TRIB
Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 15/12/2025, n. 2118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 2118 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 2676/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Giacoma
AN, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I° Grado iscritta al n. 2676/2025 R.G., promossa da
(c.f. ), elettivamente domiciliato presso Parte_1 C.F._1
l'avv. DI DEDDA ANDREA, che lo rappresenta e difende per mandato a margine del ricorso ricorrente contro
, (c.f. ), elettivamente Controparte_1 C.F._2 domiciliato presso l'avv. PEPE PAOLA, che lo rappresenta e difende per mandato a margine della memoria difensiva resistente
pagina 1 di 5
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c., notificato in data 30.08.2025 unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza, evocava in giudizio Parte_1 chiedendo che fosse accertata e dichiarata la sua qualità di erede Controparte_1
universale ex lege della zia , nata a [...] il [...] e Persona_1
deceduta il 28.04.2012 senza figli.
A fondamento della domanda, il ricorrente esponeva che, a seguito dell'apertura della successione, tutti i chiamati all'eredità testamentaria avevano formalmente rinunciato alla stessa innanzi alla Cancelleria della Volontaria Giurisdizione del
Tribunale di Foggia, compresa la resistente, che aveva reso dichiarazione di rinuncia in data 08.08.2013. Deduceva, altresì, di essere subentrato quale chiamato ex lege per rappresentazione e di essere entrato, sin dai primi mesi successivi al decesso della de cuius, nel possesso pieno e continuativo dei beni ereditari, provvedendo alla loro gestione, al pagamento delle spese e dei debiti, nonché alla cura dell'immobile relitto, così acquisendo l'eredità.
Con comparsa di costituzione e risposta del 24.10.2025, si Controparte_1
costituiva in giudizio rappresentando che, in data 05.04.2022, aveva proceduto alla revoca della rinuncia all'eredità. Tuttavia, a seguito dell'esame della documentazione prodotta dal ricorrente nel corso del giudizio, riconosceva che questi aveva effettivamente posseduto e gestito i beni della de cuius in modo esclusivo e continuativo sin dall'apertura della successione.
Nel corso del giudizio, e precisamente in data 21.10.2025, le parti addivenivano alla sottoscrizione di un accordo transattivo, ritualmente depositato in atti, con il quale la resistente riconosceva che il ricorrente era divenuto erede puro e semplice della de cuius anteriormente alla revoca della rinuncia e le parti concordavano nel pagina 2 di 5 chiedere una definizione del giudizio conforme a tale assetto, con compensazione delle spese di lite.
All'udienza del 06.11.2025, le parti, richiamando l'accordo transattivo intervenuto, chiedevano congiuntamente di “…dichiarare nato a [...] il Parte_1
21.10.1957, erede universale ex lege di nata a [...] il Persona_1
18.09.1928 e deceduta il 28.04.2012 con spese compensate…”. Il giudizio, pertanto, veniva riservato in decisione.
* * *
Svolte le superiori premesse in fatto, va rilevato che, nel corso del giudizio, le parti hanno raggiunto un accordo transattivo che ha determinato il venir meno di ogni contrasto in ordine alla situazione sostanziale dedotta in causa, sì da rendere pacifica la pretesa originariamente azionata dal ricorrente. Sotto tale profilo, può dirsi che la controversia abbia conosciuto una sostanziale cessazione del conflitto tra le parti.
Tuttavia, tale evenienza non ha fatto venir meno l'interesse delle parti, ad ottenere una pronuncia giudiziale di accertamento, espressamente richiesta all'udienza del
06.11.2025 mediante conclusioni conformi, idonea a definire in modo certo, stabile ed opponibile ai terzi la qualità ereditaria dedotta in giudizio.
