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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 18/12/2025, n. 6620 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6620 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
(GIÀ PRIMA SEZIONE CIVILE BIS) riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Caterina Molfino - Presidente -
- - dr. Paolo Celentano - Consigliere –
- - dr.ssa Giuseppa D'Inverno - Consigliere rel. - ha deliberato di pronunziare la presente
SENTENZA nel processo d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 2979/2019, pubblicata il 19 marzo 2019, iscritto al n. 4409/2019 degli affari civili contenziosi, riservato per la decisione all'udienza del 17 giugno 2025 e pendente
TRA la (c.f: , Unità tecnica Controparte_1 P.IVA_1 amministrativa ex art. 15 O.P.C.M. N. 3920/2011, già Commissario di Governo
[...]
Delegato ex O.P.C.M. N. 3341 del 27 febbraio 2004, Controparte_2 rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli (c.f.
- APPELLANTE/APPELLATA INCIDENTALE- P.IVA_2
E
(c.f: ), nato a [...] il [...] e Controparte_3 C.F._1
(c.f. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._2 rappresentati e difesi dall'avv. Giuseppe Iannelli (c.f. ) C.F._3
-APPELLATI/APPELLANTI INCIDENTALI -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
1. Con atto di citazione notificato il 3 ottobre 2013, e CP_3 Parte_1
convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Napoli la del
[...] CP_1 Corte d'Appello di Napoli
- Quinta Sezione Civile -
(già Prima Sezione Civile bis)
ex art. 15 O.P.C.M. N. Controparte_4
3920/2011 (d'ora in poi, per comodità, anche solo PCM), al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni: “condannare la convenuta alla rimessione in pristino stato ed alla restituzione al sig. della parte del terreno distinto in Controparte_3
catasto terreni del Comune di Paduli al fg. 16, ei p.lla 98 (attualmente p.lle 566 e
567) occupata per l'esecuzione dell'opera di cui in premessa;
accertare e dichiarare la responsabilità della convenuta per i danni patiti e a patirsi dagli attori per le causali indicate in premessa;
per l'effetto, condannare la convenuta a pagare agli attori, in solido o a ciascuno per quanto di ragione, una somma di denaro pari ad € 147.780,00 o la somma maggiore o minore che l'on.le
Tribunale adìto riterrà dovuta, nonché al pagamento della somma di € 5.102,33
e, dalla scadenza dell'occupazione legittima e fino all'effettiva restituzione del terreno occupato rimesso in pristino, della somma di € 1.777,75 annui o delle diverse somme, anche maggiori, che l'on.le Tribunale riterrà dovute;
il tutto oltre interessi e rivalutazione;
- condannare la convenuta a pagare in favore degli attori, in solido o ciascuno per quanto di ragione o, in subordine a depositare presso la
Cassa Depositi e Prestiti o presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze
(attualmente titolare - in forza dell'art. 2, comma 1, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 5 dicembre 2003 — del servizio depositi di cui all'art. 1, comma 1, lettera a, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284)
l'indennità di occupazione legittima, nella misura (€ 4.176,25 annui per cinque annualità a decorrere dall'immissione in possesso) liquidata dal Collegio peritale di cui in premessa, oltre interessi al tasso legale da computarsi, su ciascuna annualità di occupazione, dalla scadenza della stessa e sino al soddisfo. Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa”.
A fondamento della domanda, esponevano che:
- al fine di fronteggiare l'emergenza rifiuti in il Commissario CP_2
Delegato dal Governo per l'emergenza rifiuti in Campania, con ordinanza n. 241 del
31 maggio 2008, per consentire l'accesso ed il transito in sicurezza dei mezzi diretti alla discarica sita in Sant'Arcangelo MO (Bn), riteneva necessario l'adeguamento della strada vicinale che collegava la discarica alla SS 90 bis e disponeva a tal fine: “a) l'approvazione del progetto definitivo per i lavori di potenziamento della viabilità d'accesso alla suddetta discarica di Sant'Arcangelo
MO (BN); b) la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità dei
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- Quinta Sezione Civile -
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lavori; c) l'occupazione d'urgenza preordinata alla espropriazione dei suoli interessati alla realizzazione dei lavori” ;
- anche il fondo a loro appartenente, coltivato a vigneto ed individuato in catasto terreni del Comune di Paduli al fg. 16, p.lla 98 (corrispondente alle attuali p.lle 566 e 567), veniva interessato dalla suddetta ordinanza commissariale;
- con atto pubblico del 15/11/12 (rep. n. 39701 racc. n. 16347), CP_3
aveva però acquistato anche la quota di spettanza della OR
[...]
, divenendone unico proprietario, sebbene il predetto Comune - come Parte_1
specificato nel menzionato atto pubblico - veniva erroneamente riportato nel
Catasto terreni come livellario;
- col verbale del 4 giugno 2008, redatto dai tecnici della ditta CP_5
aggiudicataria dei lavori di realizzazione della strada che conduce(va) alla discarica, era stata disposta l'immissione in possesso e redatto lo stato di consistenza dei luoghi, quantificandosi in 1.165,05 mq la parte dei terreni occupata e sottoposta a dichiarazione di pubblica utilità preordinata all'esproprio;
- in data 9 giugno 2008, a seguito di nuovo sopralluogo svolto in contraddittorio con il proprietario i tecnici della Controparte_3 CP_5
avevano individuato un'estensione maggiore del terreno occupato, tanto
[...]
che, successivamente, in data 21 settembre 2010, era stato redatto un nuovo
“Stato di Consistenza” dei beni immobili assoggettati ad occupazione, in cui la porzione di terreno occupato era stata determinata in 1.600,00 mq ;
- con decreto n. 10 SESP del 19 gennaio 2011, il Capo dell'Unità Operativa del
Dipartimento della Protezione Civile aveva decretato l'approvazione delle indennità determinate dal tecnico incaricato, arch. , e dovute per le Persona_1
occupazioni delle aree soggette alla dichiarazione di pubblica utilità, tra cui quelle di appartenenza del fondo Verlingieri, la cui estensione era stata determinata in via definitiva in 1.643 mq, parte di una più ampia estensione di oltre due ettari;
- tale indennità non era stata accettata dal che aveva chiesto, ai CP_3
sensi dell'art. 21 del d.P.R. n. 327/01 e s.m.i. (d'ora in poi anche solo Testo unico degli espropri o TUE), la nomina di un collegio arbitrale, che costituitosi regolarmente in data 14 marzo 2012, aveva redatto una relazione di stima, in cui si determinava il terreno effettivamente occupato dalla P.A. in maniera più ampia dei provvedimenti precedenti: nello specifico, la relazione affermava che la porzione di terreno che doveva ritenersi definitivamente appresa dalla pubblica Autorità era pari a complessivi 2.735 mq, di cui 1.750 mq utilizzati per la costruzione della
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strada (107 mq in più rispetto ai precedenti 1643 mq, indicati come oggetto di occupazione nello stato di consistenza e di immissione in possesso) e 985 mq che non erano stati oggetto della procedura di esproprio, come del resto i predetti mq
107, ma risultavano, comunque, occupati ed irreversibilmente trasformati, sebbene ancora in proprietà del perché rappresentavano il piede della scarpata CP_3
della strada realizzata.
Tanto premesso, il concludeva come in premessa, specificando di CP_3
avere subìto, per effetto della predetta occupazione, una serie di danni di cui chiedeva il ristoro, derivanti: a) dall'indisponibilità della “capezzagna”, spazio destinato alle manovre operative nell'ambito della coltivazione di vitigni, b) dal deposito di polveri e percolato sui vitigni, come diretta conseguenza dell'allargamento del manto stradale, con conseguente diminuzione del ricavato della vendita delle uve prodotte nel proprio fondo, nonché di avere diritto, oltre alla indennità di occupazione legittima, liquidata dal collegio peritale in 4.176,25 € annui per cinque anni a decorrere dalla immissione in possesso, anche all'indennità di occupazione illegittima, sia dell'area non oggetto della dichiarazione di pubblica utilità, quantificata in 5.102,33 € o in diversa somma ritenuta di giustizia, sia dell'intera area dopo la scadenza della dichiarazione di pubblica utilità e fino alla restituzione dell'intero terreno rimesso in pristino stato, quantificata in 1.777,75 € annui, con vittoria delle spese di lite.
2. Si costituiva in giudizio con comparsa del 10 febbraio 2014 la
[...]
eccependo la litispendenza del giudizio con i Controparte_1
procedimenti pendenti dinanzi alla Corte d'Appello di Napoli, iscritti ai n. 1672/2012
R.G. e 1674/2012 R.G., oppure di dichiarare l'incompetenza del Tribunale a favore della Corte d'Appello. Nel merito, contestava la legittimazione attiva dei CP_3
giacché dall'esame degli atti catastali lo stesso non era risultato essere proprietario del terreno oggetto di giudizio, di proprietà del Comune di Paduli e gravato, in virtù di un decreto del 08/11/1965, da un diritto di livello in favore di , Controparte_6
nata a [...] il [...] e di nato a [...] il [...]; Persona_2
contestava, inoltre, la richiesta di indennità aggiuntiva dovuta all'imprenditore agricolo a titolo principale, prevista dall'art. 40 del d.P.R. 327/2001 nonché il risarcimento dei danni dovuta al deprezzamento dell'uva prodotta nel fondo, attribuendo la diminuzione di valore alle normali oscillazioni di mercato, alla mancata disponibilità della “capezzagna”, all'occupazione illegittima di aree non
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ricomprese nella dichiarazione di p.u., risultando questi ultimi attribuibili alla cui erano stati affidati i lavori di realizzazione dell'opera pubblica, CP_5
3. Nel corso del procedimento:
- in data 4.08.2014, veniva emesso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri,
Unità Tecnica – Amministrativa il decreto n. 384, per la costituzione del deposito definitivo presso il per il fondo Controparte_7
non edificatorio sito nel Comune di Paduli (BN), identificato al Catasto Terreni del medesimo Comune al foglio 16, p.lla 566 (parte della p.lla 98);
- in data 11.02.2015 veniva emesso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri,
Unità Tecnica – Amministrativa il decreto di esproprio n. 90, in cui si intendeva integralmente espropriato l'immobile sito nel Comune di Paduli (Bn), identificato al
Catasto Terreni del medesimo Comune al foglio 16, p.lla 566 (parte della p.lla 98), della superficie di are 16 e 43 centiare (1643 mq).
4. Espletata l'istruttoria orale con l'escussione di tre testi, e disposta consulenza tecnica d'ufficio, con richiesta e deposito di una successiva integrazione, la causa veniva decisa dal Tribunale di Napoli con sentenza impugnata, con cui il Giudice di prime cure, accogliendo parzialmente le domande del così decideva: “1) ON la convenuta ad eseguire i lavori CP_3
individuati dal CTU nella sua prima relazione peritale nella risposta al quesito n. 2 nella ipotesi “decreto di esproprio valido” sull'area di mq 1092; 2) ON la convenuta a depositare presso la Cassa Depositi e Prestiti in favore di
la somma di € 20.881,25 a titolo di indennità da occupazione Controparte_3
legittima, oltre interessi legali sulla somma dovuta per ciascun anno dalla maturazione del credito al soddisfo;
3) ON la convenuta a pagare a
a titolo di indennità di occupazione illegittima la somma di € Controparte_3
4503,30, oltre ad € 360,36 per ogni ulteriore anno di occupazione dell'area di mq
1092 successivo al 2017, sino al rilascio;
oltre rivalutazione secondo indici Istat dalla maturazione di ciascun credito alla pronuncia;
oltre interessi legali sulla somma via via annualmente rivalutata dalla maturazione alla pronuncia;
oltre interessi legali sulla somma definitivamente rivalutata dalla pronuncia al soddisfo;
4) ON la convenuta a rimborsare all'attore ogni somma che quest'ultima abbia pagato al CTU in forza del decreto di liquidazione in atti per la prima relazione peritale;
5) Pone definitivamente a carico dell'attore le spese della seconda relazione peritale; 6) ON la convenuta a rimborsare all'attore
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le spese di lite, che liquida in € 470 per esborsi ed € 15000 per compenso, oltre spese generali, Iva e CPA.”
A fondamento di tale decisione, il Tribunale:
a) rigettava l'eccezione di litispendenza sollevata dalla
[...]
ritenendo che i due procedimenti sopra indicati, pendenti Controparte_1
dinnanzi alla Corte d'Appello di Napoli, riguardavano, in realtà, cause diverse;
in particolare, il giudizio 1672/2012 R.G. riguardava la particella 177 del foglio 16, poi divenuta p.lla 570, sempre in Paduli, cioè un terreno diverso da quello oggetto di causa, mentre il giudizio n.1674/2012 R.G., pur riguardando la stessa p.lla 566 (ex
98), aveva un oggetto diverso da quello pendente dinnanzi al Tribunale, riguardando l'opposizione proposta da alla stima della indennità di esproprio determinata ex art. 21 del TUE dalla costituita terna arbitrale, decisa – come evidenziato dal
Giudice di prime cure – con provvedimento non impugnato che dichiarava la domanda improcedibile;
b) riteneva provata la proprietà del terreno in capo a Controparte_3
nonostante dai dati catastali tale proprietà risultava essere in capo al Comune di
Paduli, poiché nei giudizi di condanna alla rimessione in pristino e al risarcimento dei danni, come doveva ritenersi quello in decisione, la prova della proprietà poteva essere data con ogni mezzo e, nella specie, essa era stata raggiunta tramite il verbale di conciliazione redatto dinnanzi al Tribunale di Benevento in data
8/11/1965, col quale e avevano transatto la lite in Per_2 Per_3 Parte_2
corso, si erano ripartiti l'asse ereditario del loro comune dante causa,
[...]
suddividendolo in 3 quote, di cui il foglio 16 della part.lla 98, oggetto di Persona_4
causa, era andato a padre degli attori, unici figli dello stesso, per Persona_2
poi passare alla sua morte, a questi ultimi, ed infine, come provato da CP_3
con successivo atto di “divisione e vendita con agevolazione” stipulato
[...]
