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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 08/01/2025, n. 306 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 306 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE V CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
In persona del Giudice Unico
Dr. Luigi Cavallo
ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di 2° grado iscritta al N. 69303 del ruolo contenzioso generale L'anno 2021, posta in deliberazione all'udienza del 10 luglio 2024, ( con termini di legge alle parti di giorni sessanta e di giorni venti per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica) e vertente
Tra
Sigg. e elettivamente Parte_1 Parte_2
domiciliati in Roma, Lungotevere R. Sanzio 9, presso lo Studio degli
Avv.ti Luigi Fabiani e Giacomo Bonazzi, che li rappresentano e difendono per procura in atti
APPELLANTI
E
sito in Via di Casalpalocco 87/89, in Controparte_1
persona del Presidente pro tempore Dott. CP_2
elettivamente domiciliato in Roma, Via Maria Grandinetti 12, presso lo Studio L'Avv. Valentina Tavernier, che lo rappresenta e difende per procura in atti
APPELLATO OGGETTO: Appello avverso sentenza Giudice di Pace di Roma
CONCLUSIONI
All'udienza del 10 luglio 2024, le parti concludevano riportandosi ai propri atti e alle proprie richieste.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, i Sigg.
[...]
e proponevano appello avverso la Parte_1 Parte_2
sentenza resa dal Giudice di Pace di Roma n. 13785/21, depositata in data 14 giugno 2021, mai notificata, e con cui era stata rigettata l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dagli appellanti.
Evidenziavano i Sigg. e che il proprio villino si Parte_1 Parte_2
trovava nell'isola 35 del , costituito in condominio, che CP_1
provvedeva autonomamente alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade, del verde, delle caditoie e di tutto ciò che rientrava nella cura e conservazione delle aree comuni;
il si CP_1
occupava invece delle spese riguardanti le isole non costituite in condomini, laddove, per le isole come la loro, aveva competenza per la fornitura di acqua irrigua, corrente elettrica per l'illuminazione pubblica e depurazione delle acque reflue.
Contestavano la sentenza impugnata laddove nessuna pronuncia era stata emessa in ordine al proprio eccepito difetto di legittimazione passiva, richiamando il regolamento condominiale L'isola 35 e l'attribuzione, ivi contenuta, all'amministratore del potere di provvedere al pagamento delle spese e alla riscossione dei contributi, anche di natura consortile, da versarsi all'amministrazione condominiale.
Censuravano poi il mancato scomputo degli oneri consortili richiesti in riferimento a quella parte afferente la manutenzione ordinaria e straordinaria, di competenza L'amministrazione condominiale, laddove risultava iniquo suddividere tra tutti i consorziati le spese per le quali, in relazione ad alcuni servizi, provvedeva autonomamente il singolo condominio.
Rilevavano infine come la sentenza di primo grado non si fosse pronunciata sull'insufficienza delle delibere consortili per richiedere il versamento degli oneri, risultando invece necessaria la prova di aver reso i servizi di cui si richiedeva il pagamento, attesa anche la natura L'appellato quale consorzio di urbanizzazione.
Concludevano pertanto richiedendo, previo accertamento del proprio difetto di legittimazione passiva, la revoca del decreto ingiuntivo, con la condanna del alla restituzione della somma corrisposta, CP_1
oltre che ex art. 96 c.p.c.
Si costituiva in giudizio il , che contestava Controparte_1
le deduzioni degli appellanti, evidenziando l'inammissibilità L'eccezione di difetto di legittimazione passiva e di quella di mancata prova dei servizi resi, perché non sollevate in primo grado;
concludeva richiedendo il rigetto L'impugnazione.
