TRIB
Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovereto, sentenza 10/04/2025, n. 83 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovereto |
| Numero : | 83 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. 865/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVERETO
in persona del Giudice Dott. Fabio Peloso, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 865/2023 R.G. promossa da:
nata ad [...], il [...], C.F. , residente in Parte_1 C.F._1
a Cesure n. 7, nato a [...], il [...], C.F. , residente in Parte_2 C.F._2
Dro (TN), Via Cesure n. 7, entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. VITTORIO CRISTANELLI (C.F. ) e C.F._3 dall'Avv. MICHELA LIZZIERO (C.F. ) C.F._4
PARTE ATTRICE
CONTRO
nato a [...], il [...], C.F. residente CP_1 C.F._5 in Arco (TN), Via Nas n. 21, rappresentato e difeso dall'Avv. LARA MARCABRUNI (C.F.
e dall'Avv. CLAUDIA DE SCOLARI BONATTI (C.F. ) C.F._6 C.F._7
TA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte attrice:
Voglia il Tribunale di Rovereto, contrariis reiectis, nel merito in via principale: a) accertare e dichiarare, per le ragioni esposte in narrativa, l'intervenuto inadempimento contrattuale e/o la responsabilità extracontrattuale del sig. CP_1
in riferimento ai danni causati nel febbraio 2021 all'uliveto di loro proprietà sulle pp. f
[...]
e 1417 CC 140 Dro;
b) condannare il precitato convenuto al risarcimento del danno in favore degli attori per il danno causato all'uliveto di loro proprietà sulle pp. ff. 1416 e 1417 CC 140 Dro, nell'importo quantificato dal CTU dott. , pari ad Euro 14.341,23 o nella diversa maggiore o Per_1
1 minore somma ritenuta di giustizia, oltre ad Euro 2.867,13 per la perdita del raccolto dalle piante danneggiate, oltre ai costi di espianto, smaltimento e messa a dimora delle nuove piante come quantificati in Euro 610,00, oltre ai costi di consulenza ed assistenza tecnica del dott. forestale
e legale stragiudiziale, secondo la documentazione dimessa in giudizio, oltre ad Persona_2
r danno non patrimoniale sofferto dal sig. e ad Euro 3.000,00 per Parte_2 danno non patrimoniale sofferto dalla sig.ra al risarcimento in favore Parte_1 degli attori delle voci di danno sopra esposte la minore o maggiore somma ritenuta di giustizia e provata in corso di causa. Il tutto maggiorato di rivalutazione monetaria ed interessi compensativi dal 20.02.2021 al saldo effettivo ed interessi ex art. 1284 co. IV dalla data della domanda giudiziale al saldo. In ogni caso: con integrale rifusione delle spese e competenze di lite, oltre rimborso spese generali, IVA e CNPA come per legge, oltre a rifusione delle spese documentate di CTP e CTU. In via istruttoria: (Vedi note scritte depositate in data 12/03/2025)
Per parte convenuta:
Voglia il Tribunale di Rovereto ex adverso adito, previa ogni e più utile declaratoria del caso e di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa, anche in via istruttoria ed incidentale: In via principale: respingere le domande attoree;
- con vittoria di spese e compensi di lite. In via istruttoria: (Vedi note scritte depositate in data 12/03/2025)
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1. Con atto di citazione notificato in data 21/11/2023, e Parte_1 Pt_2 evocavano in giudizio allegando e deducen
[...] CP_1
febbraio 2021, gratuitamente a e ad CP_1 Parte_1 Pt_2 di potare un uliveto di loro proprietà composto da 28 piante, adiacente alla loro casa di
[...] nza, in CC Dro, pp.ff. 1416 e 1417;
- il convenuto aveva già curato l'uliveto negli anni precedenti per marito e Persona_3 padre degli attori, prima della sua scomparsa, e aveva riferito agli atura era necessaria;
