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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 29/10/2025, n. 5289 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5289 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli - ottava sezione civile - in persona dei magistrati
Dr. Alessandro Cocchiara Presidente
Dr. Antonio Quaranta Consigliere
Dr. Alberto Canale Consigliere est.
riunita in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in grado di appello iscritta al n. 3014 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021 con
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo in materia di appalto e vertente
TRA
corrente in Afragola alla via 2^ Traversa Bruno Buozzi n. 37 Parte_1
(P. Iva ), in persona del titolare elettivamente domiciliata in Napoli alla via P.IVA_1 Parte_1
Generale Orsini n. 46 presso l'avv. Vincenzo Cerbone (C.F: ) da cui è rappresentata e CodiceFiscale_1
difesa su procura alle liti prodotta in sede di iscrizione telematica della causa a ruolo.
APPELLANTE
E
sito in Cardito alla via Rosano n. 1 (C.F. in persona Controparte_1 P.IVA_2
dell'amministratore p.t. elettivamente domiciliato in Casoria alla via Trav. Michelangelo n. 14 CP_2
presso l'avv. Augusto de Luca (C.F: ) da cui è rappresentato e difeso in virtù di procura CodiceFiscale_2
alle liti allegata alla comparsa di risposta depositata telematicamente.
APPELLATO/APPELLANTE INCIDENTALE
CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE: “Con il presente atto, il difensore dell' Parte_1
si riporta all'atto di appello ed a tutti i propri atti e, letto il decreto della Corte che dispone la
[...]
pagina 1 di 12 trattazione scritta dell'udienza, si oppone alle avverse conclusioni e chiede la decisione della causa con rigetto
dell'appello incidentale ed accoglimento dell'atto di appello, in particolare, delle seguenti conclusioni: 1.
dichiarare la nullità delle statuizioni contenute nella sentenza n.1292/2021 (r.g. 3874/2017) resa dal Tribunale
di Napoli Nord, in particolare, nella parte in cui l'appellante viene ingiustamente Parte_1
condannata sia al pagamento delle spese di lite, quantificate in € 4.835,00 oltre spese generali ed oneri di legge
(capo E del dispositivo della sentenza di primo grado), sia al pagamento delle spese di CTU (capo F del
dispositivo di sentenza di primo grado); per l'effetto:
2. riconosciuta la soccombenza reciproca in primo grado
tra l'odierna appellante e l'appellato , per tutti i motivi dedotti nell'atto di appello, previa CP_1
riforma/revoca dei capi E) ed F) del dispositivo della sentenza n. 1292/2021, disporre la compensazione
integrale delle spese di lite di primo grado ed il riparto al 50% delle spese di c.t.u.; 3. rigettare l'appello
incidentale in quanto palesemente inammissibile ed infondato per tutti i motivi dedotti in atti;
4. condannare
l'appellato al pagamento in favore dell'appellante delle spese, compenso Controparte_1
professionale, spese generali ed oneri di legge del presente grado di giudizio, con distrazione”.
PER L'APPELLATO/APPELLANTE INCIDENTALE (si riporta il contenuto delle note ex art. 127-ter c.p.c.
depositate in sostituzione dell'udienza del 29.03.2024 non avendo la parte curato il deposito di note successive):
“L'avv. Augusto de Luca, per il sito in Cardito alla via Rosano n. 1, denominato Controparte_3
“ ”, C.F. , in persona dell'amministratore e legale rappresentante p.t., si Controparte_1 P.IVA_2
riporta alla comparsa di costituzione con appello incidentale depositata in data 25.11.2021 ed alle conclusioni
ivi rassegnate. Chiede, quindi, che la causa sia introitata a sentenza con concessione dei termini per il deposito
di comparse conclusionali e repliche”.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
L' ha ottenuto dal Tribunale di Napoli Nord il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 678/2016 del 29.12.2016 con cui si è intimato al sito Controparte_1
in Cardito alla via Rosano 1, il pagamento di € 21.472,26, oltre interessi ai sensi del D. lgs. n. 231/2002.
A supporto della pretesa azionata in via monitoria parte ricorrente ha dedotto che in data 29.05.2016 il in questione gli aveva affidato in appalto l'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria del CP_1
fabbricato aventi per oggetto il ripristino dei frontalini, del parapetto e la tinteggiatura delle facciate per il prezzo a corpo di € 14.500,00 oltre Iva al 10%. Ha ancora dedotto l'istante che, in corso d'opera, il Condominio gli pagina 2 di 12 aveva chiesto di effettuare delle lavorazioni aggiuntive, ed in specie il ripristino dell'intonaco e la tinteggiatura dell'edificio, per un importo complessivo di ulteriori € 13.915,72 oltre iva al 10%.