in data 15/11/2012 in Benevento, quest'ultimo ne era divenuto unico proprietario, per avere acquistato dalla OR , la sua quota di un mezzo del predetto Parte_1
terreno, sito in Paduli e contraddistinto dal foglio 16 p.lle 566 e 567 (ex p.lla 98);
c) rigettava la domanda del di rimessione in pristino e restituzione CP_3
della parte di terreno oggetto della dichiarazione di pubblica utilità e di successivo decreto di espropriazione, sostenendo che tale decreto – che comunque doveva considerarsi emanato tardivamente (cioè, oltre i cinque anni dalla dichiarazione di p.u. del 31 maggio 2008), in quanto non poteva essere presa in considerazione la documentazione riguardante la proroga dei termini del procedimento di esproprio
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perché prodotta in giudizio tardivamente dalla - non era stato impugnato in sede amministrativa, né il Tribunale avrebbe potuto “disapplicare il provvedimento al fine di far riottenere la proprietà del terreno in capo al perché ciò CP_3
equivarrebbe ad annullare il decreto di esproprio, una pronuncia che solo il giudice amministrativo avrebbe potuto emettere, e solo se il provvedimento fosse stato tempestivamente impugnato”;
d) accoglieva la domanda di rimessione in pristino stato e di restituzione del terreno occupato illegittimamente dalla P.A., condannando la P.C.M. ad eseguire i lavori indicati in Ctu, in risposta al quesito n. 2, e riguardanti l'area di 1092 mq, composta per 107 mq, dalla differenza tra 1750 mq utilizzati per la costruzione della strada asfaltata e l'area di 1643 mq, oggetto della dichiarazione di p.u., e per 985 mq, dalla scarpata laterale annessa strutturalmente alla strada;
e) accoglieva la domanda di condanna della P.C.M. al pagamento della giusta indennità per l'occupazione legittima di 1673 mq, anche se il decreto di esproprio era stato emesso tardivamente, quantificandola nell'importo determinato dalla terna arbitrale, nominata ex art. 21 d.P.R. 327/2001 nel procedimento dinnanzi alla
Corte d'Appello di Napoli, in 20.881,25 €, pari a 4.176,25 € x 5 anni e disponendo che la la depositasse presso la Cassa Depositi e Prestiti, unitamente agli interessi legali sulla somma dovuta per ciascun anno;
f) accoglieva la domanda di condanna al pagamento dell'indennità da occupazione illegittima del terreno di 1.092 mq, quantificandola, come affermato dal Ctu (alla pag. 25 della sua relazione), per il periodo 2008/2017 (cioè dall'immissione in possesso alla data di deposito della Ctu), in complessivi
3.108,11 €, oltre ad € 327,60 per ogni ulteriore anno di occupazione illegittima, il tutto aumentato del 10%, sino a quando l'area non fosse stata restituita, oppure acquisita legittimamente dall'ente pubblico;
aggiungendo poi alla predetta somma l'importo di ulteriori 985,80 € [pari alla differenza tra 820,50 € annui - calcolati dal
Ctu nella tabella 4 come valore dell'occupazione illegittima, riferita all'intero fondo di 2765 mq (1.673 mq + 1092 mq), per gli anni dal 2014 e 2015, successivi cioè alla scadenza della dichiarazione di p.u.- e 327,60 e annui riferiti all'occupazione illegittima di soli 1092 mq, moltiplicando il risultato ottenuto per due anni di occupazione illegittima dell'intero fondo di 2765 mq], così determinando l'indennità di occupazione illegittima dovuta in complessivi 4.093,91 €, sempre oltre € 327,60 per ogni ulteriore anno di occupazione dell'area di mq 1092 successivo al 2017, sino al rilascio, e con l'aumento del 10% a titolo di risarcimento
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forfettario del danno non patrimoniale, sulle due cifre per complessivi 4503,30 € e
360,36 €; e sempre oltre rivalutazione secondo indici Istat dalla maturazione di ciascun credito alla pronuncia;
oltre interessi legali sulla somma via via annualmente rivalutata dalla maturazione alla pronuncia;
oltre interessi legali sulla somma definitivamente rivalutata dalla pronuncia al soddisfo”.
g) rigettava la domanda ex art. 40 dPR 327/2001 per l'indennità spettante al coltivatore diretto e all'imprenditore agricolo perché sebbene citata nell'atto introduttivo del giudizio, come liquidata dalla terna arbitrale, non se ne chiedeva la condanna in suo favore;
h) infine, rigettava la domanda di risarcimento dei danni: sia di quelli derivanti da spostamento della capezzagna perché facilmente evitabili dal CP_3
mediante il suo ripristino sul fronte stradale, sia di quelli derivanti dalla svalutazione del fondo residuo rispetto a quello parzialmente occupato e di quelli derivanti dalla diminuzione di valore delle sue uve nel periodo dal 2008 al 2011 a causa della polvere prodotta dal transito degli automezzi sulla strada sterrata per assenza di prova.
5. Avverso tale sentenza, ha proposto appello la Controparte_1
con atto di citazione notificato al l'11 ottobre 2019 chiedendo: “in
[...] CP_3
via preliminare, ex art. 283 c.p.c., sospendere l'efficacia esecutiva dell'impugnata sentenza quanto meno in relazione al capo 1 di condanna del dispositivo al facere ivi indicato, tenuto conto del fumus che sorregge il gravame e del periculum connesso alla gravosità e/o di impossibilità di esecuzione e di danni per la riduzione in pristino e restituzione di una parte di opera pubblica;
in via preliminare, poi dichiararsi il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario, per essere competente il
Giudice amministrativo;
nel merito, in totale riforma dell'impugnata sentenza, rigettare in quanto infondate tutte le domande avversarie con conseguenziale integrale revoca e dichiarazione di nullità della sentenza gravata, in quanto nulla è dovuto dall'Amministrazione statale alla controparte;
in via subordinata, nel merito, riguardo alle somme di cui alla condanna di primo grado, rideterminarle in ragione dei motivi di appello in misura inferiore a quanto statuito nella sentenza gravata.
Spese vinte”.
6. Con comparsa del 14 gennaio 2020, si sono costituiti in giudizio CP_3
e chiedendo: “in via pregiudiziale, respingere l'avversa Parte_1
istanza di sospensione dell'efficaci esecutiva della sentenza;
nel merito: a) dare atto della rinuncia alla domanda di risarcimento dei danni per l'occupazione illegittima,
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nel periodo compreso tra la scadenza del termine di occupazione legittima originariamente fissato e l'emanazione del decreto di esproprio, dell'area estesa mq.
1.643 e indicata in Catasto al foglio 16, p.lla 566 e quindi della rinuncia agli effetti della sentenza di primo grado limitatamente alla corrispondente condanna al risarcimento dei danni (quantificati da Giudice di primo grado in complessivi €
985,80+10%= € 1.084,05, oltre rivalutazione monetaria e interessi); b) dichiarare inammissibile l'appello principale o respingerlo nel merito;
c) solo nel caso di accoglimento del quinto motivo dell'appello principale (relativo alla quantificazione dell'indennità di occupazione legittima), accogliere l'appello incidentale condizionato di cui al punto 5b della premessa della presente comparsa
e, per l'effetto, riformare la sentenza impugnata nella parte in cui ha quantificato in soli cinque anni, anziché in sei anni, otto mesi e sette giorni, il tempo per il quale si è protratta l'occupazione legittima e condannare al pagamento dell'indennità di occupazione legittima così rideterminata, oltre interessi computati, sulla somma dovuta per ciascun periodo annuale di occupazione, dalla scadenza del corrispondente periodo al soddisfo. d) in ogni caso: d1) in accoglimento del motivo di appello incidentale indicato al punto 6b della premessa della presente comparsa, riformare secondo quanto ivi specificato, la sentenza di primo grado nella parte in cui ha quantificato il risarcimento del danno derivante dal protrarsi dell'occupazione senza titolo dell'area di 1.092 mq. compresa nell'attuale particella
n. 567 del foglio 16 del Catasto del Comune di Paduli;
d2)in accoglimento del motivo di appello incidentale indicato al punto 7 della premessa della presente comparsa, riformare la sentenza impugnata nella parte in cui ha respinto la domanda di risarcimento dei danni corrispondenti alla riduzione del prezzo delle uve nel quadriennio 2008-2011 e, per l'effetto, condannare controparte a pagare al sig o a entrambi gli attuali comparenti (in solido o ciascuno Controparte_3
per quanto di ragione) la somma di € 103.338,00 o la diversa somma che la Corte riterrà dovuta, oltre interessi e rivalutazione secondo le modalità meglio specificate al punto 7 della premessa della presente comparsa di costituzione”
7. All'udienza del 17 giugno 2025, la Corte ha introitato la causa per la decisione assegnando i termini dell'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. L'appello principale della va accolto Controparte_1
parzialmente secondo quanto di seguito si dirà.
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II. Preliminarmente va detto che, sebbene la domanda di primo grado sia stata proposta sia da che da è risultato, nel corso del CP_3 Parte_1
giudizio dinnanzi al Tribunale e non è stato mai contestato dalle parti, che unico proprietario del fondo era poi divenuto a beneficio del quale Controparte_3
il primo Giudice aveva emesso sentenza di condanna, sicché la costituzione in appello di entrambi gli attori in primo grado non esclude che unico legittimato nel presente processo sia Controparte_3
Sempre preliminarmente va affermata la giurisdizione del giudice ordinario sulla vicenda in esame, avente sostanzialmente ad oggetto, oltre alla determinazione dell'indennità di occupazione legittima, un'ipotesi di risarcimento del danno derivante da “sconfinamento” - cioè, un'occupazione di terreno da parte dell'ente espropriante maggiore rispetto a quello oggetto della dichiarazione di pubblica utilità – posto in essere dall'autorità pubblica nell'ambito di un procedimento di espropriazione.
II.1. Sul punto, la , con i suoi primi due motivi di gravame, che possono essere esaminati congiuntamente perché connessi, si lamenta del fatto che il primo Giudice abbia deciso il merito della causa senza nulla dire sull'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario da essa sollevato, così affermando, sia pure implicitamente, la sua giurisdizione senza nessuna motivazione, con l'effetto di « “frazionare” l'azione amministrativa (concretizzatasi nella realizzazione dell'opera pubblica) in distinti segmenti, di cui l'uno legittimo - in quanto “coperto” dal decreto di esproprio – e l'altro “usurpativo”, con conseguente attribuzione della propria giurisdizione: con il risultato di ordinare il restringimento della strada nel tratto antistante il fondo di proprietà dell'attore, cioè in sostanza, di apportare modifiche all'opera realizzata».
Essa, pertanto, si duole del fatto che il Tribunale abbia considerato il citato sconfinamento come mero comportamento materiale della pubblica autorità, non collegato all'esercizio di un potere autoritativo, e pertanto, idoneo a radicare la giurisdizione del giudice ordinario, mentre, al contrario, il detto potere- a suo dire- era stato esercitato mediante la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, poi sfociata in un legittimo decreto di espropriazione, non impugnato benché regolarmente notificato, al quale andava correlato il comportamento di sconfinamento, con conseguente giurisdizione del giudice amministrativo.
I due motivi sono infondati per i seguenti motivi, che vanno ad integrare la
(carente) sentenza del Tribunale.
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Secondo la consolidata e, tutto sommato, condivisibile giurisprudenza della
Suprema Corte “in tema di conflitto di giurisdizione avente ad oggetto una controversia relativa ad un'ipotesi di cd. sconfinamento, ossia del caso in cui la realizzazione dell'opera pubblica abbia interessato un terreno diverso o più esteso rispetto a quello considerato dai provvedimenti amministrativi di occupazione e di espropriazione, oltre che dalla dichiarazione di pubblica utilità, l'occupazione e la trasformazione del terreno da parte della P.A. costituisce un comportamento di mero fatto, perpetrato in carenza assoluta di potere, che integra un illecito a carattere permanente, lesivo del diritto soggettivo (cd. occupazione usurpativa), onde l'azione di risarcimento del danno che ne è conseguito rientra nella giurisdizione del giudice ordinario” (così, Cass. s.u., 7008/2025; Cass. s.u.
18272/2019; Cass. s.u. 25044/2016).
Ne consegue che correttamente il primo Giudice ha deciso il merito della lite, ordinando alla P.C.M. - per quanto d'interesse in questa sede – al punto 1 del dispositivo della sentenza impugnata di eseguire i lavori individuati dal Ctu nella sua prima relazione peritale, nella risposta al quesito n. 2 nell'ipotesi “decreto di esproprio valido”, cioè i lavori di smantellamento di parte della strada, costruita sul terreno occupato illegittimamente.
Sul punto, poi, neppure può essere accolta la contestazione della P.C.M. - costituente il secondo motivo di gravame - secondo cui, una volta che il Tribunale aveva preso in considerazione il decreto di espropriazione, ritenendolo valido e non impugnato, doveva conseguentemente ritenere formatosi un giudicato, che copriva anche la parte del terreno oggetto di sconfinamento ed occupato illegittimamente, vizio che doveva esser fatto valere - a suo dire- dinnanzi al giudice amministrativo in sede d'impugnazione del provvedimento amministrativo di esproprio .
Difatti, a giudizio della Corte, una cosa è l'impugnazione dinnanzi al giudice amministrativo del decreto di esproprio, per profili evidentemente riguardanti la legittimità dell'atto, altra cosa sono gli aspetti collegati alla determinazione delle indennità di occupazione legittima ed illegittima nonché dei danni derivanti dall'attività amministrativa e dal comportamento della pubblica amministrazione, rientranti – come detto- nella giurisdizione del giudice ordinario, rispetto ai quali il decreto di espropriazione non ha nessuna efficacia vincolante, né può ritenersi formato giudicato sul punto (cfr. Cass. s.u., 6099/2023, secondo cui “in tema di espropriazione per pubblica utilità, sono devolute alla giurisdizione amministrativa le domande risarcitorie riferite alle attività di occupazione e trasformazione di un
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bene conseguenti a una dichiarazione di pubblica utilità, ancorché il procedimento nel cui ambito esse sono state espletate non sia sfociato in un tempestivo atto traslativo o sia caratterizzato da illegittimità degli atti, mentre sono devolute alla giurisdizione ordinaria le controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità di occupazione legittima dovute in conseguenza di atti ablativi, senza che rilevi la proposizione congiunta delle stesse, applicandosi il principio generale di inderogabilità della giurisdizione per motivi di connessione”).
Va, tuttavia, aggiunto che le censure della , pur non del tutto peregrine, coinvolgono più che altro aspetti pratici, dando luogo, in ipotesi di sconfinamento, ad un frazionamento di un'unica azione amministrativa, in due distinti segmenti, di cui uno lecito e l'altro illecito, con la conseguenza che, laddove ancora possibile, come nella specie, l'opera pubblica realizzata sul fondo occupato (costruzione di una strada di collegamento a due corsie, una per ciascun senso di marcia), andrà in parte smantellata, con il restringimento della carreggiata e la restituzione dal legittimo proprietario della parte occupata illegittimamente (oggetto di sconfinamento).
Né può sostenersi che il Tribunale non avrebbe potuto giudicare, tra le tante domande proposte dall'attore in primo grado, su quella riguardante la determinazione dell'indennità di occupazione legittima, per essere su di essa competente la Corte d'Appello in unico grado, giacché, sebbene effettivamente la domanda andava posta innanzi alla Corte, l'investitura di questa in sede di gravame, unitamente ad altri aspetti risarcitori, consente di ritenere che tale indennità venga comunque determinata dal giudice funzionalmente competente
(cfr. Cass. 18067/2004).
II.2. Infondato è anche il terzo motivo dell'appello principale, con il quale la
P.C.M. si duole del fatto che la decisione del Tribunale – nella parte in cui le si è ordinata la restituzione dell'area occupata illegittimamente, previa esecuzione di lavori di smantellamento di una parte della strada - si è posta in violazione del disposto dell'art. 42 bis del d.P.R. n. 327/2001, non consentendo all'Amministrazione che effettivamente utilizza(va) la strada, cioè la società provinciale Samte, interamente partecipata dalla , di poter Controparte_9
decidere se restituire o acquisire la parte illegittimamente occupata al suo patrimonio indisponibile.
La tesi della non può essere accolta, giacché la valutazione sottesa all'art. 42 bis del TUE non esclude che, sino a che l'ente pubblico competente non
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esercita l'opzione prevista da tale norma - che pure si salvaguarda nella sentenza impugnata, laddove, il Giudice di prime cure, nella determinazione del termine finale sino al quale è dovuta l'indennità di occupazione illegittima, ha consentito all'ente pubblico (senza nessuna specificazione di quale esso sia) di poter legittimamente acquisire la detta area - quello che risulta essere proprietario della strada e che ha avviato il procedimento concluso col decreto di espropriazione, nella specie la PCM Unità tecnica amministrativa ex art. 15 O.P.C.M. N. 3920/2011, possa legittimamente essere destinatario di un ordine di restituzione.
