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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, sentenza 30/06/2025, n. 329 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | 329 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana Tribunale di Spoleto Giudice Paolo Mariotti
Sentenza pronunciata in nome del popolo italiano causa n. 864/2021 r.g.
Parte_1
Avv.ti CORNELI MARZIO TULLIO e ANDREINI ANDREA parte attrice opponente
, CP_1
Avv. ORNATI ANDREA e ZURLO RAFFAELE parte convenuta opposta
Le conclusioni delle parti:
Per l'opponente:
Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, respingere, revocare o comunque dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo n.71/2021 per le ragioni sopra esposte, in via pregiudiziale e preliminare per carenza di procura, in via subordinata di merito per nullità della domanda per assoluta indeterminatezza ed in via di ulteriore subordine per prescrizione del diritto di credito vantato, carenza di legittimazione passiva in campo sostanziale della società ricorrente ed insussistenza del credito, ovvero dell'ammontare richiesto, dichiarandosi che nulla è dovuto all'opposto dall'opponente.
Per l'opposta:
- accertare e rilevare la nullità dell'atto di citazione ex art. 164, IV comma, C.p.c. per difetto dei requisiti di cui all'art.163
C.p.c.
In via preliminare, nel merito, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento di quanto sopra formulato, concedere la provvisoria esecutorietà dell'opposto decreto ingiuntivo n. 71/2021, R.G. n. 2380/2020, del 17.02.2021 emesso dal Tribunale di Spoleto, stante la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 648 C.p.c.
In via principale, nel merito, rigettare l'opposizione proposta e tutte le domande in essa formulate, perché infondate in fatto ed in diritto, per i motivi tutti indicati in narrativa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 71/2021, R.G. n.
2380/2020, del 17.02.2021 emesso dal Tribunale di Spoleto.
1 In via subordinata, nel merito, condannare, in ogni caso, il Sig. al pagamento in favore della società Parte_1 della diversa, maggiore o minore somma che risulterà all'esito dell'espletanda attività istruttoria. In ogni Controparte_1 caso con vittoria di spese e compensi, oltre Iva e Cpa, nonché successive occorrende.
Le ragioni della decisione:
1. In primo luogo, si ritiene corretto esporre breve sintesi degli accadimenti procedimentali, in uno con la descrizione delle argomentazioni elaborate dalle parti.
1.1. In data 18.03.2021, l'odierna convenuta opposta aveva notificato a il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 71/2021, R.G. n. 2380/2020, del 17.02.2021, a mezzo del quale veniva ingiunto il pagamento della somma di 20.328,73, oltre interessi e spese.
1.2. Con atto di citazione in opposizione notificato in data 23.04.2021 l'ingiunto ha proposto opposizione avverso decreto ingiuntivo.
1.2.1. L'opponente ha eccepito, in via preliminare “la carenza dei poteri in capo ai legali procedenti per difetto di procura” poiché la stessa veniva conferito per rappresentare e difendere la società nella procedura per decreto ingiuntivo per un importo non superiore ad € 30.000,00 per singolo credito.
Nel caso di specie il credito azionato sarebbe composto dalla somma ingiunta, pari a 29.393,42, oltre agli interessi maturati fino al deposito del ricorso, così superando il limite indicato nella procura generale alle liti.
Ciò determinerebbe la nullità del procedimento di ingiunzione e del decreto opposto per carenza di procura.
1.2.2. In via subordinata l'opponente ha contestato la fonte del credito e la sua quantificazione, ha specificato che non risulta individuata la catena “delle cessioni che portano alla titolarità del credito in capo alla parte ricorrente” e che la domanda del creditore risulterebbe inammissibile perché indeterminata e
“scarsamente intellegibile” (atto di citazione, pag. 3).
1.2.3. Da ultimo parte attrice opponente ha eccepito “la prescrizione dell'ipotetico credito vantato”.
1.3. Con comparsa del 20/10/2021 si è costituita in giudizio eccependo, in via preliminare, Controparte_1 la nullità dell'atto di citazione in opposizione per “la mancanza o, comunque, l'assoluta genericità e indeterminatezza dei fatti costitutivi delle contestazioni mosse” (comparsa di costituzione, pag. 5).