Disposta l'acquisizione del fascicolo del primo grado di giudizio, la causa veniva trattenuta a decisione all'udienza del 10 luglio 2024, con termini di legge alle parti per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre in primo luogo evidenziare che parte appellante, introducendo il presente giudizio di impugnazione, ha innanzi tutto censurato la pronuncia di primo grado, attesa l'omessa pronuncia in ordine al proprio eccepito difetto di legittimazione passiva, laddove, a fronte di ciò, parte appellata ha dedotto la novità, e conseguente inammissibilità, L'eccezione così formulata. Sul punto, occorre innanzi tutto rilevare, come da giurisprudenza della
Suprema Corte, che il divieto di nuove eccezioni in appello, introdotto per il giudizio contenzioso ordinario con la legge 26 novembre 1990, n. 353, tramite la riforma L'art. 345 cod. proc. civ.,
e successivamente esteso al giudizio tributario dall'art. 57 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, si riferisce esclusivamente alle eccezioni in senso stretto o proprio, rappresentate da quelle ragioni delle parti sulle quali il giudice non può esprimersi se ne manchi l'allegazione ad opera delle stesse, con la richiesta di pronunciarsi al riguardo. Detto divieto non può mai riguardare, pertanto, i fatti e le argomentazioni posti dalle parti medesime a fondamento della domanda, che costituiscono oggetto di accertamento, di esame e di valutazione da parte del giudice di secondo grado, il quale, per effetto L'impugnazione, deve a sua volta pronunciarsi sulla domanda accolta dal primo giudice, riesaminando perciò i fatti, le allegazioni probatorie e le argomentazioni giuridiche che rilevino per la decisione (C.C.
18519/05).
Nel caso di specie, nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, gli appellanti, opponenti in quella sede, richiamavano l'atto di compravendita del proprio villino, in forza del quale gli oneri consortili sarebbero stati corrisposti a mezzo L'amministratore del condominio così contestando gli oneri loro richiesti direttamente dal
. CP_1
In quest'ottica, allora, attesa la specifica allegazione formulata, e tenuto conto dei citati principi giurisprudenziali, non deve qualificarsi nuova l'eccezione di difetto di legittimazione passiva per come formulata nel presente giudizio, risultando la stessa discendere dai fatti e dalle argomentazioni poste dagli appellanti, anche nel primo grado, a sostegno delle proprie ragioni. Chiarito ciò, occorre tuttavia evidenziare come l'art. 13 del
Regolamento del Condominio dell , ove risulta presente il Pt_3
villino degli appellanti, prevede che sia l'amministratore a provvedere alla riscossione dei contributi e al pagamento delle spese, laddove l'art. 6 prevede che ogni condomino sia tenuto a rispettare e far rispettare le norme previste dello Statuto del ed “a CP_1
concorrere alle relative spese, che gravano su tutti i proprietari del complesso per una caratura complessiva di 43.091 milionesimi”; inoltre, le spese consortili, ex art. 16 del regolamento, devono essere versate nei modi e nelle date stabilite dall'amministratore.
Non emerge pertanto, dalla disamina delle citate disposizioni del
Regolamento condominiale, il prospettato difetto di legittimazione passiva, risultando l'amministratore il soggetto nei cui confronti devono essere versate le spese consortili, nelle modalità stabilite, e che, ex art. 13, rappresenta il condominio nelle assemblee del
, ma che in alcun modo priva i singoli condomini, tenuti CP_1
personalmente a concorrere alle spese consortili, della legittimazione passiva nei giudizi volti al recupero delle stesse in caso di morosità.
La detta censura, per come tempestivamente avanzata, non deve quindi essere condivisa.
Lo stesso è a dirsi in relazione alla censura riguardante l'omessa motivazione in ordine agli oneri consortili dovuti al , tenuto CP_1
conto che il Giudice di primo grado, oltre ad evidenziare la non avvenuta opposizione delle scritture contabili innanzi l'autorità giudiziaria competente, rilevava la “scrupolosità con la quale sono stati acquisiti i dati di base” oltre che “la completezza del procedimento tecnico seguito nei calcoli svolti e nella divisione dei costi tra i singoli consorziati – condomini (piani di riparto)”; inoltre,
l'art. 6 del regolamento condominiale L'isola 35 prevede espressamente che la costituzione del era avvenuta “allo CP_1
scopo di provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria, all'agibilità ed all'esercizio delle strade private adibite a pubblico transito e relativi impianti di fognatura ed illuminazione L'intera zona di ”, laddove le disposizioni di cui al Regolamento CP_1
riguardano unicamente, come da art. 1 dello stesso, “la comproprietà,
l'uso e l'amministrazione del complesso condominiale denominato
“Le Mimose” realizzato in Roma, località – IS CP_1
XXXV”.