- terminata la potatura, gli attori rimanevano perplessi sulle modalità di compimento dell'opera e sulla sua correttezza;
- incaricato un esperto agronomo, questi redigeva perizia con la quale affermava che, delle 28 piante d'ulivo, 9 risultavano morte e 5 irrimediabilmente compromesse per effetto della potatura;
- gli attori chiedevano stragiudizialmente al convenuto il risarcimento del danno, senza esito;
- la condotta del convenuto doveva essere ricondotta a inadempimento contrattuale o, comunque, a fatto illecito;
- pertanto, il convenuto doveva ritenersi tenuto al risarcimento in favore degli attori del danno patrimoniale e non patrimoniale, e precisamente in € 18.117,00 per la sostituzione delle piante morte, € 9.075,00 per la sostituzione delle piante irrimediabilmente danneggiate, € 2.867,13 per la perdita del raccolto e i costi di espianto e reimpianto, € 10.000,00, per danno non patrimoniale (€ 3.000,00 in favore di ed € 7.000,00 in favore di Parte_1
, per la sofferenza moral turpamento dell'uliveto di Parte_2
2 famiglia, oltre spese di lite e assistenza tecnica. Gli attori concludevano domandando la condanna del convenuto al risarcimento del danno in misura di € 27.192,00, per il danno all'uliveto, oltre € 2.867,13 per la perdita del raccolto e i costi di espianto e reimpianto, oltre € 10.000,00, per danno non patrimoniale, oltre accessori e spese. 1.2. Con comparsa di risposta depositata in data 24/01/2024, si costituiva CP_1 opponendo quanto segue:
- evidenziava che non sussisteva alcuna obbligazione contrattuale, atteso che si occupava dell'uliveto per puro spirito di amicizia per il defunto Persona_3
- eccepiva l'inammissibilità di un eventuale accert trascorsi molti anni e comunque l'insussistenza del nesso causale tra condotta del convenuto e danno, in assenza di una prova acquisita tempestivamente, considerato il lungo tempo trascorso e il possibile intervento di fattori alternativi;
- contestava, in ogni caso, i danni e la quantificazione operata dagli attori, anche sotto il profilo della possibilità dell'intervento di fattori estranei alla sua condotta;
- contestava altresì la fondatezza della richiesta di risarcimento per spese stragiudiziali e per danno non patrimoniale. Il convenuto concludeva domandando il rigetto della domanda attorea, con vittoria delle spese di lite. 1.3. Le parti depositavano ritualmente le memorie integrative. Alla prima udienza, le parti rendevano l'interrogatorio libero e veniva esperito tentativo di conciliazione, con esito negativo. 1.4. Veniva quindi disposta C.T.U. volta ad accertare la correttezza dell'operato del convenuto, la sussistenza del nesso di causalità tra eventuali condotte negligenti del convenuto e danni, la quantificazione del danno.
1.5. All'esito del deposito della relazione peritale e dei chiarimenti, rifiutata dagli attori la proposta conciliativa del convenuto (pagamento di € 5.000,00 a spese compensate), la causa veniva rinviata all'udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. del 12/03/2025, sostituita, su richiesta delle parti, con note scritte, mediante le quali le parti precisavano le conclusioni riportate in epigrafe.
2. Così sintetizzati lo svolgimento del processo e le posizioni delle parti, si osserva quanto segue.
3. È pacifico, poiché non contestato e ammesso dalle parti nel corso dell'interrogatorio libero, che ha effettuato gratuitamente, a titolo amichevole, la potatura di un CP_1 uliveto di p adiacente a casa loro. Parte_1 Parte_2
4. È invece cont bbia determinato con una condotta contraria alle regole dell'arte la compromissione di un consistente numero di ulivi. Per tale ragione è stata disposta C.T.U.
