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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 12/11/2025, n. 1013 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 1013 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
Proc. n. 86/2023 RG
R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Corte D'Appello di Reggio di Calabria Sezione Civile La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, composta dai Sigg.ri Magistrati:
1) dott. Patrizia Morabito Presidente,
2) dott. Viviana Cusolito Consigliera rel.,
3) dott. Ivana Acacia Consigliera, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 86/2023 R..G., posta in decisione con provvedimento del
24.9.2025 emesso in esito alla udienza del 18.9.2025, sostituita ex art. 127 ter cpc, e promossa da
, c.fisc. elettivamente domiciliato presso lo Parte_1 C.F._1 studio dell'avv. MELISSARI SARINO che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
APPELLANTE
CONTRO
c.fisc. e Partita I.V.A. , con sede Controparte_1 P.IVA_1 legale e direzione in Bologna Via Stalingrado n. 45, in persona del suo procuratore ad negotia Dott. , munito dei poteri di rappresentanza legale in forza di Controparte_2 procura speciale del 17.02.2023 in autentica Notaio Dott. di Bologna, Persona_1 ai NN. di Rep./Racc., rappresentata e difesa in forza di procura in atti P.IVA_2 dall'Avv. William LO CICERO del Foro di Reggio Calabria con studio in Villa San
Giovani (Reggio Calabria) Viale Italia N. 52, presso il cui studio è elettivamente domiciliata
APPELLATO
Controparte_3
APPELLATO CONTUMACE
OGGETTO: lesione personale - appello avverso la Sentenza n. 760/2022 del
Tribunale di Palmi pubblicata in data 06/07/2022, emessa nell'ambito del procedimento recante N. 1393/2019 R.G.
FATTO E DIRITTO
1 Con atto di citazione in appello iscritto a ruolo in data 14/02/2023 Parte_1 impugnava la sentenza n. 760/2022 emessa dal Tribunale di Palmi in data 06/07/2022 che aveva così statuito:
“1) accoglie parzialmente la domanda spiegata dall'attore e dichiara che il Parte_1 sinistro oggetto di causa è riconducibile alla responsabilità concorsuale di detto attore e del convenuto contumace;
CP_4
2) condanna pertanto i convenuti , e CP_4 Controparte_5 [...]
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a pagare Controparte_1 solidalmente in favore dell'attore la complessiva somma di € 2.622,22, oltre Parte_1 agli interessi al tasso legale sulla somma di € 423,22, devalutata al momento dell'evento dannoso (10 Gennaio 2019) e rivalutata anno per anno secondo gli indici ISTAT dei prezzi del consumo per le famiglie di operai ed impiegati, sino al soddisfo;
3) dichiara integralmente compensate fra le parti le spese di lite;
4) pone definitivamente a carico di tutte le parti, in solido, le spese della C.T.U., così come liquidate con separato decreto.”
Rilevava la erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui aveva riconosciuto il concorso di colpa nella misura del 50% a suo carico e, per l'effetto, liquidato il solo 50% del danno subito. Chiedeva, pertanto, che fosse accertata e dichiarata la responsabilità esclusiva o, quantomeno prevalente, del conducente dell'autovettura e per l'effetto condannati gli appellati in solido tra loro, al risarcimento del danno da lui subito “per come quantificato nella sentenza di primo grado senza decurtazione alcuna o, quantomeno, in misura maggiore rispetto a quella indicata nella sentenza di primo grado, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge”. Contestava, ancora, la disposta compensazione delle spese e chiedeva che, in riforma della sentenza di primo grado, le stesse fossero poste interamente a carico degli odierni appellati, con distrazione ex art. 93 cpc in favore del procuratore che aveva reso la relativa dichiarazione. Infine, contestava il mancato riconoscimento, in suo favore, del diritto alla rifusione delle spese per la ctp, che chiedeva fossero poste a carico della controparte. Con vittoria di spese e compensi del secondo grado di giudizio da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Con comparsa di costituzione e risposta in appello depositata in data 29.5.2023 si costituiva la contestando il contenuto dell'appello e Controparte_6 chiedendone il rigetto.