A fronte delle prestazioni rese il committente non aveva tuttavia onorato la fattura n. 25 del 07.10.16,
emessa in riferimento ai lavori contrattuali per l'importo di € 6.165,77 al lordo di Iva, e la fattura n. 26 del
07.10.16, relativa alle opere extracontrattuali ed emessa per l'importo di € 15.306,72 iva inclusa, poste a base della richiesta ingiunzione di pagamento.
Il decreto ingiuntivo è stato tempestivamente opposto dal il quale, versato in atti il contratto CP_1
di appalto concluso dalle parti il 13.06.2016, ha in primo luogo evidenziato che le due fatture azionate in via monitoria si riferivano, con parole diverse, alle medesime lavorazioni e precisamente a quelle contemplate dall'art. 1 dell'accordo negoziale che, per il prezzo a corpo di € 14.500,00 oltre Iva al 10% stabilito dal successivo art. 3, aveva previsto il compimento delle seguenti opere: “Spicconatura e trasporto a rifiuto
dell'intonaco ammalorato;
trattamento dei ferri di armatura con antipassivante laddove occorre;
ripristino del
calcestruzzo ammalorato con le adeguate malte fibro-rinforzate; montaggio e smontaggio del ponteggio a infilo
con elementi ad H, per un totale di circa 160 mq;
pitturazione di tutte le facciate con l'esclusione dell'interno
delle verande e delle pareti dei balconi;
le parti di facciate che non saranno coperte dal ponteggio verranno
tinteggiate con il cestello mobile;
pulizia del cantiere”.
Nell'art. 4 del contrato concluso, dal titolo “morosità dei condomini ed esclusione del principio di
solidarietà”, era stato inoltre previsto che: “In caso di morosità del pagamento delle quote relative ai lavori in
oggetto, da parte di uno o più condomini, il creditore (appaltatore) è obbligato a rivalersi solo ed
esclusivamente nei confronti dei morosi” mentre con l'art. 10, intitolato “revisione prezzi”, si era concordato che: “Il prezzo del presente contratto non è soggetto a revisione prezzi ai sensi e per gli effetti dell'art. 1664,
comma 1 c.c.”. In base all'art. 5 dell'accordo negoziale il pagamento del compenso pattuito, pari a € 15.950,00
(€ 14.500,00 + Iva al 10% = € 15.950,00), doveva infine avvenire versando una prima rata di € 4.785,00
comprensiva di Iva (30% del totale) alla stipula del contratto, corrispondendo una seconda rata per un altro 30%
(€ 4.785,00) una settimana prima della fine dei lavori ed il restante 40% (€ 9.570,00 iva inclusa) in 4-5 rate mensili a partire dalla conclusione delle opere.
Con versamenti effettuati il 16.06.2016, il 29.07.2016 ed il 05.09.2016 il aveva quindi CP_1
corrisposto all'appaltatore la somma di € 6.594,28, pari al 41,34% del totale concordato, ma ciò malgrado i pagina 3 di 12 lavori venivano abbandonati completando solo due delle tre facciate dell'edificio. L'appaltatore, immemore di aver concluso un contratto a corpo e non soggetto a revisione prezzi, aveva infatti chiesto un indebito aumento del compenso pattuito e, con missiva dell'01.08.2016, aveva comunicato la sospensione dei lavori dal
06.08.2016, stante la mancata riunione dell'assemblea “per decidere e quantificare la percentuale in eccesso dei
lavori svolti e non preventivati”, affermando - al contempo - di aver eseguito il 60% delle lavorazioni quando era impensabile che in capo a 7 giorni le opere sarebbero state ultimate visto che erano state completate solo due facciate in 45 giorni.
In data 06.08.2016, come preannunciato, i lavori erano stati poi sospesi dopo aver montato i ponteggi sulla facciata non realizzata, sebbene il contratto concluso prevedesse l'utilizzo della piattaforma aerea, creando in tal modo un enorme disagio ai condomini i cui balconi affacciavano su quell'ala. Solo in data 03.02.2017
l'appaltatore si era infine risolto a rimuovere l'impalcato senza più nulla aver fatto.