1.3.1. Quanto alla prima questione proposta dall'opponente, parte opposta ne ha dedotto l'infondatezza evidenziando che, “se si guarda attentamente il decreto opposto, la quota capitale è pari ad € 20.328,73 e non € 29.000 circa come sostenuto da controparte, non sapendo da che fonte derivi tale affermazione”.
Inoltre, l'opposta ha specificato che “la somma limite della procura riguarda solo la quota capitale, senza ovviamente gli interessi dovuti” (comparsa di costituzione, pag. 7).
2 1.3.2. Inoltre, parte opposta ha affermato di possedere la titolarità attiva del rapporto, individuando la sequenza delle cessioni del credito che l'avevano determinata.
La medesima opposta ha specificato che la fonte del credito (contratto di finanziamento) era stata r prodotta nella fase monitoria: lo stesso contratto conteneva il bene verso cui era finalizzato il finanziamento (sistemi di sicurezza).
2. Occorre soffermarsi sulla prima questione sollevata dall'opponente (superamento dei limiti indicati nella procura), approfondendo le argomentazioni spese dalle parti e già riportate nei paragrafi precedenti
(si vedano paragrafi 1.2.1. e 1.3.1.).
2.1. In primo luogo, deve rilevarsi che la procura generale alle liti, allegata al fascicolo monitorio, conferisce ai difensori di il potere di “rappresentare e difendere la Società nelle procedure di ricorso Controparte_1 per decreto ingiuntivo ex artt. 633 e seguenti c.p.c. dinanzi i Tribunali - per un importo non superiore ad Euro 30.000,00
(trentamila virgola zero zero) per singolo credito - in ogni fase e grado delle stesse” (si veda pag. 3, allegato n. 1 ricorso per l'emissione di decreto ingiuntivo).
2.2. Inoltre, deve rilevarsi che, con il ricorso per decreto ingiuntivo, richiedeva il Controparte_1 pagamento dell'importo di € 29.393,42 “oltre interessi legali maturandi sulla sola sorte capitale” (si veda ricorso per decreto ingiuntivo, pagg. 1 e 3) e che, a seguito della richiesta di integrazioni formulata dal giudice del monitorio (decreto dell'1/2/2021) e del deposito di consulenza di parte (si veda allegato integrativo alla comunicazione del 16/2/2021), l'ingiungente insisteva “come da ricorso per decreto ingiuntivo in atti”.
2.3. L'importo di € 20.328,73, oggetto del decreto ingiuntivo, scaturiva da un accoglimento parziale della richiesta di ingiunzione.
A tal proposito deve segnalarsi che, a seguito del deposito della richiesta di emissione del decreto ingiuntivo, il giudice del monitorio formulava richiesta di integrazione;
la suddetta richiesta di integrazione determinava a produrre una consulenza di parte, in cui si procedeva a Controparte_1 sviluppare metodo alternativo di calcolo degli interessi.
Ciò portava all'accoglimento della richiesta di emissione di decreto ingiuntivo, nei termini corrispondenti al metodo di calcolo alternativo tracciato nella consulenza.
2.3.1. Tuttavia, come detto, la domanda iniziale non è stata oggetto di parziale rinuncia (si veda par. 2.2., locuzione oggetto di sottolineatura); si ritiene corretto affermare che, ai fini della valutazione in esame, debba farsi riferimento al valore indicato nella domanda e non a quello, ridotto dal giudicante, per cui vi
è stata emissione di decreto ingiuntivo.
2.4. Ciò posto, appare piuttosto evidente che l'importo di € 29.393,42 “oltre interessi legali maturandi sulla sola sorte capitale” fino alla data del ricorso, supererebbe l'importo di € 30.000,00 (circostanza neppure contestato dall'opposta, si veda par. 1.3.1.).
3 2.5. Secondo la ricostruzione patrocinata dall'opposto, l'ammontare del credito, da considerare per verificare l'eventuale superamento del limite indicato nella procura generale, non dovrebbe includere gli interessi.