Con nota del 17.9.2025 l'appellante depositava prova della notifica a Controparte_3
– già contumace in primo grado – e notifica a , non andata a buon fine Controparte_5 in quanto indicato come “irreperibile” nonché certificato di morte dello stesso, avvenuta in data 5.10.2014.
Nelle note ex art. 127 ter cpc depositate in data 17.9.2025 parte appellante così dichiarava: “Il sottoscritto Procuratore preliminarmente. evidenzia che il convenuto signor , già proprietario per come indicato nel rapporto delle Autorità Controparte_5 del veicolo responsabile, all'epoca del sinistro (verificatosi il 10.01.2019), invero risulta
2 deceduto in epoca anteriore al suo accadimento (ovvero il 05.10.2014). Lo stesso, peraltro, già coniugato con la signora deceduta in data 25.09.1011, è Persona_2 morto senza lasciare figli (v. certificato prodotto). Pertanto, deve ritenersi che il proprietario del veicolo all'epoca del sinistro risulta essere il possessore conducente signor , regolarmente citato sia nel giudizio di primo grado che nel CP_4 presente, nei cui confronti deve sentirsi accogliere la domanda, quindi, anche quale proprietario del mezzo. Il predetto, infatti, dichiarava alle Autorità: “Questa sera nel ritornare a casa da con direzione Palmi con la mia autovettura Fiat Punto CP_7 di colore grigio scuro targata CF668PT… “. In subordine, nella ipotesi in cui Codesta
Ill.mo Giudice dovesse non condividere tale assunto e, quindi, ritenere non correttamente integrato il contraddittorio nei confronti del proprietario del veicolo, da individuarsi tra gli eventuali eredi legittimi / testamentari del precedente proprietario signor CP_5
, si chiede un breve differimento al fine di procedere alle necessarie ricerche e
[...] regolarizzare il contraddittorio con i predetti;
in tal caso, atteso che gli stessi risultano di fatto pretermessi già nel giudizio di primo grado la Corte dovrebbe poi provvedere alla dichiarazione di nullità della sentenza impugnata con rimessione degli atti al primo giudice”.
La compagnia appellata, nelle note depositate, nulla rilevava sul punto e ribadiva la richiesta di rigetto del proposto gravame.
Avviata la causa alla fase decisoria, la stessa veniva assunta in decisione con provvedimento del 24.9.2025, in esito alla udienza del 18.9.2025, con concessione dei termini ex art. 190 cpc abbreviati, nella misura di 20 giorni per il deposito di comparse conclusionali e di giorni 20 per il deposito di memorie di replica.
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia di , il quale, Controparte_3 sebbene ritualmente citato, non si è costituito.
Tutto ciò premesso deve affermarsi che già nel giudizio di primo grado non si era costituito alcun rapporto processuale nei confronti di , intestatario Controparte_5 della vettura ed assicurato, e, dunque, litisconsorte necessario.
Invero, seppur la notifica dell'atto di citazione risulta perfezionata per compiuta giacenza per restituzione del plico in data 20.8.2019, a tale data era già Controparte_5 deceduto.
Dal certificato di morte prodotto in questo grado di giudizio risulta, infatti, che lo stesso è deceduto il 5.10.2014.
Non può condividersi quanto affermato da parte appellante secondo la quale il contraddittorio sarebbe comunque integro dovendosi ritenere quale Controparte_3 proprietario del veicolo giusta la dichiarazione resa dallo stesso ai militari intervenuti in occasione del sinistro.