Ciò premesso il ha mosso all'appaltatore i seguenti addebiti individuati come gravi CP_1
inadempimenti contrattuali: a) mancata ultimazione dei lavori concordati;
b) non rispondenza alle regole dell'arte delle opere parzialmente realizzate;
c) ostacolo al libero godimento delle aree comuni e private con un'impalcatura inutilmente montata per 6 mesi;
d) esposizione dei condomini a rischi di furto;
e) esposizione del condominio ad un aggravio di costi per il necessario affidamento dell'ultimazione dei lavori ad altra ditta;
f)
danni derivanti dallo smontaggio del ponteggio e costituiti dai fori lasciati sulla facciata dall'inserimento dei ferri di tenuta dell'impalcatura stessa. L'opponente ha quindi concluso chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo per carenza di legittimazione passiva, dovendo l'azione essere eventualmente proposta nei confronti dei singoli condomini morosi e non del . CP_1
In via riconvenzionale l'opponente ha inoltre chiesto al Tribunale di dichiarare la risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'appaltatore condannando quest'ultimo al risarcimento dei danni quantificati in € 20.000,00.
L' costituitasi in giudizio, ha concluso per il rigetto dell'opposizione e Parte_1
della domanda riconvenzionale formulata dal Condominio con conferma del decreto ingiuntivo. L'opposto ha inoltre chiesto a sua volta la risoluzione del contratto per inadempimento del . CP_1
La causa, concessi i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c., è stata istruita disponendo dapprima una c.t.u.
volta a verificare i lavori concretamente eseguiti e la loro realizzazione a regola d'arte ed ammettendo, al suo pagina 4 di 12 esito, gli interrogatori formali e le prove testimoniali richieste dalle parti.
La controversia è stata quindi decisa con sentenza pubblicata il 10.05.2021 e non notificata la quale ha così statuito: “a) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 678/2016 emesso
dal Tribunale di Napoli Nord il 29.12.2016; b) rigetta la domanda di pagamento proposta dall'opposto per
carenza di legittimazione passiva del c) dichiara inammissibile la domanda di risoluzione CP_1
proposta dall'opposto; d) rigetta le domande riconvenzionali formulate dall'opponente e) CP_1
condanna al pagamento delle spese di lite in favore del Parte_1
opponente che liquida in euro 145,50 per spese vive ed euro 4.835,00 per compenso, oltre iva e cpa CP_1
e rimb. forf. nella misura del 15%; f) pone definitivamente a carico di Parte_1
le spese di c.t.u già liquidate come da separato decreto”.
[...]
Tale decisione è stata assunta con la seguente motivazione: “L'opposizione è fondata e va accolta con
conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto. Invero, dall'esame del contratto di appalto del 13.6.2016,
allegato dal , è emerso il difetto di legittimazione passiva del in ordine alla domanda di CP_1 CP_1
pagamento del saldo del corrispettivo dell'appalto medesimo.
L'art. 4 del suddetto contratto, infatti, prevede che in caso di morosità di uno o più condomini
relativamente alle quote dei lavori, il creditore-appaltatore è obbligato a rivalersi solo ed esclusivamente nei
confronti del moroso/i. Pertanto, in presenza di tale previsione negoziale e dell'obbligo dell'appaltatore di agire
esclusivamente nei confronti dei condomini morosi, l'opposto avrebbe dovuto citare in giudizio i condomini
morosi e non il Condominio, giacché il contratto di appalto produce immediati effetti nei confronti di essi. Non
trova riscontro documentale la circostanza dedotta dall'opposto secondo la quale esso avrebbe chiesto
all'amministratore l'elenco dei condomini morosi (che non gli sarebbe stato fornito) e quella secondo la quale
tutti i condomini (nessuno escluso) sarebbero morosi nel versamento delle quote di loro spettanza.
Ne discende, dunque, il rigetto della domanda di pagamento formulata dall'appaltatore per carenza di
legittimazione passiva del . CP_1
Quanto alla domanda di risoluzione del contratto proposta in via riconvenzionale dal , essa CP_1
non può essere accolta alla luce della espletata c.t.u, le cui conclusioni il tribunale ritiene di condividere, in
considerazione della correttezza degli accertamenti eseguiti, della metodologia operata, della coerenza con la
CP_ documentazione agli atti. Invero, il c.t.u ha chiarito che le lavorazioni non eseguite o eseguite male dalla
pagina 5 di 12 edile attengono a zone limitate che, in termini di incidenza percentuale, sono inferiori al 5% dell'intera
superficie oggetto di lavori.