5. A seguito degli accertamenti tecnici del caso, con argomentazione logicamente e congruamente motivata, che questo giudice condivide integralmente e alla quale rinvia, il C.T.U. ha risposto ai quesiti nei seguenti termini. Il C.T.U. ha accertato la compromissione di nove piante di ulivo, che hanno subito gravi danni, per cui la loro ripresa è impossibile o molto difficoltosa. Tale condizione è stata determinata dalla potatura del convenuto e, precisamente, dall'eccessivo taglio della parte aerea, che ha interrotto l'attività vegetativa. Il valore di tali piante compromesse era pari a € 14.341,23, mentre quello all'attualità è pari
3 a € 250,00, il valore del legname, al quale detrarre i costi di espianto e taglio. Il costo per la sostituzione delle piante con altre analoghe è pari a circa € 1.000,00-1.100,00 per pianta, oltre complessivi € 500,00 per l'impianto, oltre IVA.
6. Ritiene quindi questo giudice che sia provato che la potatura effettuata dal convenuto abbia determinato la compromissione di nove piante dell'uliveto di proprietà degli attori. Va evidenziato che la distanza del momento dell'accertamento dal fatto, in assenza della prova o dell'indizio dell'intervento nelle more di qualsivoglia elemento interruttivo del nesso di causalità, non consente di escludere una diretta derivazione della compromissione degli ulivi dalla condotta del convenuto. Deve pertanto disattendersi la difesa del convenuto sul punto, attesa la natura meramente ipotetica della possibilità di eventi interruttivi occorsi tra la potatura e l'attualità.
7. Tanto accertato in fatto, in diritto, deve anzitutto rammentarsi che “colui il quale assume volontariamente un obbligo, ovvero inizia volontariamente l'esecuzione di una prestazione, ha il dovere di adempiere il primo o di eseguire la seconda con la correttezza e la diligenza prescritte dagli artt. 1175 e 1176 cod. civ., a nulla rilevando che la prestazione sia eseguita volontariamente ed a titolo gratuito.(Principio enunciato con riferimento alla responsabilità di un medico anestesista, fattosi carico volontariamente anche della gestione di un paziente nella fase del ricovero e della sua assistenza a domicilio nella fase post-operatoria)” (Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 18230 del 26/08/2014, Rv. 631952 - 01). La conseguenza è che, ancorché la prestazione del convenuto sia stata resa a titolo gratuito, questo non fa venire meno la sua responsabilità per l'inesatto adempimento e i danni conseguenti, fermo restando che gli attori hanno fatto altresì valere, in via concorrente, la responsabilità extracontrattuale per fatto illecito, che comporterebbe responsabilità del convenuto, anche qualora si ritenesse insussistente qualsivoglia obbligazione contrattuale.
8. Pertanto, il convenuto è tenuto al risarcimento del danno. In ordine alla sua liquidazione, deve ritenersi certamente sussistente un principio generale ex art. 12, co. 2, preleggi, desumibile dall'art. 1710 c.c. e dall'art. 1768 c.c., di valutazione con minor rigore della responsabilità, in ipotesi di obbligazioni assunte a titolo gratuito. Ne consegue che appare equo liquidare il danno nella misura minore del costo di sostituzione delle piante compromesse, quantificazione che peraltro consente la reintegrazione dell'uliveto nelle condizioni precedenti alla potatura. Il danno è così determinato nella misura di € 1.050,00 a pianta (è assunto un valore medio nella forbice individuata dal C.T.U.), oltre IVA al 10%, per nove piante, oltre € 500,00 più IVA al 22% per l'impianto. Pertanto, il danno si liquida in complessivi € 11.005,00, all'attualità, oltre rivalutazione monetaria e interessi al tasso legale dalla data del fatto al saldo sul capitale annualmente rivalutato. 9. Vanno invece non computate le altre poste di danno richieste dagli attori. 9.1. Il danno da perdita del raccolto è infatti scarsamente significativo, attendendo soltanto a nove alberi ed essendo emerso in istruttoria che il totale di olio che ritraevano gli attori dall'uliveto era pari a 5 litri annui. Pertanto, la richiesta di risarcimento del danno a tale titolo di € 2.867,13 è da ritenersi infondata. 9.2. Non merita accoglimento la richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale. Al riguardo, va ricordato che “il danno non patrimoniale derivante dalla lesione di diritti inviolabili della persona, come tali costituzionalmente garantiti, è risarcibile - sulla base di una