Invero, da nessuna documentazione risulta che sia l'intestatario del Controparte_3 veicolo ed il soggetto assicurato, né sul punto nulla ha dedotto la Compagnia di
Assicurazione, la quale non ha contestato quanto, invece sostenuto dall' in primo Pt_1
3 grado, il quale aveva indicato quale proprietario ed assicurato e Controparte_5
quale conducente della vettura Controparte_3
Pertanto, poichè sussiste una ipotesi di litisconsorzio necessario fra il proprietario assicurato e la compagnia di assicurazione, in assenza di prova che detta qualità sia in capo a , deve ritenersi che la causa sia stata trattata e decisa a Controparte_3 contraddittorio non integro e, conseguentemente, deve essere dichiarata la nullità della sentenza di primo grado e disposta la rimessione del fascicolo ex art. 354 cpc al giudice di primo grado, da individuarsi nel Tribunale di Palmi.
Ha chiarito invero sul punto la Suprema Corte – con principio che ben può essere richiamato nel presente giudizio – che quando, in seguito ad una notifica inesistente dell'atto introduttivo a litisconsorte necessario già deceduto, risulti integrata la violazione delle norme sul litisconsorzio necessario, non rilevata né dal giudice di primo grado, che non ha disposto l'integrazione del contraddittorio, né da quello di appello, che non ha provveduto a rimettere la causa al primo giudice ai sensi dell'art. 354, comma 1, c.p.c., resta viziato l'intero processo e s'impone, in sede di giudizio di cassazione,
l'annullamento, anche d'ufficio, delle pronunce emesse ed il conseguente rinvio della causa al giudice di prime cure, a norma dell'art. 383, comma 3, c.p.c.. (Nella specie, la
S.C. ha cassato la sentenza che, in un giudizio di risarcimento dei danni conseguenti a sinistro stradale, promosso sin dal primo grado anche nei confronti della società di assicurazione, pur rilevando l'inesistenza della notifica dell'atto di citazione di primo grado al proprietario del veicolo, litisconsorte necessario, deceduto anteriormente alla detta notifica, non aveva rimesso la causa al primo giudice limitandosi a dichiarare la nullità della sentenza) (Cass. 5571/2025)
Deve in questa sede decidersi esclusivamente in ordine alle spese del presente grado di giudizio. Ha affermato in proposito la Suprema Corte che il giudice di appello, quando dichiara la nullità della decisione di primo grado per uno dei vizi indicati dall'art. 354 cod. proc. civ. (nella specie, per la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di un litisconsorte necessario), nel rimettere la causa al primo giudice può decidere sulle sole spese della fase processuale che si è svolta davanti a lui, e non anche su quelle del giudizio di primo grado, che devono essere liquidate da quel giudice a seguito della riassunzione del giudizio, la quale non ha luogo d'ufficio ma per iniziativa della parte interessata. (Cass. 13550/2006). Ha affermato, poi, la Suprema Corte che il giudice d'appello, qualora rinvii la causa al primo giudice ai sensi dell'art. 354 c.p.c. per integrare il contraddittorio nei confronti di un litisconsorte necessario, deve provvedere in ordine alle spese del processo di secondo grado, condannando al loro pagamento la parte riconosciuta soccombente per aver dato causa alla nullità che ha determinato il rinvio.
(Cass. 14495/2017).
Ritiene la Corte che - tenuto conto che la mancata integrazione del contraddittorio è emersa solo in seguito al mancato perfezionamento della notifica dell'appello e che tanto nel primo giudizio che nel presente grado di giudizio, la compagnia di assicurazione
4 costituita si è limitata a difendersi nel merito, senza nulla rilevare in proposito - sussistono i gravi motivi per disporre la integrale compensazione delle spese.
P.Q.M
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa promossa da Pt_1
contro nella contumacia di ,
[...] Controparte_8 Controparte_3 così decide:
1) Dichiara la nullità della sentenza n. 760/2022 emessa dal Tribunale di Palmi in data 06/07/2022 e, ex art. 354 cpc, rimette la causa al Tribunale di Palmi;
2) Compensa integralmente le spese del presente grado di giudizio.
Così deciso in Reggio Calabria, nella camera di consiglio della Sezione Civile del
11/11/2025.
