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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 08/04/2025, n. 171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 171 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ORISTANO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
dott.ssa Consuelo Mighela Presidente
dott. Nicolò Sesta Giudice
dott. Gabriele Bordiga Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n.524 del ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2024, promosso da:
, C.F. nata a [...], il15/03/1970, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in VIA ORISTANO 121 in DONIGALA FENUGHEDDU, presso lo studio dell'Avv. MURONI ANNA MARIA che la rappresenta e difende per procura speciale in calce al ricorso
Ricorrente
contro
, C.F. nato a [...], il [...], CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in VIALE CULIN, 8/B in BUSTO ARSIZIO, presso lo studio dell'Avv.
NERI FRANCESCA che lo rappresenta e difende per procura speciale in calce alla comparsa
Resistente
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO
Intervenuto per legge
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle seguenti conclusioni:
Nell'interesse delle parti:
“1) Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2) La dimora coniugale ubicata nel Comune di Cabras via Trieste n.32, di proprietà del signor CP_1
Pagina 1 , unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata al signor dove i figli CP_1 CP_1
e manterranno la loro residenza. Persona_1 Persona_2
3) Disporre l'affido condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, i quali continueranno ad esercitare la potestà genitoriale, impegnandosi ad adottare sempre di comune accordo, le decisioni di maggiore interesse per il figlio, tra cui quelle riguardanti le scelte educative e scolastiche, le cure mediche, la partecipazione alle attività formative extrascolastiche, i viaggi di istruzione e svago, le attività sportive e ricreative, l'acquisto e l'uso di mezzi personali. I genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione.
4) Considerata l'età del figlio (17 anni) i SI.ri potranno vedere e stare con il Per_2 Parte_2 figlio tutte le volte che questi lo desiderino e previo accordo telefonico diretto tra genitori e figlio, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici del figlio e gli impegni lavorativi dei genitori.
5) Relativamente alla LI (studentessa fuori sede) la stessa potrà vedere e stare con i Per_1 genitori ogni volta che lo desideri, previo accordi diretti. Il mantenimento per la LI verrà Per_1 versato direttamente dai genitori al conto della LI nella misura del 50% ciascuno.
6) Il collocamento dei figli sarà considerato paritario e i figli verranno mantenuti direttamente dai genitori quando questi saranno presso di loro.
7) Le spese straordinarie per i figli, quali: le spese mediche non coperte dal SSN, le spese scolastiche e universitarie (tasse, libri, affitto casa fuori sede), ludiche, viaggi e tutte quelle che si dovessero rendere necessarie per i figli, non economicamente autosufficienti, saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno.
8) Le spese straordinarie, ove non necessarie e/o urgenti, dovranno essere preventivamente concordate tra i genitori e dovranno essere valutate in conformità alle linee guida del protocollo pubblicato dal CNF in data 29.11.2017.
9) La SI.ra potrà prelevare dall'abitazione coniugale i propri effetti personali e Parte_1 quanto in appresso indicato: n.2 cassettiere;
Aspirapolvere Rumba;
Microonde Wirpool;
Macchina per il caffè; Bimby;
un Frigorifero;
un televisore;
una affettatrice;
un armadio a due ante;
ventilatore; il tavolo da cucina;
rete e materasso elettrico;
asse da stiro;
macchina da cucire e macchina taglia e cuci;
tavolo con panche;
lavatrice e bicicletta.
10) Dato atto delle attuali condizioni economico/reddituali dei coniugi, il signor verserà alla CP_1 NO , mediante accredito all'IBAN fornito dalla medesima, entro e non oltre il Parte_1 giorno cinque di ogni mese, a titolo di contributo per il mantenimento del coniuge, la somma di Euro
300,00 (trecento/00); detto assegno, sarà aggiornato automaticamente di anno in anno secondo gli
Pagina 2 indici ISTAT, decorso un anno dalla sentenza di separazione e così fin tanto che la NO non Pt_1 avrà eventualmente reperito una stabile diversa fonte di reddito tale da garantirle l'autosostentamento economico.
