava Gucciardo Serrauccelli Quartarella n. 14/a;
RESISTENTE – contumace -
Con l'intervento del pubblico ministero.
Rimessa al collegio per la decisione all'esito dell'udienza di discussione ex art. 473-bis.28 c.p.c. del
11.12.2023, sulle conclusioni precisate come in atti, senza concessione di termini, avendovi la parte espressamente rinunciato;
pagina 1 di 3 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Rilevato: che ha chiesto a questo Tribunale la pronuncia dello scioglimento del Parte_1
matrimonio contratto in Modica in data 23.06.2018, trascritto nei registri dello stato civile del comune di Modica al n. 16, parte I, Serie /, anno 2018 con la sig.ra , dalla cui unione non Controparte_1
sono nati figli;
che ha esposto di essersi separato dalla moglie giusta sentenza di separazione personale n. 152/2024 pubbl. il 25/01/2024, resa dal Tribunale di Ragusa, inter partes, e di non essersi più riconciliato con lei e che è pertanto trascorso il termine di legge per richiedere la pronuncia di divorzio, senza null'altra condizione;
che stante l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione delle parti, non essendo la resistente neppure comparsa all'udienza di comparizione dei coniugi, dinnanzi al Presidente delegato, di giorno
11 luglio 2024, la causa è stata rinviata all'udienza di discussione ex art. 473 bis 28 c.p.c. e ivi posta in decisione con riserva di riferire al Collegio;
che la resistente è rimasta contumace;
II Pubblico Ministero in sede, cui sono stati inviati gli atti del giudizio ha espresso parere favorevole in data 13.12.2024;
Considerato: che preliminarmente va dichiarata la contumacia della convenuta non costituitasi Controparte_1
in giudizio benché regolarmente citata;
che ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di scioglimento del matrimonio;
che lo stato di protratta separazione sussistente tra i coniugi per come oggi fissato in un anno, risulta dimostrato dalla prodotta copia della sentenza di separazione personale n. 152/2024 pubbl. il
25/01/2024, resa dal Tribunale di Ragusa, inter partes, senza che sia stata eccepita l'interruzione di tale stato, peraltro la resistente si è definitivamente allontanata dalla casa coniugale ancor prima dell'introduzione del giudizio di separazione, rendendosi definitivamente irreperibile già da diversi anni;
che l'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si desume dal periodo di separazione trascorso e dalle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame, nonché dallo stato di irreperibilità della resistente perdurante da molteplici anni, sintomi univoci della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale;
che va, pertanto, pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto tra le odierne parti;
pagina 2 di 3 che relativamente alle spese processuali attesa la natura della controversia le dichiara irripetibili;
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, così statuisce:
Dichiara la contumacia di , non costituitasi in giudizio, benché regolarmente Controparte_1
citata;
Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto, tra e CE , Parte_1 Controparte_1
in Modica in data 23.06.2018, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Modica al n. 16, parte I, Serie /, anno 2018;
Manda la Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'ufficiale dello stato civile del Comune di Modica, ai sensi degli artt. 10 legge n. 898/1970 e 69 D.P.R. n. 396/2000.
Ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Modica di procedere all'annotazione della presente sentenza;
Dichiara irripetibili le spese di giudizio.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, in data
20.03.2025.
Il Presidente
dott. Massimo Pulvirenti
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