Peraltro, l'art. 4 del Regolamento individua le proprietà comuni Pa L'IS , specificandole, ad esempio, nelle aree destinate a verde, strade e piazzali “all'interno del ” o in tutti gli impianti di CP_3
illuminazione, le fognature, gli impianti L'acqua potabile ed irrigua e in ogni altro manufatto o impianto “a servizio L'intero complesso”
e insistente sulle aree poste all'interno del . CP_3
Ne discende come, sulla base degli elementi introdotti in giudizio, le censure attoree non debbano essere condivise, risultando le spese consortili richieste riguardare servizi differenti rispetto q uelli i cui oneri vengono richiesti invece dal . CP_3
Quanto poi alla mancata prova in ordine all'effettiva erogazione dei servizi e delle prestazioni da cui derivano gli oneri richiesti dal
, deve essere accolta l'avanzata eccezione di inammissibilità CP_1
formulata dall'appellato, tenuto conto che, alla luce dei principi di cui alla giurisprudenza precedentemente citata, nessuna specifica allegazione risulta tempestivamente prospettata dagli opponenti in primo grado in ordine all'omessa dimostrazione L'effettiva fornitura dei servizi posti a base delle richieste avanzate in sede monitoria dal;
né alcunchè risulta specificamente dedotto CP_1 da parte appellante, nella presente sede, a fronte della formulata eccezione.
In tale ottica, allora, configurandosi la censura in termini di novità, in quanto non corrispondente ad alcuna ragione posta a fondamento della domanda avanzata in primo grado, nel senso chiarito, l'avanzata eccezione di inammissibilità deve essere accolta.
Alla luce delle conclusioni raggiunte, assorbenti ogni ulteriore profilo dedotto, l'appello deve quindi essere rigettato, come anche l'avanzata domanda ex art. 96 c.p.c., tenuto conto, indipendentemente da ogni ulteriore valutazione, della soccombenza di parte appellante.
Le spese del presente grado di giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
PQM
definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, così provvede:
I) Rigetta l'appello;
II) Condanna parte appellante al pagamento, in favore di parte appellata, delle spese del presente grado di giudizio, liquidate in complessivi euro 2.500,00, di cui euro 800,00 per la fase di studio, euro 700,00 per la fase introduttiva ed euro 1.000,00 per la fase decisoria, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 3 gennaio 2025
IL GIUDICE
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE V CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
In persona del Giudice Unico
Dr. Luigi Cavallo
ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di 2° grado iscritta al N. 69303 del ruolo contenzioso generale L'anno 2021, posta in deliberazione all'udienza del 10 luglio 2024, ( con termini di legge alle parti di giorni sessanta e di giorni venti per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica) e vertente
Tra
Sigg. e elettivamente Parte_1 Parte_2
domiciliati in Roma, Lungotevere R. Sanzio 9, presso lo Studio degli
Avv.ti Luigi Fabiani e Giacomo Bonazzi, che li rappresentano e difendono per procura in atti
APPELLANTI
E
sito in Via di Casalpalocco 87/89, in Controparte_1
persona del Presidente pro tempore Dott. CP_2
elettivamente domiciliato in Roma, Via Maria Grandinetti 12, presso lo Studio L'Avv. Valentina Tavernier, che lo rappresenta e difende per procura in atti
APPELLATO OGGETTO: Appello avverso sentenza Giudice di Pace di Roma
CONCLUSIONI
All'udienza del 10 luglio 2024, le parti concludevano riportandosi ai propri atti e alle proprie richieste.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, i Sigg.
[...]
e proponevano appello avverso la Parte_1 Parte_2
sentenza resa dal Giudice di Pace di Roma n. 13785/21, depositata in data 14 giugno 2021, mai notificata, e con cui era stata rigettata l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dagli appellanti.
Evidenziavano i Sigg. e che il proprio villino si Parte_1 Parte_2
trovava nell'isola 35 del , costituito in condominio, che CP_1
provvedeva autonomamente alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade, del verde, delle caditoie e di tutto ciò che rientrava nella cura e conservazione delle aree comuni;
il si CP_1
occupava invece delle spese riguardanti le isole non costituite in condomini, laddove, per le isole come la loro, aveva competenza per la fornitura di acqua irrigua, corrente elettrica per l'illuminazione pubblica e depurazione delle acque reflue.