LA CONSIGLIERA EST. LA PRESIDENTE
(dott. Viviana Cusolito) (dott. Patrizia Morabito)
5
R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Corte D'Appello di Reggio di Calabria Sezione Civile La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, composta dai Sigg.ri Magistrati:
1) dott. Patrizia Morabito Presidente,
2) dott. Viviana Cusolito Consigliera rel.,
3) dott. Ivana Acacia Consigliera, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 86/2023 R..G., posta in decisione con provvedimento del
24.9.2025 emesso in esito alla udienza del 18.9.2025, sostituita ex art. 127 ter cpc, e promossa da
, c.fisc. elettivamente domiciliato presso lo Parte_1 C.F._1 studio dell'avv. MELISSARI SARINO che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
APPELLANTE
CONTRO
c.fisc. e Partita I.V.A. , con sede Controparte_1 P.IVA_1 legale e direzione in Bologna Via Stalingrado n. 45, in persona del suo procuratore ad negotia Dott. , munito dei poteri di rappresentanza legale in forza di Controparte_2 procura speciale del 17.02.2023 in autentica Notaio Dott. di Bologna, Persona_1 ai NN. di Rep./Racc., rappresentata e difesa in forza di procura in atti P.IVA_2 dall'Avv. William LO CICERO del Foro di Reggio Calabria con studio in Villa San
Giovani (Reggio Calabria) Viale Italia N. 52, presso il cui studio è elettivamente domiciliata
APPELLATO
Controparte_3
APPELLATO CONTUMACE
OGGETTO: lesione personale - appello avverso la Sentenza n. 760/2022 del
Tribunale di Palmi pubblicata in data 06/07/2022, emessa nell'ambito del procedimento recante N. 1393/2019 R.G.
FATTO E DIRITTO
1 Con atto di citazione in appello iscritto a ruolo in data 14/02/2023 Parte_1 impugnava la sentenza n. 760/2022 emessa dal Tribunale di Palmi in data 06/07/2022 che aveva così statuito:
“1) accoglie parzialmente la domanda spiegata dall'attore e dichiara che il Parte_1 sinistro oggetto di causa è riconducibile alla responsabilità concorsuale di detto attore e del convenuto contumace;
CP_4
2) condanna pertanto i convenuti , e CP_4 Controparte_5 [...]
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a pagare Controparte_1 solidalmente in favore dell'attore la complessiva somma di € 2.622,22, oltre Parte_1 agli interessi al tasso legale sulla somma di € 423,22, devalutata al momento dell'evento dannoso (10 Gennaio 2019) e rivalutata anno per anno secondo gli indici ISTAT dei prezzi del consumo per le famiglie di operai ed impiegati, sino al soddisfo;
3) dichiara integralmente compensate fra le parti le spese di lite;
4) pone definitivamente a carico di tutte le parti, in solido, le spese della C.T.U., così come liquidate con separato decreto.”
Rilevava la erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui aveva riconosciuto il concorso di colpa nella misura del 50% a suo carico e, per l'effetto, liquidato il solo 50% del danno subito. Chiedeva, pertanto, che fosse accertata e dichiarata la responsabilità esclusiva o, quantomeno prevalente, del conducente dell'autovettura e per l'effetto condannati gli appellati in solido tra loro, al risarcimento del danno da lui subito “per come quantificato nella sentenza di primo grado senza decurtazione alcuna o, quantomeno, in misura maggiore rispetto a quella indicata nella sentenza di primo grado, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge”. Contestava, ancora, la disposta compensazione delle spese e chiedeva che, in riforma della sentenza di primo grado, le stesse fossero poste interamente a carico degli odierni appellati, con distrazione ex art. 93 cpc in favore del procuratore che aveva reso la relativa dichiarazione. Infine, contestava il mancato riconoscimento, in suo favore, del diritto alla rifusione delle spese per la ctp, che chiedeva fossero poste a carico della controparte. Con vittoria di spese e compensi del secondo grado di giudizio da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Con comparsa di costituzione e risposta in appello depositata in data 29.5.2023 si costituiva la contestando il contenuto dell'appello e Controparte_6 chiedendone il rigetto.