11) L'Assegno Unico Universale per il figlio verrà percepito da entrambi i genitori nella Per_2 misura del 50% ciascuno.
12) Al fine di regolarizzare ogni altro tipo di rapporto economico tra le parti, il SI. CP_1 si obbliga a versare alla SI.ra il 50% degli stipendi arretrati da gennaio 2024 fino al Parte_1 mese di giugno 2024 (relativi al rapporto di lavoro con la ditta Piredda di Cabras) nel momento in cui questi verranno accreditati nel conto corrente del Con il detto versamento la SI.ra CP_1 [...]
non avrà più nulla da pretendere dal coniuge. Pt_1
13) Le parti danno atto di essere cointestatarie del conto corrente acceso presso sede CP_2 di Cabras e che in esecuzione dei presenti accordi intendono estinguere suddividendo al 50% le somme risultanti, dedotte le spese di chiusura.
14) Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti ai fini della validità per l'espatrio.
15) Le parti rinunciano all'impugnazione della emananda sentenza
16) Con compensazione delle spese di lite.”.
Nell'interesse del Pubblico Ministero:
“il Tribunale voglia disporre in conformità alle condizioni congiuntamente proposte da
[...]
e ”. Pt_1 CP_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 18/06/2024 ha chiesto la pronuncia della Parte_1
separazione tra i coniugi richiedendo l'affidamento condiviso del figlio minore, l'assegnazione della casa coniugale a sé, la regolamentazione del diritto di visita del padre con le modalità e tempistiche meglio descritte nell'atto introduttivo nonché l'obbligo per il resistente di versare un contributo al mantenimento del figlio pari a euro 250,00 mensili oltre a un assegno di mantenimento per sé Per_2
pari a euro 300,00 mensili. Inoltre, ha richiesto di stabilire che entrambi i genitori avrebbero paritariamente partecipato alle spese della LI , studentessa fuori sede, mediante la Per_1
corresponsione di euro 200,00 mensili a testa. Infine, ha domandato la ripartizione delle spese straordinarie nell'interesse dei figli al 50% tra i genitori e l'integrale percezione dell'assegno unico.
I coniugi hanno contratto matrimonio in CABRAS il 18/04/1993 (atto Numero 2 Parte II S. A anno
1993).
Pagina 3 Dall'unione coniugale sono nati i figli nata a [...] il [...], Persona_1 Persona_2
nato a [...] il [...] e nata a [...] il [...], coniugata ed Persona_3
economicamente autonoma.
Si è costituito il resistente, il quale non si è opposto alla domanda di separazione e ha domandato a sua volta l'affidamento condiviso del figlio minore con collocamento da considerarsi paritario, senza nessun assegno quale obbligo di contribuzione al suo mantenimento;
egli ha domandato l'assegnazione della casa coniugale a sé, la ripartizione delle spese straordinarie al 50%, la ripartizione in egual misura dell'assegno unico e la previsione di un assegno di mantenimento in favore della moglie pari a euro 300,00 mensili. Il resistente ha colto l'occasione per proporre una definitiva regolamentazione delle questioni economiche tra i coniugi alle condizioni di cui in comparsa.
Prima dell'udienza di comparizione, le parti hanno dato atto, con nota congiunta del 14.10.2024, di aver raggiunto un accordo conciliativo alle condizioni sopra riportate, chiedendo la sostituzione dell'udienza col deposito di note scritte nonché dichiarando di rinunciare alla comparizione, di non volersi riconciliare e di confermare le conclusioni di cui all'accordo.
Conseguentemente, non è stata ritenuta necessaria l'adozione di provvedimenti temporanei e urgenti.
Pertanto, all'esito dello scambio delle note scritte e della formulazione di conclusioni conformi indicate, la causa è stata trattenuta in decisione, con riserva di riferire al Collegio.
