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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 28/11/2025, n. 1302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 1302 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
Sezione Seconda Civile
In persona del dr. Marcello Bruno ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 281-terdecies c.p.c. nella causa civile iscritta al R.G. 609/2025 nel procedimento tra
(C.F. , Parte_1 C.F._1
assistita e difesa dall'Avv. JOELLE ROSANNA PICCININO, come da mandato in atti ricorrente
e
(C.F. in persona del in Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
carica pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello
Stato di Genova, presso i cui uffici di Genova, Viale Brigate Partigiane, 2 è legalmente domiciliato;
resistente
e
Controparte_3
– in persona del Direttore pro tempore
[...]
resistente contumace
e con l'intervento del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per la ricorrente : Parte_1
“Voglia la Corte d'Appello di Genova, in accoglimento del ricorso introduttivo del presente giudizio, confermare il provvedimento di ammissione di
[...]
al beneficio del patrocinio a spese dello stato con Parte_1
decorrenza dal 2019 e sino al 2021, demandando alla Cancelleria la trasmissione del relativo provvedimento alla Procura della Repubblica in quanto la Sig.ra
[...]
non ha violato l'art. 125 D.P.R. 115/2002. Con Parte_1
vittoria di spese e competenze”.
Per il resistente : Controparte_1
“Conosciuta la nota dell' di Genova, Controparte_3
prot. 2025/178593 del 4 agosto 2025, la Scrivente Difesa nella intestata qualità di difensore ex lege del Ministero della Giustizia, si rimette sulla domanda di annullamento della revoca, chiedendo la compensazione delle spese giudiziali nei confronti del , amministrazione incolpevole e unica costituita. Pur Controparte_1
non assumendone la difesa si rileva che comunque l' non era Controparte_3
stata correttamente notificata nella sua sede generale, non avendo le singole Direzioni
Provinciali legittimazione a ricevere notifiche di ricorsi non tributari”.
Per il Procuratore Generale della Repubblica:
“Visto, nulla si oppone”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 28.07.2020 la ricorrente presentava istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato in relazione al proponendo reclamo avverso il decreto del 20.07.2020 emesso dal Tribunale di Genova, Sez. IV civile, nella causa r.g. 2573/2020, avente ad oggetto la modifica delle condizioni di separazione. Nell'istanza la Sig.ra indicava lo stato di famiglia Parte_1
all'epoca dell'istanza stessa, ove figuravano tutte e tre le sue figlie: Per_1
, e .
[...] Persona_2 Persona_3
Nell'istanza veniva indicato il reddito percepito nel 2020, pari ad € 4.278,00 e si dava atto che né la figlia né le altre due, avevano percepito per l'anno Persona_4
2020 alcun reddito.
La ricorrente, avendo dato atto che non superava il limite di reddito annuo per l'ammissione al patrocinio, veniva ammessa al beneficio.
Con comunicazione datata 16.05.2025, l' Controparte_3
di Genova, proponeva la revoca del beneficio con Controparte_3
segnalazione di reato ex art. 331 c.p.c. in quanto per l'anno 2019 la Sig.ra
[...]
aveva “superato i limiti di reddito previsti dalla norma per usufruire Parte_1
del beneficio, come risulta dalla situazione reddituale presente in Anagrafe Tributaria
e riassunta nella seguente tabella:
– reddito imponibile 8.699,00 Parte_1
Numero conviventi: 3 Limite di reddito per il diritto al gratuito patrocinio € 11.493,82
Reddito familiari conviventi:
€ 0 Persona_1
€ 5.451,00 Persona_2
€ 0 Persona_3
Totale redditi € 14.150,00”.
Con decreto 11.06.2025, la Corte d'Appello di Genova, sez. 3^ Civile, vista la nota dell' , “ritenuto che effettivamente dall'esame dei documenti Controparte_3
allegati risulta che la ricorrente ha percepito redditi in misura superiore al limite stabilito dalla legge, e ciò in violazione degli artt. 79, 1° co., e 125 D.M. 115/2002”, revocava il provvedimento di ammissione di con Parte_1
decorrenza dal 2019.