4 interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 cod. civ. - anche quando non sussiste un fatto-reato, né ricorre alcuna delle altre ipotesi in cui la legge consente espressamente il ristoro dei pregiudizi non patrimoniali, a tre condizioni: (a) che l'interesse leso - e non il pregiudizio sofferto - abbia rilevanza costituzionale (altrimenti si perverrebbe ad una abrogazione per via interpretativa dell'art. 2059 cod. civ., giacché qualsiasi danno non patrimoniale, per il fatto stesso di essere tale, e cioè di toccare interessi della persona, sarebbe sempre risarcibile); (b) che la lesione dell'interesse sia grave, nel senso che l'offesa superi una soglia minima di tollerabilità (in quanto il dovere di solidarietà, di cui all'art. 2 Cost., impone a ciascuno di tollerare le minime intrusioni nella propria sfera personale inevitabilmente scaturenti dalla convivenza); (c) che il danno non sia futile, vale a dire che non consista in meri disagi o fastidi, ovvero nella lesione di diritti del tutto immaginari, come quello alla qualità della vita od alla felicità” (Cass. Civ., Sez. U, Sentenza n. 26972 del 11/11/2008, Rv. 605493 - 01). Nella specie, il danneggiamento di nove ulivi, per quanto soggettivamente possa essere fonte di dolore, non costituisce evidentemente una lesione di un interesse di rilevanza costituzionale, né rappresenta lesione di un diritto esistente, diverso e ulteriore rispetto a quello di proprietà, sufficientemente serio da essere risarcito. Non può quindi liquidarsi alcuna somma a titolo di danno non patrimoniale. 9.3. Va disattesa altresì la richiesta di rimborso delle spese di assistenza legale in fase stragiudiziale. A norma dell'art. 20 D.M. 55/2014, l'attività stragiudiziale va liquidata solo se assume autonoma rilevanza rispetto a quella giudiziale. Nel caso qui in esame, l'attività stragiudiziale compiuta dal difensore degli attori è consistita in richieste di risarcimento e nell'invito alla negoziazione assistita, attività strettamente connessa alla successiva attività giudiziale, donde, liquidabile esclusivamente entro tale fase.
9.4. Va infine disattesa la richiesta di rimborso delle spese di perizia stragiudiziale, atteso che essa è pervenuta a risultati del tutto difformi a quelli poi acquisiti in istruttoria, donde, rappresenta una spesa del tutto superflua.
10. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in applicazione dei parametri minimi di cui al D.M. 55/2014, per la semplicità della causa e dell'istruttoria. In virtù della soccombenza, il convenuto è altresì tenuto a rimborsare agli attori le spese di C.T.P., documentate in € 1.015,04. Infine, vanno poste a integrale carico del convenuto le spese di C.T.U. già liquidate.
P.Q.M.
il Tribunale di Rovereto, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda o eccezione reietta, così provvede:
CONDANNA al pagamento in favore di e CP_1 Parte_1 Parte_2 dell'importo di € 11.005,00, oltre rivalutazione monetaria, dalla data della presente sentenza al saldo, e interessi al tasso legale, dalla data del fatto al saldo sul capitale annualmente rivalutato.
CONDANNA al pagamento delle spese di lite in favore di e CP_1 Parte_1 che liquida in € 2.540,00 per compenso, oltre 15% del compenso per spese Parte_2
VA come per legge, esborsi in misura di € 545,00.
5 CONDANNA al pagamento delle spese di C.T.P. in favore di CP_1 Parte_1 che liquida in complessivi € 1.015,04. Parte_2
PONE definitivamente a integrale carico di le già liquidate spese di C.T.U. con CP_1 condanna di pagare in favo uanto da CP_1 Parte_1 Parte_2 questi eventualmente anticipato a tale titolo.