La domanda di separazione personale deve essere accolta, in quanto fondata.
Emerge, infatti, dalle risultanze processuali, ed in specie dal tenore degli atti di parte e dal fallimento del tentativo di conciliazione, il venir meno tra i coniugi del reciproco affetto e di qualsiasi intesa, sicché la prosecuzione della convivenza sarebbe per loro intollerabile.
Deve pertanto pronunciarsi la separazione personale tra e Parte_1 CP_1
Devono essere integralmente recepite dal Collegio le condizioni stabilite dalle parti in quanto eque e conformi agli interessi dei figli nonché degli stessi coniugi.
Difatti, il previsto affidamento condiviso dell'unico figlio ancora minore è idoneo a dare completa attuazione all'ormai consolidato principio della bigenitorialità, il quale rappresenta un caposaldo fondamentale in materia di affidamento in quanto garantisce il legittimo diritto dei figli minori di poter stabilire, e coltivare nel tempo, un rapporto continuativo con entrambi i genitori, anche laddove questi abbiano scelto di non proseguire la loro relazione sentimentale.
Pagina 4 La genitorialità condivisa, inoltre, di garantire che le decisioni di maggiore interesse per i figli siano assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni degli stessi.
È, invero, lo stesso art. 337 ter c.c. a prevedere che debba valutarsi prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori.
Anche i tempi di permanenza del minore presso ciascun genitore, considerati paritari alla luce della libertà concessa a sono del tutto adeguati alle esigenze di quest'ultimo, il cui raggiungimento Per_2
della maggiore età è imminente: è pertanto opportuno confermare fin d'ora la possibilità per il medesimo di trascorrere con ciascun genitore il tempo che preferisce, in base alle proprie necessità scolastiche e agli impegni extrascolastici.
L'assegnazione della casa familiare al padre, proprietario esclusivo della medesima, è condivisibile, tenuto conto della necessità di garantire ai figli minori e maggiorenni non indipendenti di continuare ad avere il proprio principale e stabile riferimento presso il medesimo ambiente domestico in cui sono cresciuti.
Sotto il profilo economico, infine, si ritiene che la predetta libertà ed elasticità concessa al figlio minorenne di stare indifferentemente con ciascun genitore quando lo preferirà giustifichi la mancata previsione di un assegno quale contributo al mantenimento, in quanto le parti hanno opportunamente dato atto di considerare tali tempi quali paritari, con conseguente obbligo di ogni genitore di farsi carico del mantenimento diretto quando ha il figlio con sé.
Ugualmente, le parti hanno giustamente dato atto della situazione di , maggiorenne ma non Per_1
indipendente e studentessa fuori sede, concordando di concorrere in pari misura alle spese necessarie al suo mantenimento.
Nello stesso senso va valutata la eguale ripartizione dell'assegno unico e la suddivisione delle spese straordinarie.
Quanto all'assegno di mantenimento per il coniuge, la prevista misura di euro 300,00 è stata oggetto di espresso accordo tra le parti e, poiché trattasi di diritto disponibile, non v'è ragione per non dar seguito a quanto richiesto.
Tutte le ulteriori statuizioni riguardano la regolamentazioni di diritti di natura eminentemente economica e del tutto disponibili tra i coniugi, pertanto il Tribunale si limita a prenderne atto.
Tenuto conto dell'accordo raggiunto, le spese del giudizio devono essere interamente compensate tra le parti.
Pagina 5
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente decidendo:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi , nata a [...], il Parte_1
15/03/1970 e , nato a [...], il [...], mandando al competente CP_1
Ufficio dello Stato Civile per l'annotazione della presente sentenza (atto Numero 2, Parte II, S. A, anno 1993 - Comune di CABRAS).
