Sentenza 3 settembre 2019
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 03/09/2019, n. 36982 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36982 |
| Data del deposito : | 3 settembre 2019 |
Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RZ RO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 14/05/2003 del GIP TRIBUNALE di MONDOVI' visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SETTEMBRE;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIUSEPPE CORASANITI, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'impugnata sentenza per la rideterminazione della pena e rigetto nel resto udito il difensore, avv. Nicola Capmagna, che si riporta al ricorso ed eccepisce la prescrizione del reato.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 14/5/2003 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Mondovì ha applicato a TT ER, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena concordata con la pubblica accusa nella misura di anni due di reclusione per una serie di reati fallimentari (bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, bancarotta semplice per aggravamento del dissesto, ricorso abusivo al credito, bancarotta post-fallimentare) commessi in relazione al fallimento della ditta individuale "Expertise di TT ER" e della "Expertise srl".
2. Contro la sentenza suddetta ha proposto personalmente ricorso per cassazione l'imputato in data 12/6/2003 lamentando, con unico motivo, la violazione dell'art. 219, comma 2, I. fall., per il fatto che è stato operato un aumento di pena per continuazione nonostante l'unitarietà del reato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per tardività. La sentenza di patteggiamento è stata emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Mondovì all'esito di udienza in camera di consiglio e pubblicata (in udienza) mediante lettura del dispositivo. Il termine per l'impugnazione era quello di quindici giorni previsto dall'art. 585, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.. Pertanto, essendo stata emessa e pubblicata in data 14/5/2003, la sentenza è divenuta irrevocabile, per l'imputato, in data 29/5/2003. Invece, l'impugnazione è stata proposta da TT ER con atto depositato il 12/6/2003 presso il tribunale di Torino. In ogni caso, si rileva che i fallimenti sono due, per cui legittimamente è stato disposto l'aumento di pena ex art. 81, cpv, cod. pen.. Consegue, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende, che si reputa equo quantificare in C 2.000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 2.000 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20/6/2019 I