Sentenza 17 dicembre 2003
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- 1. Collocamento obbligatorioMauro · https://www.wikilabour.it/ · 27 gennaio 2021
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/12/2003, n. 19354 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19354 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2003 |
Testo completo
Aula 'B' IN ME L P OLO9354 /03. REPUBBLICA ITALIANA LA CO E DT AS : Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Salvatore SENESE Presidente R.G.N. 8394/01 Dott. Ettore MERCURIO Rel. Consigliere Cron. 38878 Dott. Pietro CUOCO Consigliere Rep. Dott. Antonio LAMORGESE - Consigliere Ud. 05/05/03 Dott. Camillo FILADORO Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MO RI BA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA C MIRABELLO 18, presso lo studio RICHIELLO, rappresentata edell'avvocato UMBERTO difesa dall'avvocato GIOVANNI DI MEGLIO, giusta delega in atti;
ricorrente -
contro
CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DELLA S.S. ANNUNZIATA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA E Q VISCONTI 20, presso lo studio dell'avvocato MARIO ANTONINI, che la 2003 rappresenta e difende unitamente all'avvocato RENATO 2602 -1- ------ SILVESTRI, giusta delega in atti;
controricorrente avversO la sentenza n. 96/01 della Corte d'Appello di FIRENZE, depositata il 16/02/01 R.G.N. 931/2000; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/05/03 dal Consigliere Dott. Ettore MERCURIO;
udito l'Avvocato ANTONINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Carlo DESTRO che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La Corte d'Appello di Firenze ha rigettato, con sentenza del 16 febbraio 2001, l'appello proposto da AR OS OD avversO l'impugnata sentenza del Tribunale di Grosseto che aveva respinto la domanda da lei avanzata nei confronti della RN della Misericordia della S.S. Annunziata - alle cui dipendenze la predetta era stata assunta (con qualifica di addetta ai servizi socio assistenziali) obbligatoriamente ai sensi della legge 2 aprile 1968 n.482 siccome appartenente alle categorie protette quale "profuga al fine di ottenere declaratorialibica" - di nullità о illegittimità, con le pronunce conseguenziali, del recesso della datrice di lavoro a lei comunicato con lettera del 27 febbraio 1999 e disposto per l'esito negativo del periodo di prova, pattuito per la durata di due mesi. Il giudice dell'appello ha affermato che, in linea generale, il recesso per esito negativo della prova non è soggetto ad alcun obbligo di motivazione anche in caso di assunzione obbligatoria, restando a carico del lavoratore l'onere di dedurre e dimostrare il positivo Lane, superamento dell'esperimento nonché la imputabilità 3 del recesso a motivo illecito. Nel caso di specie la Corte di merito ha escluso, quindi, che la datrice di lavoro Cooperativa Misericordia avesse l'obbligo di motivare il recesso dalla prova;
ha Osservato che la OD non aveva dedotto, né provato l'esistenza di un motivo illecito, e che il ricorso pertanto doveva essere rigettato, neppure essendo rilevanti le osservazioni dell'appellante circa il carattere disciplinare del licenziamento di cui essa sarebbe stata destinataria, considerato altresì che nella specie non poteva parlarsi di "licenziamento" in senso proprio, bensì di recesso per esito negativo della prova, al quale è pacificamente estranea ogni formalità di motivazione e di procedura. › La lavoratrice soccombente chiede la cassazione di tale sentenza con ricorso a questa Corte affidato a due motivi. La intimata RN resiste con controricorso illustrato da memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE 1.- Con il primo motivo di ricorso la OD, denunziando "erronea applicazione di norme di diritto" con specifico riferimento alle 4 Gбра norme dell'art.2096 cod. civ. e della legge n.482 sostiene, richiamando orientamento didel 1968, questa Corte, che anche nell'ipotesi dell'assunzione obbligatoria dei soggetti protetti dalla citata legge (n.482/1968), sia obbligatoria la motivazione del recesso dell'imprenditore effettuato in periodo di prova, in quanto necessaria a consentire il controllo giudiziale finalizzato ad evitare abusi nei confronti di soggetti particolarmente deboli. Lamenta che, nella specie, la RN non abbia motivato il proprio recesso né contestualmente e neppure dopo la richiesta in tal senso di essa ricorrente, con conseguente illegittimità del recesso stesso. Con il secondo motivo la ricorrente, denunziando "assoluta carenza di motivazione su di un punto della controversia", richiama le deduzioni che la RN aveva svolto nella memoria di costituzione in primo grado, al fine di dare motivazione postuma al recesso col dimostrare una presunta sua inidoneità al lavoro per assenze non motivate o non tempestivamente preavvertite. Deduce che, ciò stante, doveva ravvisarsi la natura disciplinare del recesso e ritenersi elusa, oltre alla normativa sulle assunzioni obbligatorie, anche 5 Gnia quella posta dall'art. 7 dello Statuto dei lavoratori per garantire procedure di contestazione e difesa in caso di licenziamento disciplinare;
