Versione
1 luglio 1931
1 luglio 1931
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Versione
15 dicembre 1981
15 dicembre 1981
Art. 172.
(Estinzione delle pene della reclusione e della multa per decorso del tempo)
La pena della reclusione si estingue col decorso di un tempo pari al doppio della pena inflitta e, in ogni caso, non superiore a trenta e non inferiore a dieci anni.
La pena della multa si estingue nel termine di dieci anni.
Quando, congiuntamente alla pena della reclusione, e' inflitta la pena della multa, per l'estinzione dell'una e dell'altra pena si ha riguardo soltanto al decorso del tempo stabilito per la reclusione.
Il termine decorre dal giorno in cui la condanna e' divenuta irrevocabile, ovvero dal giorno in cui il condannato si e' sottratto volontariamente alla esecuzione gia' iniziata della pena.
Se l'esecuzione della pena e' subordinata alla scadenza di un termine o al verificarsi di una condizione, il tempo necessario per la estinzione della pena decorre dal giorno in cui il termine e' scaduto o la condizione si e' verificata.
Nel caso di concorso di reati si ha riguardo, per l'estinzione della pena, a ciascuno di essi, anche se le pene sono state inflitte con la medesima sentenza.
L'estinzione delle pene non ha luogo, se si tratta di recidivi, nei casi preveduti dai capoversi dell'articolo 99, o di delinquenti abituali, professionali o per tendenza; ovvero se il condannato, durante il tempo necessario per l'estinzione della pena, riporta una condanna alla reclusione per un delitto della stessa indole.
((90)) ------------- AGGIORNAMENTO (90)
La L. 24 novembre 1981, n. 689 , ha disposto (con l'art. 11, comma 2) che "In deroga a quanto disposto dall' articolo 172 del codice penale , la pena della multa inflitta, anche congiuntamente a quella della reclusione, per reati commessi prima della entrata in vigore della presente legge, si estingue col decorso del termine di dieci anni dalla data di entrata in vigore della presente legge; tuttavia, se la sentenza di condanna e divenuta irrevocabile successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, la pena della multa si estingue col decorso di dieci anni dal passaggio in giudicato della sentenza".
(Estinzione delle pene della reclusione e della multa per decorso del tempo)
La pena della reclusione si estingue col decorso di un tempo pari al doppio della pena inflitta e, in ogni caso, non superiore a trenta e non inferiore a dieci anni.
La pena della multa si estingue nel termine di dieci anni.
Quando, congiuntamente alla pena della reclusione, e' inflitta la pena della multa, per l'estinzione dell'una e dell'altra pena si ha riguardo soltanto al decorso del tempo stabilito per la reclusione.
Il termine decorre dal giorno in cui la condanna e' divenuta irrevocabile, ovvero dal giorno in cui il condannato si e' sottratto volontariamente alla esecuzione gia' iniziata della pena.
Se l'esecuzione della pena e' subordinata alla scadenza di un termine o al verificarsi di una condizione, il tempo necessario per la estinzione della pena decorre dal giorno in cui il termine e' scaduto o la condizione si e' verificata.
Nel caso di concorso di reati si ha riguardo, per l'estinzione della pena, a ciascuno di essi, anche se le pene sono state inflitte con la medesima sentenza.
L'estinzione delle pene non ha luogo, se si tratta di recidivi, nei casi preveduti dai capoversi dell'articolo 99, o di delinquenti abituali, professionali o per tendenza; ovvero se il condannato, durante il tempo necessario per l'estinzione della pena, riporta una condanna alla reclusione per un delitto della stessa indole.
((90)) ------------- AGGIORNAMENTO (90)
La L. 24 novembre 1981, n. 689 , ha disposto (con l'art. 11, comma 2) che "In deroga a quanto disposto dall' articolo 172 del codice penale , la pena della multa inflitta, anche congiuntamente a quella della reclusione, per reati commessi prima della entrata in vigore della presente legge, si estingue col decorso del termine di dieci anni dalla data di entrata in vigore della presente legge; tuttavia, se la sentenza di condanna e divenuta irrevocabile successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, la pena della multa si estingue col decorso di dieci anni dal passaggio in giudicato della sentenza".
Commentari • 115
- 1. Estinzione della pena per decorso del tempo: ci vuole un inizio di esecuzione (Cass. 46387/24)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 dicembre 2024 · 223.00926
Il decorso del tempo ai fini dell'estinzione della pena detentiva, ai sensi dell'art. 172 c.p., comma 4, ha inizio il giorno in cui la condanna è divenuta irrevocabile e si interrompe con la carcerazione del condannato. […] L'ordinanza ricorda che l'estinzione della pena per decorso del tempo, regolata dagli artt. 172 e 173 c.p., risponde alla finalità di porre un limite temporale alla realizzazione della potestà punitiva dello Stato nei confronti dei soggetti condannati per la commissione di reati, sul presupposto che il decorso del tempo dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna fa venire meno l'interesse alla esecuzione della sanzione e, al tempo stesso, […]
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Giurisprudenza • +500
- 1. Cass. pen., sez. I, sentenza 02/04/2026, n. 12532Provvedimento: […] Il termine di prescrizione della pena per decorso del tempo, ai sensi dell'art. 172 cod. pen., doveva farsi decorrere effettivamente, come ritenuto dal giudice dell'esecuzione, dal 10 luglio 2014, […] Il principio di diritto della sentenza RI è stato ulteriormente ribadito nella giurisprudenza di legittimità successiva, in cui è stato affermato che il combinato disposto degli artt. 172 e 173 cod. pen. consente di individuare il dies a quo per l'estinzione della pena nel momento in cui la sentenza di condanna diventa esecutoria, e che le cause impeditive del decorso del termine sono solo quelle riferibili all'esecuzione della decisione irrevocabile (tra le altre, Sez. 6, […]Leggi di più...
- estinzione pena per decorso tempo·
- art. 616 cod. proc. pen.·
- giurisprudenza di legittimità·
- spese processuali·
- dies a quo prescrizione pena·
- pena inflitta giudice cognizione·
- art. 172 cod. pen.·
- condono pena·
- rimessione nel termine