Avverso tale provvedimento ha proposto Parte_1
opposizione. Essa ha osservato che nel 2019 abitava in Genova, in Via Galeazzo 17 int. 96 con la figlia più piccola, e, dunque, l'unico reddito di riferimento del Persona_3
nucleo familiare era quello di essa pari per tale Parte_1
anno ad € 8.398,00 lordi, come provato dalla dichiarazione dei redditi Mod. 730/2020, riferita ai redditi percepiti nel 2019.
La figlia era residente con il padre, come attestato dal certificato Persona_2
storico di famiglia, in Genova, Via Asolo n. 13 int. 5.
Solo dal gennaio 2020 le figlie maggiori, e si Persona_2 Persona_1
sono trasferite a vivere con la mamma, come attestato dal certificato di residenza e stato di famiglia del 20.02.2020, anno nel quale i redditi del nucleo familiare non superavano comunque il limite per l'ammissione al patrocinio.
Instava quindi per la conferma del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Si costituiva in giudizio il , rimettendosi alla decisione della Controparte_1
Corte; rimaneva contumace l' Controparte_3
[...]
Interveniva in causa il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di
Appello, nulla opponendo.
Il procedimento veniva fissato per la decisione davanti al Collegio per il 19.11.2025, allorché, all'esito del deposito degli scritti difensivi delle parti, la causa passava in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va premesso che la notificazione del ricorso all'
[...]
è regolare. Controparte_3
Infatti, la Cassazione n. 8703 del 2009 afferma che “Gli uffici periferici dell'
[...]
hanno la capacità di stare in giudizio, in via concorrente ed alternativa al CP_3
direttore, secondo un modello simile alla preposizione institoria disciplinata dagli artt.
2203 e 2204 cod.civ., configurandosi detti uffici quali organi dell' che, al pari CP_3
del direttore, ne hanno la rappresentanza, con la conseguenza dell'imputabilità all'organo rappresentato dell'attività da loro svolta e l'ulteriore conseguenza della sussistenza della legittimazione passiva ed attiva concorrente, anche nel processo innanzi al giudice ordinario”, sul punto si veda anche Cass. n. 16830 del 2014.
Tanto premesso, il ricorso non è fondato e deve quindi essere respinto.
In data 28.07.2020 la ricorrente presentava istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, nella quale dava atto che il proprio reddito era pari ad € 4.278,00.
Indicava lo stato di famiglia all'epoca dell'istanza stessa, ove figuravano tutte e tre le sue figlie: , e Persona_1 Persona_2 Persona_3
, che non avevano percepito alcun reddito.
[...]
L'art. 76, commi 1 e 2, d.p.r. n. 115 del 2002 stabilisce che:
“Può essere ammesso al patrocinio chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro 13.659,64 (limite da ultimo così elevato dal decreto 22 aprile 2025).
Salvo quanto previsto dall'articolo 92, se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante”.
Ora, il reddito dichiarato nell'istanza in questione non corrisponde a quello reale, in quanto, trattandosi di istanza presentata nel luglio 2020, la avrebbe dovuto Pt_1
indicare il reddito percepito nell'anno 2019 e dichiarato nel 2020, non essendosi ancora formato il reddito relativo all'anno 2020.
Tanto ai sensi del disposto dell'art. 76, comma 2, d.p.r. n. 115 del 2002.
Tale reddito era pari – per la sola - ad euro 8.398,00, come risulta dalla prodotta Pt_1
dichiarazione dei redditi mod. 730/2020 (la ha invece indicato nell'istanza Pt_1
come proprio reddito quello di euro 4.278,00).
La figlia in tale anno aveva percepito un reddito di € 5.451,00, Persona_2
che, sommato a quello della madre, avrebbe determinato il superamento della soglia di ammissibilità al patrocinio a spese dello Stato, fissata all'epoca in € 11.493,82.
