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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 22/12/2025, n. 1968 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1968 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 3795/2021
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DELPOPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di CASTROVILLARI
Sezione civile
Settore lavoro
- in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Manuela Esposito in funzione di
GIUDICE del LAVORO - ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso da
Parte_1
-parte ricorrente-
Avv. Marcello Tripicchio
Email_1
CONTRO
Controparte_1
-parte resistente-
Avv. Umberto Ferrato E
Email_2
Avv. Umberto Ferrato t Email_2
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11.11.2021 il ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 33420210000272926000, notificato in data 4.11.2021, per l'importo di euro
4.019,29,45, a titolo di contributi IVS coltivatori diretti per l'anno 2019.
A sostegno delle proprie ragioni ha dedotto che le somme richieste non erano dovute perché non aveva svolto attività agricola nel corso dell'anno 2019, dal momento che aveva cessato la sua attività di coltivatore diretto in data 31.12.2017 ed il 16.1.2018 aveva richiesto la cancellazione della sua impresa agricola dal registro delle imprese e della Partita IVA, con comunicazione agli uffici competenti.
Pertanto, parte ricorrente, previa, sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto opposto, ha chiesto annullarsi l'avviso di addebito impugnato e dichiararsi non dovute le somme pretese a titolo di contributi IVS per l'anno di causa.
CP_ Si costituiva in giudizio evidenziando di aver provveduto allo sgravio delle somme richieste con l'avviso di addebito impugnato.
Parte ricorrente con note di trattazione del 18.6.2024 ha aderito alla richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere con condanna alle spese in ragione del principio di soccombenza virtuale.
La causa, istruita a mezzo acquisizione documentale, veniva decisa all'odierna udienza, all'esito delle conclusioni formulate dalle parti.
In via preliminare ed assorbente deve essere dichiara la cessazione della materia del contendere.
Ed invero, il giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto d'ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio, se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, a ciò non ostando la perdurante esistenza di una situazione di conflittualità in ordine alle spese, dovendosi provvedere sulle stesse secondo il principio della soccombenza virtuale (Cass. 271/2006, Cass. 14775/2004).
Ebbene, è incontroverso – oltre che documentalmente provato (cfr. comunicazione mail del reparto CP_ del 3/2/2022 in allegati resistente) – che l' abbia disposto l'annullamento dell'avviso di addebito, oggetto del presente giudizio. Nello specifico, in base a quanto risultante dalla documentazione allegata alla memoria difensiva,
l'annullamento è conseguito ad un provvedimento di autotutela da parte dell' , che resosi conto CP_1 dell'errore nell'emissione dell'avviso di addebito impugnato, determinato dall'inserimento di un codice errato da parte del ricorrente, ha proceduto allo sgravio delle somme richieste.
Pertanto, prendendo atto del provvedimento di annullamento dell'avviso di addebito da parte dell'istituto resistente e dell'avvenuto stralcio delle pretese creditorie, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, essendo venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti.
Le spese in ragione dello sgravio successivo all'introduzione del ricorso devono essere poste a carico CP_ di in ragione del principio della soccombenza virtuale.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE di CASTROVILLARI- in composizione monocratica nella persona della dott.ssa
Manuela Esposito in funzione di GIUDICE del LAVORO - definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
CP_
- condanna alla rifusione delle spese di lite che liquida in euro 800,00, oltre Iva e Cpa come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Marcello Tripicchio, quale procuratore antistatario.
Castrovillari, 22.12.2025
Il GIUDICE del LAVORO dott.ssa Manuela Esposito
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Amalia Imbrociano -
Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge 113 del
2021
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DELPOPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di CASTROVILLARI
Sezione civile
Settore lavoro
- in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Manuela Esposito in funzione di
GIUDICE del LAVORO - ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso da
Parte_1
-parte ricorrente-
Avv. Marcello Tripicchio
Email_1
CONTRO
Controparte_1
-parte resistente-
Avv. Umberto Ferrato E
Email_2
Avv. Umberto Ferrato t Email_2
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11.11.2021 il ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 33420210000272926000, notificato in data 4.11.2021, per l'importo di euro
4.019,29,45, a titolo di contributi IVS coltivatori diretti per l'anno 2019.
A sostegno delle proprie ragioni ha dedotto che le somme richieste non erano dovute perché non aveva svolto attività agricola nel corso dell'anno 2019, dal momento che aveva cessato la sua attività di coltivatore diretto in data 31.12.2017 ed il 16.1.2018 aveva richiesto la cancellazione della sua impresa agricola dal registro delle imprese e della Partita IVA, con comunicazione agli uffici competenti.
Pertanto, parte ricorrente, previa, sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto opposto, ha chiesto annullarsi l'avviso di addebito impugnato e dichiararsi non dovute le somme pretese a titolo di contributi IVS per l'anno di causa.
CP_ Si costituiva in giudizio evidenziando di aver provveduto allo sgravio delle somme richieste con l'avviso di addebito impugnato.
Parte ricorrente con note di trattazione del 18.6.2024 ha aderito alla richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere con condanna alle spese in ragione del principio di soccombenza virtuale.
La causa, istruita a mezzo acquisizione documentale, veniva decisa all'odierna udienza, all'esito delle conclusioni formulate dalle parti.
In via preliminare ed assorbente deve essere dichiara la cessazione della materia del contendere.
Ed invero, il giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto d'ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio, se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, a ciò non ostando la perdurante esistenza di una situazione di conflittualità in ordine alle spese, dovendosi provvedere sulle stesse secondo il principio della soccombenza virtuale (Cass. 271/2006, Cass. 14775/2004).
Ebbene, è incontroverso – oltre che documentalmente provato (cfr. comunicazione mail del reparto CP_ del 3/2/2022 in allegati resistente) – che l' abbia disposto l'annullamento dell'avviso di addebito, oggetto del presente giudizio. Nello specifico, in base a quanto risultante dalla documentazione allegata alla memoria difensiva,
l'annullamento è conseguito ad un provvedimento di autotutela da parte dell' , che resosi conto CP_1 dell'errore nell'emissione dell'avviso di addebito impugnato, determinato dall'inserimento di un codice errato da parte del ricorrente, ha proceduto allo sgravio delle somme richieste.
Pertanto, prendendo atto del provvedimento di annullamento dell'avviso di addebito da parte dell'istituto resistente e dell'avvenuto stralcio delle pretese creditorie, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, essendo venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti.
Le spese in ragione dello sgravio successivo all'introduzione del ricorso devono essere poste a carico CP_ di in ragione del principio della soccombenza virtuale.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE di CASTROVILLARI- in composizione monocratica nella persona della dott.ssa
Manuela Esposito in funzione di GIUDICE del LAVORO - definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
CP_
- condanna alla rifusione delle spese di lite che liquida in euro 800,00, oltre Iva e Cpa come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Marcello Tripicchio, quale procuratore antistatario.
Castrovillari, 22.12.2025
Il GIUDICE del LAVORO dott.ssa Manuela Esposito
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Amalia Imbrociano -
Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge 113 del
2021