Tanto per dire che l'opzione prevista dall'art. 42 bis del Tue, che mai il
Tribunale potrebbe esercitare - come del resto affermato dal medesimo appellante
- in luogo dell'ente pubblico competente, viene in rilievo solo in un secondo momento e non vieta al Tribunale adìto di poter decidere sulle domande di restituzione e risarcitorie a carico del proprietario, autore delle condotte illecite, che nella specie, risulta essere ancora la PCM.
II.3. Infondato è anche il quarto motivo di gravame, con il quale la si duole sostanzialmente del fatto che il Tribunale ha disposto la restituzione, non solo di 107 mq in più, occupati illegittimamente per la costruzione di una strada a due corsie per collegare la discarica di Sant'Arcangelo MO (BN), località
Nocecchie, alla strada SS 90 bis, ma anche di 985 mq, occupati dalla scarpata che era stata predisposta per sostenere la detta strada.
Al riguardo, sostiene che il Tribunale ha errato: a) nel recepire acriticamente quanto riportato dal nominato Ctu, che, a sua volta, aveva fatto proprie le valutazioni della terna arbitrale nominata nel procedimento avviato ex art. 21 TUE, che, però, erano state contestate dalla nella sua opposizione alla stima della terna di periti (iscritta al n. RG 1672/2012 innanzi alla Corte d'Appello di Napoli), conclusasi, non con sentenza d'improcedibilità, come pure affermato dal
Tribunale, ma, a suo dire, con un provvedimento di sospensione, in attesa della definizione del presente giudizio;
b) nel ritenere che anche i 985 mq di scarpata erano stati illegittimamente occupati dall'ente espropriante, in quanto gli stessi tecnici della terna avevano affermato che “tale porzione di terreno è rimasto nella proprietà dei ricorrenti , ed inoltre, dai rilievi fotografici effettuati dal Ctu, CP_3
era risultato che tale scarpata, che non presentava opere di sistemazione o canalizzazione etc., era occupata da piante di vite di proprietà del CP_3
La doglianza non coglie nel segno, giacché – come pure evidenziato dall'appellato - non solo è formulata in modo generico, ma disconosce quanto dalla
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medesima PCM affermato in altre sedi, ed in particolare, nei due giudizi di opposizione alla stima della terna (iscritti ai nn. R.G. 1672/2012 e 1674/2012, per i quali essa aveva anche avanzato eccezione, poi rigettata, di litispendenza), in cui l'Amministrazione non aveva mai messo in discussione di aver occupato le aree considerate dalla terna peritale ai fini della determinazione delle indennità, avanzando critiche che riguardavano la sola p.lla 177, poi divenuta p.lla 570, diversa da quelle oggetto del presente giudizio, sebbene confinante con queste.
Nessun rilievo ha poi il fatto che la terna arbitrale aveva affermato che la detta scarpata di 985 mq (parte della p.lla 567, solo in parte espropriata) era rimasta in proprietà dei in quanto è pacifico che essa non era stata oggetto del CP_3
decreto di espropriazione ed era rimasta nella proprietà, ma non nel possesso dei sebbene il terreno utilizzato per la scarpata laterale, da considerarsi CP_3
parte della strada realizzata, era stato irreversibilmente trasformato per fini di pubblica utilità.
Ciò fa venir meno qualsiasi critica riguardante l'assenza, sulla scarpata, di opere di sistemazione o canalizzazione, giacché la scarpata, idonea a sostenere la strada, non presenta, di regola, opere di tal fatta, né ha rilievo la presenza su di essa di piante di vite di proprietà del in quanto tale presenza risulta essere CP_3
solo sporadica, e comunque, è considerata ininfluente ai fini della restituzione al proprietario, previa riduzione in pristino stato.
II.4. Va invece ritenuto fondato il quinto motivo di gravame.
Con esso l'appellante principale si duole:
a) del fatto che il Tribunale ha liquidato l'indennità di occupazione legittima, condannandola a depositare presso la Cassa Depositi e prestiti un importo di complessivi 20.881,25 €, pari a 4.176,25 € annui per cinque anni di occupazione legittima, oltre interessi legali sulla somma dovuta per ciascun anno dalla scadenza al soddisfo, senza fornire nessuna motivazione di tale quantificazione, che risulta peraltro nettamente superiore a quella determinata dal Ctu da esso nominato, che aveva invece quantificato tale indennità in 821,50 € annui, per complessivi 5.432,17
€ oltre interessi, calcolandola in 1/12 del valore di mercato dell'area espropriata di
9.858,00 € (ottenuto moltiplicando il valore di 6,00 €/mq per 1673 mq, cioè, per l'estensione del terreno legittimamente occupato);
b) del fatto che la quantificazione dell'indennità di occupazione legittima è avvenuto in violazione di quanto richiesto dai medesimi attori (cd. ultrapetizione), che, nell'atto di citazione, avevano richiesto per l'occupazione legittima ed
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illegittima un importo di complessivi 12.081,18 €, inferiore cioè a quello che il primo
Giudice aveva liquidato per la sola occupazione legittima.
La Corte rileva che, effettivamente, il Tribunale ha determinato l'indennità di occupazione legittima in un importo differente e molto più elevato non solo di quello determinato dal Ctu da esso nominato, ma anche di quello stabilito dalla terna di tecnici nominata nel procedimento amministrativo ex art. 21 TUE, che pure esso richiama.
Quest'ultima, infatti, aveva stabilito l'indennità per occupazione legittima, da un lato, considerando la durata di tale occupazione in soli 45 mesi (non 60 mesi, cioè cinque anni indicati dal Tribunale) - dal 4 giugno 2008, data dell'immissione in possesso da parte della , al 31 marzo 2012, data del deposito della relazione peritale - senza tuttavia escludere che l'occupazione potesse avere in prosieguo una durata superiore, sino ai 60 mesi (5 anni di durata dell'occupazione legittima) o anche oltre, in caso di proroga dell'efficacia della dichiarazione di pubblica utilità; dall'altro lato, partendo da un valore dell'indennità di esproprio di 50.115,00 €, che includeva non solo il valore di mercato della superfice del vigneto appreso, di complessivi 2.735 mq (1643 mq+ 107 mq+ 985 mq), cioè 21.733 € (mq 2735 x 7,80
€/mq), ma anche varie poste aggiuntive relative, a titolo di es., alla svalutazione della porzione residuale del fondo parzialmente occupato.
E tuttavia tale valutazione, cui si rifà il Tribunale, riportando cifre peraltro non coincidenti con quelle sopra indicate, non può ritenersi corretta:
i) sia perché riferita all'estensione complessiva del terreno occupato (2735 mq), anziché all'estensione del solo terreno occupato legittimamente (1673 mq);
ii) sia perché parte da un valore del terreno di 7,80 €/mq, molto distante da quello indicato nella determinazione dell'indennità provvisoria di 2,1 €/mq, nonché di quello individuato dalla sino a 5/6 €/mq;
iii) sia perché include nel valore dell'indennità di esproprio (su cui calcolare l'indennità di occupazione ex art. 50 TUE), voci di danno che non risultano espressamente provate nel presente giudizio (ad es. oltre alla già riferita svalutazione della porzione residuale non occupata ex art. 33 TUE, anche di maggiori oneri aziendali per la mancata disponibilità della capezzagna, cioè dell'area destinata alla manovra dei mezzi meccanici in un'azienda vitivinicola, nel quadriennio 2008/2011), tanto che il Tribunale le ha espressamente escluse e non risulta che il abbia proposto al riguardo appello incidentale;
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iv) sia, infine, perché, in termini di durata, l'occupazione legittima - come si dirà in prosieguo nell'esame dell'appello incidentale condizionato del - CP_3
ha avuto una durata superiore.
Tale importo non può neppure ritenersi inoppugnabile, o definitivamente liquidato, come indicato nella sua comparsa di costituzione in appello dal a detta del quale la avrebbe dovuto impugnare tale stima nei trenta CP_3
giorni dalla comunicazione, ciò che in realtà essa ha fatto con l'introduzione del procedimento di opposizione alla stima della terna arbitrale dinnanzi alla Corte
d'Appello (iscritto al n. 1674/2012 R.G.), sebbene esso si sia poi concluso con un provvedimento d'improcedibilità per non essere stato ancora emanato il decreto di espropriazione, considerato dalla Corte adìta, in conformità quanto stabilito dalla
Corte di legittimità, presupposto dell'azione (così, Cass. 20997/2008).
A tal riguardo, va anche detto che, a seguito dell'emanazione del decreto di espropriazione, la medesima si era nuovamente attivata con l'opposizione ex art. 54 TUE, che risulta documentata solo con riguardo alla p.lla 570 di 485 mq
(diversa da quelle che riguardano il presente giudizio, ma oggetto della medesima procedura espropriativa), iscritta al n. 1482/2015 R.G. e conclusa con ordinanza n. cronol. 2076/2017 del 14 settembre 2017, non anche con riguardo alle p.lle in esame, ma tale inerzia non determina l'inoppugnabilità della stima peritale in precedenza opposta, in considerazione del fatto che con l'emanazione del successivo decreto di espropriazione, era stata determinata l'indennità di espropriazione e di occupazione legittima in un importo di 2,1 €/mq, inferiore a quello stabilito dalla terna, sicché la non avrebbe avuto nessun interesse ad opporsi al valore definitivo individuato dal citato decreto di esproprio.
Consegue da quanto detto che la valutazione della terna arbitrale non può essere presa in considerazione per la determinazione dell'indennità di occupazione legittima, mentre deve ritenersi corretta la valutazione effettuata dal Ctu nominato dal Tribunale, che, alla pag. 23 della sua prima relazione peritale, ha individuato un valore di mercato del terreno espropriato coltivato a vigneto, oscillante, nel periodo dal 2008 (data dell'immissione in possesso da parte della ) al 2017 (data di deposito della relazione), tra 5,70 €/mq e 6,00 € /mq, valore che può ritenersi congruo (sebbene contestato dalla - come si dirà nell'esame del successivo motivo di gravame - in relazione alla determinazione dell'indennità di occupazione illegittima) e che genera, in relazione ai mq 1643, oggetto di occupazione legittima, un valore dell'indennità di esproprio aggiornato al febbraio 2015 (data di emissione
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del decreto di esproprio) di 9.858,00 €, ed un valore dell'indennità di occupazione legittima di 5.432,17 € (sempre aggiornato alla stessa data per un periodo di occupazione legittima di circa 6 anni e mezzo), che diventano 5.741,84 €, con l'aggiunta degli interessi al 2015, e 6.450,45 € all'attualità (con l'aggiunta di ulteriori interessi legali sino al soddisfo).
Tale importo, può, pertanto, ritenersi congruo, e va a sostituire quello di
20.991,25 € individuato dal Tribunale, per i motivi innanzi specificati e non per il vizio di ultrapetizione del primo Giudice, pure contestato dalla (gli attori si erano rimessi ad una formula vaga, chiedendo ogni e diversa somma, anche maggiore, che il Tribunale riterrà dovute).
II.4.1. In conclusione, la sentenza di primo grado va in parte qua riformata, con la conseguenza che l'appellante va condannata a depositare presso la
Cassa Depositi e Prestiti in favore di a titolo di indennità di Controparte_3
occupazione legittima, la somma di 6.450,45 €, oltre ulteriori interessi legali sino al soddisfo.
II.5. Con il sesto ed ultimo motivo di gravame, la si lamenta che il
Tribunale ha determinato l'indennità di occupazione illegittima in modo eccessivo, in complessivi 3.108,11 €, oltre a 327,60 € per ogni ulteriore anno di occupazione, e con l'aumento del 10%, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale. Nello specifico, con tale motivo essa contesta:
a1) sia il valore di mercato adottato dal Ctu e fatto proprio dal Tribunale di
6,00 /mq, a fronte del valore di 3,25 €/mq individuato dal perito nominato dalla
Corte d'Appello nel giudizio di opposizione alla stima ex art. 54 TUE, ivi pendente
(R.G. n. 1482/2015),
b1) sia il fatto che il Tribunale ha riconosciuto l'incremento del 10% a titolo di danno non patrimoniale, calcolato facendo applicazione di quanto stabilito dall'art. 42 bis del TUE, che in precedenza - con riguardo alla facoltà concessa all'amministrazione che aveva in uso il bene di decidere se restituirlo o acquisirlo al suo patrimonio indisponibile - era stato escluso, imponendo alla la restituzione di tale terreno illegittimamente occupato;
c1) sia, infine, il fatto che il Tribunale ha aumentato tale indennità di un ulteriore importo di 985,80 €, aggiungendo anche la quota relativo al periodo successivo alla scadenza dei termini di efficacia della dichiarazione di p.u., cioè quella dal 4 giugno 2013 (cioè, dopo i cinque anni di validità della dichiarazione di p.u. del 4 giugno 2008) al decreto di esproprio (emesso nel febbraio 2015),
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calcolata sempre sul terreno dell' estensione di 1643 mq, senza considerare che per tale periodo vi era stata la proroga dei termini di efficacia della predetta dichiarazione (dal 31 gennaio 2013 al 18 marzo 2015), sicché anche tale occupazione doveva considerarsi legittima, non avendo rilevanza il fatto che i provvedimenti di proroga erano stati depositati in giudizio durante le operazioni peritali, cioè dopo la scadenza dei termini istruttori, poiché era stata allegata
“un'indispensabilità dell'accertamento di una situazione di comune interesse” e si erano indicate, nel rispetto del contraddittorio, la fonte di acquisizione.
Il motivo di gravame è infondato.
Innanzitutto, l'appellante non può dolersi:
i1) del valore di mercato attribuito al terreno occupato solo con riguardo all'occupazione illegittima e non a quella legittima (oggetto del pregresso motivo di gravame), fondandosi entrambe sul medesimo criterio di calcolo dell'indennità di esproprio, né può comparare il citato valore di mercato di 6,00 €/mq con quello di
3,25 €/mq, determinato in un giudizio di opposizione alla stima pendente dinnanzi alla Corte d'Appello di Napoli, e riguardante una particella di terreno, la n. 570 (ex p.lla 177) di 485 mq, diversa da quelle in esame, con caratteristiche simili, ma non eguali alle particelle in esame;
ii2) del fatto che il Tribunale, recependo le indicazioni del nominato Ctu, ha applicato l'art. 42 bis TUE per il calcolo del danno non patrimoniale, individuandolo in un importo pari al 10% in più su quello dell'indennità di esproprio. Difatti, la critica l'applicazione di tale norma con riguardo al calcolo del danno non patrimoniale, ma dimentica che tale norma era stata applicata dal CTU, senza che essa sollevasse contestazioni, anche per il calcolo (del valore) dell'occupazione illegittima (danno patrimoniale), individuato nel 5,5% (o 1/20) del valore dell'indennità di esproprio per ciascun anno di occupazione illegittima, ovvero in un importo di molto inferiore al reale danno subito dal che, non a caso, CP_3
pone tale questione come oggetto del suo secondo motivo di appello incidentale.