A tal proposito è bene precisare che, nella formulazione della procura generale alle liti, non vi è alcuna indicazione in ordine alla eventuale esclusione degli interessi, né risulta chiaro quale potrebbe essere la ratio a supporto della operatività automatica di tale esclusione, considerato che, nell'ammontare del credito, pacificamente vanno ricompresi, oltre alla quota capitale, anche gli interessi.
2.6. Tali considerazioni portano a ritenere fondata la questione preliminare formulata dall'opponente.
2.7. Deve inoltre evidenziarsi l'inapplicabilità del meccanismo di integrazione di cui all'art. 182 co. 2 c.p.c.
A tal proposito, nell'ambito di consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, è stato autorevolmente affermato che “
3.1. Le sezioni unite di questa Corte hanno già avuto occasione di osservare (Cass.
Sez. U, 4248/2016) che all'inevitabile rigore proprio della rilevabilità officiosa, anche in sede di legittimità, del difetto di rappresentanza - sia sostanziale (Cass. sez. U, 24179/2009; Cass. 16274/2015, 4293/2013) che processuale, quest'ultima non potendo sussistere senza la prima (art. 77 c.p.c.) - corrisponde, simmetricamente, l'ampia sanabilità del vizio della rappresentanza volontaria ai sensi dell'art. 182 c.p.c., il cui secondo comma è stato infatti interpretato nel senso che, in qualsiasi fase e grado del giudizio, il giudice "deve" (e non solo "può") assegnare termine per promuovere la sanatoria con effetti ex tunc, senza il limite delle preclusioni derivanti da decadenze processuali (v. Cass. Sez. U, 9217/2010; cfr.
Cass. 33769/2019, per cui, ove il giudice di merito non si sia attivato d'ufficio, la doglianza non è proponibile per la prima volta con il ricorso per cassazione) e con il solo limite del giudicato interno sulla questione (Cass. 5925/2019).
3.2. Del resto, come rileva anche il Procuratore generale, è questa lettura a rendere l'art 182 c.p.c. compatibile con l'art. 6
CEDU che, nell'assicurare il diritto di accesso ad un tribunale, impone di evitare eccessivi formalismi nell'interpretazione della norma processuale, specie in tema di ammissibilità o ricevibilità dei ricorsi (cfr., ex plurimis, Corte EDU
19/12/1997, Gomez de la TE c. Spagna;
29/07/1998, c. Francia;
28/10/1998, Per_1 Per_2 Persona_3
c. Spagna;
28/06/2005, c. Repubblica Ceca).
[...] Per_4
3.3. Tuttavia, lo stesso organo nomofilattico ha precisato che, qualora il rilievo del vizio non sia officioso, l'onere di sanatoria sorge immediatamente in capo al rappresentato - anche in sede di legittimità, ai sensi dell'art. 372 c.p.c. - senza necessità di assegnare un termine che non sia motivatamente richiesto, giacché sul rilievo di parte «l'avversario è chiamato a contraddire» tempestivamente, con la produzione necessaria allo scopo, volendosi «salvaguardare l'ordinamento dal disvalore "di sistema" costituito dall'emissione di sentenze inutiliter datae» (Sez. U, 4248/2016 cit.).
3.4. Quest'ultimo principio si è consolidato attraverso numerose pronunce successive di questa Corte.
3.5. In particolare, in tema di difetto di rappresentanza processuale si è detto che, mentre il rilievo d'ufficio ex art. 182
c.p.c. non incontra il limite delle preclusioni derivanti da decadenze di carattere processuale, diversamente, a fronte di una tempestiva eccezione, la controparte ha l'onere di procedere alla immediata sanatoria del vizio, con la produzione della necessaria documentazione (Cass. 24212/2018, che ha ritenuto insanabile la nullità della procura alle liti poiché,
4 nonostante il convenuto avesse sollevato l'eccezione, l'attore non aveva depositato la necessaria documentazione nel prosieguo del processo di merito, limitandosi a discutere di altri profili giuridici;
cfr. Cass. 34467/2019, 18074/2019,
17974/2019, 13312/2019).
