Cass. civ., sez. III, sentenza 16/01/2025, n. 1027
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Sentenza 16 gennaio 2025

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Il provvedimento analizzato è una sentenza della Corte di Cassazione, Sezione Terza Civile, emessa il 25 settembre 2024, con numero di registro generale 1730/2023. Le parti in causa erano una società di gestione crediti e un soggetto debitore, con contestazioni riguardanti l'efficacia di una cessione di credito e la sua qualificazione come credito ipotecario. La ricorrente sosteneva che la sentenza del Tribunale di Pesaro avesse erroneamente riconosciuto l'efficacia della cessione nonostante la sua risoluzione per inadempimento, e che l'annotazione della cessione fosse necessaria per il riconoscimento del credito ipotecario.

Il giudice ha accolto il secondo motivo di ricorso, evidenziando che la mancata annotazione della cessione del credito, avvenuta prima del pignoramento, privava il cessionario della qualifica di creditore ipotecario. La Corte ha argomentato che, in assenza di tale annotazione, il nuovo titolare del credito non poteva avvalersi della prelazione annessa al diritto reale di garanzia, confermando l'importanza della formalità per la tutela dei creditori concorrenti. Pertanto, l'opposizione è stata accolta, annullando l'ordinanza distributiva del Tribunale di Pesaro e compensando le spese legali tra le parti.

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Massime1

Ai fini della distribuzione della somma ricavata da una procedura espropriativa, se il credito garantito da ipoteca è ceduto in data anteriore alla trascrizione del pignoramento immobiliare, l'annotazione della vicenda traslativa, prescritta dall'art. 2843 c.c., è necessaria affinché il nuovo titolare del credito possa invocare la causa di prelazione, perché la predetta formalità ne integra un imprescindibile elemento costitutivo, che, a tutela degli altri creditori, dev'essere rilevabile a chi dà corso alla procedura o in essa interviene.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 16/01/2025, n. 1027
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1027
    Data del deposito : 16 gennaio 2025

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