E' vero che la ha prodotto in causa il certificato storico di famiglia da cui risulta Pt_1
che la figlia nell'anno 2019 era residente con il padre in Genova, Persona_2 Via Asolo n. 13 int. 5, ma è altrettanto vero che nell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato l'opponente indica quali componenti del suo nucleo familiare tutte e tre le sue figlie, quindi anche , specificando che il reddito Persona_2
complessivo del nucleo familiare - composto appunto da lei e dalle sue tre figlie - è dato dalla sommatoria tra il reddito di essa e quello delle figlie. Pt_1
Non solo, dunque, l'opponente nell'istanza di ammissione ha indicato tutte e tre le figlie quali componenti del suo nucleo familiare, ma ha anche considerato le stesse al fine della determinazione del reddito complessivo del nucleo familiare.
Tale dichiarazione - resa dalla stessa parte istante in sede di ammissione al patrocinio a spese dello Stato e riguardante proprio la composizione del suo nucleo familiare - deve ritenersi prevalente rispetto a quanto risulta dal certificato storico di famiglia, prodotto nella presente causa di opposizione dalla . Pt_1
Pertanto, il reddito della figlia doveva essere sommato a quello della Persona_2
madre, con conseguente superamento del limite di reddito per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Per tali ragioni, visto l'art. 136, comma 2, d.p.r. 115 del 2002, deve essere respinta l'opposizione proposta da Parte_1
Le spese del presente giudizio di opposizione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza nei confronti del;
nulla in punto spese nei Controparte_1
confronti dell' Controparte_3
non essendosi costituita in giudizio.
[...]
P.Q.M.
respinge l'opposizione proposta da nata a Parte_1
Guayaquil (EE) il 24/9/1970 avverso il provvedimento emesso in data 11.06.2025 dalla
Corte di Appello di Genova, Sezione 3^ Civile, di revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato adottata dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Genova in data
29/7/2020;
ON l'opponente alla rifusione, in favore del , delle spese Controparte_1
processuali della presente opposizione, liquidate in euro € 337,00 per compensi, oltre spese generali ed accessori di legge se dovuti.
Genova, 28/11/2025
Il Presidente estensore
Dott. Marcello Bruno
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
Sezione Seconda Civile
In persona del dr. Marcello Bruno ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 281-terdecies c.p.c. nella causa civile iscritta al R.G. 609/2025 nel procedimento tra
(C.F. , Parte_1 C.F._1
assistita e difesa dall'Avv. JOELLE ROSANNA PICCININO, come da mandato in atti ricorrente
e
(C.F. in persona del in Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
carica pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello
Stato di Genova, presso i cui uffici di Genova, Viale Brigate Partigiane, 2 è legalmente domiciliato;
resistente
e
Controparte_3
– in persona del Direttore pro tempore
[...]
resistente contumace
e con l'intervento del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per la ricorrente : Parte_1
“Voglia la Corte d'Appello di Genova, in accoglimento del ricorso introduttivo del presente giudizio, confermare il provvedimento di ammissione di
[...]
al beneficio del patrocinio a spese dello stato con Parte_1
decorrenza dal 2019 e sino al 2021, demandando alla Cancelleria la trasmissione del relativo provvedimento alla Procura della Repubblica in quanto la Sig.ra
[...]
non ha violato l'art. 125 D.P.R. 115/2002. Con Parte_1
vittoria di spese e competenze”.
Per il resistente : Controparte_1
“Conosciuta la nota dell' di Genova, Controparte_3
prot. 2025/178593 del 4 agosto 2025, la Scrivente Difesa nella intestata qualità di difensore ex lege del Ministero della Giustizia, si rimette sulla domanda di annullamento della revoca, chiedendo la compensazione delle spese giudiziali nei confronti del , amministrazione incolpevole e unica costituita. Pur Controparte_1
non assumendone la difesa si rileva che comunque l' non era Controparte_3
stata correttamente notificata nella sua sede generale, non avendo le singole Direzioni
Provinciali legittimazione a ricevere notifiche di ricorsi non tributari”.