Pertanto, il Tribunale ritiene che nel caso di specie non sussistano i presupposti dell'invocata
risoluzione, atteso che i vizi denunciati non sono tali da rendere l'opera inadatta alla sua destinazione,
incidendo essi in maniera del tutto marginale ed in una percentuale del solo 5% (cfr. art. 1668 c.c.).
Dal rigetto della domanda di risoluzione, discende anche il rigetto della domanda risarcitoria. Al
riguardo, infatti, la S.C. ha affermato che “In tema di risoluzione del contratto per difformità o vizi dell'opera,
qualora il committente abbia chiesto il risarcimento del danno in correlazione con la risoluzione e i vizi
dell'opera non siano risultati tali da renderla del tutto inadatta alla sua destinazione, così da giustificare lo
scioglimento del contratto, la richiesta risarcitoria non può essere accolta per mancanza dei presupposti della
pretesa azionata, che si deve fondare sulla medesima “causa petendi” della domanda di risoluzione” (cfr. Cass.
n. 18578/2018). In ogni caso, il opponente non ha fornito la prova dei non meglio specificati danni CP_1
che avrebbe subito in conseguenza del dedotto inadempimento della controparte.
Va, invece, ritenuta inammissibile la domanda di risoluzione del contratto formulata dall'opposto, in
quanto incompatibile con la volontà manifestata nella comparsa di costituzione di voler ottenere comunque
l'adempimento della controprestazione (pagamento del corrispettivo dell'appalto) e la conferma del decreto
ingiuntivo emesso.
Le spese di lite, comprese quelle della c.t.u, seguono la soccombenza dell'opposto e si liquidano in base
ai criteri medi di cui al D.M. 2014/55”
§§§§§§
Con atto notificato il 30.06.2021 ed iscritto a ruolo il 05.07.2021 l' ha Parte_1
tempestivamente appellato tale decisione indicando quale data di prima udienza il 15.12.2021 e chiedendo a questa Corte di riformare parzialmente la sentenza impugnata, previa sospensione della sua efficacia esecutiva,
in accoglimento delle seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare la nullità delle statuizioni contenute nella
sentenza n. 1292/2021 (r.g. 3874/2017) resa dal Tribunale di Napoli Nord, in particolare nella parte in cui
l'appellante viene ingiustamente condannata sia al pagamento delle spese di lite Parte_1
quantificate in € 4.835,00 oltre spese generali ed oneri di legge (capo E del dispositivo), sia al pagamento delle
spese di CTU (capo F del dispositivo di sentenza); per l'effetto, riconosciuta la soccombenza reciproca in primo
pagina 6 di 12 grado tra l'odierna appellante ed il appellato per tutti i motivi dedotti nel presente atto di appello, CP_1
previa riforma/revoca dei capi E) ed F) del dispositivo della sentenza n. 1292/2021, disporre la compensazione
delle spese di lite di primo grado e il riparto al 50% delle spese della C.T.U.”.
In data 25.11.2021, nell'osservanza del termine previsto dal combinato disposto degli artt. 166 e 343
c.p.c., si è costituito il che ha concluso per il rigetto del gravame Controparte_1
avversario proponendo a sua volta appello incidentale con il quale ha chiesto a questa Corte di: “dichiarare la
risoluzione del contratto di appalto del 16.6.2017 per fatto e colpa della ditta appaltatrice e condannare, per
tutte le causali espresse negli atti di causa, la , in persona Parte_1
del suo legale rappresentante p.t., al risarcimento dei danni subiti dal Condominio dell'edificio sito in Cardito
alla via Rosano n. 1, denominato “ ”, a seguito dell'illegittima risoluzione subita e a Controparte_1
seguito dell'illegittimo comportamento posto in essere dalla ditta appaltatrice con particolare riferimento
all'illegittima apposizione dell'impalcatura sulla facciata Nord del fabbricato dal 6.8.2016 al 3.2.2017 e dei
conseguenti danni procurati anche nel momento di rimozione (fori di armatura) e con riferimento al maggiore
esborso che il condominio dovrà sobbarcarsi per l'affidamento della fine dei lavori ad altra ditta (laddove si
considerino i costi fissi connessi all'intera opera che dovranno essere sopportati ex novo e non più ammortizzati
nelle maggiori opere concordate con la;
danni, tutti, quantificati forfettariamente in € Parte_1
20.000,00 (ventimila/00) ovvero in quell'importo maggiore o minore che il Giudice adito riterrà dovuto”.
