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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/09/2025, n. 6324 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6324 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Napoli
SEZIONE LAVORO Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Giovanna Picciotti Alla udienza del 17/09/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N 12781/2024 R.G. promossa da:
con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv.STAB. di intesa con l'avv.BARBARA Parte_2
SCHIATTARELLA , con elezione di domicilio in Indirizzo Telematico, come da procura in atti;
RICORRENTE
contro
:
, con il patrocinio dell'avv. MARIA PIA TEDESCHI, con elezione di CP_1 domicilio in VIA A. DE GASPERI 55, NAPOLI RESISTENTE OGGETTO: opp ATPO CONCLUSIONI: come in atti. RAGIONI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 30-5-2024, parte ricorrente ha instaurato il giudizio ex art. 445 bis, c.p.c., co.6, contestando l'esito dell'accertamento tecnico preventivo a seguito del quale il CTU, pur riconoscendo lo status di disabilità con gravità, ha escluso la sussistenza del requisito sanitario utile ai fini della prestazione dell'indennità di accompagnamento, di cui alla domanda amministrativa del 24-8- 2020; ha chiesto, pertanto, l'accertamento giudiziale del diritto alle prestazioni richieste. L' si costituiva contestando la fondatezza della domanda. CP_1
***** L'art 445 bis cpc prevede: Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione. La domanda è tempestiva perché azionata nel termine di trenta giorni dal deposito della dichiarazione di dissenso di cui al comma 6 dell'art. 445 bis c.p.c.. Essa è, altresì, ammissibile. L'onere di specificità dei motivi della contestazione deve ritenersi assolto allorquando, sul modello di quanto previsto nel giudizio di appello, l'atto introduttivo del giudizio prospetti un vizio dell'elaborato peritale vuoi per contrasto con le percentuali di invalidità in materia di invalidità civile (tabelle di cui al DM 5.2.1992), o per erroneo calcolo riduzionistico oppure per altro specifico motivo appositamente argomentato astrattamente idoneo a confutare le conclusioni cui è pervenuto il CTU in quanto scientificamente errate o perché non rispondenti alla condizione patologica risultante dalla documentazione medica posta a sostegno della pretesa. Nella specie deve ritenersi soddisfatto il requisito richiesto ai fini dell'ammissibilità della domanda avendo parte attrice lamentato la omessa valutazione da parte del CTU della capacità di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita in relazione alla gravità del complessivo quadro patologico, caratterizzato da demenza, unitamente a spondilodiscoartrosi, osteoporosi con limitazione funzionale, disturbi della postura con pericolo di cadute al suolo, cardiopatia e incontinenza urinaria.
E le censure, nel merito, a seguito dei chiarimenti resi dal CTU, sono risultate parzialmente fondate. Il CTU, nella fase di ATP, aveva ritenuto, in ordine alla vasculopatia cerebrale e al deficit cognitivo, di non concordare con la valutazione neurologia di aprile e giugno 2023, evidenziando che, nei predetti certificati, pur essendovi diagnosi di deficit cognitivo di grave entità, si leggeva, nella valutazione obiettiva, “ paziente sveglia, confusa, a tratti disorientata nel tempo e nello spazio, non collaborante all'esame clinico”; che, inoltre, al momento della visita peritale, in base all'esame obiettivo la paziente appariva sveglia, non disorientata e perfettamente collaborante (in grado di riferire i nomi dei figli, dei nipoti del figlio con cui vive, dove abita, ricordare che il marito è deceduto a causa di una neoplasia); che appariva inoltre curata nell'aspetto e nei modi;
che, ancora, la visita geriatrica – che rivolgendosi a popolazione anziana, di regola, valuta soprattutto la presenza di deficit cognitivi e disturbi relazionali- del 24-1-2023 della evidenziava “cardiopatia ipertensiva artrosi Pt_3 polidistrettuale severa con associata osteoporosi BPC incontinenza urinaria stabilizzata”, omettendo completamente la vascolopatia cerebrale ed il deficit cognitivo;
che, oltretutto, non erano mai stati eseguiti tests neuropsicologici, indispensabili per una corretta valutazione delle funzioni cognitive, né erano stati esibiti esami strumentali ( TC RM Encefalo) atti a valutare la atrofia cerebrale. Pertanto, secondo il CTU, pur non escludendo che la ricorrente presentasse segni di declino cognitivo, specie nel versante della memoria di fissazione, non aveva