Per il Procuratore Generale della Repubblica:
“Visto, nulla si oppone”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 28.07.2020 la ricorrente presentava istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato in relazione al proponendo reclamo avverso il decreto del 20.07.2020 emesso dal Tribunale di Genova, Sez. IV civile, nella causa r.g. 2573/2020, avente ad oggetto la modifica delle condizioni di separazione. Nell'istanza la Sig.ra indicava lo stato di famiglia Parte_1
all'epoca dell'istanza stessa, ove figuravano tutte e tre le sue figlie: Per_1
, e .
[...] Persona_2 Persona_3
Nell'istanza veniva indicato il reddito percepito nel 2020, pari ad € 4.278,00 e si dava atto che né la figlia né le altre due, avevano percepito per l'anno Persona_4
2020 alcun reddito.
La ricorrente, avendo dato atto che non superava il limite di reddito annuo per l'ammissione al patrocinio, veniva ammessa al beneficio.
Con comunicazione datata 16.05.2025, l' Controparte_3
di Genova, proponeva la revoca del beneficio con Controparte_3
segnalazione di reato ex art. 331 c.p.c. in quanto per l'anno 2019 la Sig.ra
[...]
aveva “superato i limiti di reddito previsti dalla norma per usufruire Parte_1
del beneficio, come risulta dalla situazione reddituale presente in Anagrafe Tributaria
e riassunta nella seguente tabella:
– reddito imponibile 8.699,00 Parte_1
Numero conviventi: 3 Limite di reddito per il diritto al gratuito patrocinio € 11.493,82
Reddito familiari conviventi:
€ 0 Persona_1
€ 5.451,00 Persona_2
€ 0 Persona_3
Totale redditi € 14.150,00”.
Con decreto 11.06.2025, la Corte d'Appello di Genova, sez. 3^ Civile, vista la nota dell' , “ritenuto che effettivamente dall'esame dei documenti Controparte_3
allegati risulta che la ricorrente ha percepito redditi in misura superiore al limite stabilito dalla legge, e ciò in violazione degli artt. 79, 1° co., e 125 D.M. 115/2002”, revocava il provvedimento di ammissione di con Parte_1
decorrenza dal 2019.
Avverso tale provvedimento ha proposto Parte_1
opposizione. Essa ha osservato che nel 2019 abitava in Genova, in Via Galeazzo 17 int. 96 con la figlia più piccola, e, dunque, l'unico reddito di riferimento del Persona_3
nucleo familiare era quello di essa pari per tale Parte_1
anno ad € 8.398,00 lordi, come provato dalla dichiarazione dei redditi Mod. 730/2020, riferita ai redditi percepiti nel 2019.
La figlia era residente con il padre, come attestato dal certificato Persona_2
storico di famiglia, in Genova, Via Asolo n. 13 int. 5.
Solo dal gennaio 2020 le figlie maggiori, e si Persona_2 Persona_1
sono trasferite a vivere con la mamma, come attestato dal certificato di residenza e stato di famiglia del 20.02.2020, anno nel quale i redditi del nucleo familiare non superavano comunque il limite per l'ammissione al patrocinio.
Instava quindi per la conferma del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Si costituiva in giudizio il , rimettendosi alla decisione della Controparte_1
Corte; rimaneva contumace l' Controparte_3
[...]
Interveniva in causa il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di
Appello, nulla opponendo.
Il procedimento veniva fissato per la decisione davanti al Collegio per il 19.11.2025, allorché, all'esito del deposito degli scritti difensivi delle parti, la causa passava in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va premesso che la notificazione del ricorso all'
[...]
è regolare. Controparte_3
Infatti, la Cassazione n. 8703 del 2009 afferma che “Gli uffici periferici dell'
[...]
hanno la capacità di stare in giudizio, in via concorrente ed alternativa al CP_3
direttore, secondo un modello simile alla preposizione institoria disciplinata dagli artt.
2203 e 2204 cod.civ., configurandosi detti uffici quali organi dell' che, al pari CP_3
del direttore, ne hanno la rappresentanza, con la conseguenza dell'imputabilità all'organo rappresentato dell'attività da loro svolta e l'ulteriore conseguenza della sussistenza della legittimazione passiva ed attiva concorrente, anche nel processo innanzi al giudice ordinario”, sul punto si veda anche Cass. n. 16830 del 2014.