La causa, rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata ed acquisito il fascicolo di primo grado, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni fissando un'udienza poi sostituita dalla concessione di un termine per il deposito telematico di note ex art. 127-ter c.p.c.
Scaduto il termine per il deposito di tali note, il cui contenuto è stato trascritto in epigrafe, la causa è
stata introitata in decisione disponendo il deposito delle difese finali nei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
§§§§§§
Con un unico motivo di gravame l'appellante principale lamenta l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui, senza alcuna motivazione, ha condannato l' Parte_1
al rimborso delle spese di lite sostenute del ed al pagamento integrale delle spese di c.t.u.
[...] CP_1
senza tener conto della reciproca soccombenza delle parti in causa che avrebbe dovuto indurre il tribunale a compensare le spese processuali, avvalendosi della facoltà riconosciutagli dall'art. 92 co. 2 c.p.c. al ricorrere di pagina 7 di 12 una tale evenienza, ed a ripartire al 50% il costo della consulenza tecnica d'ufficio.
Esigenze di ordine logico impongono, pertanto, di esaminare in prima battuta l'appello incidentale proposto dal influendo il suo esito sulla individuazione della soccombenza e sulla valutazione della CP_1
sua reciprocità. Con il proposto appello incidentale il ha infatti censurato la sentenza di primo grado CP_1
nella parte in cui non ha ritenuto meritevoli di accoglimento la domanda di risoluzione del contratto per fatto e colpa dell'appaltatore e la correlata domanda risarcitoria. Deduce il che è assolutamente pacifica - CP_1
perché incontestata, provata per testi, dai rilievi fotografici in atti e dall'espletata c.t.u. - la circostanza che sulla facciata nord dell'edificio fu montato soltanto il ponteggio senza effettuare nessuna delle lavorazioni contrattuali di spicconatura, risanamento, intonacatura e tinteggiatura.
Senza considerare le lavorazioni eseguite non a regola d'arte (quantificate dal c.t.u. nel 5% delle opere realizzate) almeno un terzo delle opere contrattuali (una facciata su tre) non è stato pertanto effettuato dall'appaltatore. Allo stesso modo indubbio, perché incontestato e provato per testi, è il fatto che l'appaltatore abbandonò il cantiere a seguito del mancato accoglimento delle sue richieste di maggiori corrispettivi mentre è
documentalmente provato che per le parti condominiali, oggetto del contratto concluso tra e Parte_1
, il prezzo concordato non avrebbe potuto subire variazioni in aumento. CP_1
Quanto poi all'art. 1668 c.c. ed alla pronuncia di legittimità n. 18578/2018, richiamati dal tribunale a supporto del rigetto delle domande di risoluzione e di risarcimento danni, essi non sarebbero afferenti al caso di specie che non è assimilabile all'ipotesi in cui le “difformità o vizi dell'opera…non siano risultati tali da
renderla del tutto inadatta alla sua destinazione, così da giustificare lo scioglimento del contratto”.
Nel caso di specie soltanto due delle tre facciate contrattualizzate sono state infatti oggetto di lavori, tra l'altro con vizi valutati nell'ordine del 5%, ed il cantiere è stato poi abbandonato dall'appaltatore a fronte del rifiuto di una maggiorazione del prezzo illegittimamente pretesa. La domanda di risoluzione meriterebbe,
pertanto, di essere accolta.
Allo stesso modo meritevole di accoglimento sarebbe poi la domanda di risarcimento danni formulata dal posto che la sospensione dei lavori a seguito del rifiuto di una non dovuta maggiorazione del CP_1
prezzo rappresenta un gravissimo inadempimento dell'appaltatore foriero di diversi pregiudizi.
La ditta, affrettandosi a montare l'impalcatura prima di abbandonare il cantiere, anche se da contratto avrebbe dovuto utilizzare la piattaforma aerea, aveva infatti impedito per sei mesi il pieno e pacifico possesso pagina 8 di 12 delle aree condominiali oltreché di quelle private. L'illegittimo abbandono del cantiere aveva inoltre comportato,
come ovvia conseguenza, un maggiore esborso che il condominio avrebbe dovuto sobbarcarsi per l'affidamento della fine dei lavori ad altra ditta. Ulteriori danni erano infine derivati dallo smontaggio dell'impalcatura che aveva lasciato dei fori, i cd. fori d'armatura, provocati dall'inserimento su tutta la superficie della facciata dei ferri di tenuta dell'impalcatura stessa.