Sicché, la non può dolersi dell'applicazione di tale norma solo quando le arreca un danno, non anche quando le produce un beneficio.
Né può sostenere che l'applicazione di tale norma era stata già esclusa in sede di valutazione della questione di giurisdizione, trattandosi di questioni diverse, discutendosi nella specie del solo calcolo, in aggiunta all'indennità di occupazione illegittima, del danno non patrimoniale (cfr. Cass. s.u. 25044/2016 cit., che trattando della questione di giurisdizione, precisa che “a nulla rileva(ndo) l'art. 42-
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bis del d.P.R. n. 327 del 2001, introdotto dal d.l. n. 98 del 2011, conv., con modif., dalla l. n. 111 del 2011, sulla cd. acquisizione sanante: tale norma, infatti, disciplina
i presupposti per l'adozione del relativo provvedimento e la misura dell'indennizzo per il pregiudizio patrimoniale conseguente alla perdita definitiva dell'immobile, risultando, quindi, ininfluente in ordine ai criteri attributivi della giurisdizione sulle domande di risarcimento da occupazione “sine titulo”).
Non va peraltro dimenticato che l'utilizzo di tale percentuale forfettaria del
10% per il calcolo del danno non patrimoniale - utilizzata dalle Corti d'Appello in unico grado, in materia di acquisizione sanante, nei giudizi di opposizione alla stima
– può tranquillamente estendersi alle ipotesi in cui, in presenza di un decreto di esproprio, vi è stato, come nella specie, un periodo di occupazione illegittima, e dunque, in aggiunta ad un danno patrimoniale, anche un danno non patrimoniale, non rinvenendosi altro criterio che disciplini espressamente il danno non patrimoniale derivante da occupazione illegittima a seguito di decreto di esproprio;
iii3) del fatto che è stato applicato l'importo di 985,80 € in più a titolo di indennità di occupazione illegittima per gli anni 2013, 2014 e sino al febbraio 2015, giacché a tale incremento l'appellante incidentale ha espressamente rinunziato, con la conseguenza che, su tale parte, devi ritenersi cessata la materia del contendere.
III. Passando all'esame dell'appello incidentale del anch'esso è CP_3
solo in parte fondato, e va accolto parzialmente per i seguenti motivi.
III.1. Va, innanzitutto, rigettato l'appello incidentale condizionato all'accoglimento del quinto motivo di gravame della .
Sostiene il che, qualora la Corte dovesse accogliere il motivo di CP_3
gravame della rideterminando l'indennità di occupazione legittima in un importo inferiore a 20.881,25 € come stabilito dal Tribunale, essa deve poi considerare che tale indennità va calcolata per un periodo di durata di tale occupazione più lungo dei cinque anni indicati dal Giudice di prime cure, prendendo in considerazione la proroga del termine di efficacia della dichiarazione di p.u. sino al 18 marzo 2015 (che il a tal fine, riconosce, sebbene CP_3
documentata in ritardo nel primo grado del giudizio), con la conseguenza che l'occupazione legittima si è protratta per 18 mesi e sette giorni in più rispetto ai cinque anni stabiliti dalla legge (cioè dal 4 giugno 2013 all'8 febbraio 2015).
Orbene, ritiene la Corte che tale più lungo termine di efficacia risulta già ricompreso nel ricalcolo effettuato dal Ctu nominato dal Tribunale nel primo grado
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del giudizio (cfr. pag. 21 e 22 della prima relazione peritale del 26 ottobre 2017) e scelto da questo Collegio come criterio di calcolo corretto dell'indennità di occupazione legittima, sicché l'importo di 5.432,17 €, o meglio quello di 6.450,45 € all'attualità, individuato dalla Corte nell'accoglimento del quinto motivo dell'appello principale, già risulta soddisfare la doglianza indicata dal CP_3
che deve, pertanto, ritenersi, assorbita dalla predetta motivazione.
III.2. Con il suo secondo motivo dell'appello incidentale - fermo restando, come già detto, la rinunzia ivi espressa del alla richiesta dell'indennità di CP_3
occupazione illegittima per il periodo ulteriore dal 4 giugno 2013 al febbraio 2015, calcolato poi, per effetto della proroga dell'efficacia della dichiarazione di p.u., per la liquidazione di un ulteriore importo, a titolo di indennità di occupazione legittima
- il si duole del fatto che il Tribunale, facendo proprio quanto stabilito dal CP_3
Ctu, abbia determinato l'indennità di occupazione illegittima in un importo pari al
5%, o meglio al 5,5% del valore, per ciascun anno di occupazione illegittima, del bene immobile occupato, come stabilito dall'art. 42 bis TUE, anziché in un importo( superiore), pari almeno a quello stabilito - anche per ragioni di equità e di giustizia sostanziale ex art. 3 della Costituzione - dall'art. 50 del TUE per l'occupazione legittima, cioè di 1/12, corrispondente all'8,33% del valore di mercato del bene immobile. Sicché, a suo dire, tale indennità andava rideterminata in un importo di
4.088,88 € sino al 2017, e poi, per gli anni successivi e sino al rilascio del bene, in un importo aggiuntivo di 546,00 € (anziché 360,36 €) per ogni anno di occupazione, dal
2017 e sino al rilascio, oltre rivalutazione ed interessi sulle somme via via rivalutate.
Il motivo è fondato.
A giudizio della Corte, infatti, non vi è motivo per differenziare l'indennizzo dovuto per l'occupazione illegittima da quello dovuto per quella legittima, attribuendo al primo un valore inferiore, poiché, diversamente ragionando, la pubblica autorità potrebbe trarre vantaggio dalla sua attività illecita, preferendo prolungare l'occupazione illegittima per godere di un vantaggio da un punto di vista economico.
Né può valere, in senso contrario, quanto previsto dall'art. 42 bis, co. 3, 2° cpv del TUE, secondo cui, nel caso di acquisizione sanante, “per il periodo di occupazione senza titolo è computato a titolo risarcitorio, …l'interesse del cinque per cento annuo sul valore determinato ai sensi del presente comma 4” (id est sul valore venale del bene), giacché tale norma speciale è stata dettata per un istituto particolare, la cui ratio era quella di rimediare alla carenza strutturale del modello
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delle cd. espropriazioni indirette, sanando le situazioni irregolari, ma ormai irreversibili e perpetratesi nel tempo (cfr. da ultimo, Cass. 11657/2025), e non può trovare applicazione analogica (anche) per il calcolo del danno patrimoniale da occupazione illegittima, per il quale vi è già un criterio dettato per il calcolo dell'occupazione legittima dall'art. 50 TUE, che ben si addice ad essere applicato anche alla prima.
Tanto, a differenza delle ipotesi di calcolo del danno non patrimoniale, di cui si
è detto sopra, per le quali manca un'altra norma che lo disciplini espressamente.
A quanto detto, va aggiunto che la medesima norma speciale dell'art. 42 bis
TUE consente di dare prova di una diversa entità del danno non patrimoniale, e non si vede perché, nel caso in esame, la privazione del medesimo terreno coltivato a vigneto, espropriato solo parzialmente, per una parte (quella occupata legittimamente) arrecherebbe un danno, per altra parte (quella occupata illegittimamente) produrrebbe un danno inferiore.
III.2.1. In conclusione, l'appello incidentale condizionato va accolto sul punto, sicché la sentenza impugnata va riformata e l'indennità di occupazione illegittima va rideterminata in un importo di 4.088,88 € sino al 2017, e poi, per gli anni successivi di ulteriore occupazione, dal 2017 e sino al rilascio del bene, in un importo aggiuntivo di 546,00 € (anziché 360,36 €).
IV. Infine, va rigettato l'ultimo motivo dell'appello incidentale – cui sono dedicate le pag. da 26 a 40 della comparsa di costituzione - con cui, tra i vari danni non riconosciuti dal Tribunale, il si duole solo del fatto che il Giudice di CP_3
prime cure non gli abbia riconosciuto il danno consistente nella diminuzione di valore delle uve prodotte - negli anni dal 2008 al 2011 - dai vigneti esistenti a ridosso della strada costruita, in quanto vendute ad un prezzo inferiore a quello coerente con la loro tipologia, cagionato – a suo dire – dal fatto che esse erano state contaminate dalla polvere innalzata dai camion che, a centinaia, transitavano sulla strada costruita, ma non ancora asfaltata, che conduceva alla discarica di
Sant'Arcangelo MO.
Secondo l'appellante, erroneamente il primo Giudice, recependo le osservazioni, anche integrative, del nominato Ctu, aveva ritenuto che «non è possibile attribuire con ragionevole certezza il calo del prezzo di vendita delle uve prodotte dal fondo alla polvere sollevata dagli automezzi transitanti sulla CP_3
strada sterrata;
infatti la polvere di per sé non costituisce un fattore di danno, per
l'uva, ma anzi costituisce spesso un sistema di protezione dei vitigni, e quindi si
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giustifica una diminuzione del valore commerciale, e comunque, non sono in atto analisi che dimostrino una contaminazione dell'uva prodotta sul terreno per cui è causa, per la presenza di polvere o di percolato. Non c'è modo di riferire la diminuzione del prezzo di vendita nel quadriennio alla polvere sollevata dagli automezzi, piuttosto che alla pura e semplice realizzazione della discarica nelle vicinanze (sia pure non nello stesso Comune, ma in quello confinante)».
Al contrario, egli sostiene di avere dato prova dei danni subìti mediante l'escussione di tre testi - di cui uno era l'amministratore unico dell'”Azienda
Agricola Colli Irpini S.R.L.”, con cui il aveva stipulato in data 8 gennaio CP_3
2007 un contratto per l'acquisto delle proprie uve nel periodo dal 2007 al 2011 al prezzo di 1,45 €/Kg – i quali hanno confermato che nel 2008 la gran quantità di polvere e di percolato, che cadeva dai camion che trasportavano rifiuti e transitavano sulla strada non ancora asfaltata, si era riposta sulle uve, provocando la risoluzione del contratto stipulato con la citata azienda agricola, che, in seguito, aveva comunque acquistato le uve, in origine classificate come di pregio “Sannio greco Doc” da vitigno cru Pianella, ad un prezzo ridotto di 0,45 €/kg nel 2008, di 0.94
€ /kg nel 2009, di 0,70 €/kg nel 2010 e di 0,90 €/kg nel 2011.
A giudizio della Corte, infatti, le testimonianze suddette non sono risolutive in favore dell'appellante poiché non confortate da dati oggettivi. Ed infatti, il CP_3
non ha dato prova del fatto che i danni in parola - di cui sostiene di avere dato prova mediante la produzione in giudizio del contratto con l'Azienda agricola Colli
Irpini e le fatture delle uve vendute ad un prezzo ridotto negli anni successivi al 2007
– siano stati cagionati univocamente dalle polveri depositatesi sui grappoli d'uva.
Innanzitutto, va evidenziato che il non ha riprodotto in giudizio il CP_3
fascicolo di parte contenente la sua produzione, tra cui il contratto stipulato con l'Azienda Agricola Colli Irpini, le fatture di vendita e gli articoli di giornale cui si riferisce nelle difese. In ogni caso, per dare prova del citato nesso di causalità, il avrebbe dovuto provare che l'uva venduta ad un prezzo inferiore a CP_3
quello corrispondente alla sua tipologia fosse proprio quella proveniente dalle viti insistenti sulla parte del vigneto occupata illegittimamente. Si consideri, in proposito, che il vigneto in questione aveva l'estensione complessiva di oltre
20.0000,00 mq (2 Ha), (di cui 1012 mq occupati illegittimamente) e che la provenienza delle uve danneggiate da quella specifica porzione di fondo non poteva di certo emergere dalle fatture;
di tale collegamento eziologico-logistico aveva già fortemente dubitato il Ctu, che aveva fatto espresso riferimento alla grande
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estensione del fondo. Alla mancata specificazione della provenienza delle uve vendute, si aggiunge poi il fatto che non vi è prova che sia stata proprio la polvere a danneggiarle, non avendo il prodotto in giudizio le analisi di laboratorio CP_3
cui aveva fatto cenno l'amministratore della ditta acquirente nella sua testimonianza, ben potendo il calo di valore del prodotto essere stato determinato da fattori diversi, esclusivi o concorrenti.
Né può supplire a tale carenza probatoria la perizia redatta dalla terna arbitrale, essendosi essa limitata a quantificare la differenza di prezzo tra le uve vendute nel 2007, ad un prezzo che il indica come giusto (per la qualità CP_3
delle uve), e quello delle uve vendute negli anni successivi dal 2008 al 2011, senza nulla dire sulle cause di tale diminuzione di prezzo.
Per tali motivi, in assenza di prova, va confermata sul punto la sentenza di primo grado, che ha escluso i danni richiesti.
V. Per tutti i motivi sopra detti, vanno accolti parzialmente gli appelli principale ed incidentale, ed in riforma della sentenza impugnata, l'appellante va condannata a depositare presso la Cassa Depositi e Prestiti in favore di a titolo di indennità di occupazione legittima, la somma di Controparte_3
6.450,45 €, oltre ulteriori interessi legali da oggi sino al soddisfo, e va altresì condannata a pagare al in accoglimento dell'appello incidentale da CP_3
questo proposto, a titolo di indennità di occupazione illegittima, l'importo di
4.088,88 € sino al 2017, e poi, per gli anni successivi di ulteriore occupazione, dal
2017 e sino al rilascio del bene, un importo aggiuntivo di 546,00 € per ciascun anno successivo di ulteriore occupazione, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle somme di anno in anno rivalutate.
VI. Tenuto conto dell'esito complessivo della lite (cfr. da ultimo, Cass.
16526/2014) e della soccombenza reciproca delle parti, segue la compensazione integrale tra le stesse, ai sensi dell'art. 92, co. 2, c.p.c., delle spese di lite dell'intero processo (cfr. Cass. s.u. 32061/2022, secondo cui la compensazione tra le parti delle spese di lite può essere disposta, tra le altre ipotesi, nel caso di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, escludendosi soltanto la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente).
Le spese di Ctu, invece, vanno poste, nei rapporti tra le parti, a carico di ciascuna nella misura del 50%.
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(già Prima Sezione Civile bis)
P. Q. M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunziando sull'appello principale proposto dalla Parte_3
ex art. 15 O.P.C.M. N. 3920/2011 nei confronti di e CP_3 Parte_1
nonché su quello incidentale da questi ultimi proposto avverso la
[...]
sentenza del Tribunale di Napoli n. 2979/2019, pubblicata il 19 marzo 2019, in accoglimento parziale di entrambi gli appelli ed in riforma parziale della sentenza impugnata, ogni altra questione assorbita, così provvede:
1. condanna la a depositare presso la Controparte_1
Cassa Depositi e Prestiti in favore di a titolo di indennità di Controparte_3
occupazione legittima, la somma di 6.450,45 €, oltre interessi legali su tale somma da oggi al soddisfo, e la condanna a pagare al a titolo di indennità di CP_3
occupazione illegittima, l'importo di 4.088,88 €, e poi, per gli anni successivi al 2017
e sino al rilascio del bene, un importo aggiuntivo di 546,00 € per ciascun anno successivo di ulteriore occupazione, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle somme di anno in anno rivalutate;
2. dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite;
3. dispone che le spese di Ctu siano poste a carico delle parti, ciascuna nella misura del 50%.
