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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 06/10/2025, n. 2118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2118 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE così composto: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice dott.ssa Valeria Chirico Giudice rel.
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A sulla domanda congiunta di separazione iscritta al n.r.g.7856 /2024 , proposta da
, con il patrocinio dell'Avv. CANNAS LUCIANA Parte_1 per procura in atti
E
, con il patrocinio dell'Avv. CANNAS LUCIANA per Controparte_1 procura in atti
CONGIUNTAMENTE RICORRENTI
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Roma
OGGETTO: separazione consensuale dei coniugi.
IN FATTO ED IN DIRITTO letto il ricorso congiunto per la separazione personale delle parti;
lette le note di trattazione scritta per l'udienza del 3.4.2025;
rilevato che le allegazioni delle parti e la indisponibilità alla riconciliazione dimostrano la intollerabilità della prosecuzione della convivenza;
rilevato che le parti hanno chiesto di separarsi alle seguenti condizioni: “1) I coniugi vivranno separati, con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) la figlia minore
è affidata ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso Persona_1 la madre, nella sua casa di via Filippo Cremonesi n. 23, Roma. I genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano la prole relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei suoi bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni mentre ciascuno dei genitori eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà la figlia con sé. A fine settimana alterni, il padre prenderà e terrà con sé la figlia minore dalla mattina del sabato alle ore 10 fino al lunedì mattina, con accompagno a scuola. Nella settimana in cui è previsto il week end con il padre, la figlia minore trascorrerà due pomeriggi infrasettimanali con lui, dall'uscita di scuola fino alle ore 21, compreso un pernotto e accompagno a scuola il mattino successivo. Nella settimana in cui la bambina trascorrerà il week end con la madre, il padre potrà vedere e avere con sé la figlia per tre pomeriggi infrasettimanali, dall'uscita di scuola fino alle 21, compreso un pernotto e accompagno il mattino successivo a scuola. I genitori concordano di far coincidere la settimana in cui il padre prenderà la bambina per tre pomeriggi infrasettimanali, con quella in cui la madre è impegnata nei turni lavorativi pomeridiani. Durante le vacanze di Natale, la figlia minore trascorrerà sette giorni con il padre e sette giorni con la madre,
e precisamente dal 23 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio ad anni alterni.
Durante le festività pasquali, la figlia trascorrerà tre giorni con la madre o con il padre, ad anni alterni. Durante le vacanze estive, la bambina trascorrerà 15 giorni anche non consecutivi con il padre e con 1 la madre, da comunicare entro il 30 maggio di ogni anno;
3) le parti dichiarano di aver venduto la casa coniugale sita in Roma, Via Mario De
Dominicis n. 8 e di aver concordemente ripartito il prezzo di vendita, detratto il mutuo. secondo gli accordi indicati nel ricorso introduttivo. 4) Il marito verserà in favore della moglie quale contributo per il mantenimento della figlia l'assegno mensile di € Per_1
200,00 .= entro il giorno 5 di ogni mese, oltre il 50% delle spese mediche, scolastiche e ricreative, secondo il Protocollo del Tribunale di Roma, non appena avrà trovato lavoro.
5) Durante il periodo della disoccupazione il Sig. verserà per il mantenimento Parte_1 della figlia il minor importo di € 100,00 mensili e la Signora percepirà in tale CP_1 periodo l'intero assegno unico per la minore. Detto assegno sarà automaticamente aggiornato ogni anno secondo gli indici ISTAT a decorrere dal mese di maggio 2026. Il
Sig. si obbliga a cedere, senza corrispettivo, alla Signora la vettura Parte_1 CP_1 Lancia Y targata EV392FN, di proprietà esclusiva dello stesso Il trasferimento verrà formalizzato al momento dell'omologazione della separazione, ma la Signora CP_1 potrà utilizzare detta vettura immediatamente, esonerando il coniuge da ogni responsabilità ed onere economico. 6) i separandi si concedono, reciprocamente, il nullaosta al rilascio dei passaporti per l'estero, ognuno con l'iscrizione della minore.”
ritenuta la equità e congruità delle condizioni concordate, non ravvisandosi ragioni di pregiudizio della figlia minore e valutato l'interesse della stessa, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni esulanti dal contenuto necessario della separazione, di cui il Tribunale prende atto;
rilevato che, trattandosi di ricorso congiunto, nulla va disposto sulle spese.
P. Q. M.
definitivamente decidendo, visti gli artt. 473-bis. 47 e 473-bis .51 c.p.c.:
- pronuncia la separazione personale di e Parte_1
, coniugati in Roma il 30.5.2015, alle condizioni Controparte_1
congiunte riportate in parte motiva, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni esulanti dal contenuto necessario della separazione, di cui il Tribunale prende atto;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto comune di provvedere alla annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio, atto n.
268, Parte 2, Serie A04, Anno 2018);
- nulla sulle spese.