§§§§§§
Detto appello incidentale, in buona parte fondato, merita di essere accolto per quanto di ragione. In più
di un'occasione la giurisprudenza di legittimità ha infatti ribadito che qualora l'appaltatore non abbia portato a termine l'esecuzione dell'opera commissionata, restando inadempiente all'obbligazione in tal senso assunta con il contratto, la disciplina applicabile nei suoi confronti è quella generale in materia di inadempimento contrattuale, contenuta negli artt.1453 e 1455 c.c., in quanto la speciale disciplina dettata dagli artt.1667 e 1668
c.c. trova applicazione nella diversa ipotesi in cui l'opera sia stata completamente eseguita ma presenti dei vizi,
delle difformità o dei difetti (cfr. ex multis cass. n. 3302/2006, n. 13983/2011, n. 1186/2015 e n. 5771/2025).
Ciò è proprio quanto si è verificato nella fattispecie in esame essendo pacifico che le opere contrattuali non sono state ultimate a seguito dell'abbandono del cantiere da parte dell'appaltatore.
La circostanza è stata invero confermata, in sede di interrogatorio formale, dallo stesso titolare dell' il quale ha dichiarato “E' vero che il 6 agosto 2016 sono stati sospesi i Parte_1
lavori” ed ha trovato conferma anche nel corso degli accessi peritali avendo il c.t.u. accertato che “tutte le
lavorazioni elencate nell'offerta e nel contratto di appalto sono state effettuate sulla facciata Sud e Ovest ad
eccezione della facciata Nord: su quest'ultima, infatti, è stato solo montato il ponteggio esterno senza però
effettuare alcuna lavorazione relativa a intonaco, spicconature, risanamenti e tinteggiature”.
Resta dunque da verificare se la mancata ultimazione delle opere appaltate integri un inadempimento connotato dalla gravità richiesta dall'art. 1455 c.c. per addivenire alla pronuncia risolutoria.
La risposta al quesito dev'essere senz'altro positiva. Il geom. , indicato come Testimone_1
testimone da entrambe le parti ed a conoscenza dei fatti di causa per aver espletato le mansioni di direttore dei lavori per cui è lite, ha infatti confermato che non sono stati eseguiti sulle parti comuni dell'edificio lavori diversi da quelli contrattualmente previsti né di tali opere extracontrattuali ha trovato traccia il c.t.u.
D'altro canto, la stessa dicitura presente sulle fatture azionate in via monitoria non consente pagina 9 di 12 l'individuazione di tali pretese opere extracontrattuali facendo entrambe le fatture riferimento a “lavori di
ripristino di parte dell'intonaco ammalorato e tinteggiatura fabbricato” per i quali era stato contrattualmente stabilito un compenso a corpo di € 15.950,00 al lordo di iva non assoggettato a revisione prezzi.
È inoltre documentalmente provato il pagamento da parte del di complessivi € 6.594,28, CP_1
ossia di una somma anche superiore all'importo della prima rata concordata (30% dell'importo contrattuale pari a € 4.785,00), né al 06.08.2016, data in cui i lavori sono stati sospesi, poteva ritenersi maturato il diritto al pagamento della seconda rata di altri € 4.785,00, contrattualmente previsto “una settimana prima della fine dei
lavori”. A quella data solo due delle tre facciate dell'edificio erano state infatti ultimate e non è pertanto ipotizzabile che i lavori potessero essere conclusi in appena sette giorni.
È pertanto evidentemente illegittima la decisione dell'appaltatore di sospendere i lavori e di abbandonare il cantiere “sia perché il condominio non pagava e sia perché non era stata indetta l'assemblea per
l'approvazione dei lavori aggiuntivi” come dichiarato dal titolare dell'impresa in sede di interrogatorio formale.
Innegabile è infine la gravità dell'inadempimento di cui si discorre. Questa, per concorde giurisprudenza, non va infatti commisurata all'entità del danno patito dalla controparte, che può anche mancare, bensì alla rilevanza della violazione da individuare con riferimento alla volontà manifestata dai contraenti, alla natura e finalità del rapporto nonché al concreto interesse dell'altra parte all'esatta prestazione (cfr. ex multis n. 14034/2005). In tale ottica è indubbio che la mancata esecuzione di una parte più che cospicua delle opere pattuite tradisca la finalità
stessa del contratto concluso legittimandone la risoluzione.