3.6. Sempre in caso di tempestiva eccezione di nullità della procura ad litem - nullità non rilevata d'ufficio e non sanata spontaneamente dalla controparte - si è affermato che quest'ultima deve produrre immediatamente la documentazione all'uopo necessaria, non occorrendo a tal fine assegnare un termine di carattere perentorio per provvedervi, ai sensi dell'art. 182 c.p.c., giacché sul rilievo di parte l'avversario è chiamato a contraddire ed attivarsi per conseguire la sanatoria, in mancanza della quale la nullità diviene insanabile, «assumendo la parte che non abbia inteso adeguare tempestivamente la documentazione procuratoria all'eccezione della controparte il rischio che quest'ultima, in qualunque stato e grado del processo essa sia ancora esaminabile, possa essere condivisa in sede di decisione» (Cass. 22564/2020)” (citazione testuale da Cass. Sez. 1,
20/10/2021, n. 29244, Rv. 662858 – 01, anche massimata).
2.8. I richiamati appena principi, uniti al tempestivo rilievo della eccezione formulata dall'opponente (si veda atto di citazione in opposizione e precedente paragrafo 1.2.1.), alla mancata sanatoria da parte dell'opposta e alle considerazioni sopra esposte, comportano l'accoglimento dell'eccezione relativa al superamento dei limiti quantitativi indicati nella procura generale alle liti.
Ciò porta a dichiarare la nullità degli atti introduttivi del giudizio e l'inammissibilità della domanda formulata dal creditore (parte opposta , che non potrà essere esaminata nel merito. Controparte_1
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo sulla base delle statuizioni contenute nel d.m. Giustizia 10 marzo 2014, n. 55, come successivamente modificato, con riferimento al valore della causa e con riferimento a importi pari ai valori tariffari minimi, in relazione alla non elevata complessità del procedimento, al numero delle parti e all'attività dalle stesse svolta.
p.q.m.
accoglie l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo opposto, dichiara la nullità del ricorso per decreto ingiuntivo e dei successivi atti processuali depositati da con conseguente inammissibilità Controparte_1 della domanda presentata dal creditore Controparte_1 condanna in favore di , al pagamento delle spese di lite quantificate Controparte_1 Parte_1 in € 286,00 per spese vive e in € 3.809,00 per compensi, oltre a i.v.a., c.p.a. e spese generali del 15%.
Spoleto, 27 giugno 2025
Il giudice
Paolo Mariotti
5
Sentenza pronunciata in nome del popolo italiano causa n. 864/2021 r.g.
Parte_1
Avv.ti CORNELI MARZIO TULLIO e ANDREINI ANDREA parte attrice opponente
, CP_1
Avv. ORNATI ANDREA e ZURLO RAFFAELE parte convenuta opposta
Le conclusioni delle parti:
Per l'opponente:
Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, respingere, revocare o comunque dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo n.71/2021 per le ragioni sopra esposte, in via pregiudiziale e preliminare per carenza di procura, in via subordinata di merito per nullità della domanda per assoluta indeterminatezza ed in via di ulteriore subordine per prescrizione del diritto di credito vantato, carenza di legittimazione passiva in campo sostanziale della società ricorrente ed insussistenza del credito, ovvero dell'ammontare richiesto, dichiarandosi che nulla è dovuto all'opposto dall'opponente.
Per l'opposta:
- accertare e rilevare la nullità dell'atto di citazione ex art. 164, IV comma, C.p.c. per difetto dei requisiti di cui all'art.163
C.p.c.
In via preliminare, nel merito, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento di quanto sopra formulato, concedere la provvisoria esecutorietà dell'opposto decreto ingiuntivo n. 71/2021, R.G. n. 2380/2020, del 17.02.2021 emesso dal Tribunale di Spoleto, stante la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 648 C.p.c.
In via principale, nel merito, rigettare l'opposizione proposta e tutte le domande in essa formulate, perché infondate in fatto ed in diritto, per i motivi tutti indicati in narrativa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 71/2021, R.G. n.
2380/2020, del 17.02.2021 emesso dal Tribunale di Spoleto.
1 In via subordinata, nel merito, condannare, in ogni caso, il Sig. al pagamento in favore della società Parte_1 della diversa, maggiore o minore somma che risulterà all'esito dell'espletanda attività istruttoria. In ogni Controparte_1 caso con vittoria di spese e compensi, oltre Iva e Cpa, nonché successive occorrende.
