Sentenza 13 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 13/01/2025, n. 7 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 7 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 1954 /2024 R.G.V.G.
Tribunale Ordinario di Forli'
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. Massimo Di Patria Presidente rel. dott. Alessandra Medi Giudice dott. Serena Chimichi Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA I coniugi:
1. nato a [...] in data [...] C.F. Controparte_1
C.F._1
2. nata a [...] in data [...] Parte_1
C.F._2
Assistiti e difesi entrambi dall'avv. SCAINI LAURA e dall'avv. SCAINI SILVIA matrimonio celebrato in LONGIANO il 15/07/2022 hanno proposto ricorso per separazione consensuale. Il Presidente/Giudice designato ha disposto la trattazione scritta dell'udienza. I coniugi hanno depositato dichiarazione sottoscritta ed autenticata di non volersi conciliare e di insistere nel ricorso Il Presidente del Tribunale, preso atto di quanto sopra, ha autorizzato i coniugi a vivere separati e rimesso la causa al Collegio per l'omologa. Le condizioni della separazione appaiono conformi alla legge. Con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili/lo scioglimento del matrimonio, alle stesse condizioni della separazione, come precisato nelle note scritte, allegate alla dichiarazione di non volersi riconciliare ed insistere nel ricorso. Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi – trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70. Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche
1
P.Q.M.
visto il parere favorevole del p.m.; visto l'art. 473-bis.47 e ss. c.p.c. OMOLOGA la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto, come sopra confermate:
1. I coniugi vivranno separati con reciproco rispetto. La signora Parte_1 continuerà ad abitare presso la casa familiare, di proprietà di entrambi i coniugi in ragione del 50% ciascuno, sita in Gambettola (FC), via Sopra Rigossa n. 634 D. Il signor sin dal deposito del presente ricorso si trasferirà definitivamente CP_1 presso altro immobile, restando comunque ciascuno dei coniugi libero di fissare la propria residenza ove lo ritenga opportuno;
2. A decorrere dal deposito del presente ricorso, la signora che si è già Pt_1 intestata tutte le utenze relative alla casa familiare, si farà carico in via esclusiva delle relative bollette;
3. , in ragione e a causa della separazione, si impegna a cedere a Controparte_1
, entro e non oltre due mesi dalla pubblicazione del decreto di Parte_1 omologa delle condizioni della presente separazione, la quota di sua proprietà pari al 50% degli immobili costituenti l'abitazione familiare, individuati come segue:
- abitazione principale costituita da appartamento del tipo a schiera da "cielo" a "terra", avente accesso dal civico n. 634/D, così come identificato al Catasto Fabbricati del Comune di Gambettola: al foglio 5 M.N. 2254 sub. 20, Via Sopra Rigossa n. 634/D Piano T-1-2 cat. A/2 Cl. 2 vani 7,5 R.C. Euro 813,42;
- Pertinenza dell'abitazione principale distinta al Catasto Fabbricati del Comune di Gambettola al foglio 5 M.N. 2254 sub. 21 Via Sopra Rigossa n. 634/D piano T cat. C/6 Cl.1 mq. 16 R.C. Euro 39,66;
- Pertinenza dell'abitazione principale distinta al Catasto Fabbricati del Comune di Gambettola al foglio 5 M.N. 2254 SUB. 22 via Sopra Rigossa snc Piano T cat . C/6 C.l.
1- mq. 13 R.C. Euro 32,23;
- Terreno limitrofo all'abitazione principale senza fabbricati distinto al Catasto
Terreni del Comune di Gambettola, della superficie catastale di mq. 162
2 (centosessantadue), riportata al C.T. del Comune di Gambettola al Foglio 5 M.N .