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ritenuto che
gli stessi fossero di tale entità e gravità da escludere la capacità di compiere gli atti quotidiani della vita. Analogamente in ordine alla capacità di deambulare, aveva affermato che la deambulazione avveniva in maniera autonoma, solo rallentata, ma possibile senza necessita' di base di appoggio, così come anche i passaggi posturali. In sede di chiarimenti il CTU ha, invece, a seguito di nuova visita peritale del 15-4- 2025, che la perizianda era risultata mutacica e non collaborante;
che la deambulazione avveniva a piccoli passi con appoggi e l'aiuto costante del figlio;
che, tuttavia, in mancanza di tests neuropsicologici non era possibile esprimere una valutazione quantitativa del deficit cognitivo che neppure risultava dal certificato del medico curante attestante solamente“ malattia cerebrovascolare cronica con deficit cognitivo cardiopatia ipertensiva artrosi polidistrettuale e spondilodiscoartrosi diffusa “; che, quindi, in mancanza di ulteriore documentazione, riteneva di confermare, la valutazione in ordine alla condizioni psichiche della ricorrente all'atto della precedente osservazione;
che, come detto, allo stato, alla osservazione successiva (ad oltre un anno dalla precedente visita) le condizioni generali, psichiche e deambulatorie risultavano decisamente peggiorate. Il CTU ha, quindi, tratto la conclusione che la perizianda ha bisogno di assistenza continua, in quanto non in grado di compiere autonomamente gli atti strumentali della vita quotidiana. Secondo il CTU, l'epoca in cui il quadro patologico ha raggiunto dimensioni invalidanti di siffatta gravità può farsi risalire, in via presuntiva, in rapporto all'evidenziato aggravamento delle condizioni psico fisiche della ricorrente, come riscontrate in sede di nuova visita peritale, solo a decorrere da sei mesi prima dalla predetta data maggio 2025. A fronte della contestazione sollevata dalla difesa dell'istante in merito alla decorrenza indicata (v. verbale di udienza del 17-9-2025), va rammentato che, di norma, il momento di insorgenza dello stato invalidante - che rileva ai fini della decorrenza della prestazione previdenziale - non coincide con quello degli accertamenti tecnici, nè con quello del deposito della relazione del consulente tecnico, poiché è in questione uno stato o un processo esteso nel tempo, rispetto al quale è improbabile che l'accertamento tecnico intervenga nella fase iniziale. Tale momento va quindi acclarato con la massima precisione, attraverso un'accurata valutazione di tutte le risultanze di causa e mediante l'esercizio di tutti i più idonei poteri di indagine, tenendo presente che per diversi processi evolutivi lo stadio raggiunto permette di risalire alla presumibile epoca di insorgenza anteriore (v., ex multi, Cass. n. 15810 del 15/12/2000; Cass. n. 8723 del 11/04/2007). Alla luce di siffatto insegnamento, ritiene il giudicante che, seguendo la prospettazione del CTU (v., in particolare, esame obiettivo in sede di prima visita peritale) risulta che il quadro patologico della ricorrente abbia subito una progressiva e graduale evoluzione in senso ingravescente che, riscontrato obiettivamente dal CTU, in sede di successiva visita peritale nel mese di maggio 2025, non potendo attestarsi a tale data proprio in ragione della fisiologica estensione nel tempo delle
3 patologie, può, in via probabilistica, farsi risalire ai sei mesi precedenti, come ritenuto dal CTU. Per il resto, il CTU, già in sede di ATP, aveva riconosciuto che la perizianda fosse, altresì, portatore di disabilità in situazione di gravità con necessità di assistenza continuativa globale e permanente (L. 104/92 comma 1 e 3, art. 3), con presumibile decorrenza, in mancanza di ulteriori indicazioni, dalla data della domanda. Le conclusioni del CTU trovano piena giustificazione nelle patologie accertate, che trovano riscontro nella documentazione sanitaria esaminata e possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal giudicante. Ne consegue , entro i predetti termini, l'accoglimento dell'opposizione, In ragione dello spostamento della decorrenza del requisito sanitario in data successiva al deposito del ricorso di opposizione, si ritiene sussistere motivi per compensare per due terzi le spese dell'intero procedimento, che, per il resto, seguono la soccombenza e si liquidano, in ragione della serialità della controversia, come da dispositivo.
P.Q.M.
