Art. 2.
All'onere di lire 20.000.000 derivante dall'attuazione della presente legge si provvede con una corrispondente quota del maggior gettito derivante dal decreto-legge 14 dicembre 1965, n. 1334 , convertito nella legge 9 febbraio 1966, n. 21 , concernente l'importazione di banane fresche.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
All'onere di lire 20.000.000 derivante dall'attuazione della presente legge si provvede con una corrispondente quota del maggior gettito derivante dal decreto-legge 14 dicembre 1965, n. 1334 , convertito nella legge 9 febbraio 1966, n. 21 , concernente l'importazione di banane fresche.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.