2251 - mq. 162 - R.D. Euro 0,85 – R.A. Euro 0,71; 4. , in ragione e a causa della separazione, accetta tale cessione Parte_1 versando a , al momento del rogito, Controparte_1
- la somma di euro 35.000,00;
- oltre al 50% dell'importo delle intere rate del mutuo (anticipato dallo stesso da settembre 2024 fino alla data dell'atto pubblico di compravendita CP_1
(pari ad euro 434,45 mensili, indipendentemente dall'importo dei bonifici effettuati da a che tengono conto di altri conguagli); CP_1 Pt_1
- e con l'accollo, inoltre, della quota del mutuo ipotecario residuo descritto in premessa (capitale e interessi) di spettanza di . si Controparte_1 Parte_1 impegna a far sì che detto accollo sia liberatorio per . Dal Controparte_1 momento dell'atto di trasferimento con atto pubblico le rate saranno, pertanto, versate in modo esclusivo da . Parte_1
5. Tutte le spese e gli oneri relativi alla stipula degli atti notarili di cessione degli immobili e accollo del mutuo da a (ivi compresi, a Controparte_1 Parte_1 titolo esemplificativo ma non esaustivo, il compenso per l'onorario del Notaio comprensivo di accessori, le imposte e tasse ipotecarie, catastali e di registro relative ai passaggi immobiliari, all'accollo dei mutui e alle relative trascrizioni, spese per visure e relazioni tecniche, spese, oneri e sanzioni per eventuali sanatorie, ecc.) saranno a totale carico della signora . Parte_1
6. Gli arredi su misura e gli altri mobili resteranno nell'immobile coniugale, poiché
ha già asportato i propri mobili, le suppellettili e gli effetti Controparte_1 personali;
7. Le parti si danno reciprocamente atto di essere economicamente indipendenti, entrambe dichiarano - non sussistendone i presupposti – di rinunciare ad ogni e qualsivoglia pretesa di mantenimento e, con l'esecuzione ed il perfezionamento delle obbligazioni contenute nel presente atto, non avranno più nulla a pretendere l'una dall'altra;
8. Fino all'atto di compravendita le parti continueranno a versare pro quota (50%) sul c/c intestato a in essere presso la Banca Credito Cooperativo Parte_1
Romagnolo Filiale Di Gambettola l'importo necessario per le rate del mutuo di cui alla premessa (il versamento di potrà differire dal 50% della rata a CP_1 seconda di conguagli in accordo tra le parti);
9. Le condizioni di separazione si applicheranno sin dal deposito del ricorso, salve le precisazioni in ordine al trasferimento dell'immobile; il conto corrente cointestato è già stato estinto con la condivisione delle eventuali spese necessarie a tal fine;
10. Le spese legali per la presente procedura di separazione e divorzio saranno a carico di entrambe le parti in egual misura;
PRENDE ATTO che le parti hanno dichiarato di rinunciare all'imputazione;
ORDINA
3 che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D) d.p.r. n. 396/00 (ordinamento dello stato civile), all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di LONGIANO (atto N. 8 parte 2 serie A - anno 2022). PROVVEDE come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del relatore. Forlì, 09/01/2025
Il Presidente Massimo Di Patria
4 N. R.G. 1954/2024 V.G.
TRIBUNALE DI FORLI'
Il Tribunale composto da: dott. Massimo Di Patria Presidente dott. Alessandra Medi Giudice dott. Serena Chimichi Giudice visti gli atti della causa n. r.g. 1954/2024 V.G., pendente tra
Controparte_1
Assistito e difeso dall'avv. SCAINI LAURA – SCAINI SILVIA e
Parte_1
Assistito e difeso dall'avv. SCAINI LAURA – SCAINI SILVIA
che in data odierna è stata emessa sentenza di separazione consensuale;
che le parti hanno congiuntamente formulato richiesta di divorzio;
che la relativa domanda è procedibile alla scadenza del termine indicato all'art. 3, n.2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, sicché la causa deve essere rimessa sul molo del Presidente-Relatore per i provvedimenti di cui all'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c.;
P.Q.M.
rimette la causa sul ruolo del Relatore per la causa di divorzio;
DISPONE
che l'udienza di comparizione venga sostituita dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;
ASSEGNA alle parti il termine perentorio del 10/09/2025 ore 9.00 per il deposito delle note;
DESIGNA relatore se stesso;
AVVERTE
- che il giudice provvederà entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note;
- che, se nessuna delle parti depositerà le note nel termine assegnato, il giudice assegnerà un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fisserà udienza;
5 - che, se nessuna delle parti depositerà le note nel nuovo termine o comparirà all'udienza, il giudice ordinerà la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarerà l'estinzione del processo;
- che il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note di cui sopra è considerato data di udienza a tutti gli effetti. RISERVA ogni ulteriore decisione all'esito. Forlì, 09/01/2025
Il Presidente Massimo Di Patria
6