Con nota del 17.9.2025 l'appellante depositava prova della notifica a Controparte_3
– già contumace in primo grado – e notifica a , non andata a buon fine Controparte_5 in quanto indicato come “irreperibile” nonché certificato di morte dello stesso, avvenuta in data 5.10.2014.
Nelle note ex art. 127 ter cpc depositate in data 17.9.2025 parte appellante così dichiarava: “Il sottoscritto Procuratore preliminarmente. evidenzia che il convenuto signor , già proprietario per come indicato nel rapporto delle Autorità Controparte_5 del veicolo responsabile, all'epoca del sinistro (verificatosi il 10.01.2019), invero risulta
2 deceduto in epoca anteriore al suo accadimento (ovvero il 05.10.2014). Lo stesso, peraltro, già coniugato con la signora deceduta in data 25.09.1011, è Persona_2 morto senza lasciare figli (v. certificato prodotto). Pertanto, deve ritenersi che il proprietario del veicolo all'epoca del sinistro risulta essere il possessore conducente signor , regolarmente citato sia nel giudizio di primo grado che nel CP_4 presente, nei cui confronti deve sentirsi accogliere la domanda, quindi, anche quale proprietario del mezzo. Il predetto, infatti, dichiarava alle Autorità: “Questa sera nel ritornare a casa da con direzione Palmi con la mia autovettura Fiat Punto CP_7 di colore grigio scuro targata CF668PT… “. In subordine, nella ipotesi in cui Codesta
Ill.mo Giudice dovesse non condividere tale assunto e, quindi, ritenere non correttamente integrato il contraddittorio nei confronti del proprietario del veicolo, da individuarsi tra gli eventuali eredi legittimi / testamentari del precedente proprietario signor CP_5
, si chiede un breve differimento al fine di procedere alle necessarie ricerche e
[...] regolarizzare il contraddittorio con i predetti;
in tal caso, atteso che gli stessi risultano di fatto pretermessi già nel giudizio di primo grado la Corte dovrebbe poi provvedere alla dichiarazione di nullità della sentenza impugnata con rimessione degli atti al primo giudice”.
La compagnia appellata, nelle note depositate, nulla rilevava sul punto e ribadiva la richiesta di rigetto del proposto gravame.
Avviata la causa alla fase decisoria, la stessa veniva assunta in decisione con provvedimento del 24.9.2025, in esito alla udienza del 18.9.2025, con concessione dei termini ex art. 190 cpc abbreviati, nella misura di 20 giorni per il deposito di comparse conclusionali e di giorni 20 per il deposito di memorie di replica.
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia di , il quale, Controparte_3 sebbene ritualmente citato, non si è costituito.
Tutto ciò premesso deve affermarsi che già nel giudizio di primo grado non si era costituito alcun rapporto processuale nei confronti di , intestatario Controparte_5 della vettura ed assicurato, e, dunque, litisconsorte necessario.
Invero, seppur la notifica dell'atto di citazione risulta perfezionata per compiuta giacenza per restituzione del plico in data 20.8.2019, a tale data era già Controparte_5 deceduto.
Dal certificato di morte prodotto in questo grado di giudizio risulta, infatti, che lo stesso è deceduto il 5.10.2014.
Non può condividersi quanto affermato da parte appellante secondo la quale il contraddittorio sarebbe comunque integro dovendosi ritenere quale Controparte_3 proprietario del veicolo giusta la dichiarazione resa dallo stesso ai militari intervenuti in occasione del sinistro.