Contestavano la sentenza impugnata laddove nessuna pronuncia era stata emessa in ordine al proprio eccepito difetto di legittimazione passiva, richiamando il regolamento condominiale L'isola 35 e l'attribuzione, ivi contenuta, all'amministratore del potere di provvedere al pagamento delle spese e alla riscossione dei contributi, anche di natura consortile, da versarsi all'amministrazione condominiale.
Censuravano poi il mancato scomputo degli oneri consortili richiesti in riferimento a quella parte afferente la manutenzione ordinaria e straordinaria, di competenza L'amministrazione condominiale, laddove risultava iniquo suddividere tra tutti i consorziati le spese per le quali, in relazione ad alcuni servizi, provvedeva autonomamente il singolo condominio.
Rilevavano infine come la sentenza di primo grado non si fosse pronunciata sull'insufficienza delle delibere consortili per richiedere il versamento degli oneri, risultando invece necessaria la prova di aver reso i servizi di cui si richiedeva il pagamento, attesa anche la natura L'appellato quale consorzio di urbanizzazione.
Concludevano pertanto richiedendo, previo accertamento del proprio difetto di legittimazione passiva, la revoca del decreto ingiuntivo, con la condanna del alla restituzione della somma corrisposta, CP_1
oltre che ex art. 96 c.p.c.
Si costituiva in giudizio il , che contestava Controparte_1
le deduzioni degli appellanti, evidenziando l'inammissibilità L'eccezione di difetto di legittimazione passiva e di quella di mancata prova dei servizi resi, perché non sollevate in primo grado;
concludeva richiedendo il rigetto L'impugnazione.
Disposta l'acquisizione del fascicolo del primo grado di giudizio, la causa veniva trattenuta a decisione all'udienza del 10 luglio 2024, con termini di legge alle parti per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre in primo luogo evidenziare che parte appellante, introducendo il presente giudizio di impugnazione, ha innanzi tutto censurato la pronuncia di primo grado, attesa l'omessa pronuncia in ordine al proprio eccepito difetto di legittimazione passiva, laddove, a fronte di ciò, parte appellata ha dedotto la novità, e conseguente inammissibilità, L'eccezione così formulata. Sul punto, occorre innanzi tutto rilevare, come da giurisprudenza della
Suprema Corte, che il divieto di nuove eccezioni in appello, introdotto per il giudizio contenzioso ordinario con la legge 26 novembre 1990, n. 353, tramite la riforma L'art. 345 cod. proc. civ.,
e successivamente esteso al giudizio tributario dall'art. 57 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, si riferisce esclusivamente alle eccezioni in senso stretto o proprio, rappresentate da quelle ragioni delle parti sulle quali il giudice non può esprimersi se ne manchi l'allegazione ad opera delle stesse, con la richiesta di pronunciarsi al riguardo. Detto divieto non può mai riguardare, pertanto, i fatti e le argomentazioni posti dalle parti medesime a fondamento della domanda, che costituiscono oggetto di accertamento, di esame e di valutazione da parte del giudice di secondo grado, il quale, per effetto L'impugnazione, deve a sua volta pronunciarsi sulla domanda accolta dal primo giudice, riesaminando perciò i fatti, le allegazioni probatorie e le argomentazioni giuridiche che rilevino per la decisione (C.C.
18519/05).
Nel caso di specie, nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, gli appellanti, opponenti in quella sede, richiamavano l'atto di compravendita del proprio villino, in forza del quale gli oneri consortili sarebbero stati corrisposti a mezzo L'amministratore del condominio così contestando gli oneri loro richiesti direttamente dal
. CP_1
In quest'ottica, allora, attesa la specifica allegazione formulata, e tenuto conto dei citati principi giurisprudenziali, non deve qualificarsi nuova l'eccezione di difetto di legittimazione passiva per come formulata nel presente giudizio, risultando la stessa discendere dai fatti e dalle argomentazioni poste dagli appellanti, anche nel primo grado, a sostegno delle proprie ragioni. Chiarito ciò, occorre tuttavia evidenziare come l'art. 13 del
Regolamento del Condominio dell , ove risulta presente il Pt_3
villino degli appellanti, prevede che sia l'amministratore a provvedere alla riscossione dei contributi e al pagamento delle spese, laddove l'art. 6 prevede che ogni condomino sia tenuto a rispettare e far rispettare le norme previste dello Statuto del ed “a CP_1
concorrere alle relative spese, che gravano su tutti i proprietari del complesso per una caratura complessiva di 43.091 milionesimi”; inoltre, le spese consortili, ex art. 16 del regolamento, devono essere versate nei modi e nelle date stabilite dall'amministratore.