Sull'accordo delle parti:
- dispone che la dimora coniugale ubicata nel Comune di Cabras via Trieste n.32, di proprietà del signor , unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, sia assegnata al signor CP_1 CP_1 dove i figli e manterranno la loro residenza. Persona_1 Persona_2
- dispone l'affido condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, i quali continueranno ad esercitare la potestà genitoriale, impegnandosi ad adottare sempre di comune accordo, le decisioni di maggiore interesse per il figlio, tra cui quelle riguardanti le scelte educative e scolastiche, le cure mediche, la partecipazione alle attività formative extrascolastiche, i viaggi di istruzione e svago, le attività sportive e ricreative, l'acquisto e l'uso di mezzi personali. I genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione;
- dispone, considerata l'età del figlio (17 anni), che i SI.ri potranno vedere Per_2 Parte_2
e stare con il figlio tutte le volte che questi lo desiderino e previo accordo telefonico diretto tra genitori e figlio, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici del figlio e gli impegni lavorativi dei genitori. Relativamente alla LI (studentessa fuori sede), il Per_1 mantenimento per verrà versato direttamente dai genitori al conto della LI nella misura del
50% ciascuno;
- dispone, alla luce del collocamento come sopra regolato, da considerato paritario, che i figli verranno mantenuti direttamente dai genitori quando questi saranno presso di loro;
- dispone che le spese straordinarie per i figli, quali le spese mediche non coperte dal SSN, le spese scolastiche e universitarie (tasse, libri, affitto casa fuori sede), ludiche, viaggi e tutte quelle che si dovessero rendere necessarie per i figli, non economicamente autosufficienti, saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno;
le spese straordinarie, ove non necessarie e/o urgenti, dovranno essere preventivamente concordate tra i genitori e dovranno essere valutate in conformità alle linee guida del protocollo pubblicato dal CNF in data
29.11.2017;
- prende atto che la SI.ra potrà prelevare dall'abitazione coniugale i propri effetti Parte_1 personali e quanto in appresso indicato: n.2 cassettiere;
Aspirapolvere Rumba;
Microonde
Pagina 6 Whirpool;
Macchina per il caffè; Bimby;
un Frigorifero;
un televisore;
una affettatrice;
un armadio a due ante;
ventilatore; il tavolo da cucina;
rete e materasso elettrico;
asse da stiro;
macchina da cucire e macchina taglia e cuci;
tavolo con panche;
lavatrice e bicicletta.
- dispone che il signor versi alla NO , mediante accredito all'IBAN CP_1 Parte_1 fornito dalla medesima, entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, a titolo di contributo per il mantenimento del coniuge, la somma di Euro 300,00 (trecento/00); detto assegno, sarà aggiornato automaticamente di anno in anno secondo gli indici ISTAT, decorso un anno dalla sentenza di separazione e così fin tanto che la NO non avrà eventualmente reperito una Pt_1 stabile diversa fonte di reddito tale da garantirle l'autosostentamento economico.
- prende atto che l'Assegno Unico Universale per il figlio verrà percepito da entrambi i Per_2 genitori nella misura del 50% ciascuno;
- prende atto che al fine di regolarizzare ogni altro tipo di rapporto economico tra le parti, il SI.
si obbliga a versare alla SI.ra il 50% degli stipendi arretrati da CP_1 Parte_1 gennaio 2024 fino al mese di giugno 2024 (relativi al rapporto di lavoro con la ditta Piredda di
Cabras) nel momento in cui questi verranno accreditati nel conto corrente del Con il detto CP_1 versamento la SI.ra non avrà più nulla da pretendere dal coniuge. Parte_1
- prende atto che le parti sono cointestatarie del conto corrente acceso presso sede CP_2 di Cabras e che in esecuzione dei presenti accordi intendono estinguere suddividendo al 50% le somme risultanti, dedotte le spese di chiusura.
- prende atto che entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti ai fini della validità per l'espatrio.
Compensa le spese del giudizio tra le parti.
Così deciso in Oristano, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, in data
08/04/2025.
Il Giudice estensore La Presidente
Dott. Gabriele Bordiga Dott.ssa Consuelo Mighela
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