Articolo 2409 septiesdecies del Codice civile
Articolo 2391 bisArticolo 2391 bis
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1 gennaio 2004
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12 gennaio 2006
Art. 2409-septiesdecies.

(Consiglio di amministrazione).

La gestione dell'impresa spetta esclusivamente al consiglio di amministrazione.

Almeno un terzo dei componenti del consiglio di amministrazione deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 2399, primo comma, e, se lo statuto lo prevede, di quelli al riguardo previsti da codici di comportamento redatti da associazioni di categoria o da societa' di gestione di mercati regolamentati.

((Al momento della nomina dei componenti del consiglio di amministrazione e prima dell'accettazione dell'incarico, sono resi noti all'assemblea gli incarichi di amministrazione e di controllo da essi ricoperti presso altre societa'.))
Entrata in vigore il 12 gennaio 2006
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