Le ragioni della decisione:
1. In primo luogo, si ritiene corretto esporre breve sintesi degli accadimenti procedimentali, in uno con la descrizione delle argomentazioni elaborate dalle parti.
1.1. In data 18.03.2021, l'odierna convenuta opposta aveva notificato a il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 71/2021, R.G. n. 2380/2020, del 17.02.2021, a mezzo del quale veniva ingiunto il pagamento della somma di 20.328,73, oltre interessi e spese.
1.2. Con atto di citazione in opposizione notificato in data 23.04.2021 l'ingiunto ha proposto opposizione avverso decreto ingiuntivo.
1.2.1. L'opponente ha eccepito, in via preliminare “la carenza dei poteri in capo ai legali procedenti per difetto di procura” poiché la stessa veniva conferito per rappresentare e difendere la società nella procedura per decreto ingiuntivo per un importo non superiore ad € 30.000,00 per singolo credito.
Nel caso di specie il credito azionato sarebbe composto dalla somma ingiunta, pari a 29.393,42, oltre agli interessi maturati fino al deposito del ricorso, così superando il limite indicato nella procura generale alle liti.
Ciò determinerebbe la nullità del procedimento di ingiunzione e del decreto opposto per carenza di procura.
1.2.2. In via subordinata l'opponente ha contestato la fonte del credito e la sua quantificazione, ha specificato che non risulta individuata la catena “delle cessioni che portano alla titolarità del credito in capo alla parte ricorrente” e che la domanda del creditore risulterebbe inammissibile perché indeterminata e
“scarsamente intellegibile” (atto di citazione, pag. 3).
1.2.3. Da ultimo parte attrice opponente ha eccepito “la prescrizione dell'ipotetico credito vantato”.
1.3. Con comparsa del 20/10/2021 si è costituita in giudizio eccependo, in via preliminare, Controparte_1 la nullità dell'atto di citazione in opposizione per “la mancanza o, comunque, l'assoluta genericità e indeterminatezza dei fatti costitutivi delle contestazioni mosse” (comparsa di costituzione, pag. 5).
1.3.1. Quanto alla prima questione proposta dall'opponente, parte opposta ne ha dedotto l'infondatezza evidenziando che, “se si guarda attentamente il decreto opposto, la quota capitale è pari ad € 20.328,73 e non € 29.000 circa come sostenuto da controparte, non sapendo da che fonte derivi tale affermazione”.
Inoltre, l'opposta ha specificato che “la somma limite della procura riguarda solo la quota capitale, senza ovviamente gli interessi dovuti” (comparsa di costituzione, pag. 7).
2 1.3.2. Inoltre, parte opposta ha affermato di possedere la titolarità attiva del rapporto, individuando la sequenza delle cessioni del credito che l'avevano determinata.
La medesima opposta ha specificato che la fonte del credito (contratto di finanziamento) era stata r prodotta nella fase monitoria: lo stesso contratto conteneva il bene verso cui era finalizzato il finanziamento (sistemi di sicurezza).
2. Occorre soffermarsi sulla prima questione sollevata dall'opponente (superamento dei limiti indicati nella procura), approfondendo le argomentazioni spese dalle parti e già riportate nei paragrafi precedenti
(si vedano paragrafi 1.2.1. e 1.3.1.).
2.1. In primo luogo, deve rilevarsi che la procura generale alle liti, allegata al fascicolo monitorio, conferisce ai difensori di il potere di “rappresentare e difendere la Società nelle procedure di ricorso Controparte_1 per decreto ingiuntivo ex artt. 633 e seguenti c.p.c. dinanzi i Tribunali - per un importo non superiore ad Euro 30.000,00
(trentamila virgola zero zero) per singolo credito - in ogni fase e grado delle stesse” (si veda pag. 3, allegato n. 1 ricorso per l'emissione di decreto ingiuntivo).
2.2. Inoltre, deve rilevarsi che, con il ricorso per decreto ingiuntivo, richiedeva il Controparte_1 pagamento dell'importo di € 29.393,42 “oltre interessi legali maturandi sulla sola sorte capitale” (si veda ricorso per decreto ingiuntivo, pagg. 1 e 3) e che, a seguito della richiesta di integrazioni formulata dal giudice del monitorio (decreto dell'1/2/2021) e del deposito di consulenza di parte (si veda allegato integrativo alla comunicazione del 16/2/2021), l'ingiungente insisteva “come da ricorso per decreto ingiuntivo in atti”.