Il giudice definitivamente pronunziando: a) dichiara sussistere in favore di il requisito sanitario ai fini Parte_1 dell'indennità di accompagnamento dalla data dell'1-11-2024 e dello status di disabilità con gravità dall'1-9-2020; b) condanna l' alla rifusione, per 1/3, delle spese di lite in favore della CP_1 ricorrente che si liquidano in complessivi € 4.500,00, comprensivi di spese forfettarie, oltre Iva e Cpa con attribuzione all'avv. Antistatario Così deciso in data 17/09/2025 . il Giudice Dott. Giovanna Picciotti
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SEZIONE LAVORO Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Giovanna Picciotti Alla udienza del 17/09/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N 12781/2024 R.G. promossa da:
con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv.STAB. di intesa con l'avv.BARBARA Parte_2
SCHIATTARELLA , con elezione di domicilio in Indirizzo Telematico, come da procura in atti;
RICORRENTE
contro
:
, con il patrocinio dell'avv. MARIA PIA TEDESCHI, con elezione di CP_1 domicilio in VIA A. DE GASPERI 55, NAPOLI RESISTENTE OGGETTO: opp ATPO CONCLUSIONI: come in atti. RAGIONI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 30-5-2024, parte ricorrente ha instaurato il giudizio ex art. 445 bis, c.p.c., co.6, contestando l'esito dell'accertamento tecnico preventivo a seguito del quale il CTU, pur riconoscendo lo status di disabilità con gravità, ha escluso la sussistenza del requisito sanitario utile ai fini della prestazione dell'indennità di accompagnamento, di cui alla domanda amministrativa del 24-8- 2020; ha chiesto, pertanto, l'accertamento giudiziale del diritto alle prestazioni richieste. L' si costituiva contestando la fondatezza della domanda. CP_1
***** L'art 445 bis cpc prevede: Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione. La domanda è tempestiva perché azionata nel termine di trenta giorni dal deposito della dichiarazione di dissenso di cui al comma 6 dell'art. 445 bis c.p.c.. Essa è, altresì, ammissibile. L'onere di specificità dei motivi della contestazione deve ritenersi assolto allorquando, sul modello di quanto previsto nel giudizio di appello, l'atto introduttivo del giudizio prospetti un vizio dell'elaborato peritale vuoi per contrasto con le percentuali di invalidità in materia di invalidità civile (tabelle di cui al DM 5.2.1992), o per erroneo calcolo riduzionistico oppure per altro specifico motivo appositamente argomentato astrattamente idoneo a confutare le conclusioni cui è pervenuto il CTU in quanto scientificamente errate o perché non rispondenti alla condizione patologica risultante dalla documentazione medica posta a sostegno della pretesa. Nella specie deve ritenersi soddisfatto il requisito richiesto ai fini dell'ammissibilità della domanda avendo parte attrice lamentato la omessa valutazione da parte del CTU della capacità di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita in relazione alla gravità del complessivo quadro patologico, caratterizzato da demenza, unitamente a spondilodiscoartrosi, osteoporosi con limitazione funzionale, disturbi della postura con pericolo di cadute al suolo, cardiopatia e incontinenza urinaria.
E le censure, nel merito, a seguito dei chiarimenti resi dal CTU, sono risultate parzialmente fondate. Il CTU, nella fase di ATP, aveva ritenuto, in ordine alla vasculopatia cerebrale e al deficit cognitivo, di non concordare con la valutazione neurologia di aprile e giugno 2023, evidenziando che, nei predetti certificati, pur essendovi diagnosi di deficit cognitivo di grave entità, si leggeva, nella valutazione obiettiva, “ paziente sveglia, confusa, a tratti disorientata nel tempo e nello spazio, non collaborante all'esame clinico”; che, inoltre, al momento della visita peritale, in base all'esame obiettivo la paziente appariva sveglia, non disorientata e perfettamente collaborante (in grado di riferire i nomi dei figli, dei nipoti del figlio con cui vive, dove abita, ricordare che il marito è deceduto a causa di una neoplasia); che appariva inoltre curata nell'aspetto e nei modi;
che, ancora, la visita geriatrica – che rivolgendosi a popolazione anziana, di regola, valuta soprattutto la presenza di deficit cognitivi e disturbi relazionali- del 24-1-2023 della evidenziava “cardiopatia ipertensiva artrosi Pt_3 polidistrettuale severa con associata osteoporosi BPC incontinenza urinaria stabilizzata”, omettendo completamente la vascolopatia cerebrale ed il deficit cognitivo;
che, oltretutto, non erano mai stati eseguiti tests neuropsicologici, indispensabili per una corretta valutazione delle funzioni cognitive, né erano stati esibiti esami strumentali ( TC RM Encefalo) atti a valutare la atrofia cerebrale. Pertanto, secondo il CTU, pur non escludendo che la ricorrente presentasse segni di declino cognitivo, specie nel versante della memoria di fissazione, non aveva
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ritenuto che
