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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 26/03/2025, n. 700 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 700 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
N. 6947/2024 R.G.V.G.
OGGETTO:
DIVORZIO CONGIUNTO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Verona, Quinta Sezione Civile, composta dai seguenti
Magistrati:
DOTT. ERNESTO D'AMICO PRESIDENTE – RELATORE
DOTT.SSA ANTONELLA GUERRA GIUDICE
DOTT. MASSIMO VACCARI GIUDICE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa ex art. 473-bis. 49 c.p.c., con ricorso depositato in data
22/05/2024
DA
nata a [...] il [...], Parte_1
, nato a [...] il [...], Parte_2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Pietro SAREGO del Foro di Verona, come da mandato difensivo in atti, presso il cui studio eleggono domicilio.
- RICORRENTI -
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della
Repubblica.
1 CONCLUSIONI DEI RICORRENTI
1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi e , celebrato il 23/10/1993 e Parte_1 Parte_2
trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Veronella (VR) al n. 21
- parte II - serie A - anno 1993, ordinando al competente Ufficiale dello Stato Civile
gli adempimenti di cui all'art. 69 D.P.R. n. 396/2000.
2) La casa di proprietà esclusiva di , sita in Veronella Parte_2
(VR), via Comparine, n. 26, continuerà ad essere abitata dallo stesso.
3) A titolo di assegno divorzile, continuerà a Parte_2
corrispondere ad a somma di € 300,00, da versare a mezzo Parte_1
bonifico bancario entro il giorno 10 di ogni mese, somma che sarà annualmente rivalutata in base agli indici ISTAT.
4) Le parti dichiarano di avere definito ogni altra pendenza in relazione al rapporto di coniugio.
5) Spese del procedimento interamente compensate tra le parti.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1587/2024 pubblicata il 04/07/2024, il Tribunale di Verona in composizione collegiale omologava la separazione tra i coniugi accogliendo le conclusioni congiunte da loro rassegnate con ricorso ex art. 473-bis. 49 c.p.c. e rimetteva la causa sul ruolo, con separata ordinanza, per la prosecuzione e la decisione sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta cumulativamente.
I coniugi, in questa sede, chiedono al Tribunale di Verona di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ritenendo sussistenti i presupposti di
2 cui all'art. 3 n. 2 lett. b) Legge n. 898/1970, come modificato dai successivi interventi normativi.
Risulta in atti la presenza di prole minorenne alla data del deposito del ricorso.
Risulta, altresì, che dal momento della separazione la convivenza non è più ripresa.
I coniugi concordano le condizioni del divorzio come in atti ed insistono per l'accoglimento della domanda.
Intervenuto in causa il Pubblico Ministero, la causa va in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Sussistono, infatti, i presupposti di applicazione dell'art. 3 n. 2 lett. b) Legge n.
898/1970, come modificato dai successivi interventi normativi.
I coniugi, in base all'accordo raggiunto, hanno dimostrato la volontà di pervenire allo scioglimento definitivo del vincolo coniugale. Il Collegio non può che recepire tale intendimento.
Dai documenti acquisiti risulta che dal passaggio in giudicato della sentenza di separazione sono decorsi i termini di legge.
Vanno, pertanto, recepite le concordi conclusioni delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così
decide:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti come indicate, alle condizioni specificate nella epigrafe della presente decisione.
3 2) manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza, a cui le parti prestano acquiescenza, all'Ufficiale di Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. n. 396/2000.
Così deciso in camera di consiglio in data 21/03/2025
Il Presidente
Ernesto d'Amico
4
N. 6947/2024 R.G.V.G.
OGGETTO:
DIVORZIO CONGIUNTO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Verona, Quinta Sezione Civile, composta dai seguenti
Magistrati:
DOTT. ERNESTO D'AMICO PRESIDENTE – RELATORE
DOTT.SSA ANTONELLA GUERRA GIUDICE
DOTT. MASSIMO VACCARI GIUDICE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa ex art. 473-bis. 49 c.p.c., con ricorso depositato in data
22/05/2024
DA
nata a [...] il [...], Parte_1
, nato a [...] il [...], Parte_2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Pietro SAREGO del Foro di Verona, come da mandato difensivo in atti, presso il cui studio eleggono domicilio.
- RICORRENTI -
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della
Repubblica.
1 CONCLUSIONI DEI RICORRENTI
1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi e , celebrato il 23/10/1993 e Parte_1 Parte_2
trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Veronella (VR) al n. 21
- parte II - serie A - anno 1993, ordinando al competente Ufficiale dello Stato Civile
gli adempimenti di cui all'art. 69 D.P.R. n. 396/2000.
2) La casa di proprietà esclusiva di , sita in Veronella Parte_2
(VR), via Comparine, n. 26, continuerà ad essere abitata dallo stesso.
3) A titolo di assegno divorzile, continuerà a Parte_2
corrispondere ad a somma di € 300,00, da versare a mezzo Parte_1
bonifico bancario entro il giorno 10 di ogni mese, somma che sarà annualmente rivalutata in base agli indici ISTAT.
4) Le parti dichiarano di avere definito ogni altra pendenza in relazione al rapporto di coniugio.
5) Spese del procedimento interamente compensate tra le parti.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1587/2024 pubblicata il 04/07/2024, il Tribunale di Verona in composizione collegiale omologava la separazione tra i coniugi accogliendo le conclusioni congiunte da loro rassegnate con ricorso ex art. 473-bis. 49 c.p.c. e rimetteva la causa sul ruolo, con separata ordinanza, per la prosecuzione e la decisione sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta cumulativamente.
I coniugi, in questa sede, chiedono al Tribunale di Verona di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ritenendo sussistenti i presupposti di
2 cui all'art. 3 n. 2 lett. b) Legge n. 898/1970, come modificato dai successivi interventi normativi.
Risulta in atti la presenza di prole minorenne alla data del deposito del ricorso.
Risulta, altresì, che dal momento della separazione la convivenza non è più ripresa.
I coniugi concordano le condizioni del divorzio come in atti ed insistono per l'accoglimento della domanda.
Intervenuto in causa il Pubblico Ministero, la causa va in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Sussistono, infatti, i presupposti di applicazione dell'art. 3 n. 2 lett. b) Legge n.
898/1970, come modificato dai successivi interventi normativi.
I coniugi, in base all'accordo raggiunto, hanno dimostrato la volontà di pervenire allo scioglimento definitivo del vincolo coniugale. Il Collegio non può che recepire tale intendimento.
Dai documenti acquisiti risulta che dal passaggio in giudicato della sentenza di separazione sono decorsi i termini di legge.
Vanno, pertanto, recepite le concordi conclusioni delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così
decide:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti come indicate, alle condizioni specificate nella epigrafe della presente decisione.
3 2) manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza, a cui le parti prestano acquiescenza, all'Ufficiale di Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. n. 396/2000.
Così deciso in camera di consiglio in data 21/03/2025
Il Presidente
Ernesto d'Amico
4