2.3. L'importo di € 20.328,73, oggetto del decreto ingiuntivo, scaturiva da un accoglimento parziale della richiesta di ingiunzione.
A tal proposito deve segnalarsi che, a seguito del deposito della richiesta di emissione del decreto ingiuntivo, il giudice del monitorio formulava richiesta di integrazione;
la suddetta richiesta di integrazione determinava a produrre una consulenza di parte, in cui si procedeva a Controparte_1 sviluppare metodo alternativo di calcolo degli interessi.
Ciò portava all'accoglimento della richiesta di emissione di decreto ingiuntivo, nei termini corrispondenti al metodo di calcolo alternativo tracciato nella consulenza.
2.3.1. Tuttavia, come detto, la domanda iniziale non è stata oggetto di parziale rinuncia (si veda par. 2.2., locuzione oggetto di sottolineatura); si ritiene corretto affermare che, ai fini della valutazione in esame, debba farsi riferimento al valore indicato nella domanda e non a quello, ridotto dal giudicante, per cui vi
è stata emissione di decreto ingiuntivo.
2.4. Ciò posto, appare piuttosto evidente che l'importo di € 29.393,42 “oltre interessi legali maturandi sulla sola sorte capitale” fino alla data del ricorso, supererebbe l'importo di € 30.000,00 (circostanza neppure contestato dall'opposta, si veda par. 1.3.1.).
3 2.5. Secondo la ricostruzione patrocinata dall'opposto, l'ammontare del credito, da considerare per verificare l'eventuale superamento del limite indicato nella procura generale, non dovrebbe includere gli interessi.
A tal proposito è bene precisare che, nella formulazione della procura generale alle liti, non vi è alcuna indicazione in ordine alla eventuale esclusione degli interessi, né risulta chiaro quale potrebbe essere la ratio a supporto della operatività automatica di tale esclusione, considerato che, nell'ammontare del credito, pacificamente vanno ricompresi, oltre alla quota capitale, anche gli interessi.
2.6. Tali considerazioni portano a ritenere fondata la questione preliminare formulata dall'opponente.
2.7. Deve inoltre evidenziarsi l'inapplicabilità del meccanismo di integrazione di cui all'art. 182 co. 2 c.p.c.
A tal proposito, nell'ambito di consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, è stato autorevolmente affermato che “
3.1. Le sezioni unite di questa Corte hanno già avuto occasione di osservare (Cass.
Sez. U, 4248/2016) che all'inevitabile rigore proprio della rilevabilità officiosa, anche in sede di legittimità, del difetto di rappresentanza - sia sostanziale (Cass. sez. U, 24179/2009; Cass. 16274/2015, 4293/2013) che processuale, quest'ultima non potendo sussistere senza la prima (art. 77 c.p.c.) - corrisponde, simmetricamente, l'ampia sanabilità del vizio della rappresentanza volontaria ai sensi dell'art. 182 c.p.c., il cui secondo comma è stato infatti interpretato nel senso che, in qualsiasi fase e grado del giudizio, il giudice "deve" (e non solo "può") assegnare termine per promuovere la sanatoria con effetti ex tunc, senza il limite delle preclusioni derivanti da decadenze processuali (v. Cass. Sez. U, 9217/2010; cfr.
Cass. 33769/2019, per cui, ove il giudice di merito non si sia attivato d'ufficio, la doglianza non è proponibile per la prima volta con il ricorso per cassazione) e con il solo limite del giudicato interno sulla questione (Cass. 5925/2019).
3.2. Del resto, come rileva anche il Procuratore generale, è questa lettura a rendere l'art 182 c.p.c. compatibile con l'art. 6
CEDU che, nell'assicurare il diritto di accesso ad un tribunale, impone di evitare eccessivi formalismi nell'interpretazione della norma processuale, specie in tema di ammissibilità o ricevibilità dei ricorsi (cfr., ex plurimis, Corte EDU
19/12/1997, Gomez de la TE c. Spagna;
29/07/1998, c. Francia;
28/10/1998, Per_1 Per_2 Persona_3
c. Spagna;
28/06/2005, c. Repubblica Ceca).