Dall'accordo transattivo ritualmente prodotto in atti emerge, infatti, che la resistente ha espressamente riconosciuto la qualità di erede puro e semplice del ricorrente ai sensi dell'art. 485 c.c., dando atto che lo stesso aveva acquisito l'eredità della
[...] anteriormente alla revoca della rinuncia all'eredità da lei successivamente Per_1
effettuata. L'accordo ha altresì disciplinato in via definitiva i rapporti economici tra le parti, prevedendo il pagamento di una somma a titolo di rimborso spese, la compensazione delle spese legali e la rinuncia reciproca ad ogni ulteriore pretesa o azione connessa alla vicenda successoria accordo (ATTO DI TRANSAZIONE DEL
pagina 3 di 5 21.10.2025: “…la sig.ra riconosce quale erede puro e semplice Controparte_1
ex art. 485 c.c. il sig. nato a [...] il [...] essendo stato lo Parte_1 stesso, sin dall'apertura della successione, uti dominus nel possesso materiale di tutti i beni relitti;
(…) la sig.ra si costituirà nel giudizio riconoscendo CP_1 che il è divenuto unico erede prima della sua dichiarazione di revoca alla Pt_1
rinuncia all'eredità; (…) il sig. per non aver esibito sin da subito tutta Parte_1
la documentazione attestante il suo possesso sui beni quale erede puro e semplice, verserà alla sig.ra la somma di € 1.500,00 (euro Controparte_1
millecinquecento) a titolo di rimborso spese che verserà, a mezzo bonifico all'IBAN
[...] € 500,00 al momento della sottoscrizione dell'accordo, € 500,00 entro il 5 dicembre 2025 e € 500,00 entro il 5 gennaio 2026.
Il rinuncia a qualsiasi azione o diritto rinveniente dalla successione Pt_1 ereditaria oggetto della presente transazione;
(…) le spese legali vengono interamente compensate tra le parti e le spese di registrazione della sentenza saranno a carico esclusivo del sig. (…) il sig. alla udienza Parte_1 Parte_1
del 06.11.2025 rinuncerà al gratuito patrocinio a spese dello Stato giusta delibera
m. 21/2024 del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Foggia…”).
Alla luce delle considerazioni che precedono e della volontà concordemente manifestata dalle parti nel corso del giudizio, deve, pertanto, essere dichiarata la qualità di erede universale ex lege del in relazione alla successione della Parte_1
. Persona_1
Quanto alle spese di lite, l'intervenuta definizione consensuale della controversia e le conclusioni conformi delle parti giustificano l'integrale compensazione delle stesse.
Va infine dato atto della rinuncia del ricorrente al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, come dichiarato all'udienza del 06.11.2025.
pagina 4 di 5
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, prima sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da (C.F.: ), contro Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F.: ), reietta ogni contraria istanza, CP_1 C.F._2 così decide:
− IA nato a [...] il [...], erede universale ex Parte_1
lege di nata a [...] il [...] e ivi deceduta il Persona_1
28.04.2012;
− COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Foggia (data dep.tel.)
Il Giudice
Giacoma AN
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Giacoma
AN, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I° Grado iscritta al n. 2676/2025 R.G., promossa da
(c.f. ), elettivamente domiciliato presso Parte_1 C.F._1
l'avv. DI DEDDA ANDREA, che lo rappresenta e difende per mandato a margine del ricorso ricorrente contro
, (c.f. ), elettivamente Controparte_1 C.F._2 domiciliato presso l'avv. PEPE PAOLA, che lo rappresenta e difende per mandato a margine della memoria difensiva resistente
pagina 1 di 5
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c., notificato in data 30.08.2025 unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza, evocava in giudizio Parte_1 chiedendo che fosse accertata e dichiarata la sua qualità di erede Controparte_1
universale ex lege della zia , nata a [...] il [...] e Persona_1
deceduta il 28.04.2012 senza figli.
A fondamento della domanda, il ricorrente esponeva che, a seguito dell'apertura della successione, tutti i chiamati all'eredità testamentaria avevano formalmente rinunciato alla stessa innanzi alla Cancelleria della Volontaria Giurisdizione del
Tribunale di Foggia, compresa la resistente, che aveva reso dichiarazione di rinuncia in data 08.08.2013. Deduceva, altresì, di essere subentrato quale chiamato ex lege per rappresentazione e di essere entrato, sin dai primi mesi successivi al decesso della de cuius, nel possesso pieno e continuativo dei beni ereditari, provvedendo alla loro gestione, al pagamento delle spese e dei debiti, nonché alla cura dell'immobile relitto, così acquisendo l'eredità.
Con comparsa di costituzione e risposta del 24.10.2025, si Controparte_1
costituiva in giudizio rappresentando che, in data 05.04.2022, aveva proceduto alla revoca della rinuncia all'eredità. Tuttavia, a seguito dell'esame della documentazione prodotta dal ricorrente nel corso del giudizio, riconosceva che questi aveva effettivamente posseduto e gestito i beni della de cuius in modo esclusivo e continuativo sin dall'apertura della successione.
Nel corso del giudizio, e precisamente in data 21.10.2025, le parti addivenivano alla sottoscrizione di un accordo transattivo, ritualmente depositato in atti, con il quale la resistente riconosceva che il ricorrente era divenuto erede puro e semplice della de cuius anteriormente alla revoca della rinuncia e le parti concordavano nel pagina 2 di 5 chiedere una definizione del giudizio conforme a tale assetto, con compensazione delle spese di lite.