Così deciso in Napoli, 5 novembre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr.ssa Giuseppa D'Inverno dr.ssa Caterina Molfino
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Presidenza del Consiglio dei Ministri -Uta c. +1 Controparte_3
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
(GIÀ PRIMA SEZIONE CIVILE BIS) riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Caterina Molfino - Presidente -
- - dr. Paolo Celentano - Consigliere –
- - dr.ssa Giuseppa D'Inverno - Consigliere rel. - ha deliberato di pronunziare la presente
SENTENZA nel processo d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 2979/2019, pubblicata il 19 marzo 2019, iscritto al n. 4409/2019 degli affari civili contenziosi, riservato per la decisione all'udienza del 17 giugno 2025 e pendente
TRA la (c.f: , Unità tecnica Controparte_1 P.IVA_1 amministrativa ex art. 15 O.P.C.M. N. 3920/2011, già Commissario di Governo
[...]
Delegato ex O.P.C.M. N. 3341 del 27 febbraio 2004, Controparte_2 rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli (c.f.
- APPELLANTE/APPELLATA INCIDENTALE- P.IVA_2
E
(c.f: ), nato a [...] il [...] e Controparte_3 C.F._1
(c.f. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._2 rappresentati e difesi dall'avv. Giuseppe Iannelli (c.f. ) C.F._3
-APPELLATI/APPELLANTI INCIDENTALI -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
1. Con atto di citazione notificato il 3 ottobre 2013, e CP_3 Parte_1
convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Napoli la del
[...] CP_1 Corte d'Appello di Napoli
- Quinta Sezione Civile -
(già Prima Sezione Civile bis)
ex art. 15 O.P.C.M. N. Controparte_4
3920/2011 (d'ora in poi, per comodità, anche solo PCM), al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni: “condannare la convenuta alla rimessione in pristino stato ed alla restituzione al sig. della parte del terreno distinto in Controparte_3
catasto terreni del Comune di Paduli al fg. 16, ei p.lla 98 (attualmente p.lle 566 e
567) occupata per l'esecuzione dell'opera di cui in premessa;
accertare e dichiarare la responsabilità della convenuta per i danni patiti e a patirsi dagli attori per le causali indicate in premessa;
per l'effetto, condannare la convenuta a pagare agli attori, in solido o a ciascuno per quanto di ragione, una somma di denaro pari ad € 147.780,00 o la somma maggiore o minore che l'on.le
Tribunale adìto riterrà dovuta, nonché al pagamento della somma di € 5.102,33
e, dalla scadenza dell'occupazione legittima e fino all'effettiva restituzione del terreno occupato rimesso in pristino, della somma di € 1.777,75 annui o delle diverse somme, anche maggiori, che l'on.le Tribunale riterrà dovute;
il tutto oltre interessi e rivalutazione;
- condannare la convenuta a pagare in favore degli attori, in solido o ciascuno per quanto di ragione o, in subordine a depositare presso la
Cassa Depositi e Prestiti o presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze
(attualmente titolare - in forza dell'art. 2, comma 1, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 5 dicembre 2003 — del servizio depositi di cui all'art. 1, comma 1, lettera a, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284)
l'indennità di occupazione legittima, nella misura (€ 4.176,25 annui per cinque annualità a decorrere dall'immissione in possesso) liquidata dal Collegio peritale di cui in premessa, oltre interessi al tasso legale da computarsi, su ciascuna annualità di occupazione, dalla scadenza della stessa e sino al soddisfo. Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa”.
A fondamento della domanda, esponevano che:
- al fine di fronteggiare l'emergenza rifiuti in il Commissario CP_2
Delegato dal Governo per l'emergenza rifiuti in Campania, con ordinanza n. 241 del
31 maggio 2008, per consentire l'accesso ed il transito in sicurezza dei mezzi diretti alla discarica sita in Sant'Arcangelo MO (Bn), riteneva necessario l'adeguamento della strada vicinale che collegava la discarica alla SS 90 bis e disponeva a tal fine: “a) l'approvazione del progetto definitivo per i lavori di potenziamento della viabilità d'accesso alla suddetta discarica di Sant'Arcangelo
MO (BN); b) la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità dei
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lavori; c) l'occupazione d'urgenza preordinata alla espropriazione dei suoli interessati alla realizzazione dei lavori” ;
- anche il fondo a loro appartenente, coltivato a vigneto ed individuato in catasto terreni del Comune di Paduli al fg. 16, p.lla 98 (corrispondente alle attuali p.lle 566 e 567), veniva interessato dalla suddetta ordinanza commissariale;
- con atto pubblico del 15/11/12 (rep. n. 39701 racc. n. 16347), CP_3
aveva però acquistato anche la quota di spettanza della OR
[...]
, divenendone unico proprietario, sebbene il predetto Comune - come Parte_1
specificato nel menzionato atto pubblico - veniva erroneamente riportato nel
Catasto terreni come livellario;
- col verbale del 4 giugno 2008, redatto dai tecnici della ditta CP_5
aggiudicataria dei lavori di realizzazione della strada che conduce(va) alla discarica, era stata disposta l'immissione in possesso e redatto lo stato di consistenza dei luoghi, quantificandosi in 1.165,05 mq la parte dei terreni occupata e sottoposta a dichiarazione di pubblica utilità preordinata all'esproprio;
- in data 9 giugno 2008, a seguito di nuovo sopralluogo svolto in contraddittorio con il proprietario i tecnici della Controparte_3 CP_5
avevano individuato un'estensione maggiore del terreno occupato, tanto
[...]
che, successivamente, in data 21 settembre 2010, era stato redatto un nuovo
“Stato di Consistenza” dei beni immobili assoggettati ad occupazione, in cui la porzione di terreno occupato era stata determinata in 1.600,00 mq ;
- con decreto n. 10 SESP del 19 gennaio 2011, il Capo dell'Unità Operativa del
Dipartimento della Protezione Civile aveva decretato l'approvazione delle indennità determinate dal tecnico incaricato, arch. , e dovute per le Persona_1
occupazioni delle aree soggette alla dichiarazione di pubblica utilità, tra cui quelle di appartenenza del fondo Verlingieri, la cui estensione era stata determinata in via definitiva in 1.643 mq, parte di una più ampia estensione di oltre due ettari;
- tale indennità non era stata accettata dal che aveva chiesto, ai CP_3
sensi dell'art. 21 del d.P.R. n. 327/01 e s.m.i. (d'ora in poi anche solo Testo unico degli espropri o TUE), la nomina di un collegio arbitrale, che costituitosi regolarmente in data 14 marzo 2012, aveva redatto una relazione di stima, in cui si determinava il terreno effettivamente occupato dalla P.A. in maniera più ampia dei provvedimenti precedenti: nello specifico, la relazione affermava che la porzione di terreno che doveva ritenersi definitivamente appresa dalla pubblica Autorità era pari a complessivi 2.735 mq, di cui 1.750 mq utilizzati per la costruzione della
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strada (107 mq in più rispetto ai precedenti 1643 mq, indicati come oggetto di occupazione nello stato di consistenza e di immissione in possesso) e 985 mq che non erano stati oggetto della procedura di esproprio, come del resto i predetti mq
107, ma risultavano, comunque, occupati ed irreversibilmente trasformati, sebbene ancora in proprietà del perché rappresentavano il piede della scarpata CP_3
della strada realizzata.
Tanto premesso, il concludeva come in premessa, specificando di CP_3
avere subìto, per effetto della predetta occupazione, una serie di danni di cui chiedeva il ristoro, derivanti: a) dall'indisponibilità della “capezzagna”, spazio destinato alle manovre operative nell'ambito della coltivazione di vitigni, b) dal deposito di polveri e percolato sui vitigni, come diretta conseguenza dell'allargamento del manto stradale, con conseguente diminuzione del ricavato della vendita delle uve prodotte nel proprio fondo, nonché di avere diritto, oltre alla indennità di occupazione legittima, liquidata dal collegio peritale in 4.176,25 € annui per cinque anni a decorrere dalla immissione in possesso, anche all'indennità di occupazione illegittima, sia dell'area non oggetto della dichiarazione di pubblica utilità, quantificata in 5.102,33 € o in diversa somma ritenuta di giustizia, sia dell'intera area dopo la scadenza della dichiarazione di pubblica utilità e fino alla restituzione dell'intero terreno rimesso in pristino stato, quantificata in 1.777,75 € annui, con vittoria delle spese di lite.
2. Si costituiva in giudizio con comparsa del 10 febbraio 2014 la
[...]
eccependo la litispendenza del giudizio con i Controparte_1
procedimenti pendenti dinanzi alla Corte d'Appello di Napoli, iscritti ai n. 1672/2012
R.G. e 1674/2012 R.G., oppure di dichiarare l'incompetenza del Tribunale a favore della Corte d'Appello. Nel merito, contestava la legittimazione attiva dei CP_3
giacché dall'esame degli atti catastali lo stesso non era risultato essere proprietario del terreno oggetto di giudizio, di proprietà del Comune di Paduli e gravato, in virtù di un decreto del 08/11/1965, da un diritto di livello in favore di , Controparte_6
nata a [...] il [...] e di nato a [...] il [...]; Persona_2
contestava, inoltre, la richiesta di indennità aggiuntiva dovuta all'imprenditore agricolo a titolo principale, prevista dall'art. 40 del d.P.R. 327/2001 nonché il risarcimento dei danni dovuta al deprezzamento dell'uva prodotta nel fondo, attribuendo la diminuzione di valore alle normali oscillazioni di mercato, alla mancata disponibilità della “capezzagna”, all'occupazione illegittima di aree non
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ricomprese nella dichiarazione di p.u., risultando questi ultimi attribuibili alla cui erano stati affidati i lavori di realizzazione dell'opera pubblica, CP_5
3. Nel corso del procedimento:
- in data 4.08.2014, veniva emesso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri,
Unità Tecnica – Amministrativa il decreto n. 384, per la costituzione del deposito definitivo presso il per il fondo Controparte_7
non edificatorio sito nel Comune di Paduli (BN), identificato al Catasto Terreni del medesimo Comune al foglio 16, p.lla 566 (parte della p.lla 98);
- in data 11.02.2015 veniva emesso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri,
Unità Tecnica – Amministrativa il decreto di esproprio n. 90, in cui si intendeva integralmente espropriato l'immobile sito nel Comune di Paduli (Bn), identificato al
Catasto Terreni del medesimo Comune al foglio 16, p.lla 566 (parte della p.lla 98), della superficie di are 16 e 43 centiare (1643 mq).
4. Espletata l'istruttoria orale con l'escussione di tre testi, e disposta consulenza tecnica d'ufficio, con richiesta e deposito di una successiva integrazione, la causa veniva decisa dal Tribunale di Napoli con sentenza impugnata, con cui il Giudice di prime cure, accogliendo parzialmente le domande del così decideva: “1) ON la convenuta ad eseguire i lavori CP_3
individuati dal CTU nella sua prima relazione peritale nella risposta al quesito n. 2 nella ipotesi “decreto di esproprio valido” sull'area di mq 1092; 2) ON la convenuta a depositare presso la Cassa Depositi e Prestiti in favore di
la somma di € 20.881,25 a titolo di indennità da occupazione Controparte_3
legittima, oltre interessi legali sulla somma dovuta per ciascun anno dalla maturazione del credito al soddisfo;
3) ON la convenuta a pagare a
a titolo di indennità di occupazione illegittima la somma di € Controparte_3
4503,30, oltre ad € 360,36 per ogni ulteriore anno di occupazione dell'area di mq
1092 successivo al 2017, sino al rilascio;
oltre rivalutazione secondo indici Istat dalla maturazione di ciascun credito alla pronuncia;
oltre interessi legali sulla somma via via annualmente rivalutata dalla maturazione alla pronuncia;
oltre interessi legali sulla somma definitivamente rivalutata dalla pronuncia al soddisfo;
4) ON la convenuta a rimborsare all'attore ogni somma che quest'ultima abbia pagato al CTU in forza del decreto di liquidazione in atti per la prima relazione peritale;
5) Pone definitivamente a carico dell'attore le spese della seconda relazione peritale; 6) ON la convenuta a rimborsare all'attore
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le spese di lite, che liquida in € 470 per esborsi ed € 15000 per compenso, oltre spese generali, Iva e CPA.”
A fondamento di tale decisione, il Tribunale:
a) rigettava l'eccezione di litispendenza sollevata dalla
[...]
ritenendo che i due procedimenti sopra indicati, pendenti Controparte_1
dinnanzi alla Corte d'Appello di Napoli, riguardavano, in realtà, cause diverse;
in particolare, il giudizio 1672/2012 R.G. riguardava la particella 177 del foglio 16, poi divenuta p.lla 570, sempre in Paduli, cioè un terreno diverso da quello oggetto di causa, mentre il giudizio n.1674/2012 R.G., pur riguardando la stessa p.lla 566 (ex
98), aveva un oggetto diverso da quello pendente dinnanzi al Tribunale, riguardando l'opposizione proposta da alla stima della indennità di esproprio determinata ex art. 21 del TUE dalla costituita terna arbitrale, decisa – come evidenziato dal
Giudice di prime cure – con provvedimento non impugnato che dichiarava la domanda improcedibile;
b) riteneva provata la proprietà del terreno in capo a Controparte_3
nonostante dai dati catastali tale proprietà risultava essere in capo al Comune di
Paduli, poiché nei giudizi di condanna alla rimessione in pristino e al risarcimento dei danni, come doveva ritenersi quello in decisione, la prova della proprietà poteva essere data con ogni mezzo e, nella specie, essa era stata raggiunta tramite il verbale di conciliazione redatto dinnanzi al Tribunale di Benevento in data
8/11/1965, col quale e avevano transatto la lite in Per_2 Per_3 Parte_2
corso, si erano ripartiti l'asse ereditario del loro comune dante causa,
[...]
suddividendolo in 3 quote, di cui il foglio 16 della part.lla 98, oggetto di Persona_4
causa, era andato a padre degli attori, unici figli dello stesso, per Persona_2
poi passare alla sua morte, a questi ultimi, ed infine, come provato da CP_3
con successivo atto di “divisione e vendita con agevolazione” stipulato
[...]
