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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 05/05/2025, n. 2201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2201 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
TERZA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati: dr. Giulio Cataldi Presidente dr. Michele Caccese Consigliere dr.ssa Rosaria Morrone Consigliere rel. ed est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 676/2022 R.G.A.C., riservata in decisione all'udienza del 30.4.2025;
TRA
(C.F. n. ), rappresentato e difeso, in forza di procura speciale Parte_1 C.F._1 alle liti allegata all'atto di appello, dall'avv. Giorgio Di Majo (C.F. n. , presso C.F._2
il cui studio sito in Caserta, alla Via Politano, n. 4, elettivamente domicilia;
APPELLANTE
E
P. Iva n. – C.F. n. ), rappresentata e difesa, Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
giusta procura generale alle liti per atti notar Rep. n. 186905 - Racc. n. Persona_1
30367, del 18.12.2014, allegata alla comparsa di costituzione nel giudizio di appello, dall'avv. Giorgio
Schiavo (C.F. n. ), presso il cui studio in Caserta, al Corso Trieste, n. 192, C.F._3
elettivamente domicilia.
APPELLATA
pagina 1 di 3 Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Prima Sezione Civile,
n. 2916/2021, depositata in data 1.9.2021.
Ragioni di Fatto e di Diritto della Decisione
, con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 18.2.2022, ha convenuto in Parte_1
giudizio, dinanzi a questa Corte, la per proporre appello avverso la sentenza del Controparte_1
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Prima Sezione Civile, n. 2916/2021, emessa in data 31.8.2021
e depositata in data 1.9.2021, con cui era rigettata la domanda proposta da esso appellante, attore in primo grado, volta ad ottenere la condanna della compagnia assicurativa convenuta, odierna appellata, al pagamento, in suo favore, della somma pari ad € 14.000,00, a titolo di indennizzo a seguito del furto di gioielli e preziosi perpetrato presso la sua abitazione, in data 26.8.2016; con condanna dello stesso al pagamento delle spese di lite.
L'appellante, nell'atto di appello, ha chiesto, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, in riforma della stessa, di “ condannare la , in persona del legale Controparte_1
rapp.te p.t. , corrente in Mogliano Veneto, alla Via Marrocchesa n. 14 , nonché la Controparte_1
in persona del legale rapp.te p.t., corrente in Caserta, alla Via Moneta, n. 1, in solido, al
[...]
pagamento, in favore del dott. , a titolo di risarcimento per i danni subiti, della somma Parte_1 complessiva di € 14.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria dall'evento al soddisfo, oltre spese processuali, diritti, onorari ed oneri fiscali, con distrazione”.
Instaurato il contraddittorio, si è costituita in giudizio, con comparsa di risposta depositata in data
22.6.2022, la che ha chiesto il rigetto dell'appello; in via subordinata, di Controparte_1
dichiarare essa appellata, in virtù della polizza stipulata, tenuta a garantire l'appellante, nei limiti delle condizioni contrattuali di polizza, ossia € 16.000,00 per ogni singolo oggetto, € 4.000,00, per gioielli, preziosi e valori, €. 1.000,00, per denaro;
con condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite.
Alla prima udienza del 7 settembre 2022, l'appellante ha rinunciato all'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata e la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni;
all'udienza del 9.4.2025 il procuratore dell'appellante ha chiesto rinvio della causa, al fine di accertare l'avvenuto decesso del proprio assistito, di cui era venuto a conoscenza in via informale, e di depositare eventuale certificato di morte, e la causa è stata rinviata all'udienza del 23.4.2015; in data
16.4.2025 il procuratore dell'appellante ha depositato il certificato di morte del suo assistito (senza accompagnare il deposito da nessuna richiesta). All'udienza del 23.4.2025 nessuno è comparso e,
pagina 2 di 3 pertanto, la causa è stata rinviata, ex artt. 181 e 309 c.p.c., all'udienza del 30.4.2025; alla predetta udienza del 30.4.2025, di cui è stata data regolare comunicazione alle parti, nessuno è comparso e la causa è stata riservata in decisione.
In conseguenza della mancata comparizione delle parti, nel corso del giudizio di appello, all'udienza del 23.4.2025 ed alla successiva udienza del 30.4.2025, deve essere ordinata la cancellazione della causa dal ruolo, con contestuale dichiarazione di estinzione del processo, ai sensi dell'art. 181, comma
1, c.p.c. (nel testo novellato dall'art. 50, comma 1, d.l. 25.6.2008, n. 112, convertito in legge 6.8.2008,
n. 133, applicabile ai giudizi instaurati dopo l'entrata in vigore del citato decreto 112/2008, e, quindi, a far data dal 25.6.2008, e, pertanto, applicabile al giudizio in esame, introdotto in primo grado nell'anno
2018).
Ai sensi dell'art. 338 c.p.c., all'estinzione del giudizio di appello consegue il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, salvo che ne siano stati modificati gli effetti con provvedimenti pronunciati nel procedimento estinto, circostanza, quest'ultima, che non ricorre nel caso di specie.
Nulla va disposto in relazione alle spese processuali del presente giudizio di appello, considerato che, ai sensi dell'art. 310 c.p.c., le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel presente giudizio di appello, così provvede:
1) Ordina la cancellazione della causa dal ruolo e Dichiara estinto il giudizio di appello, ex artt.
181, comma 1, e 309 c.p.c.;
2) Nulla per le spese processuali relative al presente giudizio di appello.
Così deciso in Napoli, il 30 aprile 2025
Il consigliere est. Il Presidente dott.ssa Rosaria Morrone dott. Giulio Cataldi
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