Tanto premesso, il ricorso non è fondato e deve quindi essere respinto.
In data 28.07.2020 la ricorrente presentava istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, nella quale dava atto che il proprio reddito era pari ad € 4.278,00.
Indicava lo stato di famiglia all'epoca dell'istanza stessa, ove figuravano tutte e tre le sue figlie: , e Persona_1 Persona_2 Persona_3
, che non avevano percepito alcun reddito.
[...]
L'art. 76, commi 1 e 2, d.p.r. n. 115 del 2002 stabilisce che:
“Può essere ammesso al patrocinio chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro 13.659,64 (limite da ultimo così elevato dal decreto 22 aprile 2025).
Salvo quanto previsto dall'articolo 92, se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante”.
Ora, il reddito dichiarato nell'istanza in questione non corrisponde a quello reale, in quanto, trattandosi di istanza presentata nel luglio 2020, la avrebbe dovuto Pt_1
indicare il reddito percepito nell'anno 2019 e dichiarato nel 2020, non essendosi ancora formato il reddito relativo all'anno 2020.
Tanto ai sensi del disposto dell'art. 76, comma 2, d.p.r. n. 115 del 2002.
Tale reddito era pari – per la sola - ad euro 8.398,00, come risulta dalla prodotta Pt_1
dichiarazione dei redditi mod. 730/2020 (la ha invece indicato nell'istanza Pt_1
come proprio reddito quello di euro 4.278,00).
La figlia in tale anno aveva percepito un reddito di € 5.451,00, Persona_2
che, sommato a quello della madre, avrebbe determinato il superamento della soglia di ammissibilità al patrocinio a spese dello Stato, fissata all'epoca in € 11.493,82.
E' vero che la ha prodotto in causa il certificato storico di famiglia da cui risulta Pt_1
che la figlia nell'anno 2019 era residente con il padre in Genova, Persona_2 Via Asolo n. 13 int. 5, ma è altrettanto vero che nell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato l'opponente indica quali componenti del suo nucleo familiare tutte e tre le sue figlie, quindi anche , specificando che il reddito Persona_2
complessivo del nucleo familiare - composto appunto da lei e dalle sue tre figlie - è dato dalla sommatoria tra il reddito di essa e quello delle figlie. Pt_1
Non solo, dunque, l'opponente nell'istanza di ammissione ha indicato tutte e tre le figlie quali componenti del suo nucleo familiare, ma ha anche considerato le stesse al fine della determinazione del reddito complessivo del nucleo familiare.
Tale dichiarazione - resa dalla stessa parte istante in sede di ammissione al patrocinio a spese dello Stato e riguardante proprio la composizione del suo nucleo familiare - deve ritenersi prevalente rispetto a quanto risulta dal certificato storico di famiglia, prodotto nella presente causa di opposizione dalla . Pt_1
Pertanto, il reddito della figlia doveva essere sommato a quello della Persona_2
madre, con conseguente superamento del limite di reddito per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Per tali ragioni, visto l'art. 136, comma 2, d.p.r. 115 del 2002, deve essere respinta l'opposizione proposta da Parte_1
Le spese del presente giudizio di opposizione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza nei confronti del;
nulla in punto spese nei Controparte_1
confronti dell' Controparte_3
non essendosi costituita in giudizio.
[...]
P.Q.M.
respinge l'opposizione proposta da nata a Parte_1
Guayaquil (EE) il 24/9/1970 avverso il provvedimento emesso in data 11.06.2025 dalla
Corte di Appello di Genova, Sezione 3^ Civile, di revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato adottata dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Genova in data
29/7/2020;
ON l'opponente alla rifusione, in favore del , delle spese Controparte_1
processuali della presente opposizione, liquidate in euro € 337,00 per compensi, oltre spese generali ed accessori di legge se dovuti.
Genova, 28/11/2025
Il Presidente estensore
Dott. Marcello Bruno