in data 15/11/2012 in Benevento, quest'ultimo ne era divenuto unico proprietario, per avere acquistato dalla OR , la sua quota di un mezzo del predetto Parte_1
terreno, sito in Paduli e contraddistinto dal foglio 16 p.lle 566 e 567 (ex p.lla 98);
c) rigettava la domanda del di rimessione in pristino e restituzione CP_3
della parte di terreno oggetto della dichiarazione di pubblica utilità e di successivo decreto di espropriazione, sostenendo che tale decreto – che comunque doveva considerarsi emanato tardivamente (cioè, oltre i cinque anni dalla dichiarazione di p.u. del 31 maggio 2008), in quanto non poteva essere presa in considerazione la documentazione riguardante la proroga dei termini del procedimento di esproprio
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perché prodotta in giudizio tardivamente dalla - non era stato impugnato in sede amministrativa, né il Tribunale avrebbe potuto “disapplicare il provvedimento al fine di far riottenere la proprietà del terreno in capo al perché ciò CP_3
equivarrebbe ad annullare il decreto di esproprio, una pronuncia che solo il giudice amministrativo avrebbe potuto emettere, e solo se il provvedimento fosse stato tempestivamente impugnato”;
d) accoglieva la domanda di rimessione in pristino stato e di restituzione del terreno occupato illegittimamente dalla P.A., condannando la P.C.M. ad eseguire i lavori indicati in Ctu, in risposta al quesito n. 2, e riguardanti l'area di 1092 mq, composta per 107 mq, dalla differenza tra 1750 mq utilizzati per la costruzione della strada asfaltata e l'area di 1643 mq, oggetto della dichiarazione di p.u., e per 985 mq, dalla scarpata laterale annessa strutturalmente alla strada;
e) accoglieva la domanda di condanna della P.C.M. al pagamento della giusta indennità per l'occupazione legittima di 1673 mq, anche se il decreto di esproprio era stato emesso tardivamente, quantificandola nell'importo determinato dalla terna arbitrale, nominata ex art. 21 d.P.R. 327/2001 nel procedimento dinnanzi alla
Corte d'Appello di Napoli, in 20.881,25 €, pari a 4.176,25 € x 5 anni e disponendo che la la depositasse presso la Cassa Depositi e Prestiti, unitamente agli interessi legali sulla somma dovuta per ciascun anno;
f) accoglieva la domanda di condanna al pagamento dell'indennità da occupazione illegittima del terreno di 1.092 mq, quantificandola, come affermato dal Ctu (alla pag. 25 della sua relazione), per il periodo 2008/2017 (cioè dall'immissione in possesso alla data di deposito della Ctu), in complessivi
3.108,11 €, oltre ad € 327,60 per ogni ulteriore anno di occupazione illegittima, il tutto aumentato del 10%, sino a quando l'area non fosse stata restituita, oppure acquisita legittimamente dall'ente pubblico;
aggiungendo poi alla predetta somma l'importo di ulteriori 985,80 € [pari alla differenza tra 820,50 € annui - calcolati dal
Ctu nella tabella 4 come valore dell'occupazione illegittima, riferita all'intero fondo di 2765 mq (1.673 mq + 1092 mq), per gli anni dal 2014 e 2015, successivi cioè alla scadenza della dichiarazione di p.u.- e 327,60 e annui riferiti all'occupazione illegittima di soli 1092 mq, moltiplicando il risultato ottenuto per due anni di occupazione illegittima dell'intero fondo di 2765 mq], così determinando l'indennità di occupazione illegittima dovuta in complessivi 4.093,91 €, sempre oltre € 327,60 per ogni ulteriore anno di occupazione dell'area di mq 1092 successivo al 2017, sino al rilascio, e con l'aumento del 10% a titolo di risarcimento
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forfettario del danno non patrimoniale, sulle due cifre per complessivi 4503,30 € e
360,36 €; e sempre oltre rivalutazione secondo indici Istat dalla maturazione di ciascun credito alla pronuncia;
oltre interessi legali sulla somma via via annualmente rivalutata dalla maturazione alla pronuncia;
oltre interessi legali sulla somma definitivamente rivalutata dalla pronuncia al soddisfo”.
g) rigettava la domanda ex art. 40 dPR 327/2001 per l'indennità spettante al coltivatore diretto e all'imprenditore agricolo perché sebbene citata nell'atto introduttivo del giudizio, come liquidata dalla terna arbitrale, non se ne chiedeva la condanna in suo favore;
h) infine, rigettava la domanda di risarcimento dei danni: sia di quelli derivanti da spostamento della capezzagna perché facilmente evitabili dal CP_3
mediante il suo ripristino sul fronte stradale, sia di quelli derivanti dalla svalutazione del fondo residuo rispetto a quello parzialmente occupato e di quelli derivanti dalla diminuzione di valore delle sue uve nel periodo dal 2008 al 2011 a causa della polvere prodotta dal transito degli automezzi sulla strada sterrata per assenza di prova.
5. Avverso tale sentenza, ha proposto appello la Controparte_1
con atto di citazione notificato al l'11 ottobre 2019 chiedendo: “in
[...] CP_3
via preliminare, ex art. 283 c.p.c., sospendere l'efficacia esecutiva dell'impugnata sentenza quanto meno in relazione al capo 1 di condanna del dispositivo al facere ivi indicato, tenuto conto del fumus che sorregge il gravame e del periculum connesso alla gravosità e/o di impossibilità di esecuzione e di danni per la riduzione in pristino e restituzione di una parte di opera pubblica;
in via preliminare, poi dichiararsi il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario, per essere competente il
Giudice amministrativo;
nel merito, in totale riforma dell'impugnata sentenza, rigettare in quanto infondate tutte le domande avversarie con conseguenziale integrale revoca e dichiarazione di nullità della sentenza gravata, in quanto nulla è dovuto dall'Amministrazione statale alla controparte;
in via subordinata, nel merito, riguardo alle somme di cui alla condanna di primo grado, rideterminarle in ragione dei motivi di appello in misura inferiore a quanto statuito nella sentenza gravata.
Spese vinte”.
6. Con comparsa del 14 gennaio 2020, si sono costituiti in giudizio CP_3
e chiedendo: “in via pregiudiziale, respingere l'avversa Parte_1
istanza di sospensione dell'efficaci esecutiva della sentenza;
nel merito: a) dare atto della rinuncia alla domanda di risarcimento dei danni per l'occupazione illegittima,
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nel periodo compreso tra la scadenza del termine di occupazione legittima originariamente fissato e l'emanazione del decreto di esproprio, dell'area estesa mq.
1.643 e indicata in Catasto al foglio 16, p.lla 566 e quindi della rinuncia agli effetti della sentenza di primo grado limitatamente alla corrispondente condanna al risarcimento dei danni (quantificati da Giudice di primo grado in complessivi €
985,80+10%= € 1.084,05, oltre rivalutazione monetaria e interessi); b) dichiarare inammissibile l'appello principale o respingerlo nel merito;
c) solo nel caso di accoglimento del quinto motivo dell'appello principale (relativo alla quantificazione dell'indennità di occupazione legittima), accogliere l'appello incidentale condizionato di cui al punto 5b della premessa della presente comparsa
e, per l'effetto, riformare la sentenza impugnata nella parte in cui ha quantificato in soli cinque anni, anziché in sei anni, otto mesi e sette giorni, il tempo per il quale si è protratta l'occupazione legittima e condannare al pagamento dell'indennità di occupazione legittima così rideterminata, oltre interessi computati, sulla somma dovuta per ciascun periodo annuale di occupazione, dalla scadenza del corrispondente periodo al soddisfo. d) in ogni caso: d1) in accoglimento del motivo di appello incidentale indicato al punto 6b della premessa della presente comparsa, riformare secondo quanto ivi specificato, la sentenza di primo grado nella parte in cui ha quantificato il risarcimento del danno derivante dal protrarsi dell'occupazione senza titolo dell'area di 1.092 mq. compresa nell'attuale particella
n. 567 del foglio 16 del Catasto del Comune di Paduli;
d2)in accoglimento del motivo di appello incidentale indicato al punto 7 della premessa della presente comparsa, riformare la sentenza impugnata nella parte in cui ha respinto la domanda di risarcimento dei danni corrispondenti alla riduzione del prezzo delle uve nel quadriennio 2008-2011 e, per l'effetto, condannare controparte a pagare al sig o a entrambi gli attuali comparenti (in solido o ciascuno Controparte_3
per quanto di ragione) la somma di € 103.338,00 o la diversa somma che la Corte riterrà dovuta, oltre interessi e rivalutazione secondo le modalità meglio specificate al punto 7 della premessa della presente comparsa di costituzione”
7. All'udienza del 17 giugno 2025, la Corte ha introitato la causa per la decisione assegnando i termini dell'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. L'appello principale della va accolto Controparte_1
parzialmente secondo quanto di seguito si dirà.
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II. Preliminarmente va detto che, sebbene la domanda di primo grado sia stata proposta sia da che da è risultato, nel corso del CP_3 Parte_1
giudizio dinnanzi al Tribunale e non è stato mai contestato dalle parti, che unico proprietario del fondo era poi divenuto a beneficio del quale Controparte_3
il primo Giudice aveva emesso sentenza di condanna, sicché la costituzione in appello di entrambi gli attori in primo grado non esclude che unico legittimato nel presente processo sia Controparte_3
Sempre preliminarmente va affermata la giurisdizione del giudice ordinario sulla vicenda in esame, avente sostanzialmente ad oggetto, oltre alla determinazione dell'indennità di occupazione legittima, un'ipotesi di risarcimento del danno derivante da “sconfinamento” - cioè, un'occupazione di terreno da parte dell'ente espropriante maggiore rispetto a quello oggetto della dichiarazione di pubblica utilità – posto in essere dall'autorità pubblica nell'ambito di un procedimento di espropriazione.
II.1. Sul punto, la , con i suoi primi due motivi di gravame, che possono essere esaminati congiuntamente perché connessi, si lamenta del fatto che il primo Giudice abbia deciso il merito della causa senza nulla dire sull'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario da essa sollevato, così affermando, sia pure implicitamente, la sua giurisdizione senza nessuna motivazione, con l'effetto di « “frazionare” l'azione amministrativa (concretizzatasi nella realizzazione dell'opera pubblica) in distinti segmenti, di cui l'uno legittimo - in quanto “coperto” dal decreto di esproprio – e l'altro “usurpativo”, con conseguente attribuzione della propria giurisdizione: con il risultato di ordinare il restringimento della strada nel tratto antistante il fondo di proprietà dell'attore, cioè in sostanza, di apportare modifiche all'opera realizzata».
Essa, pertanto, si duole del fatto che il Tribunale abbia considerato il citato sconfinamento come mero comportamento materiale della pubblica autorità, non collegato all'esercizio di un potere autoritativo, e pertanto, idoneo a radicare la giurisdizione del giudice ordinario, mentre, al contrario, il detto potere- a suo dire- era stato esercitato mediante la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, poi sfociata in un legittimo decreto di espropriazione, non impugnato benché regolarmente notificato, al quale andava correlato il comportamento di sconfinamento, con conseguente giurisdizione del giudice amministrativo.
I due motivi sono infondati per i seguenti motivi, che vanno ad integrare la
(carente) sentenza del Tribunale.
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Secondo la consolidata e, tutto sommato, condivisibile giurisprudenza della
Suprema Corte “in tema di conflitto di giurisdizione avente ad oggetto una controversia relativa ad un'ipotesi di cd. sconfinamento, ossia del caso in cui la realizzazione dell'opera pubblica abbia interessato un terreno diverso o più esteso rispetto a quello considerato dai provvedimenti amministrativi di occupazione e di espropriazione, oltre che dalla dichiarazione di pubblica utilità, l'occupazione e la trasformazione del terreno da parte della P.A. costituisce un comportamento di mero fatto, perpetrato in carenza assoluta di potere, che integra un illecito a carattere permanente, lesivo del diritto soggettivo (cd. occupazione usurpativa), onde l'azione di risarcimento del danno che ne è conseguito rientra nella giurisdizione del giudice ordinario” (così, Cass. s.u., 7008/2025; Cass. s.u.
18272/2019; Cass. s.u. 25044/2016).
Ne consegue che correttamente il primo Giudice ha deciso il merito della lite, ordinando alla P.C.M. - per quanto d'interesse in questa sede – al punto 1 del dispositivo della sentenza impugnata di eseguire i lavori individuati dal Ctu nella sua prima relazione peritale, nella risposta al quesito n. 2 nell'ipotesi “decreto di esproprio valido”, cioè i lavori di smantellamento di parte della strada, costruita sul terreno occupato illegittimamente.
Sul punto, poi, neppure può essere accolta la contestazione della P.C.M. - costituente il secondo motivo di gravame - secondo cui, una volta che il Tribunale aveva preso in considerazione il decreto di espropriazione, ritenendolo valido e non impugnato, doveva conseguentemente ritenere formatosi un giudicato, che copriva anche la parte del terreno oggetto di sconfinamento ed occupato illegittimamente, vizio che doveva esser fatto valere - a suo dire- dinnanzi al giudice amministrativo in sede d'impugnazione del provvedimento amministrativo di esproprio .
Difatti, a giudizio della Corte, una cosa è l'impugnazione dinnanzi al giudice amministrativo del decreto di esproprio, per profili evidentemente riguardanti la legittimità dell'atto, altra cosa sono gli aspetti collegati alla determinazione delle indennità di occupazione legittima ed illegittima nonché dei danni derivanti dall'attività amministrativa e dal comportamento della pubblica amministrazione, rientranti – come detto- nella giurisdizione del giudice ordinario, rispetto ai quali il decreto di espropriazione non ha nessuna efficacia vincolante, né può ritenersi formato giudicato sul punto (cfr. Cass. s.u., 6099/2023, secondo cui “in tema di espropriazione per pubblica utilità, sono devolute alla giurisdizione amministrativa le domande risarcitorie riferite alle attività di occupazione e trasformazione di un
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bene conseguenti a una dichiarazione di pubblica utilità, ancorché il procedimento nel cui ambito esse sono state espletate non sia sfociato in un tempestivo atto traslativo o sia caratterizzato da illegittimità degli atti, mentre sono devolute alla giurisdizione ordinaria le controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità di occupazione legittima dovute in conseguenza di atti ablativi, senza che rilevi la proposizione congiunta delle stesse, applicandosi il principio generale di inderogabilità della giurisdizione per motivi di connessione”).
Va, tuttavia, aggiunto che le censure della , pur non del tutto peregrine, coinvolgono più che altro aspetti pratici, dando luogo, in ipotesi di sconfinamento, ad un frazionamento di un'unica azione amministrativa, in due distinti segmenti, di cui uno lecito e l'altro illecito, con la conseguenza che, laddove ancora possibile, come nella specie, l'opera pubblica realizzata sul fondo occupato (costruzione di una strada di collegamento a due corsie, una per ciascun senso di marcia), andrà in parte smantellata, con il restringimento della carreggiata e la restituzione dal legittimo proprietario della parte occupata illegittimamente (oggetto di sconfinamento).
Né può sostenersi che il Tribunale non avrebbe potuto giudicare, tra le tante domande proposte dall'attore in primo grado, su quella riguardante la determinazione dell'indennità di occupazione legittima, per essere su di essa competente la Corte d'Appello in unico grado, giacché, sebbene effettivamente la domanda andava posta innanzi alla Corte, l'investitura di questa in sede di gravame, unitamente ad altri aspetti risarcitori, consente di ritenere che tale indennità venga comunque determinata dal giudice funzionalmente competente
(cfr. Cass. 18067/2004).
II.2. Infondato è anche il terzo motivo dell'appello principale, con il quale la
P.C.M. si duole del fatto che la decisione del Tribunale – nella parte in cui le si è ordinata la restituzione dell'area occupata illegittimamente, previa esecuzione di lavori di smantellamento di una parte della strada - si è posta in violazione del disposto dell'art. 42 bis del d.P.R. n. 327/2001, non consentendo all'Amministrazione che effettivamente utilizza(va) la strada, cioè la società provinciale Samte, interamente partecipata dalla , di poter Controparte_9
decidere se restituire o acquisire la parte illegittimamente occupata al suo patrimonio indisponibile.
La tesi della non può essere accolta, giacché la valutazione sottesa all'art. 42 bis del TUE non esclude che, sino a che l'ente pubblico competente non
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esercita l'opzione prevista da tale norma - che pure si salvaguarda nella sentenza impugnata, laddove, il Giudice di prime cure, nella determinazione del termine finale sino al quale è dovuta l'indennità di occupazione illegittima, ha consentito all'ente pubblico (senza nessuna specificazione di quale esso sia) di poter legittimamente acquisire la detta area - quello che risulta essere proprietario della strada e che ha avviato il procedimento concluso col decreto di espropriazione, nella specie la PCM Unità tecnica amministrativa ex art. 15 O.P.C.M. N. 3920/2011, possa legittimamente essere destinatario di un ordine di restituzione.