Invero, da nessuna documentazione risulta che sia l'intestatario del Controparte_3 veicolo ed il soggetto assicurato, né sul punto nulla ha dedotto la Compagnia di
Assicurazione, la quale non ha contestato quanto, invece sostenuto dall' in primo Pt_1
3 grado, il quale aveva indicato quale proprietario ed assicurato e Controparte_5
quale conducente della vettura Controparte_3
Pertanto, poichè sussiste una ipotesi di litisconsorzio necessario fra il proprietario assicurato e la compagnia di assicurazione, in assenza di prova che detta qualità sia in capo a , deve ritenersi che la causa sia stata trattata e decisa a Controparte_3 contraddittorio non integro e, conseguentemente, deve essere dichiarata la nullità della sentenza di primo grado e disposta la rimessione del fascicolo ex art. 354 cpc al giudice di primo grado, da individuarsi nel Tribunale di Palmi.
Ha chiarito invero sul punto la Suprema Corte – con principio che ben può essere richiamato nel presente giudizio – che quando, in seguito ad una notifica inesistente dell'atto introduttivo a litisconsorte necessario già deceduto, risulti integrata la violazione delle norme sul litisconsorzio necessario, non rilevata né dal giudice di primo grado, che non ha disposto l'integrazione del contraddittorio, né da quello di appello, che non ha provveduto a rimettere la causa al primo giudice ai sensi dell'art. 354, comma 1, c.p.c., resta viziato l'intero processo e s'impone, in sede di giudizio di cassazione,
l'annullamento, anche d'ufficio, delle pronunce emesse ed il conseguente rinvio della causa al giudice di prime cure, a norma dell'art. 383, comma 3, c.p.c.. (Nella specie, la
S.C. ha cassato la sentenza che, in un giudizio di risarcimento dei danni conseguenti a sinistro stradale, promosso sin dal primo grado anche nei confronti della società di assicurazione, pur rilevando l'inesistenza della notifica dell'atto di citazione di primo grado al proprietario del veicolo, litisconsorte necessario, deceduto anteriormente alla detta notifica, non aveva rimesso la causa al primo giudice limitandosi a dichiarare la nullità della sentenza) (Cass. 5571/2025)
Deve in questa sede decidersi esclusivamente in ordine alle spese del presente grado di giudizio. Ha affermato in proposito la Suprema Corte che il giudice di appello, quando dichiara la nullità della decisione di primo grado per uno dei vizi indicati dall'art. 354 cod. proc. civ. (nella specie, per la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di un litisconsorte necessario), nel rimettere la causa al primo giudice può decidere sulle sole spese della fase processuale che si è svolta davanti a lui, e non anche su quelle del giudizio di primo grado, che devono essere liquidate da quel giudice a seguito della riassunzione del giudizio, la quale non ha luogo d'ufficio ma per iniziativa della parte interessata. (Cass. 13550/2006). Ha affermato, poi, la Suprema Corte che il giudice d'appello, qualora rinvii la causa al primo giudice ai sensi dell'art. 354 c.p.c. per integrare il contraddittorio nei confronti di un litisconsorte necessario, deve provvedere in ordine alle spese del processo di secondo grado, condannando al loro pagamento la parte riconosciuta soccombente per aver dato causa alla nullità che ha determinato il rinvio.
(Cass. 14495/2017).
Ritiene la Corte che - tenuto conto che la mancata integrazione del contraddittorio è emersa solo in seguito al mancato perfezionamento della notifica dell'appello e che tanto nel primo giudizio che nel presente grado di giudizio, la compagnia di assicurazione
4 costituita si è limitata a difendersi nel merito, senza nulla rilevare in proposito - sussistono i gravi motivi per disporre la integrale compensazione delle spese.
P.Q.M
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa promossa da Pt_1
contro nella contumacia di ,
[...] Controparte_8 Controparte_3 così decide:
1) Dichiara la nullità della sentenza n. 760/2022 emessa dal Tribunale di Palmi in data 06/07/2022 e, ex art. 354 cpc, rimette la causa al Tribunale di Palmi;
2) Compensa integralmente le spese del presente grado di giudizio.
Così deciso in Reggio Calabria, nella camera di consiglio della Sezione Civile del
11/11/2025.
LA CONSIGLIERA EST. LA PRESIDENTE
(dott. Viviana Cusolito) (dott. Patrizia Morabito)
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