Da disattendere è invece la domanda risarcitoria essendo carente, come già ritenuto dal tribunale, la prova dell'esistenza dei pregiudizi lamentati dal . CP_1
Affermare che l'appaltatore ha “di fatto impedito, con un'impalcatura montata per ben sei mesi, il pieno
e pacifico delle aree condominiali” significa, infatti, allegare una situazione solo potenzialmente pregiudizievole senza indicare quale concreta minorazione di godimento e quale pregiudizio economicamente valutabile, al di là
del mero fastidio, sia derivato da tale situazione.
Parimenti indimostrato è poi che l'affidamento del completamento dei lavori ad altra ditta comporterà un aggravio di costi per il Condominio dal momento che anche il c.t.u. ha escluso la ricorrenza di tale danno affermando: “Tale richiesta fa riferimento ad un'eventualità che, ad oggi, non fornisce elementi validi a
formulare una quantificazione”. Lo stesso è a dirsi per quel che concerne i pretesi danni cagionati dai fori di pagina 10 di 12 ancoraggio del ponteggio lungo la facciata che, ancora una volta, sono stati esclusi dal c.t.u. affermando: “In
sede di accesso peritale non ho rilevato la presenza di particolari problematiche relative al suddetto aspetto”.
L'accoglimento della domanda di risoluzione proposta dal conduce inevitabilmente al CP_1
rigetto dell'appello principale avente per oggetto la mancata compensazione delle spese del giudizio di primo grado nonostante la reciproca soccombenza che allo stato non sussiste - se non in parte - e che, in ogni caso, non impone in alcun modo al giudice di compensare le spese.
In tema di spese processuali il principio della soccombenza va infatti inteso nel senso che solo la parte interamente vittoriosa non può essere condannata neanche per una minima quota al loro pagamento mentre,
qualora ricorra la soccombenza reciproca, è rimesso all'apprezzamento discrezionale del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità, decidere quale delle parti in causa debba essere condannata al rimborso delle spese avversarie e se ed in quale misura debba farsi luogo a compensazione (cfr. tra tante cass. n. 2124/1994,
cass. n. 2337/1997, cass. n. 8532/2000, cass. n. 10911/2001, cass. n. 11604/2002 e cass. n. 8528/2004).
Anche le spese del presente grado di giudizio vengono poste a carico dell'appaltatore e si liquidano come da dispositivo con riconoscimento dei compensi medi previsti dal D.M. n. 147 del 13.08.22 per le cause di valore fino a € 26.000,00.
Occorre infine dare atto dell'applicabilità, a carico dell'appellante principale, della sanzione prevista dall'art. 13 co. 1 quater D.P.R. 30.05.02 n. 115 che ha per oggetto il versamento, da parte di chi ha proposto un'impugnazione rigettata nel merito o dichiarata inammissibile, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione stessa.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Napoli - ottava sezione civile - con definitiva pronunzia sulla causa di appello di cui in narrativa, così provvede:
1) Rigetta l'appello principale proposto dall' avverso la Parte_1
sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. 1292/2021 pubblicata il 10.05.2021.
2) Accoglie per quanto di ragione l'appello incidentale proposto dal sito Controparte_1
in Cardito alla via Rosano n. 1 e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza di cui al capo 1), dichiara la risoluzione per grave inadempimento dell' del contratto di Parte_1
appalto concluso con il predetto Condominio in data 13.06.2016.
pagina 11 di 12 3) Condanna l' al rimborso delle spese del presente grado di Parte_1
giudizio sostenute dal sito in Cardito alla via Rosano n. 1 che si Controparte_1
liquidano in € 355,50 per esborsi vivi ed in € 5.809,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario delle spese in misura pari al 15% di detti compensi ed accessori di legge.
4) Dà atto dell'applicabilità, a carico dell' , di una sanzione Parte_1
pari al contributo unificato dovuto per la proposizione dell'appello principale.
Così deciso in Napoli, in camera di consiglio, il 28.10.2025
IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE EST.
Dr. Alessandro Cocchiara Dr. Alberto Canale
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione dell' dr.ssa Antonella Mauriello. CP_5
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