Tanto per dire che l'opzione prevista dall'art. 42 bis del Tue, che mai il
Tribunale potrebbe esercitare - come del resto affermato dal medesimo appellante
- in luogo dell'ente pubblico competente, viene in rilievo solo in un secondo momento e non vieta al Tribunale adìto di poter decidere sulle domande di restituzione e risarcitorie a carico del proprietario, autore delle condotte illecite, che nella specie, risulta essere ancora la PCM.
II.3. Infondato è anche il quarto motivo di gravame, con il quale la si duole sostanzialmente del fatto che il Tribunale ha disposto la restituzione, non solo di 107 mq in più, occupati illegittimamente per la costruzione di una strada a due corsie per collegare la discarica di Sant'Arcangelo MO (BN), località
Nocecchie, alla strada SS 90 bis, ma anche di 985 mq, occupati dalla scarpata che era stata predisposta per sostenere la detta strada.
Al riguardo, sostiene che il Tribunale ha errato: a) nel recepire acriticamente quanto riportato dal nominato Ctu, che, a sua volta, aveva fatto proprie le valutazioni della terna arbitrale nominata nel procedimento avviato ex art. 21 TUE, che, però, erano state contestate dalla nella sua opposizione alla stima della terna di periti (iscritta al n. RG 1672/2012 innanzi alla Corte d'Appello di Napoli), conclusasi, non con sentenza d'improcedibilità, come pure affermato dal
Tribunale, ma, a suo dire, con un provvedimento di sospensione, in attesa della definizione del presente giudizio;
b) nel ritenere che anche i 985 mq di scarpata erano stati illegittimamente occupati dall'ente espropriante, in quanto gli stessi tecnici della terna avevano affermato che “tale porzione di terreno è rimasto nella proprietà dei ricorrenti , ed inoltre, dai rilievi fotografici effettuati dal Ctu, CP_3
era risultato che tale scarpata, che non presentava opere di sistemazione o canalizzazione etc., era occupata da piante di vite di proprietà del CP_3
La doglianza non coglie nel segno, giacché – come pure evidenziato dall'appellato - non solo è formulata in modo generico, ma disconosce quanto dalla
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medesima PCM affermato in altre sedi, ed in particolare, nei due giudizi di opposizione alla stima della terna (iscritti ai nn. R.G. 1672/2012 e 1674/2012, per i quali essa aveva anche avanzato eccezione, poi rigettata, di litispendenza), in cui l'Amministrazione non aveva mai messo in discussione di aver occupato le aree considerate dalla terna peritale ai fini della determinazione delle indennità, avanzando critiche che riguardavano la sola p.lla 177, poi divenuta p.lla 570, diversa da quelle oggetto del presente giudizio, sebbene confinante con queste.
Nessun rilievo ha poi il fatto che la terna arbitrale aveva affermato che la detta scarpata di 985 mq (parte della p.lla 567, solo in parte espropriata) era rimasta in proprietà dei in quanto è pacifico che essa non era stata oggetto del CP_3
decreto di espropriazione ed era rimasta nella proprietà, ma non nel possesso dei sebbene il terreno utilizzato per la scarpata laterale, da considerarsi CP_3
parte della strada realizzata, era stato irreversibilmente trasformato per fini di pubblica utilità.
Ciò fa venir meno qualsiasi critica riguardante l'assenza, sulla scarpata, di opere di sistemazione o canalizzazione, giacché la scarpata, idonea a sostenere la strada, non presenta, di regola, opere di tal fatta, né ha rilievo la presenza su di essa di piante di vite di proprietà del in quanto tale presenza risulta essere CP_3
solo sporadica, e comunque, è considerata ininfluente ai fini della restituzione al proprietario, previa riduzione in pristino stato.
II.4. Va invece ritenuto fondato il quinto motivo di gravame.
Con esso l'appellante principale si duole:
a) del fatto che il Tribunale ha liquidato l'indennità di occupazione legittima, condannandola a depositare presso la Cassa Depositi e prestiti un importo di complessivi 20.881,25 €, pari a 4.176,25 € annui per cinque anni di occupazione legittima, oltre interessi legali sulla somma dovuta per ciascun anno dalla scadenza al soddisfo, senza fornire nessuna motivazione di tale quantificazione, che risulta peraltro nettamente superiore a quella determinata dal Ctu da esso nominato, che aveva invece quantificato tale indennità in 821,50 € annui, per complessivi 5.432,17
€ oltre interessi, calcolandola in 1/12 del valore di mercato dell'area espropriata di
9.858,00 € (ottenuto moltiplicando il valore di 6,00 €/mq per 1673 mq, cioè, per l'estensione del terreno legittimamente occupato);
b) del fatto che la quantificazione dell'indennità di occupazione legittima è avvenuto in violazione di quanto richiesto dai medesimi attori (cd. ultrapetizione), che, nell'atto di citazione, avevano richiesto per l'occupazione legittima ed
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illegittima un importo di complessivi 12.081,18 €, inferiore cioè a quello che il primo
Giudice aveva liquidato per la sola occupazione legittima.
La Corte rileva che, effettivamente, il Tribunale ha determinato l'indennità di occupazione legittima in un importo differente e molto più elevato non solo di quello determinato dal Ctu da esso nominato, ma anche di quello stabilito dalla terna di tecnici nominata nel procedimento amministrativo ex art. 21 TUE, che pure esso richiama.
Quest'ultima, infatti, aveva stabilito l'indennità per occupazione legittima, da un lato, considerando la durata di tale occupazione in soli 45 mesi (non 60 mesi, cioè cinque anni indicati dal Tribunale) - dal 4 giugno 2008, data dell'immissione in possesso da parte della , al 31 marzo 2012, data del deposito della relazione peritale - senza tuttavia escludere che l'occupazione potesse avere in prosieguo una durata superiore, sino ai 60 mesi (5 anni di durata dell'occupazione legittima) o anche oltre, in caso di proroga dell'efficacia della dichiarazione di pubblica utilità; dall'altro lato, partendo da un valore dell'indennità di esproprio di 50.115,00 €, che includeva non solo il valore di mercato della superfice del vigneto appreso, di complessivi 2.735 mq (1643 mq+ 107 mq+ 985 mq), cioè 21.733 € (mq 2735 x 7,80
€/mq), ma anche varie poste aggiuntive relative, a titolo di es., alla svalutazione della porzione residuale del fondo parzialmente occupato.
E tuttavia tale valutazione, cui si rifà il Tribunale, riportando cifre peraltro non coincidenti con quelle sopra indicate, non può ritenersi corretta:
i) sia perché riferita all'estensione complessiva del terreno occupato (2735 mq), anziché all'estensione del solo terreno occupato legittimamente (1673 mq);
ii) sia perché parte da un valore del terreno di 7,80 €/mq, molto distante da quello indicato nella determinazione dell'indennità provvisoria di 2,1 €/mq, nonché di quello individuato dalla sino a 5/6 €/mq;
iii) sia perché include nel valore dell'indennità di esproprio (su cui calcolare l'indennità di occupazione ex art. 50 TUE), voci di danno che non risultano espressamente provate nel presente giudizio (ad es. oltre alla già riferita svalutazione della porzione residuale non occupata ex art. 33 TUE, anche di maggiori oneri aziendali per la mancata disponibilità della capezzagna, cioè dell'area destinata alla manovra dei mezzi meccanici in un'azienda vitivinicola, nel quadriennio 2008/2011), tanto che il Tribunale le ha espressamente escluse e non risulta che il abbia proposto al riguardo appello incidentale;
CP_3
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iv) sia, infine, perché, in termini di durata, l'occupazione legittima - come si dirà in prosieguo nell'esame dell'appello incidentale condizionato del - CP_3
ha avuto una durata superiore.
Tale importo non può neppure ritenersi inoppugnabile, o definitivamente liquidato, come indicato nella sua comparsa di costituzione in appello dal a detta del quale la avrebbe dovuto impugnare tale stima nei trenta CP_3
giorni dalla comunicazione, ciò che in realtà essa ha fatto con l'introduzione del procedimento di opposizione alla stima della terna arbitrale dinnanzi alla Corte
d'Appello (iscritto al n. 1674/2012 R.G.), sebbene esso si sia poi concluso con un provvedimento d'improcedibilità per non essere stato ancora emanato il decreto di espropriazione, considerato dalla Corte adìta, in conformità quanto stabilito dalla
Corte di legittimità, presupposto dell'azione (così, Cass. 20997/2008).
A tal riguardo, va anche detto che, a seguito dell'emanazione del decreto di espropriazione, la medesima si era nuovamente attivata con l'opposizione ex art. 54 TUE, che risulta documentata solo con riguardo alla p.lla 570 di 485 mq
(diversa da quelle che riguardano il presente giudizio, ma oggetto della medesima procedura espropriativa), iscritta al n. 1482/2015 R.G. e conclusa con ordinanza n. cronol. 2076/2017 del 14 settembre 2017, non anche con riguardo alle p.lle in esame, ma tale inerzia non determina l'inoppugnabilità della stima peritale in precedenza opposta, in considerazione del fatto che con l'emanazione del successivo decreto di espropriazione, era stata determinata l'indennità di espropriazione e di occupazione legittima in un importo di 2,1 €/mq, inferiore a quello stabilito dalla terna, sicché la non avrebbe avuto nessun interesse ad opporsi al valore definitivo individuato dal citato decreto di esproprio.
Consegue da quanto detto che la valutazione della terna arbitrale non può essere presa in considerazione per la determinazione dell'indennità di occupazione legittima, mentre deve ritenersi corretta la valutazione effettuata dal Ctu nominato dal Tribunale, che, alla pag. 23 della sua prima relazione peritale, ha individuato un valore di mercato del terreno espropriato coltivato a vigneto, oscillante, nel periodo dal 2008 (data dell'immissione in possesso da parte della ) al 2017 (data di deposito della relazione), tra 5,70 €/mq e 6,00 € /mq, valore che può ritenersi congruo (sebbene contestato dalla - come si dirà nell'esame del successivo motivo di gravame - in relazione alla determinazione dell'indennità di occupazione illegittima) e che genera, in relazione ai mq 1643, oggetto di occupazione legittima, un valore dell'indennità di esproprio aggiornato al febbraio 2015 (data di emissione
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del decreto di esproprio) di 9.858,00 €, ed un valore dell'indennità di occupazione legittima di 5.432,17 € (sempre aggiornato alla stessa data per un periodo di occupazione legittima di circa 6 anni e mezzo), che diventano 5.741,84 €, con l'aggiunta degli interessi al 2015, e 6.450,45 € all'attualità (con l'aggiunta di ulteriori interessi legali sino al soddisfo).
Tale importo, può, pertanto, ritenersi congruo, e va a sostituire quello di
20.991,25 € individuato dal Tribunale, per i motivi innanzi specificati e non per il vizio di ultrapetizione del primo Giudice, pure contestato dalla (gli attori si erano rimessi ad una formula vaga, chiedendo ogni e diversa somma, anche maggiore, che il Tribunale riterrà dovute).
II.4.1. In conclusione, la sentenza di primo grado va in parte qua riformata, con la conseguenza che l'appellante va condannata a depositare presso la
Cassa Depositi e Prestiti in favore di a titolo di indennità di Controparte_3
occupazione legittima, la somma di 6.450,45 €, oltre ulteriori interessi legali sino al soddisfo.
II.5. Con il sesto ed ultimo motivo di gravame, la si lamenta che il
Tribunale ha determinato l'indennità di occupazione illegittima in modo eccessivo, in complessivi 3.108,11 €, oltre a 327,60 € per ogni ulteriore anno di occupazione, e con l'aumento del 10%, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale. Nello specifico, con tale motivo essa contesta:
a1) sia il valore di mercato adottato dal Ctu e fatto proprio dal Tribunale di
6,00 /mq, a fronte del valore di 3,25 €/mq individuato dal perito nominato dalla
Corte d'Appello nel giudizio di opposizione alla stima ex art. 54 TUE, ivi pendente
(R.G. n. 1482/2015),
b1) sia il fatto che il Tribunale ha riconosciuto l'incremento del 10% a titolo di danno non patrimoniale, calcolato facendo applicazione di quanto stabilito dall'art. 42 bis del TUE, che in precedenza - con riguardo alla facoltà concessa all'amministrazione che aveva in uso il bene di decidere se restituirlo o acquisirlo al suo patrimonio indisponibile - era stato escluso, imponendo alla la restituzione di tale terreno illegittimamente occupato;
c1) sia, infine, il fatto che il Tribunale ha aumentato tale indennità di un ulteriore importo di 985,80 €, aggiungendo anche la quota relativo al periodo successivo alla scadenza dei termini di efficacia della dichiarazione di p.u., cioè quella dal 4 giugno 2013 (cioè, dopo i cinque anni di validità della dichiarazione di p.u. del 4 giugno 2008) al decreto di esproprio (emesso nel febbraio 2015),
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calcolata sempre sul terreno dell' estensione di 1643 mq, senza considerare che per tale periodo vi era stata la proroga dei termini di efficacia della predetta dichiarazione (dal 31 gennaio 2013 al 18 marzo 2015), sicché anche tale occupazione doveva considerarsi legittima, non avendo rilevanza il fatto che i provvedimenti di proroga erano stati depositati in giudizio durante le operazioni peritali, cioè dopo la scadenza dei termini istruttori, poiché era stata allegata
“un'indispensabilità dell'accertamento di una situazione di comune interesse” e si erano indicate, nel rispetto del contraddittorio, la fonte di acquisizione.
Il motivo di gravame è infondato.
Innanzitutto, l'appellante non può dolersi:
i1) del valore di mercato attribuito al terreno occupato solo con riguardo all'occupazione illegittima e non a quella legittima (oggetto del pregresso motivo di gravame), fondandosi entrambe sul medesimo criterio di calcolo dell'indennità di esproprio, né può comparare il citato valore di mercato di 6,00 €/mq con quello di
3,25 €/mq, determinato in un giudizio di opposizione alla stima pendente dinnanzi alla Corte d'Appello di Napoli, e riguardante una particella di terreno, la n. 570 (ex p.lla 177) di 485 mq, diversa da quelle in esame, con caratteristiche simili, ma non eguali alle particelle in esame;
ii2) del fatto che il Tribunale, recependo le indicazioni del nominato Ctu, ha applicato l'art. 42 bis TUE per il calcolo del danno non patrimoniale, individuandolo in un importo pari al 10% in più su quello dell'indennità di esproprio. Difatti, la critica l'applicazione di tale norma con riguardo al calcolo del danno non patrimoniale, ma dimentica che tale norma era stata applicata dal CTU, senza che essa sollevasse contestazioni, anche per il calcolo (del valore) dell'occupazione illegittima (danno patrimoniale), individuato nel 5,5% (o 1/20) del valore dell'indennità di esproprio per ciascun anno di occupazione illegittima, ovvero in un importo di molto inferiore al reale danno subito dal che, non a caso, CP_3
pone tale questione come oggetto del suo secondo motivo di appello incidentale.
