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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 19/09/2025, n. 2765 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 2765 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, I sezione civile, riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti magistrati:
1) Dott.ssa Enrica de Sire - Presidente
2) Dott.ssa Aurelia Cuomo - Giudice est.
3) Dott.ssa Jone Galasso - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 110 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2019
OGGETTO: divorzio giudiziale, e vertente
T R A
, nato a [...] il [...], rapp.to e difeso, giusta procura in atti, Parte_1 dall'avv. Maria Rita Grandito, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima in Nocera
Inferiore (SA), alla via Barbarulo, n. 105;
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...], rapp.ta e difesa, giusta procura Controparte_1 in atti, dall'avv. Luca Varsi, presso il cui studio elettivamente domicilia in Salerno, alla via Guercio,
n. 223;
RESISTENTE
NONCHE'
Il P.M. presso il Tribunale di Nocera Inferiore
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusioni: come da atti e verbali di causa
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 09.01.2019, chiedeva che fosse pronunciata la cessazione Parte_1 degli effetti civili del matrimonio contratto con in Nocera Superiore (SA), il Controparte_1
22.06.2002.
A sostegno della domanda deduceva: a) che le parti erano separate giusta provvedimento di omologa del Tribunale di Nocera Inferiore del 26.02.2014; b) che era trascorso il termine previsto per legge senza che fosse intervenuta alcuna riconciliazione;
c) che dall'unione erano nate due figlie: , il 13.03.2004, e il 21.03.2006, per le quali chiedeva la conferma dell'affidamento Per_1 Per_2 condiviso con riduzione del contributo al mantenimento a proprio carico;
d) che la resistente aveva instaurato una stabile convivenza more uxorio con un altro uomo, per cui egli domandava la revoca del contributo al mantenimento del coniuge e la dichiarazione di insussistenza dell'assegno divorzile.
Regolarmente si costituiva in giudizio la resistente , la quale non si opponeva Controparte_1 né alla pronuncia di divorzio né alla richiesta del ricorrente di confermare l'affidamento condiviso delle figlie minori. Tuttavia, la resistente contestava sia la richiesta di riduzione del mantenimento per le figlie, sia la domanda di revoca del proprio mantenimento, sostenendo di non avere mezzi adeguati al sostentamento personale e di non avere iniziato una stabile convivenza extraconiugale con un altro uomo. La medesima, al contrario, domandava l'aumento dei citati obblighi economici a carico del marito.
All'udienza presidenziale del 27.05.2019, resosi infruttuoso il tentativo di conciliazione, il Presidente del Tribunale ha adottato i provvedimenti provvisori ed urgenti, confermando le statuizioni di cui alla separazione consensuale tra le parti.
Incardinata la causa dinanzi al giudice istruttore, all'udienza del 13.02.2020, le parti chiedevano che il Tribunale adito pronunziasse sentenza non definitiva sullo status rinunziando ai termini di cui all'art. 190 c.p.c. e contestualmente chiedevano l'assegnazione dei termini di cui all'art. 183 VI co.
c.p.c..
Il Collegio, con sentenza del 02.07.2020, ha ritenuto di dover dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con relativo ordine di eseguire le formalità prescritte dalla legge, essendo incontrovertibilmente provato, alla luce delle difese spiegate, nonché dal comportamento processuale delle parti, l'impossibilità di giungere ad una conciliazione. Dopodiché, con separata ordinanza ex art. 709 bis c.p.c., la causa è stata rimessa sul ruolo per la pronuncia delle statuizioni accessorie.
Nel corso dell'istruttoria, si procedeva all'espletamento di prova testimoniale, nonché venivano disposte le indagini reddituali della GDF.
All'udienza del 21.05.2025, la causa, ritenuta matura, è stata rimessa al Collegio per la decisione, concedendo alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
*
Ciò posto in punto di fatto, va premesso che, essendo intervenuta nelle more del giudizio una sentenza non definitiva sullo status che ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti, l'odierno provvedimento ha ad oggetto solo le statuizioni accessorie.
