Cass. civ., sez. I, sentenza 10/08/2007, n. 17644
CASS
Sentenza 10 agosto 2007

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In tema di non completamento della procedura di conversione del pignoramento, per non avere il debitore proceduto ai versamenti ordinati dal giudice dell'esecuzione nella loro integralità, le somme comunque versate ai sensi dell'art.495 cod. proc. civ., pur appartenendo al vincolo del pignoramento, non divengono gravate del diverso vincolo ipotecario esistente sui beni immobili pignorati.

In tema di negozi dispositivi dell' ipoteca (presi in considerazione dal primo comma dell'art. 2843 cod. civ.) l'annotazione nei registri immobiliari del trasferimento, da farsi a margine dell'iscrizione ipotecaria, ha carattere necessario e, quindi, costitutivo del nuovo rapporto ipotecario dal lato soggettivo, rappresentando un elemento integrativo indispensabile della fattispecie del trasferimento, con l'effetto di sostituire al cedente o surrogante il cessionario o surrogato, non solo nella pretesa di credito (che già opera in ragione del negozio), ma altresì nella prelazione nei confronti dei creditori concorrenti, per cui la mancata annotazione nei confronti dei terzi priva di effetti la trasmissione del vincolo; tuttavia, la regola di efficacia è diversa, avuto riguardo alla distribuzione della somma ricavata dalla esecuzione, non applicandosi anche l'art. 2916 cod. civ. ma esclusivamente l'art.2843 cod. civ., in base al quale viene imposta l'annotazione ai fini identificativi del soggetto cessionario del credito e della garanzia, senza alcuna valenza costitutiva della garanzia in sè, che già è presente ed iscritta; con la conseguenza che tale trasmissione, non determinando alcun pregiudizio per i creditori, è efficace nei confronti di questi ultimi; nè sussistono elementi di identità di fattispecie tali da affermare una applicazione, al di fuori della disciplina concorsuale, della più rigorosa norma di cui all'art.45 legge fall., che non opera distinzioni in seno alle formalità necessarie a rendere opponibili gli atti ai terzi, comprensive dunque non solo di quelle iscrizionali dell'ipoteca, se posteriori al fallimento, ma anche di quelle di annotazione del vincolo in favore di nuovo soggetto.

Il ricorso per cassazione proposto in via autonoma e principale dall'interveniente adesivo dipendente va esaminato come ricorso incidentale adesivo rispetto a quello della parte adiuvata, da intendersi quale ricorso principale, posto che il predetto interveniente - cui è preclusa l'impugnazione in via autonoma della sentenza sfavorevole alla parte adiuvata, salvo che per la statuizione di condanna alle spese giudiziali pronunziata nei suoi confronti - conserva in tal modo la sua posizione processuale secondaria e subordinata, potendo aderire all'impugnazione della parte adiuvata.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 10/08/2007, n. 17644
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 17644
Data del deposito : 10 agosto 2007

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