Rovereto, 10/04/2025
Il Giudice Dott. Fabio Peloso
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVERETO
in persona del Giudice Dott. Fabio Peloso, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 865/2023 R.G. promossa da:
nata ad [...], il [...], C.F. , residente in Parte_1 C.F._1
a Cesure n. 7, nato a [...], il [...], C.F. , residente in Parte_2 C.F._2
Dro (TN), Via Cesure n. 7, entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. VITTORIO CRISTANELLI (C.F. ) e C.F._3 dall'Avv. MICHELA LIZZIERO (C.F. ) C.F._4
PARTE ATTRICE
CONTRO
nato a [...], il [...], C.F. residente CP_1 C.F._5 in Arco (TN), Via Nas n. 21, rappresentato e difeso dall'Avv. LARA MARCABRUNI (C.F.
e dall'Avv. CLAUDIA DE SCOLARI BONATTI (C.F. ) C.F._6 C.F._7
TA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte attrice:
Voglia il Tribunale di Rovereto, contrariis reiectis, nel merito in via principale: a) accertare e dichiarare, per le ragioni esposte in narrativa, l'intervenuto inadempimento contrattuale e/o la responsabilità extracontrattuale del sig. CP_1
in riferimento ai danni causati nel febbraio 2021 all'uliveto di loro proprietà sulle pp. f
[...]
e 1417 CC 140 Dro;
b) condannare il precitato convenuto al risarcimento del danno in favore degli attori per il danno causato all'uliveto di loro proprietà sulle pp. ff. 1416 e 1417 CC 140 Dro, nell'importo quantificato dal CTU dott. , pari ad Euro 14.341,23 o nella diversa maggiore o Per_1
1 minore somma ritenuta di giustizia, oltre ad Euro 2.867,13 per la perdita del raccolto dalle piante danneggiate, oltre ai costi di espianto, smaltimento e messa a dimora delle nuove piante come quantificati in Euro 610,00, oltre ai costi di consulenza ed assistenza tecnica del dott. forestale
e legale stragiudiziale, secondo la documentazione dimessa in giudizio, oltre ad Persona_2
r danno non patrimoniale sofferto dal sig. e ad Euro 3.000,00 per Parte_2 danno non patrimoniale sofferto dalla sig.ra al risarcimento in favore Parte_1 degli attori delle voci di danno sopra esposte la minore o maggiore somma ritenuta di giustizia e provata in corso di causa. Il tutto maggiorato di rivalutazione monetaria ed interessi compensativi dal 20.02.2021 al saldo effettivo ed interessi ex art. 1284 co. IV dalla data della domanda giudiziale al saldo. In ogni caso: con integrale rifusione delle spese e competenze di lite, oltre rimborso spese generali, IVA e CNPA come per legge, oltre a rifusione delle spese documentate di CTP e CTU. In via istruttoria: (Vedi note scritte depositate in data 12/03/2025)
Per parte convenuta:
Voglia il Tribunale di Rovereto ex adverso adito, previa ogni e più utile declaratoria del caso e di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa, anche in via istruttoria ed incidentale: In via principale: respingere le domande attoree;
- con vittoria di spese e compensi di lite. In via istruttoria: (Vedi note scritte depositate in data 12/03/2025)
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1. Con atto di citazione notificato in data 21/11/2023, e Parte_1 Pt_2 evocavano in giudizio allegando e deducen
[...] CP_1
febbraio 2021, gratuitamente a e ad CP_1 Parte_1 Pt_2 di potare un uliveto di loro proprietà composto da 28 piante, adiacente alla loro casa di
[...] nza, in CC Dro, pp.ff. 1416 e 1417;
- il convenuto aveva già curato l'uliveto negli anni precedenti per marito e Persona_3 padre degli attori, prima della sua scomparsa, e aveva riferito agli atura era necessaria;
- terminata la potatura, gli attori rimanevano perplessi sulle modalità di compimento dell'opera e sulla sua correttezza;