Sul punto, innanzitutto, si rileva preliminarmente che, avendo le figlie delle parti raggiunto nelle more del giudizio la maggiore età, la pronuncia nei loro confronti concerne solo gli aspetti patrimoniali, in merito ai quali non vi è, peraltro, alcuna contestazione sulla non ancora raggiunta indipendenza economica della prole.
Ciò evidenziato, il Collegio ritiene di confermare il contributo al mantenimento delle figlie, nella misura stabilita dalla Corte d'Appello di Salerno, con decreto n. 3421/2019 del 03.10.2019, in accoglimento parziale del reclamo avverso l'ordinanza presidenziale del 27.05.2019. Non sono state, infatti, adeguatamente dimostrate, da ambo le parti, sopravvenienze tali da modificare, in peius o in melius, l'importo già reputato congruo e sancito in tal sede. Detto importo, peraltro, è da ritenersi congruo rispetto alla complessiva redditualità del ricorrente che, in disparte dello stipendio mensile percepito pari ad euro 2 mila, è proprietario di immobili e socio di una s.r.l. in attivo che produce un utile notevole, la cui scelta circa la mancata divisione tra i soci non incide sulle elevate capacità reddituali dello stesso. Tale condizione è tale dunque da consentire la conferma della somma mensile di euro 700,00 (350,00 per figlia) a carico del sig. oltre al 50% delle spese straordinarie Parte_1 (mediche, scolastiche, ecc.) e rivalutazione ISTAT come per legge, nonostante la nascita di altri tre figli da una successiva unione.
Venendo ora alla statuizione sull'assegno divorzile, preliminarmente si osserva che, in base al materiale probatorio presente agli atti, ed alla luce delle dichiarazioni precise ed attendibili rese dal teste di parte ricorrente, sig. di , può ritenersi sufficientemente dimostrata Testimone_1
l'instaurazione di una stabile convivenza more uxorio della resistente. Tuttavia, deve considerarsi che: “In tema di assegno divorzile in favore dell'ex coniuge, qualora sia instaurata una stabile convivenza di fatto tra un terzo e l'ex coniuge economicamente più debole, questi, se privo anche nell'attualità di mezzi adeguati e impossibilitato a procurarseli per motivi oggettivi, conserva il diritto al riconoscimento dell'assegno di divorzio, in funzione esclusivamente compensativa;
a tal fine il richiedente dovrà fornire la prova del contributo offerto alla comunione familiare, della eventuale rinuncia concordata ad occasioni lavorative e di crescita professionale in costanza di matrimonio, dell'apporto fornito alla realizzazione del patrimonio familiare e personale dell'ex coniuge. L'assegno, su accordo delle parti, può anche essere temporaneo” (SS. UU. n. 32198 del 05/11/2021).
Ciò posto, nel caso di specie, la resistente non ha offerto prova, allo stato degli atti, dei presupposti richiesti dalla richiamata giurisprudenza ai fini del riconoscimento dell'assegno divorzile nei suoi confronti. Pertanto, nessun assegno divorzile sarà dovuto in favore della CP_1
Quanto alla richiesta di restituzione somme avanzata dal ricorrente, la medesima non può essere accolta in tal sede, sia in quanto tardiva, sia perché non direttamente connessa alla materia del contendere (cessazione degli effetti civili del matrimonio).
In ordine al regolamento delle spese di lite, le stesse si intendono integralmente compensate tra le parti, in ragione della natura della decisione e dei rapporti tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sul ricorso così provvede:
a) Pone l'obbligo, in capo a , di versare in favore di con Parte_1 Controparte_1 le modalità e i tempi di cui al provvedimento di separazione, l'importo di euro 700,00, quale contributo al mantenimento della prole (euro 350,00 per ciascuna figlia), oltre al 50% delle spese straordinarie (mediche, scolastiche, ecc.) come per legge. Somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
b) Rigetta la domanda di assegno divorzile;
c) Rigetta ogni ulteriore domanda;
d) Compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Nocera Inferiore nella camera di consiglio del 18.09.2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Aurelia Cuomo Dott.ssa Enrica de Sire