Non emerge pertanto, dalla disamina delle citate disposizioni del
Regolamento condominiale, il prospettato difetto di legittimazione passiva, risultando l'amministratore il soggetto nei cui confronti devono essere versate le spese consortili, nelle modalità stabilite, e che, ex art. 13, rappresenta il condominio nelle assemblee del
, ma che in alcun modo priva i singoli condomini, tenuti CP_1
personalmente a concorrere alle spese consortili, della legittimazione passiva nei giudizi volti al recupero delle stesse in caso di morosità.
La detta censura, per come tempestivamente avanzata, non deve quindi essere condivisa.
Lo stesso è a dirsi in relazione alla censura riguardante l'omessa motivazione in ordine agli oneri consortili dovuti al , tenuto CP_1
conto che il Giudice di primo grado, oltre ad evidenziare la non avvenuta opposizione delle scritture contabili innanzi l'autorità giudiziaria competente, rilevava la “scrupolosità con la quale sono stati acquisiti i dati di base” oltre che “la completezza del procedimento tecnico seguito nei calcoli svolti e nella divisione dei costi tra i singoli consorziati – condomini (piani di riparto)”; inoltre,
l'art. 6 del regolamento condominiale L'isola 35 prevede espressamente che la costituzione del era avvenuta “allo CP_1
scopo di provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria, all'agibilità ed all'esercizio delle strade private adibite a pubblico transito e relativi impianti di fognatura ed illuminazione L'intera zona di ”, laddove le disposizioni di cui al Regolamento CP_1
riguardano unicamente, come da art. 1 dello stesso, “la comproprietà,
l'uso e l'amministrazione del complesso condominiale denominato
“Le Mimose” realizzato in Roma, località – IS CP_1
XXXV”.
Peraltro, l'art. 4 del Regolamento individua le proprietà comuni Pa L'IS , specificandole, ad esempio, nelle aree destinate a verde, strade e piazzali “all'interno del ” o in tutti gli impianti di CP_3
illuminazione, le fognature, gli impianti L'acqua potabile ed irrigua e in ogni altro manufatto o impianto “a servizio L'intero complesso”
e insistente sulle aree poste all'interno del . CP_3
Ne discende come, sulla base degli elementi introdotti in giudizio, le censure attoree non debbano essere condivise, risultando le spese consortili richieste riguardare servizi differenti rispetto q uelli i cui oneri vengono richiesti invece dal . CP_3
Quanto poi alla mancata prova in ordine all'effettiva erogazione dei servizi e delle prestazioni da cui derivano gli oneri richiesti dal
, deve essere accolta l'avanzata eccezione di inammissibilità CP_1
formulata dall'appellato, tenuto conto che, alla luce dei principi di cui alla giurisprudenza precedentemente citata, nessuna specifica allegazione risulta tempestivamente prospettata dagli opponenti in primo grado in ordine all'omessa dimostrazione L'effettiva fornitura dei servizi posti a base delle richieste avanzate in sede monitoria dal;
né alcunchè risulta specificamente dedotto CP_1 da parte appellante, nella presente sede, a fronte della formulata eccezione.
In tale ottica, allora, configurandosi la censura in termini di novità, in quanto non corrispondente ad alcuna ragione posta a fondamento della domanda avanzata in primo grado, nel senso chiarito, l'avanzata eccezione di inammissibilità deve essere accolta.
Alla luce delle conclusioni raggiunte, assorbenti ogni ulteriore profilo dedotto, l'appello deve quindi essere rigettato, come anche l'avanzata domanda ex art. 96 c.p.c., tenuto conto, indipendentemente da ogni ulteriore valutazione, della soccombenza di parte appellante.
Le spese del presente grado di giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
PQM
definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, così provvede:
I) Rigetta l'appello;
II) Condanna parte appellante al pagamento, in favore di parte appellata, delle spese del presente grado di giudizio, liquidate in complessivi euro 2.500,00, di cui euro 800,00 per la fase di studio, euro 700,00 per la fase introduttiva ed euro 1.000,00 per la fase decisoria, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 3 gennaio 2025
IL GIUDICE