Sicché, la non può dolersi dell'applicazione di tale norma solo quando le arreca un danno, non anche quando le produce un beneficio.
Né può sostenere che l'applicazione di tale norma era stata già esclusa in sede di valutazione della questione di giurisdizione, trattandosi di questioni diverse, discutendosi nella specie del solo calcolo, in aggiunta all'indennità di occupazione illegittima, del danno non patrimoniale (cfr. Cass. s.u. 25044/2016 cit., che trattando della questione di giurisdizione, precisa che “a nulla rileva(ndo) l'art. 42-
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bis del d.P.R. n. 327 del 2001, introdotto dal d.l. n. 98 del 2011, conv., con modif., dalla l. n. 111 del 2011, sulla cd. acquisizione sanante: tale norma, infatti, disciplina
i presupposti per l'adozione del relativo provvedimento e la misura dell'indennizzo per il pregiudizio patrimoniale conseguente alla perdita definitiva dell'immobile, risultando, quindi, ininfluente in ordine ai criteri attributivi della giurisdizione sulle domande di risarcimento da occupazione “sine titulo”).
Non va peraltro dimenticato che l'utilizzo di tale percentuale forfettaria del
10% per il calcolo del danno non patrimoniale - utilizzata dalle Corti d'Appello in unico grado, in materia di acquisizione sanante, nei giudizi di opposizione alla stima
– può tranquillamente estendersi alle ipotesi in cui, in presenza di un decreto di esproprio, vi è stato, come nella specie, un periodo di occupazione illegittima, e dunque, in aggiunta ad un danno patrimoniale, anche un danno non patrimoniale, non rinvenendosi altro criterio che disciplini espressamente il danno non patrimoniale derivante da occupazione illegittima a seguito di decreto di esproprio;
iii3) del fatto che è stato applicato l'importo di 985,80 € in più a titolo di indennità di occupazione illegittima per gli anni 2013, 2014 e sino al febbraio 2015, giacché a tale incremento l'appellante incidentale ha espressamente rinunziato, con la conseguenza che, su tale parte, devi ritenersi cessata la materia del contendere.
III. Passando all'esame dell'appello incidentale del anch'esso è CP_3
solo in parte fondato, e va accolto parzialmente per i seguenti motivi.
III.1. Va, innanzitutto, rigettato l'appello incidentale condizionato all'accoglimento del quinto motivo di gravame della .
Sostiene il che, qualora la Corte dovesse accogliere il motivo di CP_3
gravame della rideterminando l'indennità di occupazione legittima in un importo inferiore a 20.881,25 € come stabilito dal Tribunale, essa deve poi considerare che tale indennità va calcolata per un periodo di durata di tale occupazione più lungo dei cinque anni indicati dal Giudice di prime cure, prendendo in considerazione la proroga del termine di efficacia della dichiarazione di p.u. sino al 18 marzo 2015 (che il a tal fine, riconosce, sebbene CP_3
documentata in ritardo nel primo grado del giudizio), con la conseguenza che l'occupazione legittima si è protratta per 18 mesi e sette giorni in più rispetto ai cinque anni stabiliti dalla legge (cioè dal 4 giugno 2013 all'8 febbraio 2015).
Orbene, ritiene la Corte che tale più lungo termine di efficacia risulta già ricompreso nel ricalcolo effettuato dal Ctu nominato dal Tribunale nel primo grado
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del giudizio (cfr. pag. 21 e 22 della prima relazione peritale del 26 ottobre 2017) e scelto da questo Collegio come criterio di calcolo corretto dell'indennità di occupazione legittima, sicché l'importo di 5.432,17 €, o meglio quello di 6.450,45 € all'attualità, individuato dalla Corte nell'accoglimento del quinto motivo dell'appello principale, già risulta soddisfare la doglianza indicata dal CP_3
che deve, pertanto, ritenersi, assorbita dalla predetta motivazione.
III.2. Con il suo secondo motivo dell'appello incidentale - fermo restando, come già detto, la rinunzia ivi espressa del alla richiesta dell'indennità di CP_3
occupazione illegittima per il periodo ulteriore dal 4 giugno 2013 al febbraio 2015, calcolato poi, per effetto della proroga dell'efficacia della dichiarazione di p.u., per la liquidazione di un ulteriore importo, a titolo di indennità di occupazione legittima
- il si duole del fatto che il Tribunale, facendo proprio quanto stabilito dal CP_3
Ctu, abbia determinato l'indennità di occupazione illegittima in un importo pari al
5%, o meglio al 5,5% del valore, per ciascun anno di occupazione illegittima, del bene immobile occupato, come stabilito dall'art. 42 bis TUE, anziché in un importo( superiore), pari almeno a quello stabilito - anche per ragioni di equità e di giustizia sostanziale ex art. 3 della Costituzione - dall'art. 50 del TUE per l'occupazione legittima, cioè di 1/12, corrispondente all'8,33% del valore di mercato del bene immobile. Sicché, a suo dire, tale indennità andava rideterminata in un importo di
4.088,88 € sino al 2017, e poi, per gli anni successivi e sino al rilascio del bene, in un importo aggiuntivo di 546,00 € (anziché 360,36 €) per ogni anno di occupazione, dal
2017 e sino al rilascio, oltre rivalutazione ed interessi sulle somme via via rivalutate.
Il motivo è fondato.
A giudizio della Corte, infatti, non vi è motivo per differenziare l'indennizzo dovuto per l'occupazione illegittima da quello dovuto per quella legittima, attribuendo al primo un valore inferiore, poiché, diversamente ragionando, la pubblica autorità potrebbe trarre vantaggio dalla sua attività illecita, preferendo prolungare l'occupazione illegittima per godere di un vantaggio da un punto di vista economico.
Né può valere, in senso contrario, quanto previsto dall'art. 42 bis, co. 3, 2° cpv del TUE, secondo cui, nel caso di acquisizione sanante, “per il periodo di occupazione senza titolo è computato a titolo risarcitorio, …l'interesse del cinque per cento annuo sul valore determinato ai sensi del presente comma 4” (id est sul valore venale del bene), giacché tale norma speciale è stata dettata per un istituto particolare, la cui ratio era quella di rimediare alla carenza strutturale del modello
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delle cd. espropriazioni indirette, sanando le situazioni irregolari, ma ormai irreversibili e perpetratesi nel tempo (cfr. da ultimo, Cass. 11657/2025), e non può trovare applicazione analogica (anche) per il calcolo del danno patrimoniale da occupazione illegittima, per il quale vi è già un criterio dettato per il calcolo dell'occupazione legittima dall'art. 50 TUE, che ben si addice ad essere applicato anche alla prima.
Tanto, a differenza delle ipotesi di calcolo del danno non patrimoniale, di cui si
è detto sopra, per le quali manca un'altra norma che lo disciplini espressamente.
A quanto detto, va aggiunto che la medesima norma speciale dell'art. 42 bis
TUE consente di dare prova di una diversa entità del danno non patrimoniale, e non si vede perché, nel caso in esame, la privazione del medesimo terreno coltivato a vigneto, espropriato solo parzialmente, per una parte (quella occupata legittimamente) arrecherebbe un danno, per altra parte (quella occupata illegittimamente) produrrebbe un danno inferiore.
III.2.1. In conclusione, l'appello incidentale condizionato va accolto sul punto, sicché la sentenza impugnata va riformata e l'indennità di occupazione illegittima va rideterminata in un importo di 4.088,88 € sino al 2017, e poi, per gli anni successivi di ulteriore occupazione, dal 2017 e sino al rilascio del bene, in un importo aggiuntivo di 546,00 € (anziché 360,36 €).
IV. Infine, va rigettato l'ultimo motivo dell'appello incidentale – cui sono dedicate le pag. da 26 a 40 della comparsa di costituzione - con cui, tra i vari danni non riconosciuti dal Tribunale, il si duole solo del fatto che il Giudice di CP_3
prime cure non gli abbia riconosciuto il danno consistente nella diminuzione di valore delle uve prodotte - negli anni dal 2008 al 2011 - dai vigneti esistenti a ridosso della strada costruita, in quanto vendute ad un prezzo inferiore a quello coerente con la loro tipologia, cagionato – a suo dire – dal fatto che esse erano state contaminate dalla polvere innalzata dai camion che, a centinaia, transitavano sulla strada costruita, ma non ancora asfaltata, che conduceva alla discarica di
Sant'Arcangelo MO.
Secondo l'appellante, erroneamente il primo Giudice, recependo le osservazioni, anche integrative, del nominato Ctu, aveva ritenuto che «non è possibile attribuire con ragionevole certezza il calo del prezzo di vendita delle uve prodotte dal fondo alla polvere sollevata dagli automezzi transitanti sulla CP_3
strada sterrata;
infatti la polvere di per sé non costituisce un fattore di danno, per
l'uva, ma anzi costituisce spesso un sistema di protezione dei vitigni, e quindi si
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giustifica una diminuzione del valore commerciale, e comunque, non sono in atto analisi che dimostrino una contaminazione dell'uva prodotta sul terreno per cui è causa, per la presenza di polvere o di percolato. Non c'è modo di riferire la diminuzione del prezzo di vendita nel quadriennio alla polvere sollevata dagli automezzi, piuttosto che alla pura e semplice realizzazione della discarica nelle vicinanze (sia pure non nello stesso Comune, ma in quello confinante)».
Al contrario, egli sostiene di avere dato prova dei danni subìti mediante l'escussione di tre testi - di cui uno era l'amministratore unico dell'”Azienda
Agricola Colli Irpini S.R.L.”, con cui il aveva stipulato in data 8 gennaio CP_3
2007 un contratto per l'acquisto delle proprie uve nel periodo dal 2007 al 2011 al prezzo di 1,45 €/Kg – i quali hanno confermato che nel 2008 la gran quantità di polvere e di percolato, che cadeva dai camion che trasportavano rifiuti e transitavano sulla strada non ancora asfaltata, si era riposta sulle uve, provocando la risoluzione del contratto stipulato con la citata azienda agricola, che, in seguito, aveva comunque acquistato le uve, in origine classificate come di pregio “Sannio greco Doc” da vitigno cru Pianella, ad un prezzo ridotto di 0,45 €/kg nel 2008, di 0.94
€ /kg nel 2009, di 0,70 €/kg nel 2010 e di 0,90 €/kg nel 2011.
A giudizio della Corte, infatti, le testimonianze suddette non sono risolutive in favore dell'appellante poiché non confortate da dati oggettivi. Ed infatti, il CP_3
non ha dato prova del fatto che i danni in parola - di cui sostiene di avere dato prova mediante la produzione in giudizio del contratto con l'Azienda agricola Colli
Irpini e le fatture delle uve vendute ad un prezzo ridotto negli anni successivi al 2007
– siano stati cagionati univocamente dalle polveri depositatesi sui grappoli d'uva.
Innanzitutto, va evidenziato che il non ha riprodotto in giudizio il CP_3
fascicolo di parte contenente la sua produzione, tra cui il contratto stipulato con l'Azienda Agricola Colli Irpini, le fatture di vendita e gli articoli di giornale cui si riferisce nelle difese. In ogni caso, per dare prova del citato nesso di causalità, il avrebbe dovuto provare che l'uva venduta ad un prezzo inferiore a CP_3
quello corrispondente alla sua tipologia fosse proprio quella proveniente dalle viti insistenti sulla parte del vigneto occupata illegittimamente. Si consideri, in proposito, che il vigneto in questione aveva l'estensione complessiva di oltre
20.0000,00 mq (2 Ha), (di cui 1012 mq occupati illegittimamente) e che la provenienza delle uve danneggiate da quella specifica porzione di fondo non poteva di certo emergere dalle fatture;
di tale collegamento eziologico-logistico aveva già fortemente dubitato il Ctu, che aveva fatto espresso riferimento alla grande
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estensione del fondo. Alla mancata specificazione della provenienza delle uve vendute, si aggiunge poi il fatto che non vi è prova che sia stata proprio la polvere a danneggiarle, non avendo il prodotto in giudizio le analisi di laboratorio CP_3
cui aveva fatto cenno l'amministratore della ditta acquirente nella sua testimonianza, ben potendo il calo di valore del prodotto essere stato determinato da fattori diversi, esclusivi o concorrenti.
Né può supplire a tale carenza probatoria la perizia redatta dalla terna arbitrale, essendosi essa limitata a quantificare la differenza di prezzo tra le uve vendute nel 2007, ad un prezzo che il indica come giusto (per la qualità CP_3
delle uve), e quello delle uve vendute negli anni successivi dal 2008 al 2011, senza nulla dire sulle cause di tale diminuzione di prezzo.
Per tali motivi, in assenza di prova, va confermata sul punto la sentenza di primo grado, che ha escluso i danni richiesti.
V. Per tutti i motivi sopra detti, vanno accolti parzialmente gli appelli principale ed incidentale, ed in riforma della sentenza impugnata, l'appellante va condannata a depositare presso la Cassa Depositi e Prestiti in favore di a titolo di indennità di occupazione legittima, la somma di Controparte_3
6.450,45 €, oltre ulteriori interessi legali da oggi sino al soddisfo, e va altresì condannata a pagare al in accoglimento dell'appello incidentale da CP_3
questo proposto, a titolo di indennità di occupazione illegittima, l'importo di
4.088,88 € sino al 2017, e poi, per gli anni successivi di ulteriore occupazione, dal
2017 e sino al rilascio del bene, un importo aggiuntivo di 546,00 € per ciascun anno successivo di ulteriore occupazione, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle somme di anno in anno rivalutate.
VI. Tenuto conto dell'esito complessivo della lite (cfr. da ultimo, Cass.
16526/2014) e della soccombenza reciproca delle parti, segue la compensazione integrale tra le stesse, ai sensi dell'art. 92, co. 2, c.p.c., delle spese di lite dell'intero processo (cfr. Cass. s.u. 32061/2022, secondo cui la compensazione tra le parti delle spese di lite può essere disposta, tra le altre ipotesi, nel caso di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, escludendosi soltanto la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente).
Le spese di Ctu, invece, vanno poste, nei rapporti tra le parti, a carico di ciascuna nella misura del 50%.
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P. Q. M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunziando sull'appello principale proposto dalla Parte_3
ex art. 15 O.P.C.M. N. 3920/2011 nei confronti di e CP_3 Parte_1
nonché su quello incidentale da questi ultimi proposto avverso la
[...]
sentenza del Tribunale di Napoli n. 2979/2019, pubblicata il 19 marzo 2019, in accoglimento parziale di entrambi gli appelli ed in riforma parziale della sentenza impugnata, ogni altra questione assorbita, così provvede:
1. condanna la a depositare presso la Controparte_1
Cassa Depositi e Prestiti in favore di a titolo di indennità di Controparte_3
occupazione legittima, la somma di 6.450,45 €, oltre interessi legali su tale somma da oggi al soddisfo, e la condanna a pagare al a titolo di indennità di CP_3
occupazione illegittima, l'importo di 4.088,88 €, e poi, per gli anni successivi al 2017
e sino al rilascio del bene, un importo aggiuntivo di 546,00 € per ciascun anno successivo di ulteriore occupazione, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle somme di anno in anno rivalutate;
2. dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite;
3. dispone che le spese di Ctu siano poste a carico delle parti, ciascuna nella misura del 50%.
Così deciso in Napoli, 5 novembre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr.ssa Giuseppa D'Inverno dr.ssa Caterina Molfino
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