- incaricato un esperto agronomo, questi redigeva perizia con la quale affermava che, delle 28 piante d'ulivo, 9 risultavano morte e 5 irrimediabilmente compromesse per effetto della potatura;
- gli attori chiedevano stragiudizialmente al convenuto il risarcimento del danno, senza esito;
- la condotta del convenuto doveva essere ricondotta a inadempimento contrattuale o, comunque, a fatto illecito;
- pertanto, il convenuto doveva ritenersi tenuto al risarcimento in favore degli attori del danno patrimoniale e non patrimoniale, e precisamente in € 18.117,00 per la sostituzione delle piante morte, € 9.075,00 per la sostituzione delle piante irrimediabilmente danneggiate, € 2.867,13 per la perdita del raccolto e i costi di espianto e reimpianto, € 10.000,00, per danno non patrimoniale (€ 3.000,00 in favore di ed € 7.000,00 in favore di Parte_1
, per la sofferenza moral turpamento dell'uliveto di Parte_2
2 famiglia, oltre spese di lite e assistenza tecnica. Gli attori concludevano domandando la condanna del convenuto al risarcimento del danno in misura di € 27.192,00, per il danno all'uliveto, oltre € 2.867,13 per la perdita del raccolto e i costi di espianto e reimpianto, oltre € 10.000,00, per danno non patrimoniale, oltre accessori e spese. 1.2. Con comparsa di risposta depositata in data 24/01/2024, si costituiva CP_1 opponendo quanto segue:
- evidenziava che non sussisteva alcuna obbligazione contrattuale, atteso che si occupava dell'uliveto per puro spirito di amicizia per il defunto Persona_3
- eccepiva l'inammissibilità di un eventuale accert trascorsi molti anni e comunque l'insussistenza del nesso causale tra condotta del convenuto e danno, in assenza di una prova acquisita tempestivamente, considerato il lungo tempo trascorso e il possibile intervento di fattori alternativi;
- contestava, in ogni caso, i danni e la quantificazione operata dagli attori, anche sotto il profilo della possibilità dell'intervento di fattori estranei alla sua condotta;
- contestava altresì la fondatezza della richiesta di risarcimento per spese stragiudiziali e per danno non patrimoniale. Il convenuto concludeva domandando il rigetto della domanda attorea, con vittoria delle spese di lite. 1.3. Le parti depositavano ritualmente le memorie integrative. Alla prima udienza, le parti rendevano l'interrogatorio libero e veniva esperito tentativo di conciliazione, con esito negativo. 1.4. Veniva quindi disposta C.T.U. volta ad accertare la correttezza dell'operato del convenuto, la sussistenza del nesso di causalità tra eventuali condotte negligenti del convenuto e danni, la quantificazione del danno.
1.5. All'esito del deposito della relazione peritale e dei chiarimenti, rifiutata dagli attori la proposta conciliativa del convenuto (pagamento di € 5.000,00 a spese compensate), la causa veniva rinviata all'udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. del 12/03/2025, sostituita, su richiesta delle parti, con note scritte, mediante le quali le parti precisavano le conclusioni riportate in epigrafe.
2. Così sintetizzati lo svolgimento del processo e le posizioni delle parti, si osserva quanto segue.
3. È pacifico, poiché non contestato e ammesso dalle parti nel corso dell'interrogatorio libero, che ha effettuato gratuitamente, a titolo amichevole, la potatura di un CP_1 uliveto di p adiacente a casa loro. Parte_1 Parte_2
4. È invece cont bbia determinato con una condotta contraria alle regole dell'arte la compromissione di un consistente numero di ulivi. Per tale ragione è stata disposta C.T.U.
