TRIB
Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 18/11/2025, n. 506 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 506 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, sezione unica civile, in composizione collegiale in persona dei giudici: dr. ssa Gabriella Del Mastro Presidente dr.Vladimiro Gloria Giudice est. dr.ssa Roberta Marra Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta nel registro generale sotto il numero d'ordine 1899/2025 R.G. avente ad oggetto “Divorzio congiunto - Cessazione degli effetti civili”
TRA
(C.F.: ) nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Emanuela Palamà
E
(C.F.: ) nato a [...] il [...], rappresentato e difeso Parte_2 C.F._2 dall'Avv. Biagio Francesco Leo con l'intervento del P.M.;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 13/05/2025 i ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in Brindisi in data 11/07/1992 con rito concordatario (Atto di matrimonio iscritto nel registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Brindisi, anno 1992, parte II, Serie A, n.209), che dalla loro unione erano nati i figli (il Per_1 26/08/1992), (il 28/12/2001) e (il 12/04/2003), e che con sentenza pubblicata il Per_2 Persona_3 13/09/2024, era stata dichiarata la loro separazione, chiedevano che fosse pronunziata la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio alle condizioni ivi concordate.
All'esito dell'udienza con trattazione scritta del 29/09/2025 i coniugi confermavano la detta volontà nelle note depositate il 24 e il 25 settembre 2025, trascrivendo in allegato le condizioni concordate.
Ciò premesso, la domanda congiunta di divorzio merita accoglimento, in quanto ricorrono tutti gli estremi dell'art.3 n.2 lett. B della L.898/1970 (e successive modificazioni): a) il requisito della separazione è provato, nel suo dato iniziale dalla documentazione esibita (sentenza di separazione in premessa indicato); b) è altresì provato il protrarsi ininterrotto per il tempo di oltre sei mesi dello stato di separazione;
c) deve ritenersi definitivamente venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi suddetti.
Le condizioni concordate, inoltre, devono ritenersi valide perché frutto del libero accordo degli interessati, non contrarie alla legge e agli interessi della prole.
Va altresì ordinato al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente per l'annotazione prescritta dall'art.10 L.898/70.
Nulla per le spese, data la domanda congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Brindisi, definitivamente decidendo nel presente giudizio di primo grado, così provvede:
Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti con atto trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Brindisi, anno 1992, parte II, Serie A, n. 209, alle condizioni
1 concordate in ricorso e trascritte in allegato alle note scritte depositate il 24 e il 25 settembre 2025, che si riportano in calce alla presente sentenza.
Manda al Cancelliere affinché comunichi la presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente per le annotazioni di legge.
Nulla per le spese.
Così deciso nella camera di consiglio del 13 novembre 2025.
Il Presidente
dott.ssa Gabriella DEL MASTRO
Il Giudice est. dott. Vladimiro Gloria
Provvedimento redatto in collaborazione con la dott.ssa Marianna Arpa addetta all'Ufficio del Processo del Tribunale di Brindisi.
2 3 4