All'udienza del 06.11.2025, le parti, richiamando l'accordo transattivo intervenuto, chiedevano congiuntamente di “…dichiarare nato a [...] il Parte_1
21.10.1957, erede universale ex lege di nata a [...] il Persona_1
18.09.1928 e deceduta il 28.04.2012 con spese compensate…”. Il giudizio, pertanto, veniva riservato in decisione.
* * *
Svolte le superiori premesse in fatto, va rilevato che, nel corso del giudizio, le parti hanno raggiunto un accordo transattivo che ha determinato il venir meno di ogni contrasto in ordine alla situazione sostanziale dedotta in causa, sì da rendere pacifica la pretesa originariamente azionata dal ricorrente. Sotto tale profilo, può dirsi che la controversia abbia conosciuto una sostanziale cessazione del conflitto tra le parti.
Tuttavia, tale evenienza non ha fatto venir meno l'interesse delle parti, ad ottenere una pronuncia giudiziale di accertamento, espressamente richiesta all'udienza del
06.11.2025 mediante conclusioni conformi, idonea a definire in modo certo, stabile ed opponibile ai terzi la qualità ereditaria dedotta in giudizio.
Dall'accordo transattivo ritualmente prodotto in atti emerge, infatti, che la resistente ha espressamente riconosciuto la qualità di erede puro e semplice del ricorrente ai sensi dell'art. 485 c.c., dando atto che lo stesso aveva acquisito l'eredità della
[...] anteriormente alla revoca della rinuncia all'eredità da lei successivamente Per_1
effettuata. L'accordo ha altresì disciplinato in via definitiva i rapporti economici tra le parti, prevedendo il pagamento di una somma a titolo di rimborso spese, la compensazione delle spese legali e la rinuncia reciproca ad ogni ulteriore pretesa o azione connessa alla vicenda successoria accordo (ATTO DI TRANSAZIONE DEL
pagina 3 di 5 21.10.2025: “…la sig.ra riconosce quale erede puro e semplice Controparte_1
ex art. 485 c.c. il sig. nato a [...] il [...] essendo stato lo Parte_1 stesso, sin dall'apertura della successione, uti dominus nel possesso materiale di tutti i beni relitti;
(…) la sig.ra si costituirà nel giudizio riconoscendo CP_1 che il è divenuto unico erede prima della sua dichiarazione di revoca alla Pt_1
rinuncia all'eredità; (…) il sig. per non aver esibito sin da subito tutta Parte_1
la documentazione attestante il suo possesso sui beni quale erede puro e semplice, verserà alla sig.ra la somma di € 1.500,00 (euro Controparte_1
millecinquecento) a titolo di rimborso spese che verserà, a mezzo bonifico all'IBAN
[...] € 500,00 al momento della sottoscrizione dell'accordo, € 500,00 entro il 5 dicembre 2025 e € 500,00 entro il 5 gennaio 2026.
Il rinuncia a qualsiasi azione o diritto rinveniente dalla successione Pt_1 ereditaria oggetto della presente transazione;
(…) le spese legali vengono interamente compensate tra le parti e le spese di registrazione della sentenza saranno a carico esclusivo del sig. (…) il sig. alla udienza Parte_1 Parte_1
del 06.11.2025 rinuncerà al gratuito patrocinio a spese dello Stato giusta delibera
m. 21/2024 del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Foggia…”).
Alla luce delle considerazioni che precedono e della volontà concordemente manifestata dalle parti nel corso del giudizio, deve, pertanto, essere dichiarata la qualità di erede universale ex lege del in relazione alla successione della Parte_1
. Persona_1
Quanto alle spese di lite, l'intervenuta definizione consensuale della controversia e le conclusioni conformi delle parti giustificano l'integrale compensazione delle stesse.
Va infine dato atto della rinuncia del ricorrente al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, come dichiarato all'udienza del 06.11.2025.
pagina 4 di 5
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, prima sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da (C.F.: ), contro Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F.: ), reietta ogni contraria istanza, CP_1 C.F._2 così decide:
− IA nato a [...] il [...], erede universale ex Parte_1
lege di nata a [...] il [...] e ivi deceduta il Persona_1
28.04.2012;
− COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Foggia (data dep.tel.)
Il Giudice
Giacoma AN
pagina 5 di 5