argomenta pure sulla insussistenza delle inadempienze contestuale nel corso del giudizio. 2.- I due motivi, da trattarsi congiuntamente involgendo questioni connesse, devono essere disattesi siccome infondati. E' decisivo il rilievo che le Sezioni Unite di questa Corte Suprema con recente decisione (Cass. Sez. Un. 2 agosto 2002 n.11633) nel comporre contrasto giurisprudenziale sulla questione della sussistenza, о meno, di un obbligo del datore di lavoro di motivare il proprio recesso comunicato in periodo di prova al lavoratore assunto obbligatoriamente ai sensi della legge 2 aprile 196 n.482 hanno enunciato il seguente principio di diritto: "Nell'ipotesi di patto di prova stipulato con invalido assunto in base alla legge 2 aprile 1968 n.482, il recessO dell'imprenditore è sottratto alla disciplina limitativa del licenziamento individuale contenuta nella legge 15 luglio 1966 n.604, onde non richiede una formale comunicazione del motivo del recesso: questo può essere direttamente contestato dal lavoratore in sede giudiziale allegando fatti (fra i quali 6 l'elusione della legge protettiva degli invalidi) dimostranti l'illiceità del motivo e perciò l'invalidità dell'atto negoziale unilaterale". Ritiene il Collegio di dover aderire e dare applicazione a tale principio così autorevolmente affermato, rilevando altresì specificamente - in conformità, appunto, a quanto ribadito nella citata decisione, adesiva anche a precedenti pronunce del medesimo organo supremo (Cass. Sez. Un. 27 marzo 1979 nn. Eta 1763 a 1766) - che il recesso del datore di lavoro durante il periodo di prova rientra nella cosiddetta area di recedibilità acausale, 0 "ad nutum", essendo il predetto titolare di un diritto potestativo il cui esercizio legittimo non richiede giustificazione;
che tale atto di recesso è peraltro viziato ove l'agente vi determinato esclusivamente per un motivosia illecito (artt. 1345 e 1324 c.c.), rientrando tra i motivi illeciti anche quello rilevabile dallo svolgimento della prova in mansioni incompatibili con lo stato di invalidità о comunque dalla inosservanza delle leggi sulle assunzioni obbligatorie, ed essendo configurabile come in frode alla legge il licenziamento finalizzato al solo obbiettivo di aggirare il sistema della Gane 7 assunzione obbligatoria (cfr. Corte Costituzionale 4 dicembre 2000 n.541); e che grava sul lavoratore, in base alla regola generale di cui all'art.2697 C.C., l'onere di allegare e provare il motivo illecito, potendo in ogni caso soccorrere i poteri officiosi attribuiti al giudice dall'art.421 c.p.c.. caso3. La Corte d'Appello di Firenze ha, nel - in esame, deciso in conformità ai principi ora enunciati, sulla premessa che la contestazione della legittimità del recesso della RN era basata esclusivamente sulla mancanza di motivazione e sulla mancata osservanza della procedura garantistica di cui all'art.7 dello Statuto dei lavoratori: ed ha correttamente escluso la sussistenza, nella specie, di un obbligo del datore di lavoro all'attuazione di tali adempimenti. На pure esattamente Osservato come, nel presente caso, non esistevano comunque quelle particolare tutela,esigenze di riferibili essenzialmente alle ipotesi di assunzione obbligatori degli invalidi, appartenendo invece la OD alla (pur protetta) categoria dei profughi, ed ha pure accertato e ritenuto che la stessa era venuta meno all'onere di dedurre e di provare che 8 l'esperimento in prova non si era svolto in modo adeguato о si era concluso in senso negativo esclusivamente per un motivo illecito о discriminatorio in relazione al suo "status" di profuga. 4.- Dai sopra enunciati principi consegue, la infondatezza anche delle censure, naturalmente, particolarmente nel secondo motivo del svolte ricorso, con cui viene lamentata la omessa applicazione della procedura di cui all'art. 7 della legge n.300 del 1970: è infatti evidente che dalla affermata insussistenza di un obbligo di motivare il recesso durante la prova discende la ovvia conseguenza che il datore di lavoro recedente del pari non possa essere tenuto a contestare eventuali addebiti disciplinari sottesi al suo recesso né ad Osservare gli altri adempimenti previsti dalla sopra detta procedura garantistica. Sono, poi, del tutto inammissibili le ulteriori deduzioni pure svolte nel secondo motivo, implicanti la valutazione degli addebiti che, nel corso del giudizio di primo grado, la RN ha mosso alla lavoratrice, trattandosi di censure che, oltre ad involgere questioni di mero fatto, appaiono, per quanto sopra considerato, यह inconferenti ai fini del decidere. il ricorso deve essere5.- In conclusione, rigettato. Stante il contrasto giurisprudenziale antecedente la citata sentenza delle Sezioni Unite (Cass. Sez. Un. 2 agosto 2002 n.11633) - sentenza intervenuta successivamente alla proposizione del ricorso per cassazione - stimasi equa la compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Dichiara 10 compensate tra le parti le spese del presente giudizio. Così deciso, in Roma, il 5 maggio 2003. Il Presidente: 11 Cons. IL CANCRY alleria 17 DIE 2003 ANCELLIERE 10