Roma, 4.9.2025
Il Giudice rel. est. Il Presidente
dott.ssa Valeria Chirico dott.ssa Marta Ienzi
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A sulla domanda congiunta di separazione iscritta al n.r.g.7856 /2024 , proposta da
, con il patrocinio dell'Avv. CANNAS LUCIANA Parte_1 per procura in atti
E
, con il patrocinio dell'Avv. CANNAS LUCIANA per Controparte_1 procura in atti
CONGIUNTAMENTE RICORRENTI
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Roma
OGGETTO: separazione consensuale dei coniugi.
IN FATTO ED IN DIRITTO letto il ricorso congiunto per la separazione personale delle parti;
lette le note di trattazione scritta per l'udienza del 3.4.2025;
rilevato che le allegazioni delle parti e la indisponibilità alla riconciliazione dimostrano la intollerabilità della prosecuzione della convivenza;
rilevato che le parti hanno chiesto di separarsi alle seguenti condizioni: “1) I coniugi vivranno separati, con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) la figlia minore
è affidata ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso Persona_1 la madre, nella sua casa di via Filippo Cremonesi n. 23, Roma. I genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano la prole relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei suoi bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni mentre ciascuno dei genitori eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà la figlia con sé. A fine settimana alterni, il padre prenderà e terrà con sé la figlia minore dalla mattina del sabato alle ore 10 fino al lunedì mattina, con accompagno a scuola. Nella settimana in cui è previsto il week end con il padre, la figlia minore trascorrerà due pomeriggi infrasettimanali con lui, dall'uscita di scuola fino alle ore 21, compreso un pernotto e accompagno a scuola il mattino successivo. Nella settimana in cui la bambina trascorrerà il week end con la madre, il padre potrà vedere e avere con sé la figlia per tre pomeriggi infrasettimanali, dall'uscita di scuola fino alle 21, compreso un pernotto e accompagno il mattino successivo a scuola. I genitori concordano di far coincidere la settimana in cui il padre prenderà la bambina per tre pomeriggi infrasettimanali, con quella in cui la madre è impegnata nei turni lavorativi pomeridiani. Durante le vacanze di Natale, la figlia minore trascorrerà sette giorni con il padre e sette giorni con la madre,
e precisamente dal 23 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio ad anni alterni.
Durante le festività pasquali, la figlia trascorrerà tre giorni con la madre o con il padre, ad anni alterni. Durante le vacanze estive, la bambina trascorrerà 15 giorni anche non consecutivi con il padre e con 1 la madre, da comunicare entro il 30 maggio di ogni anno;
3) le parti dichiarano di aver venduto la casa coniugale sita in Roma, Via Mario De
Dominicis n. 8 e di aver concordemente ripartito il prezzo di vendita, detratto il mutuo. secondo gli accordi indicati nel ricorso introduttivo. 4) Il marito verserà in favore della moglie quale contributo per il mantenimento della figlia l'assegno mensile di € Per_1
200,00 .= entro il giorno 5 di ogni mese, oltre il 50% delle spese mediche, scolastiche e ricreative, secondo il Protocollo del Tribunale di Roma, non appena avrà trovato lavoro.
5) Durante il periodo della disoccupazione il Sig. verserà per il mantenimento Parte_1 della figlia il minor importo di € 100,00 mensili e la Signora percepirà in tale CP_1 periodo l'intero assegno unico per la minore. Detto assegno sarà automaticamente aggiornato ogni anno secondo gli indici ISTAT a decorrere dal mese di maggio 2026. Il
Sig. si obbliga a cedere, senza corrispettivo, alla Signora la vettura Parte_1 CP_1 Lancia Y targata EV392FN, di proprietà esclusiva dello stesso Il trasferimento verrà formalizzato al momento dell'omologazione della separazione, ma la Signora CP_1 potrà utilizzare detta vettura immediatamente, esonerando il coniuge da ogni responsabilità ed onere economico. 6) i separandi si concedono, reciprocamente, il nullaosta al rilascio dei passaporti per l'estero, ognuno con l'iscrizione della minore.”
ritenuta la equità e congruità delle condizioni concordate, non ravvisandosi ragioni di pregiudizio della figlia minore e valutato l'interesse della stessa, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni esulanti dal contenuto necessario della separazione, di cui il Tribunale prende atto;
rilevato che, trattandosi di ricorso congiunto, nulla va disposto sulle spese.
P. Q. M.
definitivamente decidendo, visti gli artt. 473-bis. 47 e 473-bis .51 c.p.c.:
- pronuncia la separazione personale di e Parte_1
, coniugati in Roma il 30.5.2015, alle condizioni Controparte_1
congiunte riportate in parte motiva, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni esulanti dal contenuto necessario della separazione, di cui il Tribunale prende atto;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto comune di provvedere alla annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio, atto n.
268, Parte 2, Serie A04, Anno 2018);
- nulla sulle spese.
Roma, 4.9.2025
Il Giudice rel. est. Il Presidente
dott.ssa Valeria Chirico dott.ssa Marta Ienzi