gli stessi fossero di tale entità e gravità da escludere la capacità di compiere gli atti quotidiani della vita. Analogamente in ordine alla capacità di deambulare, aveva affermato che la deambulazione avveniva in maniera autonoma, solo rallentata, ma possibile senza necessita' di base di appoggio, così come anche i passaggi posturali. In sede di chiarimenti il CTU ha, invece, a seguito di nuova visita peritale del 15-4- 2025, che la perizianda era risultata mutacica e non collaborante;
che la deambulazione avveniva a piccoli passi con appoggi e l'aiuto costante del figlio;
che, tuttavia, in mancanza di tests neuropsicologici non era possibile esprimere una valutazione quantitativa del deficit cognitivo che neppure risultava dal certificato del medico curante attestante solamente“ malattia cerebrovascolare cronica con deficit cognitivo cardiopatia ipertensiva artrosi polidistrettuale e spondilodiscoartrosi diffusa “; che, quindi, in mancanza di ulteriore documentazione, riteneva di confermare, la valutazione in ordine alla condizioni psichiche della ricorrente all'atto della precedente osservazione;
che, come detto, allo stato, alla osservazione successiva (ad oltre un anno dalla precedente visita) le condizioni generali, psichiche e deambulatorie risultavano decisamente peggiorate. Il CTU ha, quindi, tratto la conclusione che la perizianda ha bisogno di assistenza continua, in quanto non in grado di compiere autonomamente gli atti strumentali della vita quotidiana. Secondo il CTU, l'epoca in cui il quadro patologico ha raggiunto dimensioni invalidanti di siffatta gravità può farsi risalire, in via presuntiva, in rapporto all'evidenziato aggravamento delle condizioni psico fisiche della ricorrente, come riscontrate in sede di nuova visita peritale, solo a decorrere da sei mesi prima dalla predetta data maggio 2025. A fronte della contestazione sollevata dalla difesa dell'istante in merito alla decorrenza indicata (v. verbale di udienza del 17-9-2025), va rammentato che, di norma, il momento di insorgenza dello stato invalidante - che rileva ai fini della decorrenza della prestazione previdenziale - non coincide con quello degli accertamenti tecnici, nè con quello del deposito della relazione del consulente tecnico, poiché è in questione uno stato o un processo esteso nel tempo, rispetto al quale è improbabile che l'accertamento tecnico intervenga nella fase iniziale. Tale momento va quindi acclarato con la massima precisione, attraverso un'accurata valutazione di tutte le risultanze di causa e mediante l'esercizio di tutti i più idonei poteri di indagine, tenendo presente che per diversi processi evolutivi lo stadio raggiunto permette di risalire alla presumibile epoca di insorgenza anteriore (v., ex multi, Cass. n. 15810 del 15/12/2000; Cass. n. 8723 del 11/04/2007). Alla luce di siffatto insegnamento, ritiene il giudicante che, seguendo la prospettazione del CTU (v., in particolare, esame obiettivo in sede di prima visita peritale) risulta che il quadro patologico della ricorrente abbia subito una progressiva e graduale evoluzione in senso ingravescente che, riscontrato obiettivamente dal CTU, in sede di successiva visita peritale nel mese di maggio 2025, non potendo attestarsi a tale data proprio in ragione della fisiologica estensione nel tempo delle
3 patologie, può, in via probabilistica, farsi risalire ai sei mesi precedenti, come ritenuto dal CTU. Per il resto, il CTU, già in sede di ATP, aveva riconosciuto che la perizianda fosse, altresì, portatore di disabilità in situazione di gravità con necessità di assistenza continuativa globale e permanente (L. 104/92 comma 1 e 3, art. 3), con presumibile decorrenza, in mancanza di ulteriori indicazioni, dalla data della domanda. Le conclusioni del CTU trovano piena giustificazione nelle patologie accertate, che trovano riscontro nella documentazione sanitaria esaminata e possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal giudicante. Ne consegue , entro i predetti termini, l'accoglimento dell'opposizione, In ragione dello spostamento della decorrenza del requisito sanitario in data successiva al deposito del ricorso di opposizione, si ritiene sussistere motivi per compensare per due terzi le spese dell'intero procedimento, che, per il resto, seguono la soccombenza e si liquidano, in ragione della serialità della controversia, come da dispositivo.
P.Q.M.
Il giudice definitivamente pronunziando: a) dichiara sussistere in favore di il requisito sanitario ai fini Parte_1 dell'indennità di accompagnamento dalla data dell'1-11-2024 e dello status di disabilità con gravità dall'1-9-2020; b) condanna l' alla rifusione, per 1/3, delle spese di lite in favore della CP_1 ricorrente che si liquidano in complessivi € 4.500,00, comprensivi di spese forfettarie, oltre Iva e Cpa con attribuzione all'avv. Antistatario Così deciso in data 17/09/2025 . il Giudice Dott. Giovanna Picciotti
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