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Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. II, sentenza 14/01/2026, n. 309 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 309 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 309/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 2, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 10:15 in composizione monocratica:
MELI SALVATORE, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8938/2024 depositato il 21/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Telefono_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TXNTXNM000807 IRPEF-ALTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento, meglio indicato in epigrafe, emesso dall'Agenzia delle Entrate in relazione a somme richieste ex art. 41 bis D.P.R. 600 del 1973 a titolo di Irpef ed addizionali in ordine all'anno d'imposta 2019, in conseguenza maggior reddito accertato in relazione all'assegno divorzile percepito dalla ricorrente.
La ricorrente sosteneva che l'atto impugnato doveva considerarsi illegittimo e nullo in ragione della violazione dell'art. 50 co 1 lett i) d.p.r. 917/86.
L'Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio.
La Corte, all'odierna udienza, ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso risulta fondato.
Invero, l'avviso di accertamento in oggetto accerta un maggior reddito da assegno divorzile, modificando in euro 5.200,00 l'importo di euro 2.800,00 dichiarato dalla ricorrente nella propria dichiarazione dei redditi.
Orbene, applicandosi pacificamente nel caso di specie (così come riconosciuto dalla stessa Agenzia delle
Entrate) il principio di cassa, quest'ultima sostiene nelle proprie controdeduzioni che il coniuge della ricorrente ha dichiarato nella propria dichiarazione l'importo dell'assegno (versato) in euro 5.200,00, ribaltando l'onere della prova sulla ricorrente.
Orbene, quest'ultima, allegando l'ordinanza del Tribunale di Catania in data 27.09.2019, ha dimostrato che il Tribunale di Catania ha imposto al coniuge separato la corresponsione di un assegno di mantenimento pari ad euro 400,00 mensili in favore della ricorrente e pari ad euro 1.400,00 mensili in favore dei figli, disponendo, inoltre, che ciò avvenisse dal momento della presentazione del ricorso, avvenuto il 17.05.2019.
Ne deriva che nel corso del 2019 il coniuge della ricorrente avrebbe dovuto versare in favore della ricorrente la somma di euro 2.800,00 (pari a sette mensilità), oltre a quanto dovuto in relazione al mantenimento dei figli (euro 9.800,00).
Poiché, ex art. 10 co 1 del d.p.r. 917 del 1986, si deducono dal reddito gli assegni corrisposti al coniuge, ad eccezione di quelli destinati ai figli, in conseguenza di separazione, di annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria e, pertanto, poiché, nella stessa misura, gli assegni corrisposti al coniuge per il suo mantenimento debbono essere dichiarati da quest'ultimo, correttamente la ricorrente ha dichiarato soltanto la somma di euro 2.800,00 corrispondente all'assegno di euro 400,00 (per il mantenimento della stessa) moltiplicato per le sette mensilità da maggio 2019 a dicembre 2019.
La ricorrente, peraltro, ha allegato alle proprie memorie anche copia dei propri estratti conto, dai quali emerge che la stessa ha ricevuto dal coniuge la somma complessiva di euro 9.400,00 (inferiore all'importo complessivo di euro 12.600,00 disposto dal Tribunale in relazione tanto al mantenimento della coniuge, quanto al mantenimento dei figli, poiché pari ad euro 2.800,00 in favore della coniuge e di euro 9.800,00 in favore dei figli).
Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato.
Condanna parte resistente al pagamento in favore della ricorrente delle spese di giudizio che liquida in euro
200,00 (duecento), oltre accessori di legge.
Così deciso in Camera di Consiglio il 13 gennaio 2026.
Il Magistrato
(dott. Salvatore Meli)
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 2, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 10:15 in composizione monocratica:
MELI SALVATORE, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8938/2024 depositato il 21/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Telefono_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TXNTXNM000807 IRPEF-ALTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento, meglio indicato in epigrafe, emesso dall'Agenzia delle Entrate in relazione a somme richieste ex art. 41 bis D.P.R. 600 del 1973 a titolo di Irpef ed addizionali in ordine all'anno d'imposta 2019, in conseguenza maggior reddito accertato in relazione all'assegno divorzile percepito dalla ricorrente.
La ricorrente sosteneva che l'atto impugnato doveva considerarsi illegittimo e nullo in ragione della violazione dell'art. 50 co 1 lett i) d.p.r. 917/86.
L'Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio.
La Corte, all'odierna udienza, ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso risulta fondato.
Invero, l'avviso di accertamento in oggetto accerta un maggior reddito da assegno divorzile, modificando in euro 5.200,00 l'importo di euro 2.800,00 dichiarato dalla ricorrente nella propria dichiarazione dei redditi.
Orbene, applicandosi pacificamente nel caso di specie (così come riconosciuto dalla stessa Agenzia delle
Entrate) il principio di cassa, quest'ultima sostiene nelle proprie controdeduzioni che il coniuge della ricorrente ha dichiarato nella propria dichiarazione l'importo dell'assegno (versato) in euro 5.200,00, ribaltando l'onere della prova sulla ricorrente.
Orbene, quest'ultima, allegando l'ordinanza del Tribunale di Catania in data 27.09.2019, ha dimostrato che il Tribunale di Catania ha imposto al coniuge separato la corresponsione di un assegno di mantenimento pari ad euro 400,00 mensili in favore della ricorrente e pari ad euro 1.400,00 mensili in favore dei figli, disponendo, inoltre, che ciò avvenisse dal momento della presentazione del ricorso, avvenuto il 17.05.2019.
Ne deriva che nel corso del 2019 il coniuge della ricorrente avrebbe dovuto versare in favore della ricorrente la somma di euro 2.800,00 (pari a sette mensilità), oltre a quanto dovuto in relazione al mantenimento dei figli (euro 9.800,00).
Poiché, ex art. 10 co 1 del d.p.r. 917 del 1986, si deducono dal reddito gli assegni corrisposti al coniuge, ad eccezione di quelli destinati ai figli, in conseguenza di separazione, di annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria e, pertanto, poiché, nella stessa misura, gli assegni corrisposti al coniuge per il suo mantenimento debbono essere dichiarati da quest'ultimo, correttamente la ricorrente ha dichiarato soltanto la somma di euro 2.800,00 corrispondente all'assegno di euro 400,00 (per il mantenimento della stessa) moltiplicato per le sette mensilità da maggio 2019 a dicembre 2019.
La ricorrente, peraltro, ha allegato alle proprie memorie anche copia dei propri estratti conto, dai quali emerge che la stessa ha ricevuto dal coniuge la somma complessiva di euro 9.400,00 (inferiore all'importo complessivo di euro 12.600,00 disposto dal Tribunale in relazione tanto al mantenimento della coniuge, quanto al mantenimento dei figli, poiché pari ad euro 2.800,00 in favore della coniuge e di euro 9.800,00 in favore dei figli).
Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato.
Condanna parte resistente al pagamento in favore della ricorrente delle spese di giudizio che liquida in euro
200,00 (duecento), oltre accessori di legge.
Così deciso in Camera di Consiglio il 13 gennaio 2026.
Il Magistrato
(dott. Salvatore Meli)