[...] Per_4
3.3. Tuttavia, lo stesso organo nomofilattico ha precisato che, qualora il rilievo del vizio non sia officioso, l'onere di sanatoria sorge immediatamente in capo al rappresentato - anche in sede di legittimità, ai sensi dell'art. 372 c.p.c. - senza necessità di assegnare un termine che non sia motivatamente richiesto, giacché sul rilievo di parte «l'avversario è chiamato a contraddire» tempestivamente, con la produzione necessaria allo scopo, volendosi «salvaguardare l'ordinamento dal disvalore "di sistema" costituito dall'emissione di sentenze inutiliter datae» (Sez. U, 4248/2016 cit.).
3.4. Quest'ultimo principio si è consolidato attraverso numerose pronunce successive di questa Corte.
3.5. In particolare, in tema di difetto di rappresentanza processuale si è detto che, mentre il rilievo d'ufficio ex art. 182
c.p.c. non incontra il limite delle preclusioni derivanti da decadenze di carattere processuale, diversamente, a fronte di una tempestiva eccezione, la controparte ha l'onere di procedere alla immediata sanatoria del vizio, con la produzione della necessaria documentazione (Cass. 24212/2018, che ha ritenuto insanabile la nullità della procura alle liti poiché,
4 nonostante il convenuto avesse sollevato l'eccezione, l'attore non aveva depositato la necessaria documentazione nel prosieguo del processo di merito, limitandosi a discutere di altri profili giuridici;
cfr. Cass. 34467/2019, 18074/2019,
17974/2019, 13312/2019).
3.6. Sempre in caso di tempestiva eccezione di nullità della procura ad litem - nullità non rilevata d'ufficio e non sanata spontaneamente dalla controparte - si è affermato che quest'ultima deve produrre immediatamente la documentazione all'uopo necessaria, non occorrendo a tal fine assegnare un termine di carattere perentorio per provvedervi, ai sensi dell'art. 182 c.p.c., giacché sul rilievo di parte l'avversario è chiamato a contraddire ed attivarsi per conseguire la sanatoria, in mancanza della quale la nullità diviene insanabile, «assumendo la parte che non abbia inteso adeguare tempestivamente la documentazione procuratoria all'eccezione della controparte il rischio che quest'ultima, in qualunque stato e grado del processo essa sia ancora esaminabile, possa essere condivisa in sede di decisione» (Cass. 22564/2020)” (citazione testuale da Cass. Sez. 1,
20/10/2021, n. 29244, Rv. 662858 – 01, anche massimata).
2.8. I richiamati appena principi, uniti al tempestivo rilievo della eccezione formulata dall'opponente (si veda atto di citazione in opposizione e precedente paragrafo 1.2.1.), alla mancata sanatoria da parte dell'opposta e alle considerazioni sopra esposte, comportano l'accoglimento dell'eccezione relativa al superamento dei limiti quantitativi indicati nella procura generale alle liti.
Ciò porta a dichiarare la nullità degli atti introduttivi del giudizio e l'inammissibilità della domanda formulata dal creditore (parte opposta , che non potrà essere esaminata nel merito. Controparte_1
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo sulla base delle statuizioni contenute nel d.m. Giustizia 10 marzo 2014, n. 55, come successivamente modificato, con riferimento al valore della causa e con riferimento a importi pari ai valori tariffari minimi, in relazione alla non elevata complessità del procedimento, al numero delle parti e all'attività dalle stesse svolta.
p.q.m.
accoglie l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo opposto, dichiara la nullità del ricorso per decreto ingiuntivo e dei successivi atti processuali depositati da con conseguente inammissibilità Controparte_1 della domanda presentata dal creditore Controparte_1 condanna in favore di , al pagamento delle spese di lite quantificate Controparte_1 Parte_1 in € 286,00 per spese vive e in € 3.809,00 per compensi, oltre a i.v.a., c.p.a. e spese generali del 15%.
Spoleto, 27 giugno 2025
Il giudice
Paolo Mariotti
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