5. A seguito degli accertamenti tecnici del caso, con argomentazione logicamente e congruamente motivata, che questo giudice condivide integralmente e alla quale rinvia, il C.T.U. ha risposto ai quesiti nei seguenti termini. Il C.T.U. ha accertato la compromissione di nove piante di ulivo, che hanno subito gravi danni, per cui la loro ripresa è impossibile o molto difficoltosa. Tale condizione è stata determinata dalla potatura del convenuto e, precisamente, dall'eccessivo taglio della parte aerea, che ha interrotto l'attività vegetativa. Il valore di tali piante compromesse era pari a € 14.341,23, mentre quello all'attualità è pari
3 a € 250,00, il valore del legname, al quale detrarre i costi di espianto e taglio. Il costo per la sostituzione delle piante con altre analoghe è pari a circa € 1.000,00-1.100,00 per pianta, oltre complessivi € 500,00 per l'impianto, oltre IVA.
6. Ritiene quindi questo giudice che sia provato che la potatura effettuata dal convenuto abbia determinato la compromissione di nove piante dell'uliveto di proprietà degli attori. Va evidenziato che la distanza del momento dell'accertamento dal fatto, in assenza della prova o dell'indizio dell'intervento nelle more di qualsivoglia elemento interruttivo del nesso di causalità, non consente di escludere una diretta derivazione della compromissione degli ulivi dalla condotta del convenuto. Deve pertanto disattendersi la difesa del convenuto sul punto, attesa la natura meramente ipotetica della possibilità di eventi interruttivi occorsi tra la potatura e l'attualità.
7. Tanto accertato in fatto, in diritto, deve anzitutto rammentarsi che “colui il quale assume volontariamente un obbligo, ovvero inizia volontariamente l'esecuzione di una prestazione, ha il dovere di adempiere il primo o di eseguire la seconda con la correttezza e la diligenza prescritte dagli artt. 1175 e 1176 cod. civ., a nulla rilevando che la prestazione sia eseguita volontariamente ed a titolo gratuito.(Principio enunciato con riferimento alla responsabilità di un medico anestesista, fattosi carico volontariamente anche della gestione di un paziente nella fase del ricovero e della sua assistenza a domicilio nella fase post-operatoria)” (Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 18230 del 26/08/2014, Rv. 631952 - 01). La conseguenza è che, ancorché la prestazione del convenuto sia stata resa a titolo gratuito, questo non fa venire meno la sua responsabilità per l'inesatto adempimento e i danni conseguenti, fermo restando che gli attori hanno fatto altresì valere, in via concorrente, la responsabilità extracontrattuale per fatto illecito, che comporterebbe responsabilità del convenuto, anche qualora si ritenesse insussistente qualsivoglia obbligazione contrattuale.
8. Pertanto, il convenuto è tenuto al risarcimento del danno. In ordine alla sua liquidazione, deve ritenersi certamente sussistente un principio generale ex art. 12, co. 2, preleggi, desumibile dall'art. 1710 c.c. e dall'art. 1768 c.c., di valutazione con minor rigore della responsabilità, in ipotesi di obbligazioni assunte a titolo gratuito. Ne consegue che appare equo liquidare il danno nella misura minore del costo di sostituzione delle piante compromesse, quantificazione che peraltro consente la reintegrazione dell'uliveto nelle condizioni precedenti alla potatura. Il danno è così determinato nella misura di € 1.050,00 a pianta (è assunto un valore medio nella forbice individuata dal C.T.U.), oltre IVA al 10%, per nove piante, oltre € 500,00 più IVA al 22% per l'impianto. Pertanto, il danno si liquida in complessivi € 11.005,00, all'attualità, oltre rivalutazione monetaria e interessi al tasso legale dalla data del fatto al saldo sul capitale annualmente rivalutato. 9. Vanno invece non computate le altre poste di danno richieste dagli attori. 9.1. Il danno da perdita del raccolto è infatti scarsamente significativo, attendendo soltanto a nove alberi ed essendo emerso in istruttoria che il totale di olio che ritraevano gli attori dall'uliveto era pari a 5 litri annui. Pertanto, la richiesta di risarcimento del danno a tale titolo di € 2.867,13 è da ritenersi infondata. 9.2. Non merita accoglimento la richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale. Al riguardo, va ricordato che “il danno non patrimoniale derivante dalla lesione di diritti inviolabili della persona, come tali costituzionalmente garantiti, è risarcibile - sulla base di una
4 interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 cod. civ. - anche quando non sussiste un fatto-reato, né ricorre alcuna delle altre ipotesi in cui la legge consente espressamente il ristoro dei pregiudizi non patrimoniali, a tre condizioni: (a) che l'interesse leso - e non il pregiudizio sofferto - abbia rilevanza costituzionale (altrimenti si perverrebbe ad una abrogazione per via interpretativa dell'art. 2059 cod. civ., giacché qualsiasi danno non patrimoniale, per il fatto stesso di essere tale, e cioè di toccare interessi della persona, sarebbe sempre risarcibile); (b) che la lesione dell'interesse sia grave, nel senso che l'offesa superi una soglia minima di tollerabilità (in quanto il dovere di solidarietà, di cui all'art. 2 Cost., impone a ciascuno di tollerare le minime intrusioni nella propria sfera personale inevitabilmente scaturenti dalla convivenza); (c) che il danno non sia futile, vale a dire che non consista in meri disagi o fastidi, ovvero nella lesione di diritti del tutto immaginari, come quello alla qualità della vita od alla felicità” (Cass. Civ., Sez. U, Sentenza n. 26972 del 11/11/2008, Rv. 605493 - 01). Nella specie, il danneggiamento di nove ulivi, per quanto soggettivamente possa essere fonte di dolore, non costituisce evidentemente una lesione di un interesse di rilevanza costituzionale, né rappresenta lesione di un diritto esistente, diverso e ulteriore rispetto a quello di proprietà, sufficientemente serio da essere risarcito. Non può quindi liquidarsi alcuna somma a titolo di danno non patrimoniale. 9.3. Va disattesa altresì la richiesta di rimborso delle spese di assistenza legale in fase stragiudiziale. A norma dell'art. 20 D.M. 55/2014, l'attività stragiudiziale va liquidata solo se assume autonoma rilevanza rispetto a quella giudiziale. Nel caso qui in esame, l'attività stragiudiziale compiuta dal difensore degli attori è consistita in richieste di risarcimento e nell'invito alla negoziazione assistita, attività strettamente connessa alla successiva attività giudiziale, donde, liquidabile esclusivamente entro tale fase.
9.4. Va infine disattesa la richiesta di rimborso delle spese di perizia stragiudiziale, atteso che essa è pervenuta a risultati del tutto difformi a quelli poi acquisiti in istruttoria, donde, rappresenta una spesa del tutto superflua.
10. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in applicazione dei parametri minimi di cui al D.M. 55/2014, per la semplicità della causa e dell'istruttoria. In virtù della soccombenza, il convenuto è altresì tenuto a rimborsare agli attori le spese di C.T.P., documentate in € 1.015,04. Infine, vanno poste a integrale carico del convenuto le spese di C.T.U. già liquidate.
P.Q.M.
il Tribunale di Rovereto, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda o eccezione reietta, così provvede:
CONDANNA al pagamento in favore di e CP_1 Parte_1 Parte_2 dell'importo di € 11.005,00, oltre rivalutazione monetaria, dalla data della presente sentenza al saldo, e interessi al tasso legale, dalla data del fatto al saldo sul capitale annualmente rivalutato.
CONDANNA al pagamento delle spese di lite in favore di e CP_1 Parte_1 che liquida in € 2.540,00 per compenso, oltre 15% del compenso per spese Parte_2
VA come per legge, esborsi in misura di € 545,00.
5 CONDANNA al pagamento delle spese di C.T.P. in favore di CP_1 Parte_1 che liquida in complessivi € 1.015,04. Parte_2
PONE definitivamente a integrale carico di le già liquidate spese di C.T.U. con CP_1 condanna di pagare in favo uanto da CP_1 Parte_1 Parte_2 questi eventualmente anticipato a tale titolo.
Rovereto, 10/04/2025
Il Giudice Dott. Fabio Peloso
6